CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23961/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2713/2022 depositata il 19/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] cittadina cinese impugna per cassazione l’ordinanza di rigetto resa nell’ambito del procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara rubricato con R.G. N. 2713/2022 in data 13.09.2022, depositata in data 19.09.2022 e comunicata in data 20.09.2022, che ha così’ statuito : “ respinge il ricorso avverso il decreto di espulsione n. 118/2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Prefetto di Ferrara in data 13 luglio 2022 ed a lei notificato in pari data”. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione rilevando che “alla data dell'emanazione del decreto di espulsione nessuna domanda di protezione internazionale era stata presentata dalla ricorrente la quale si limita ad esprimere nel ricorso la propria intenzione di presentare domanda.”Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., perché aveva presentato domanda di protezione internazionale su cui non era stata ancora adottata una decisione definitiva.” Ciò premesso, osserva in via preliminare il Collegio che la notifica alla Prefettura è avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato; agli atti, tuttavia, non risulta né l’atto di costituzione dell’amministrazione, né ‒ tanto meno ‒ il controricorso. Ebbene, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'Autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art.291 c.p.c. (Cass. 12665/2019; Cass. 22694/2021; Cass.27555/2022; Cass. 7706/2023). Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo con termine alla ricorrente per la notifica al Prefetto di Ferrara che ha adottato il provvedimento oggetto dell’opposizione. P.Q.M. La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica al prefetto di Ferrara. Si comunichi. Così deciso a Roma