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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22397/2026

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cura speciale in calce al ricorso per cassazionericorrentecontroINTESA [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio [OSCURATO:EMAIL], come da procura in calce alcontroricorso per cassazionecontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1959/2024depositata il 19/03/2024.Presidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda processuale trae origine dal decreto n. 18651/2017 con cui ilTribunale di Roma ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligatosolidale di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di Euro 36.602,93,oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, atitolo di canoni scaduti e non pagati relativi ad un contratto di leasingstipulato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e poi ceduto a FerruccioIl giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è concluso, in primogrado, con pronuncia di rigetto confermata dalla Corte d’appello di Romacon la sentenza n. 1959/2024, pubblicata il 19 marzo 2024.Avverso tale sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un unico motivo di gravame.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]È stata fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, a normadegli artt. 380-bis.1 e 375, secondo comma, c.p.c.Il ricorrente ha depositato istanza di riunione al presente giudizio delgiudizio n. 24778/2024 R.G. (instaurato dal coobbligato [OSCURATO:PERSONA],cessionario del contratto su cui verte il presente giudizio), o in alternativadi trattazione congiunta dei due giudizi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026In via preliminare deve essere rigettata l’istanza di riunione, al presentegiudizio, di quello iscritto al n. 24778/2024 R.G., introdotto da FerruccioCorte d’appello di Roma).

È noto difatti che, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.,più giudizi devono essere riuniti nel caso della proposizione di differentiimpugnazioni avverso la medesima sentenza.Sempre in via preliminare deve essere accolta l’eccezione proposta dalcontroricorrente, di inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., deldeposito nel fascicolo di legittimità, al n. 6 dell’elenco degli atti edocumenti, della relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata nelgiudizio n. 81771/2016 R.G.

Tribunale di Roma, in quanto relativo adocumento non prodotto nei precedenti gradi di giudizio, come si evincedal contenuto dei relativi fascicoli di parte.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione all’art. 360, 1° comma, nn.3 e 5 c.p.c., avendo la Corte d’appello ritenuto che non fosse configurabilel’assunta nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa al tasso dileasing, essendo le previsioni contrattuali tali da non ingenerare incertezzasul tasso concordato, e che non si giustificasse l’acquisizione della CTUespletata nel parallelo giudizio di opposizione ad altro decreto ingiuntivoincardinato dal cessionario del contratto, e coobbligato, [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cuiafferma che “La previsione contrattuale secondo cui il calcolo del tasso dileasing è effettuato ipotizzando la coincidenza tra la data di stipula e ladata di mese di decorrenza non vale a introdurre un elemento diincertezza nel contenuto del contratto come afferma l’appellante, attesoche il contenuto contrattuale viene determinato con certezza in relazioneal momento della stipula del contratto, senza ipotizzare alcuna modifica oPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026una variazione a seconda della non coincidenza tra stipula del contratto edata mese decorrenza.” (pag. 13 sentenza).Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, esso è inammissibile per difetto di specificità, essendoformulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c., in quantonon contiene critiche puntualmente riferibili all’argomentare della Corteterritoriale.E difatti sul secondo motivo d’appello, che aveva censurato il mancatoaccoglimento dell’eccezione di nullità della clausola di determinazione deltasso di leasing per violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, la Cortesi è così espressa: “Va innanzitutto evidenziato come l’appellante noncensura quanto osservato dal giudice di primo grado in ordine allasussistenza degli elementi che concorrono a rendere determinabile ilcontenuto negoziale.

E’ poi da ricordare come secondo l’insegnamentodella S.C.

“in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nelcontratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117,comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvioa criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili,senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla societàdi leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza disalvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in sensoeconomico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedereil livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (Cass. n.28824/2023).

La previsione contrattuale secondo cui il calcolo del tasso dileasing è effettuato ipotizzando la coincidenza tra la data di stipula e ladata di mese di decorrenza non vale a introdurre un elemento diincertezza nel contenuto del contratto come afferma l’appellante, attesoche il contenuto contrattuale viene determinato con certezza in relazioneal momento della stipula del contratto, senza ipotizzare alcuna modifica oPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026una variazione a seconda della non coincidenza tra stipula del contratto edata mese decorrenza.

Né peraltro l’appellante deduce che nel concreto visia stata una modifica rispetto a quanto determinato con riferimento almomento della stipula del contratto.”Come evidente, il rigetto del motivo d’appello si fonda su più ragioni, enessuna di esse è oggetto di critica da parte del ricorrente, il quale silimita a richiamare il contenuto letterale del secondo motivo d’appello(secondo cui “Il tasso contrattuale è, quindi, “ipotizzato” e non consenteall’utilizzatore la conoscenza, preventiva e certa, del tasso applicabile”, inquanto le condizioni economiche della locazione finanziaria contengono laseguente dizione: “il calcolo del tasso leasing è stato effettuatoipotizzando la coincidenza fra data di stipula e data di mese didecorrenza”) per poi affermare che nel parallelo giudizio instaurato daammissione della chiesta CTU contabile.Il motivo di censura, come noto, “non risolvendosi in una critica dellasentenza impugnata, cioè nell'esposizione delle ragioni di dissenso dallasoluzione da essa prescelta, previa considerazione del tessutomotivazionale (e, quindi, delle ragioni) con cui essa è stata sostenuta, èinidoneo al raggiungimento dello scopo di sollecitare l'intervento dellaCorte di Cassazione e come tale, essendo affetto da nullità, si concreta inun "non motivo", cioè dev'essere considerato come non enunciato e,pertanto, inammissibile alla stregua del citato art. 366 cod. proc. civ.”, inquanto “in generale nella logica di qualsiasi mezzo di impugnazione, ilmotivo di impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo loschema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delleragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, ladecisione è erronea.

Sotto tale profilo, poiché per denunciare un errorebisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione nell'atto conPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui si afferma l'errore, è di tutta evidenza che concernendo il mezzo diimpugnazione l'indicazione di un errore contenuto in un documento, qual èla sentenza, intanto l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisionepuò considerarsi avvenuto in modo idoneo, in quanto i motivi con i quali èesercitato si concretino in una critica della sentenza impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, lequali, evidentemente, per essere enunciate come tali debbononecessariamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione e daesse non possono prescindere” (Cass., Sez. 3, sentenza 11 gennaio 2005,n. 359.

Principio ribadito, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto, da Cass., Sez.

U, sentenza 20 marzo 2017, n. 7074,e più di recente da Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9059 del 06/04/2025,Rv. 674606 - 01).Allo stesso modo, il motivo è viziato dal medesimo difetto di specificità inquanto – laddove affronta le questioni della natura percipiente della CTUin materia bancaria, dei poteri del giudice in tema di rilievo d’ufficio dellanatura abusiva o del carattere nullo di alcune clausole, dei criteri perstabilire la determinatezza del tasso di attualizzazione nei contratti dilocazione finanziaria – pone questioni di cui non vi è cenno nella sentenzad’appello e che appaiono anche estranee alle ragioni della decisione, nonessendovi alcuna indicazione degli atti nei quali esse sarebbero statesottoposte alla cognizione del giudice.L’orientamento di questa Corte sul punto è stato espresso, di recente, daCass., Sez.

L, ordinanza n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850 – 01, cosìmassimata: “in tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarnel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtùdel principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del gradoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devonoinvestire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito e non rilevabili di ufficio”.

È principio altrettanto fermo,d’altronde, quello secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso nonviola i canoni del giusto processo stabiliti dall’art. 6 CEDU, così comeinterpretati nel tempo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cf.sentenze 5 aprile 2018, Zubac c.

Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c.Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c.

Belgio; 15 settembre 2016,Trevisanato c.

Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c.

Grecia), e inparticolare nella sentenza 28 ottobre 2021, Succi e altri c.

Italia, in cui siafferma che le restrizioni previste dall’art. 366, primo comma, n. 6) c.p.c.rispettano il principio di proporzionalità all’“utilizzo appropriato e piùefficace delle risorse disponibili” e che tale approccio è “attinente allanatura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte,l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro ladecisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generale alla cassazione diuna decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione deldiritto” (parr. 78-79).

Sicché, per la Corte di Strasburgo, l’applicazione delprincipio di autosufficienza persegue uno scopo legittimo, in quanto èeffettivamente “volto a semplificare l’attività della Corte di cassazione e agarantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia” (par. 75), ovvero il ruolo nomofilatticoassegnatole nel sistema ordinamentale dall’art. 65 del R.D. n. 12 del 1941(cf., in termini analoghi, Cass., Sez. 1, sentenza n. 12481 del 19/04/2022,Rv. 664738 - 01).Ancora, nella parte in cui – invocando l’art. 360, primo comma, n. 5)c.p.c. – critica la sentenza perché il giudice d’appello, rigettando laPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026richiesta di acquisizione della CTU bancaria (consulenza percipiente)espletata nel giudizio parallelo instaurato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbeomesso l’esame di un fatto storico decisivo, costituito dall’asseritaindeterminatezza del tasso di leasing, il motivo è inammissibile, in quanto– in realtà – il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante l’acquisizionedell’elaborato, avendo rilevato la genericità, e comunque l’infondatezza,delle argomentazioni a sostegno della tesi dell’indeterminatezza del tassod’interesse.

Sicché il ricorrente né intercetta la ratio decidendi nésottopone a reale critica il motivo di rigetto della richiesta, così incorrendoancora una volta nella violazione del canone di specificità (art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c.); d’altro canto, l’omesso esame di un fatto storicodecisivo desumibile dalla CTU presuppone che tale mezzo istruttorio siaeffettivamente disponibile tra gli atti di causa, affinché tale fatto possaesserne ricavato.

E difatti “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnicad'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nellavalutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente)ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria),fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) -in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibiletrarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente” (Sez. 6 -3, ordinanza n. 12387 del 24/06/2020, Rv. 658062 - 01).Nel caso di specie, invece, l’incombente non ha mai avuto accesso algiudizio: sicché il gravame, in realtà, tende a sollecitare una nuovavalutazione di una richiesta istruttoria, che è prerogativa del giudice dimerito.

È orientamento consolidato di questa Corte, sul punto, quelloPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non unaprova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata alprudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo poterediscrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario”(Cass., Sez. 6, n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801-01; Cass., Sez.

L, n.18299 del 04/07/2024, Rv. 671862-01; Cass., Sez.

L, n. 9461 del21/04/2010, Rv. 613513-01; Cass., Sez. 1, n. 15219 del 05/07/2007,Rv. 598312-01), sicché tale valutazione non è sindacabile da parte delgiudice di legittimità.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato, nel suo complesso,inammissibile.Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue il principiodi soccombenza.Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il19 giugno 2026.La PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA] CondelloPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P.

CondelloEstensore: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cura speciale in calce al ricorso per cassazionericorrentecontroINTESA [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio [OSCURATO:EMAIL], come da procura in calce alcontroricorso per cassazionecontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1959/2024depositata il 19/03/2024.Presidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda processuale trae origine dal decreto n. 18651/2017 con cui ilTribunale di Roma ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligatosolidale di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di Euro 36.602,93,oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, atitolo di canoni scaduti e non pagati relativi ad un contratto di leasingstipulato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e poi ceduto a FerruccioIl giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è concluso, in primogrado, con pronuncia di rigetto confermata dalla Corte d’appello di Romacon la sentenza n. 1959/2024, pubblicata il 19 marzo 2024.Avverso tale sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un unico motivo di gravame.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]È stata fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, a normadegli artt. 380-bis.1 e 375, secondo comma, c.p.c.Il ricorrente ha depositato istanza di riunione al presente giudizio delgiudizio n. 24778/2024 R.G. (instaurato dal coobbligato [OSCURATO:PERSONA],cessionario del contratto su cui verte il presente giudizio), o in alternativadi trattazione congiunta dei due giudizi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026In via preliminare deve essere rigettata l’istanza di riunione, al presentegiudizio, di quello iscritto al n. 24778/2024 R.G., introdotto da FerruccioCorte d’appello di Roma). È noto difatti che, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.,più giudizi devono essere riuniti nel caso della proposizione di differentiimpugnazioni avverso la medesima sentenza.Sempre in via preliminare deve essere accolta l’eccezione proposta dalcontroricorrente, di inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., deldeposito nel fascicolo di legittimità, al n. 6 dell’elenco degli atti edocumenti, della relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata nelgiudizio n. 81771/2016 R.G. Tribunale di Roma, in quanto relativo adocumento non prodotto nei precedenti gradi di giudizio, come si evincedal contenuto dei relativi fascicoli di parte.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione all’art. 360, 1° comma, nn.3 e 5 c.p.c., avendo la Corte d’appello ritenuto che non fosse configurabilel’assunta nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa al tasso dileasing, essendo le previsioni contrattuali tali da non ingenerare incertezzasul tasso concordato, e che non si giustificasse l’acquisizione della CTUespletata nel parallelo giudizio di opposizione ad altro decreto ingiuntivoincardinato dal cessionario del contratto, e coobbligato, [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cuiafferma che “La previsione contrattuale secondo cui il calcolo del tasso dileasing è effettuato ipotizzando la coincidenza tra la data di stipula e ladata di mese di decorrenza non vale a introdurre un elemento diincertezza nel contenuto del contratto come afferma l’appellante, attesoche il contenuto contrattuale viene determinato con certezza in relazioneal momento della stipula del contratto, senza ipotizzare alcuna modifica oPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026una variazione a seconda della non coincidenza tra stipula del contratto edata mese decorrenza.” (pag. 13 sentenza).Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, esso è inammissibile per difetto di specificità, essendoformulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c., in quantonon contiene critiche puntualmente riferibili all’argomentare della Corteterritoriale.E difatti sul secondo motivo d’appello, che aveva censurato il mancatoaccoglimento dell’eccezione di nullità della clausola di determinazione deltasso di leasing per violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, la Cortesi è così espressa: “Va innanzitutto evidenziato come l’appellante noncensura quanto osservato dal giudice di primo grado in ordine allasussistenza degli elementi che concorrono a rendere determinabile ilcontenuto negoziale. E’ poi da ricordare come secondo l’insegnamentodella S.C. “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nelcontratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117,comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvioa criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili,senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla societàdi leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza disalvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in sensoeconomico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedereil livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (Cass. n.28824/2023). La previsione contrattuale secondo cui il calcolo del tasso dileasing è effettuato ipotizzando la coincidenza tra la data di stipula e ladata di mese di decorrenza non vale a introdurre un elemento diincertezza nel contenuto del contratto come afferma l’appellante, attesoche il contenuto contrattuale viene determinato con certezza in relazioneal momento della stipula del contratto, senza ipotizzare alcuna modifica oPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026una variazione a seconda della non coincidenza tra stipula del contratto edata mese decorrenza. Né peraltro l’appellante deduce che nel concreto visia stata una modifica rispetto a quanto determinato con riferimento almomento della stipula del contratto.”Come evidente, il rigetto del motivo d’appello si fonda su più ragioni, enessuna di esse è oggetto di critica da parte del ricorrente, il quale silimita a richiamare il contenuto letterale del secondo motivo d’appello(secondo cui “Il tasso contrattuale è, quindi, “ipotizzato” e non consenteall’utilizzatore la conoscenza, preventiva e certa, del tasso applicabile”, inquanto le condizioni economiche della locazione finanziaria contengono laseguente dizione: “il calcolo del tasso leasing è stato effettuatoipotizzando la coincidenza fra data di stipula e data di mese didecorrenza”) per poi affermare che nel parallelo giudizio instaurato daammissione della chiesta CTU contabile.Il motivo di censura, come noto, “non risolvendosi in una critica dellasentenza impugnata, cioè nell'esposizione delle ragioni di dissenso dallasoluzione da essa prescelta, previa considerazione del tessutomotivazionale (e, quindi, delle ragioni) con cui essa è stata sostenuta, èinidoneo al raggiungimento dello scopo di sollecitare l'intervento dellaCorte di Cassazione e come tale, essendo affetto da nullità, si concreta inun "non motivo", cioè dev'essere considerato come non enunciato e,pertanto, inammissibile alla stregua del citato art. 366 cod. proc. civ.”, inquanto “in generale nella logica di qualsiasi mezzo di impugnazione, ilmotivo di impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo loschema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delleragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, ladecisione è erronea. Sotto tale profilo, poiché per denunciare un errorebisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione nell'atto conPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui si afferma l'errore, è di tutta evidenza che concernendo il mezzo diimpugnazione l'indicazione di un errore contenuto in un documento, qual èla sentenza, intanto l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisionepuò considerarsi avvenuto in modo idoneo, in quanto i motivi con i quali èesercitato si concretino in una critica della sentenza impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, lequali, evidentemente, per essere enunciate come tali debbononecessariamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione e daesse non possono prescindere” (Cass., Sez. 3, sentenza 11 gennaio 2005,n. 359. Principio ribadito, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto, da Cass., Sez. U, sentenza 20 marzo 2017, n. 7074,e più di recente da Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9059 del 06/04/2025,Rv. 674606 - 01).Allo stesso modo, il motivo è viziato dal medesimo difetto di specificità inquanto – laddove affronta le questioni della natura percipiente della CTUin materia bancaria, dei poteri del giudice in tema di rilievo d’ufficio dellanatura abusiva o del carattere nullo di alcune clausole, dei criteri perstabilire la determinatezza del tasso di attualizzazione nei contratti dilocazione finanziaria – pone questioni di cui non vi è cenno nella sentenzad’appello e che appaiono anche estranee alle ragioni della decisione, nonessendovi alcuna indicazione degli atti nei quali esse sarebbero statesottoposte alla cognizione del giudice.L’orientamento di questa Corte sul punto è stato espresso, di recente, daCass., Sez. L, ordinanza n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850 – 01, cosìmassimata: “in tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarnel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtùdel principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del gradoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devonoinvestire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito e non rilevabili di ufficio”. È principio altrettanto fermo,d’altronde, quello secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso nonviola i canoni del giusto processo stabiliti dall’art. 6 CEDU, così comeinterpretati nel tempo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cf.sentenze 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c.Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c. Belgio; 15 settembre 2016,Trevisanato c. Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia), e inparticolare nella sentenza 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, in cui siafferma che le restrizioni previste dall’art. 366, primo comma, n. 6) c.p.c.rispettano il principio di proporzionalità all’“utilizzo appropriato e piùefficace delle risorse disponibili” e che tale approccio è “attinente allanatura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte,l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro ladecisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generale alla cassazione diuna decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione deldiritto” (parr. 78-79). Sicché, per la Corte di Strasburgo, l’applicazione delprincipio di autosufficienza persegue uno scopo legittimo, in quanto èeffettivamente “volto a semplificare l’attività della Corte di cassazione e agarantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia” (par. 75), ovvero il ruolo nomofilatticoassegnatole nel sistema ordinamentale dall’art. 65 del R.D. n. 12 del 1941(cf., in termini analoghi, Cass., Sez. 1, sentenza n. 12481 del 19/04/2022,Rv. 664738 - 01).Ancora, nella parte in cui – invocando l’art. 360, primo comma, n. 5)c.p.c. – critica la sentenza perché il giudice d’appello, rigettando laPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026richiesta di acquisizione della CTU bancaria (consulenza percipiente)espletata nel giudizio parallelo instaurato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbeomesso l’esame di un fatto storico decisivo, costituito dall’asseritaindeterminatezza del tasso di leasing, il motivo è inammissibile, in quanto– in realtà – il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante l’acquisizionedell’elaborato, avendo rilevato la genericità, e comunque l’infondatezza,delle argomentazioni a sostegno della tesi dell’indeterminatezza del tassod’interesse. Sicché il ricorrente né intercetta la ratio decidendi nésottopone a reale critica il motivo di rigetto della richiesta, così incorrendoancora una volta nella violazione del canone di specificità (art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c.); d’altro canto, l’omesso esame di un fatto storicodecisivo desumibile dalla CTU presuppone che tale mezzo istruttorio siaeffettivamente disponibile tra gli atti di causa, affinché tale fatto possaesserne ricavato. E difatti “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnicad'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nellavalutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente)ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria),fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) -in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibiletrarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente” (Sez. 6 -3, ordinanza n. 12387 del 24/06/2020, Rv. 658062 - 01).Nel caso di specie, invece, l’incombente non ha mai avuto accesso algiudizio: sicché il gravame, in realtà, tende a sollecitare una nuovavalutazione di una richiesta istruttoria, che è prerogativa del giudice dimerito. È orientamento consolidato di questa Corte, sul punto, quelloPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non unaprova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata alprudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo poterediscrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario”(Cass., Sez. 6, n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801-01; Cass., Sez. L, n.18299 del 04/07/2024, Rv. 671862-01; Cass., Sez. L, n. 9461 del21/04/2010, Rv. 613513-01; Cass., Sez. 1, n. 15219 del 05/07/2007,Rv. 598312-01), sicché tale valutazione non è sindacabile da parte delgiudice di legittimità.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato, nel suo complesso,inammissibile.Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue il principiodi soccombenza.Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: Giulia StanoNumero registro generale 14778/2024Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 22397/2026Data pubblicazione 30/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il19 giugno 2026.La PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA] CondelloPresidente: [OSCURATO:PERSONA] A.P. CondelloEstensore: [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris