CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 28220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6814/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente avverso il l’ORDINANZA pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso nel procedimento n. 7215/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Pres. Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Treviso, con ordinanza depositata in data 23.02.2023, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso il provvedimento di espulsione dettato dal Prefetto di quella stessa città. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui chiede di partecipare all’eventuale udienza pubblicadi discussione. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e ritualmente comunicata alle parti, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è del seguente tenore: “Rilevato che il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato; rilevato che non risultano prodotte, unitamente al ricorso in via telematica, le relate di notifica, cosicché non è stata data la necessaria prova della effettuazione della suddetta notifica del ricorso; ritenuto, in ogni caso, che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale «il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato» (Cass. n. 27555/2022; 22694/2021; non massimate: Cass. 2809/2023 e Cass. 4853/2023), il presente ricorso è inammissibile, in quanto rivolto esclusivamente, come indicato in ricorso, nei confronti del Ministero dell’Interno”. Non occorre riassumere i motivi di ricorso, ritenendo il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., profilandosi l’inammissibilità del ricorso. Invero, nel caso di specie il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato (con deposito delle relative relate di notifica in data successiva al deposito del ricorso), non nei confronti dell’organo legittimato al contraddittorio, ossia la Prefettura di Treviso che ha pronunciato il provvedimento impugnato, da raggiungere in via notificatoria presso la sua sede. Secondo giurisprudenza di questa Corte, da tempo granitica, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha pronunciato il provvedimento, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Cass. n. 9078/2000; Cass. n. 5537/2001; Sez. U, n. 15141/2001; Cass. n. 10991/2004; Cass. n. 1395/2004; Cass. n. 28869/2005; Cass. n. 14293/2006; Cass. n. 825/2010; Cass. n. 16178/2015). Il diverso e minoritario orientamento, evocato anche dal ricorrente nell’istanza di opposizione, espresso dalla Sez. 2, con ordinanza n. 24582/2020, che si è richiamata al precedente della Sez. 1, n. 27692/2018, non ha più avuto seguito, anche nella giurisprudenza successiva di questa Corte, che non ha mancato di sottolineare che l’orientamento prevalente gode dell’autorevole avallo delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15141/2001). In tal senso, da ultimo, Cass. n. 27555/2022; Cass. n. 29968/2020 e Cass. nn. 9810, 9814 e 9815 del 2021, che hanno tutte ribadito l'esclusiva legittimazione passiva del Prefetto. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.. Non opera il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata, e perciò non si provvede sulle spese; ma va disposta, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per la colpa grave del ricorrente nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di una chiara proposta di definizione in via accelerata di inammissibilità, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Sez. Un. 32001/2022; Sez. Un. 27433/2023), con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge e come quantificata in dispositivo ‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co