CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 22732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6247-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.27/29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80007420302, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il 14/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina georgiana, impugna per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Udine che ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Udine in data 11 novembre 2021. 2. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione rilevando che la stessa era stata colpita da espulsione in quanto entrata nel territorio dello Stato in data 19 gennaio 2020 dalla frontiera di Bari senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 1, comma 2,della legge 68 del 2007; rilevava, inoltre, che non vi era prova della formalizzazione della domanda di protezione internazionale che pure la ricorrente affermava di voler proporre e per la cui presentazione aveva chiesto appuntamento in questura. 3. La cassazione della suddetta ordinanza emessa e comunicata il 14 febbraio 2022 è chiesta dalla signora Manana con ricorso notificato il 9/3/2022 ed affidato a due motivi. considerato che 4. Con il primo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. . 5. In particolare la ricorrente assume che il provvedimento impugnato non abbia valutato la circostanza della presentazione della domanda di protezione internazionale effettuato dall'odierna ricorrente. 6. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n.25/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per avere il giudice di pace erroneamente affermato che le modalità di manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale non fossero idonee a incidere sull'efficacia del decreto di espulsione. 7. Ciò sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo il quale, a d eccezione di alcuni casi tassativamente elencati che non rilevano nel caso di specie, chi ha proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato ai fini esclusivi della procedura fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda. 8. Tanto premesso, osserva in via preliminare il Collegio che la notifica alla Prefettura è avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato; agli atti, tuttavia, non risulta né l’atto di costituzione dell’amministrazione, né ‒ tanto meno ‒ il controricorso. 9. Ebbene, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 12665/2019; Cass. 22694/2021; Cass. 27555/2022; Cass. 7706/2023). 10. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo con termine alla ricorrente per la notifica al prefetto di Udine che ha adottato il provvedimento oggetto dell’opposizione. P.Q.M. La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando alla rico rrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica al prefetto di Udine. Si comunichi. Così