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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 28824/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1579/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del le- galerappresentante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliatain ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- ROSSIe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante,elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- CIFICIche, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - avversolasentenza n. 85/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], SE- [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4/06/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 4/6/2021, la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, decidendo sugli appelli principale e inci- dentaleproposti, rispettivamente, da Miramarket s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]- randa C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dall’altro, ha confermato la decisione di primogrado nella parte in cui ha accertato l’inadempimento della Mi- ramarkets.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in qualità di utilizzatrice) al contrattodi leasing immobi liare concluso con la [OSCURATO:PERSONA]- sings.p.a., con la condanna della stessa al rilascio dell’immobile, ed ha altresìcondannato la Miramarket s.n.c . di [OSCURATO:PERSONA] C., Mi- randaLavezzo e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento, in favoredella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle penali dovute secondo leprevisioni contrattuali; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’applicabi- lità,al rapporto in esame, del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB in ra- gione della mancata indicazione del tasso leasing nel contratto con- clusotra le parti, nonché in ragione della pretesa indeterminatez za dei tassi d’interesse applicati, o del difetto di trasparenza nella relativa previsione,nonché nella parte in cui aveva affermato la validità e l’ef- ficaciadella clausola con la quale le parti avevano riconosciuto, in fa- voredella società concedente, i l diritto di trattenere i canoni riscossi e apretendere quelli scaduti; ciòposto, permessa la piena determinatezza dei tassi convenuti tra leparti, la corte territoriale ha provveduto al calcolo della penale con- trattualedovuta dalla società utilizzatri ce, nonché della penale conven- zionalmentestabilita per il ritardo nella restituzione dell’immobile con- cessoin leasing , rilevando, a tale ultimo riguardo, il difetto di specificità Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delgravame avanzato dagli appellanti principali in relazione alla riven- dicata ulteriore riduzione di tale ultima penale in misura superiore a quellagià apportata dal giudice di primo grado; avverso la sentenza d’appello, Miramarket s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]- randa C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; laHypo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1382 c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte proceduto alla riduzione dellapenale contrattuale imposta all’utilizzatrice in violazione dei prin- cipisul punto statuiti dalla giurisprudenza di legitt imità, avendo erro- neamenteconteggiato, come posta aggiuntiva a carico dell’odierna so- cietàricorrente, i canoni di affitto per uso dell’immobile, dovendo al contrarioritenersi che tali canoni fossero già stati pagati attraverso la corresponsionedelle ra te di canone di leasing comprensive, tanto della remunerazioneper il godimento del bene, quanto della quota parte di restituzionedel prezzo di acquisto dell’immobile; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, nel procedere alla riduzione della pen ale convenzionalmenteprevista tra le parti per l’inadempimento dell’utiliz- zatrice,la corte territoriale si sia correttamente allineata ai principi sta- bilitidalla giurisprudenza di questa C orte (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 2061 del28/01/2021), nella parte in cui si stabilisce che , mentre deve rite- nersimanifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedentela propriet à̀ del bene, gli consente di acquisire i canoni ma- turatifino al momento della risoluzione ( ci ò̀ comportando un indebito vantaggioderivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valoredel bene : v., tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché́ la citata Cass. n. 1581 del 2020) , deve invece reputa rsi coe- rente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c.la penale inserita nel contratto di leasing traslativo in cui si preveda l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene re- stituito(tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del2020, nonch é́ Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019,n. 25031) ; inparticolare, se il contratto preveda una clausola penale manife- stamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della propriet à̀ del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art.1526, secondo comma, c.c. andr à̀ ridotta dal giudice, anche d'ufficio(ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domandaovvero dedotta in gi udizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272),nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti con- trattualiaffidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equit ativa un congruocontemperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., n. 18128del 2005, citata) , dovendo nella specie operare una valutazione comparativatra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di lea- singtraslativo assicura al contrae nte adempiente e il margine di gua- dagnoche il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolareesecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata,e Cass., 21 agosto 2018, n. 20840) ; al riguardo, tenuto conto delle circostanze concrete del caso og- gettodella sua cognizione, occorrer à̀ che il giudice privilegi la soluzione innanzievidenziata, e, quindi, ferma restando l'irripetibilit à̀ dei canoni già̀ riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato al Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri momentodella restituzione dello stesso (se il bene non sia stato ven- dutoo altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametroi valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il va- lorestimato dalle somme dovute al concedent e, con eventuale residuo daattribuire a colui che risulti creditore del saldo (conf.

Sez. 1, Ordi- nanzan. 10249 del 30/03/2022, Rv. 664537 - 01) ; nelcaso di specie, la corte territoriale ha correttamente proceduto adetrarre, dal complessivo importo dovu to in favore del concedente, ilvalore di mercato dell’immobile calcolato alla data della risoluzione, determinandodi conseguenza il residuo risultato a vantaggio del con- cedente; valeal riguardo sottolineare come il paventato asserito doppio con- teggiodelle medesime poste contabili individuate a carico della società utilizzatrice dell’immobile ( al di là della sostanziale incomprensibilità delragionamento seguito in ricorso , non adeguatamente supportato da allegazioni documentali puntuali e sufficientemen te specifiche), in quantoquestione concernente la critica della motivazione del provve- dimentoimpugnato ( e, dunque, attinente al merito delle questioni con- troversie tra le parti ) , d eve ritenersi inammissibil mente proposto in questasede, essendosi i ricor rent i sostanzialmente limitat i a un a pro- postarilettura nel merito dei fatti di causa, sulla base di una prospet- tivacritica non consentita dinanzi al giudice di legittimità ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria in relazione al punto concernente la determinazione dellemodalità di riduzione della penale imposta a carico della società utilizzatrice; ilmotivo è infondato ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso incui la stessa manchi integralmente come part e del documento/sen- tenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisionesenza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente com parendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani i n forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01); nelcaso di specie, i ricorrenti hanno evidenziato come la (asserita) contraddittorietàdella motivazione contestata risultasse, non già dal confronto delle proposizioni contenute nel testo impugnato (essendo deltutto irrilevante, a tal fine , quanto viceversa riportato nell’intesta- zionedel motivo di ricorso proposto in questa sede da cui non si evi- denzia alcuna contraddittorietà), bensì dall’esame dei contenuti della Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consulenzatecnica d’ufficio e, dunque, sulla base di un elemento estra- neoal testo della motivazione, di per sé non utilizzabile quale relativo parametrodi congruenza logica; viceversa,varrà considerare come , dal testo della sentenza impu- gnata, non emerga alcun contrasto interno, né alcuna contraddizione o illogicità suscettib ile di impedire la ricostruibilità, in termini logici, dell’iter seguito dal giudice ai fini della decisione , con la conseguente pienaidoneità del discorso giustificativo elaborato dal giudice a quo a sottrarsialle censure in questa sede illustrate dal r icorrente; con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi due,i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale, facendo proprio il calcolo effettuato dal c.t.u.,computato a titolo di indennizzo per due volte gli stessi canoni diaffitto per l’uso dell’immobile, tanto nella liquidazione della penale peril ritardo nella restituzione del bene, quanto nella liquidazione dell a penaleper l’accertato inadempimento contrattuale; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia provveduto alla separataliquidazione della penale per l’inadempimento accertato a ca- rico della società utilizzatrice (nel pien o rispetto dei principi stabiliti dallagiurisprudenza di legittimità , per come in precedenza richiamati ) , rispettoalla liquidazione della diversa penale riferita ad ogni giorno di ritardonella restituzione del bene immobile concesso in godimento; la circostanza che, ai fini della determinazione della penale per il ritardo,le parti abbiano originariamente considerato il canone di affitto comeparametro di determinazione dell’importo dovuto a titolo di risar- cimentoper il ritardo , deve ritenersi del tutto autonoma e indipendente rispettoalla diversa (e già avvenuta ) considerazione del canone di af- fittocalcolato ai fini della penale per l’inadempimento relativo alle altre Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri obbligazionicontrattuali: si tratta di calcoli separati ed aventi funzioni bendiverse, atteso che, con quest’ultima penale (quella relativa all’ina- dempimentodel contratto), le parti hanno provveduto a liquidare for- fettariamente il danno subito dalla concedente per non aver potu to conseguirequanto atteso dall’integrale e regolare esecuzione del con- tratto,mentre, con la prima penale (quella relativa al ritardo nella re- stituzionedell’immobile), le parti hanno convenzionalmente individuato (attraversoil riferimento al canone com e parametro astratto) il danno subitodalla concedente per non aver tempestivamente ottenuto la re- stituzionedell’immobile a seguito della risoluzione del contratto ; ne deriva l’evidente incongruenza della censura in esame nella partein cui lamenta del tu tto infondatamente una pretesa duplice con- siderazionedei medesimi canoni ai fini della determinazione delle pe- nalicontrattuali; conil quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 3 60 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il motivodi appello concernente la richiesta riduzione della penale per il ritardonella restituzione dell’immobile in contrasto con quanto desu- mibiledagli atti di causa , e senza considerare che la motivazione della domandadi riduzione ad equità della penale da ritardo doveva ritenersi implicita nell’atto d’appello ed in ogni caso non necessaria, avuto ri- guardoalla comunanza delle ragioni poste a fondamento della richie sta diriduzione di entrambe le penali contrattuali e tenuto conto del potere delgiudice di merito di procedere d’ufficio alla riduzione della mede- simapenale; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l a corte territoriale abbia ritenuto che il motivod’appello concernente la riduzione della penale da ritardo fosse statoarticolato dagli appellanti in modo inammissibilmente generico ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inforza di tale premessa, sarebbe spettato, agli odierni ricorrenti , fornirein questa sede la prova dell’eventu ale erroneità di tale giudizio attraversola riproduzione dell’intero atto di appello e non già solo degli stralci laconicamente riportati in nota al ricorso dai quali non risulta alcunaparticolare articolazione della censura ; alriguardo, vale considerar e come, sulla base del principio di ne- cessariae completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n.6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa),il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola normadi cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizi onanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla p arziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- versola preclusione per il giudice di legitt imità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche medi ante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un ., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317); rimanein ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01);Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerarecome la stessa presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c. , che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 -01); nella viola zione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti conil motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente giudicato inammissibile pergenericità il motivo di appello concernente la ri duzione della penale daritardo, hanno tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione(né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circagli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vantiil ricorso eff ettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Cortela possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formu- lateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione pro- posto;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri èappena il caso di rilevare, peraltro, l’assoluta irrilev anza, da un lato,della circostanza che gli argomenti relativi alla penale per l’ina- dempimentodel contratto sarebbero stati comuni anche alla penale per ilritardo (rilievo che i ricorrenti assumono solo in questa sede , in modo peraltro arbitrario) e, dall’altro, che il giudice di merito abbia in ogni caso il potere di ridurre la penale d’ufficio, poiché il giudice di primo gradoaveva già provveduto alla riduzione equitativa della penale per ilritardo: la circostanza che il giudice d’appello abbia ritenuto di non doverlaulteriormente ridurre deve dunque ritenersi (a prescindere dal richiamoall’inammissibilità del corrispondente motivo di appello degli odierniricorrenti) espressione della discrezionalità propria del giudice dimerito, come tale non legittimamente sindacabile in sede di legitti- mità; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la decisivarilevanza della mancata indicazione del tasso leasing nel con- trattoconcluso tra le parti, nonché l’indeterminatezza dei tassi di inte- resseapplicati a carico della società utilizzatrice; ilmotivo è i nfondato ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia ritenuto suffi- ciente, ai fini del rispetto nella disposizione normativa qui richiamata dai ricorrenti, la circostanza che i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazioneeconomica, essendo state espresse “in modo ben defi- nito” le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione, tantodell’ammontare dei canoni da corrispondere, quanto del relativo numeroe dell a relativa scadenza, nonché del prezzo di riscatto, tant’è che lo stesso c.t.u. ha potuto calcolare, sulla base delle disposizioni Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrattuali,il tasso leasing dell’operazione per il contratto originario e lesuccessive integrazioni ; a tal riguardo, il g iudice d’appello ha correttamente fatto riferi- mentoall’ insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3,Sentenza 13 maggio 2021 n. 12889 ) nella parte in cui , tra le altre argomentazioni,si è afferma ta la necessità di assumere il senso dell a funzionedella trasparenza non più in senso meramente ‘ bancaristic o’ , orientatoa introdurre il principio d ella concorrenza all'interno del set- torebancario, n é in quell o di mero contenimento d elle scelte irrazionali , bensìalla stregua di un valore che merita di essere in s é e per s é con- siderato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto; la declinabili tà in senso economico del valore della trasparenza poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lasciaintuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata;“trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giu- stificazioneeconomica risulti comprensibile, di tal ch é senza tale tra- sparenzaa risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rile- vanzadi rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio eco- nomico del contratto.

Il viatico all'adozio ne di una nozione di traspa- renza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C - 154/15, C - 307/15, C - 308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordinepubblico, la cui imp eratività di fatto sostituisce all'equilibrio for- male, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti,un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra questeultime.

La trasparenza economica nella portata che ne risulta è daconsiderare, secondo autorevole dottrina, l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deivizi del consenso”.

Ed ancora: “La giurisprudenza di questa Corte haavuto occasione di occupar si della determinabilità del tasso di inte- resse in varie occasioni, stabilendo, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018,che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammorta - mento sc adute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.,è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vi- gore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteriprestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente indivi- duabili,funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.

Atal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'or- dinariadiligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità incapo all'is tituto mutuante, non rilevando la difficolt à del calcolo ne- cessarioper pervenire al risultato finale, n é la perizia richiesta per la suaesecuzione. [OSCURATO:PERSONA]. 26/06/2019 n. 17110, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tass o di interesse può esseredeterminato per relationem , con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed ele- menti estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionalialla concreta d eterminazione del tasso, non devono essere determinatiunilateralmente dalla società di leasing.

La Corte chiarisce chetale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB — perché nonavrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibi le am- metterela determinazione per relationem alle altre condizioni del con- trattoattraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenzadi salvaguardia del client e sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizioneche fa obbligo di indicare nel contratto ‘ il tasso d'interesse eogni altro prezzo e condizione praticati ’ intende porre il cliente nelle Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condizionidi conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici deicosti, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interess e, non solo attraverso l'indi- cazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamenteindividuabili, la cui materiale identificazione sia cioè su- scettibiledi attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n.12276).

La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclu- derebbe dunque l ’ irrogazione della sanzione sostitutiva applicata nel casodi specie, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n.16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicatonel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'o- perazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento,s ̀ da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostan- zialmenteinespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass.21/03/2011,n. 6364)” ( Sez. 3, Sentenza 13 maggio 2021 n. 12889 , cit.); nelcaso di specie, la corte territoriale ha ritenuto che gli elementi desumibilidal contratto di leasing fossero sufficienti a consentire un ’ og- gettivadeterminabilità per relationem dei tassi applicabile al rapporto inesame: e tanto basta ai fini della piena trasparenza dell’operazione inoggetto, a nulla rilevando, in questa sede di legittimità, la soggettiva controvertibilitàdella valutazione discrezionale così espressa dal giu- dicedi merito in termini logicamente e giuridicamente congrui ; sulla base di ta li premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1579/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del le- galerappresentante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliatain ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- ROSSIe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante,elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- CIFICIche, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - avversolasentenza n. 85/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], SE- [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4/06/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 4/6/2021, la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, decidendo sugli appelli principale e inci- dentaleproposti, rispettivamente, da Miramarket s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]- randa C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dall’altro, ha confermato la decisione di primogrado nella parte in cui ha accertato l’inadempimento della Mi- ramarkets.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in qualità di utilizzatrice) al contrattodi leasing immobi liare concluso con la [OSCURATO:PERSONA]- sings.p.a., con la condanna della stessa al rilascio dell’immobile, ed ha altresìcondannato la Miramarket s.n.c . di [OSCURATO:PERSONA] C., Mi- randaLavezzo e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento, in favoredella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle penali dovute secondo leprevisioni contrattuali; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’applicabi- lità,al rapporto in esame, del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB in ra- gione della mancata indicazione del tasso leasing nel contratto con- clusotra le parti, nonché in ragione della pretesa indeterminatez za dei tassi d’interesse applicati, o del difetto di trasparenza nella relativa previsione,nonché nella parte in cui aveva affermato la validità e l’ef- ficaciadella clausola con la quale le parti avevano riconosciuto, in fa- voredella società concedente, i l diritto di trattenere i canoni riscossi e apretendere quelli scaduti; ciòposto, permessa la piena determinatezza dei tassi convenuti tra leparti, la corte territoriale ha provveduto al calcolo della penale con- trattualedovuta dalla società utilizzatri ce, nonché della penale conven- zionalmentestabilita per il ritardo nella restituzione dell’immobile con- cessoin leasing , rilevando, a tale ultimo riguardo, il difetto di specificità Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delgravame avanzato dagli appellanti principali in relazione alla riven- dicata ulteriore riduzione di tale ultima penale in misura superiore a quellagià apportata dal giudice di primo grado; avverso la sentenza d’appello, Miramarket s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]- randa C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; laHypo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1382 c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte proceduto alla riduzione dellapenale contrattuale imposta all’utilizzatrice in violazione dei prin- cipisul punto statuiti dalla giurisprudenza di legitt imità, avendo erro- neamenteconteggiato, come posta aggiuntiva a carico dell’odierna so- cietàricorrente, i canoni di affitto per uso dell’immobile, dovendo al contrarioritenersi che tali canoni fossero già stati pagati attraverso la corresponsionedelle ra te di canone di leasing comprensive, tanto della remunerazioneper il godimento del bene, quanto della quota parte di restituzionedel prezzo di acquisto dell’immobile; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, nel procedere alla riduzione della pen ale convenzionalmenteprevista tra le parti per l’inadempimento dell’utiliz- zatrice,la corte territoriale si sia correttamente allineata ai principi sta- bilitidalla giurisprudenza di questa C orte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2061 del28/01/2021), nella parte in cui si stabilisce che , mentre deve rite- nersimanifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedentela propriet à̀ del bene, gli consente di acquisire i canoni ma- turatifino al momento della risoluzione ( ci ò̀ comportando un indebito vantaggioderivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valoredel bene : v., tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché́ la citata Cass. n. 1581 del 2020) , deve invece reputa rsi coe- rente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c.la penale inserita nel contratto di leasing traslativo in cui si preveda l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene re- stituito(tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del2020, nonch é́ Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019,n. 25031) ; inparticolare, se il contratto preveda una clausola penale manife- stamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della propriet à̀ del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art.1526, secondo comma, c.c. andr à̀ ridotta dal giudice, anche d'ufficio(ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domandaovvero dedotta in gi udizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272),nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti con- trattualiaffidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equit ativa un congruocontemperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., n. 18128del 2005, citata) , dovendo nella specie operare una valutazione comparativatra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di lea- singtraslativo assicura al contrae nte adempiente e il margine di gua- dagnoche il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolareesecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata,e Cass., 21 agosto 2018, n. 20840) ; al riguardo, tenuto conto delle circostanze concrete del caso og- gettodella sua cognizione, occorrer à̀ che il giudice privilegi la soluzione innanzievidenziata, e, quindi, ferma restando l'irripetibilit à̀ dei canoni già̀ riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato al Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri momentodella restituzione dello stesso (se il bene non sia stato ven- dutoo altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametroi valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il va- lorestimato dalle somme dovute al concedent e, con eventuale residuo daattribuire a colui che risulti creditore del saldo (conf. Sez. 1, Ordi- nanzan. 10249 del 30/03/2022, Rv. 664537 - 01) ; nelcaso di specie, la corte territoriale ha correttamente proceduto adetrarre, dal complessivo importo dovu to in favore del concedente, ilvalore di mercato dell’immobile calcolato alla data della risoluzione, determinandodi conseguenza il residuo risultato a vantaggio del con- cedente; valeal riguardo sottolineare come il paventato asserito doppio con- teggiodelle medesime poste contabili individuate a carico della società utilizzatrice dell’immobile ( al di là della sostanziale incomprensibilità delragionamento seguito in ricorso , non adeguatamente supportato da allegazioni documentali puntuali e sufficientemen te specifiche), in quantoquestione concernente la critica della motivazione del provve- dimentoimpugnato ( e, dunque, attinente al merito delle questioni con- troversie tra le parti ) , d eve ritenersi inammissibil mente proposto in questasede, essendosi i ricor rent i sostanzialmente limitat i a un a pro- postarilettura nel merito dei fatti di causa, sulla base di una prospet- tivacritica non consentita dinanzi al giudice di legittimità ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria in relazione al punto concernente la determinazione dellemodalità di riduzione della penale imposta a carico della società utilizzatrice; ilmotivo è infondato ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso incui la stessa manchi integralmente come part e del documento/sen- tenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisionesenza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente com parendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani i n forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01); nelcaso di specie, i ricorrenti hanno evidenziato come la (asserita) contraddittorietàdella motivazione contestata risultasse, non già dal confronto delle proposizioni contenute nel testo impugnato (essendo deltutto irrilevante, a tal fine , quanto viceversa riportato nell’intesta- zionedel motivo di ricorso proposto in questa sede da cui non si evi- denzia alcuna contraddittorietà), bensì dall’esame dei contenuti della Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consulenzatecnica d’ufficio e, dunque, sulla base di un elemento estra- neoal testo della motivazione, di per sé non utilizzabile quale relativo parametrodi congruenza logica; viceversa,varrà considerare come , dal testo della sentenza impu- gnata, non emerga alcun contrasto interno, né alcuna contraddizione o illogicità suscettib ile di impedire la ricostruibilità, in termini logici, dell’iter seguito dal giudice ai fini della decisione , con la conseguente pienaidoneità del discorso giustificativo elaborato dal giudice a quo a sottrarsialle censure in questa sede illustrate dal r icorrente; con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi due,i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale, facendo proprio il calcolo effettuato dal c.t.u.,computato a titolo di indennizzo per due volte gli stessi canoni diaffitto per l’uso dell’immobile, tanto nella liquidazione della penale peril ritardo nella restituzione del bene, quanto nella liquidazione dell a penaleper l’accertato inadempimento contrattuale; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia provveduto alla separataliquidazione della penale per l’inadempimento accertato a ca- rico della società utilizzatrice (nel pien o rispetto dei principi stabiliti dallagiurisprudenza di legittimità , per come in precedenza richiamati ) , rispettoalla liquidazione della diversa penale riferita ad ogni giorno di ritardonella restituzione del bene immobile concesso in godimento; la circostanza che, ai fini della determinazione della penale per il ritardo,le parti abbiano originariamente considerato il canone di affitto comeparametro di determinazione dell’importo dovuto a titolo di risar- cimentoper il ritardo , deve ritenersi del tutto autonoma e indipendente rispettoalla diversa (e già avvenuta ) considerazione del canone di af- fittocalcolato ai fini della penale per l’inadempimento relativo alle altre Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri obbligazionicontrattuali: si tratta di calcoli separati ed aventi funzioni bendiverse, atteso che, con quest’ultima penale (quella relativa all’ina- dempimentodel contratto), le parti hanno provveduto a liquidare for- fettariamente il danno subito dalla concedente per non aver potu to conseguirequanto atteso dall’integrale e regolare esecuzione del con- tratto,mentre, con la prima penale (quella relativa al ritardo nella re- stituzionedell’immobile), le parti hanno convenzionalmente individuato (attraversoil riferimento al canone com e parametro astratto) il danno subitodalla concedente per non aver tempestivamente ottenuto la re- stituzionedell’immobile a seguito della risoluzione del contratto ; ne deriva l’evidente incongruenza della censura in esame nella partein cui lamenta del tu tto infondatamente una pretesa duplice con- siderazionedei medesimi canoni ai fini della determinazione delle pe- nalicontrattuali; conil quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 3 60 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il motivodi appello concernente la richiesta riduzione della penale per il ritardonella restituzione dell’immobile in contrasto con quanto desu- mibiledagli atti di causa , e senza considerare che la motivazione della domandadi riduzione ad equità della penale da ritardo doveva ritenersi implicita nell’atto d’appello ed in ogni caso non necessaria, avuto ri- guardoalla comunanza delle ragioni poste a fondamento della richie sta diriduzione di entrambe le penali contrattuali e tenuto conto del potere delgiudice di merito di procedere d’ufficio alla riduzione della mede- simapenale; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l a corte territoriale abbia ritenuto che il motivod’appello concernente la riduzione della penale da ritardo fosse statoarticolato dagli appellanti in modo inammissibilmente generico ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inforza di tale premessa, sarebbe spettato, agli odierni ricorrenti , fornirein questa sede la prova dell’eventu ale erroneità di tale giudizio attraversola riproduzione dell’intero atto di appello e non già solo degli stralci laconicamente riportati in nota al ricorso dai quali non risulta alcunaparticolare articolazione della censura ; alriguardo, vale considerar e come, sulla base del principio di ne- cessariae completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n.6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa),il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola normadi cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizi onanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla p arziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- versola preclusione per il giudice di legitt imità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche medi ante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un ., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317); rimanein ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01);Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerarecome la stessa presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c. , che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 -01); nella viola zione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti conil motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente giudicato inammissibile pergenericità il motivo di appello concernente la ri duzione della penale daritardo, hanno tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione(né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circagli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vantiil ricorso eff ettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Cortela possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formu- lateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione pro- posto;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri èappena il caso di rilevare, peraltro, l’assoluta irrilev anza, da un lato,della circostanza che gli argomenti relativi alla penale per l’ina- dempimentodel contratto sarebbero stati comuni anche alla penale per ilritardo (rilievo che i ricorrenti assumono solo in questa sede , in modo peraltro arbitrario) e, dall’altro, che il giudice di merito abbia in ogni caso il potere di ridurre la penale d’ufficio, poiché il giudice di primo gradoaveva già provveduto alla riduzione equitativa della penale per ilritardo: la circostanza che il giudice d’appello abbia ritenuto di non doverlaulteriormente ridurre deve dunque ritenersi (a prescindere dal richiamoall’inammissibilità del corrispondente motivo di appello degli odierniricorrenti) espressione della discrezionalità propria del giudice dimerito, come tale non legittimamente sindacabile in sede di legitti- mità; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la decisivarilevanza della mancata indicazione del tasso leasing nel con- trattoconcluso tra le parti, nonché l’indeterminatezza dei tassi di inte- resseapplicati a carico della società utilizzatrice; ilmotivo è i nfondato ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia ritenuto suffi- ciente, ai fini del rispetto nella disposizione normativa qui richiamata dai ricorrenti, la circostanza che i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazioneeconomica, essendo state espresse “in modo ben defi- nito” le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione, tantodell’ammontare dei canoni da corrispondere, quanto del relativo numeroe dell a relativa scadenza, nonché del prezzo di riscatto, tant’è che lo stesso c.t.u. ha potuto calcolare, sulla base delle disposizioni Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrattuali,il tasso leasing dell’operazione per il contratto originario e lesuccessive integrazioni ; a tal riguardo, il g iudice d’appello ha correttamente fatto riferi- mentoall’ insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3,Sentenza 13 maggio 2021 n. 12889 ) nella parte in cui , tra le altre argomentazioni,si è afferma ta la necessità di assumere il senso dell a funzionedella trasparenza non più in senso meramente ‘ bancaristic o’ , orientatoa introdurre il principio d ella concorrenza all'interno del set- torebancario, n é in quell o di mero contenimento d elle scelte irrazionali , bensìalla stregua di un valore che merita di essere in s é e per s é con- siderato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto; la declinabili tà in senso economico del valore della trasparenza poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lasciaintuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata;“trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giu- stificazioneeconomica risulti comprensibile, di tal ch é senza tale tra- sparenzaa risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rile- vanzadi rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio eco- nomico del contratto. Il viatico all'adozio ne di una nozione di traspa- renza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C - 154/15, C - 307/15, C - 308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordinepubblico, la cui imp eratività di fatto sostituisce all'equilibrio for- male, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti,un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra questeultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è daconsiderare, secondo autorevole dottrina, l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deivizi del consenso”. Ed ancora: “La giurisprudenza di questa Corte haavuto occasione di occupar si della determinabilità del tasso di inte- resse in varie occasioni, stabilendo, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018,che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammorta - mento sc adute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.,è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vi- gore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteriprestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente indivi- duabili,funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Atal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'or- dinariadiligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità incapo all'is tituto mutuante, non rilevando la difficolt à del calcolo ne- cessarioper pervenire al risultato finale, n é la perizia richiesta per la suaesecuzione. [OSCURATO:PERSONA]. 26/06/2019 n. 17110, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tass o di interesse può esseredeterminato per relationem , con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed ele- menti estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionalialla concreta d eterminazione del tasso, non devono essere determinatiunilateralmente dalla società di leasing. La Corte chiarisce chetale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB — perché nonavrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibi le am- metterela determinazione per relationem alle altre condizioni del con- trattoattraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenzadi salvaguardia del client e sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizioneche fa obbligo di indicare nel contratto ‘ il tasso d'interesse eogni altro prezzo e condizione praticati ’ intende porre il cliente nelle Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 1579/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condizionidi conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici deicosti, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interess e, non solo attraverso l'indi- cazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamenteindividuabili, la cui materiale identificazione sia cioè su- scettibiledi attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n.12276). La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclu- derebbe dunque l ’ irrogazione della sanzione sostitutiva applicata nel casodi specie, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n.16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicatonel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'o- perazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento,s ̀ da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostan- zialmenteinespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass.21/03/2011,n. 6364)” ( Sez. 3, Sentenza 13 maggio 2021 n. 12889 , cit.); nelcaso di specie, la corte territoriale ha ritenuto che gli elementi desumibilidal contratto di leasing fossero sufficienti a consentire un ’ og- gettivadeterminabilità per relationem dei tassi applicabile al rapporto inesame: e tanto basta ai fini della piena trasparenza dell’operazione inoggetto, a nulla rilevando, in questa sede di legittimità, la soggettiva controvertibilitàdella valutazione discrezionale così espressa dal giu- dicedi merito in termini logicamente e giuridicamente congrui ; sulla base di ta li premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rig
Sentenza Cassazione n. 28824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris