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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05706/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 740-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI; -intimati - avverso la sentenza n. 257/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA, depositata il 08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 00740 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 2 - RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTP di Ragusa, in veste di giudice dell’ottemperanza, ove il giudice ibleo non ha applicato la limitazione di cui all’art. 16 octies del d.l. n. 98/2017, ove novellando l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, ha ancorato ai limiti della capienza il diritto al rimborso dei tributi versati nel periodo e nei territori interessati dal [OSCURATO:PERSONA] 1990.

Segnatamente, il giudice dell’ottemperanza, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte per cui il diritto al rimborso non è compromesso dalla novella, ma può trovare concreta limitazione in sede di ottemperanza in ragione dell’esaurimento della capienza del fondo relativo, ha poi ritenuto non applicabile al caso di specie la procedura di cui alla citata novella del 2017.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre sono rimast i intimat i i contribuenti.

CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come novellato dall’art. 16 octies d.l. n. 91/2017, convertito con modifiche nella l. n. 123/2017, nella sostanza criticando che la sentenza impugnata abbia richiamato gli insegnamenti di questa Corte in materia, laddove ritiene che la novella in esame abbia rilevanza in sede di ottemperanza, ma non vi abbia poi dato seguito, affermando la piena debenza delle somme statuite in sede di merito, senza operare alcuna valutazione di disponibilità.

Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte, affermando che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la Ric. 2021 n. 00740 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 3 - nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (cfr. Cass.

V, n. 16289/2022).

A detto principio, cui non si è attenuta la sentenza impugnata, va data ulteriore continuità.

A ciò consegue cheil ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa quale giudice dell’ottemperanza che, nell’uniformarsi all’anzidetto principio, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado per la Provincia di Ragusa, quale giudice dell’ottemperanza, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 740-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI; -intimati - avverso la sentenza n. 257/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA, depositata il 08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00740 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTP di Ragusa, in veste di giudice dell’ottemperanza, ove il giudice ibleo non ha applicato la limitazione di cui all’art. 16 octies del d.l. n. 98/2017, ove novellando l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, ha ancorato ai limiti della capienza il diritto al rimborso dei tributi versati nel periodo e nei territori interessati dal [OSCURATO:PERSONA] 1990. Segnatamente, il giudice dell’ottemperanza, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte per cui il diritto al rimborso non è compromesso dalla novella, ma può trovare concreta limitazione in sede di ottemperanza in ragione dell’esaurimento della capienza del fondo relativo, ha poi ritenuto non applicabile al caso di specie la procedura di cui alla citata novella del 2017. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre sono rimast i intimat i i contribuenti. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come novellato dall’art. 16 octies d.l. n. 91/2017, convertito con modifiche nella l. n. 123/2017, nella sostanza criticando che la sentenza impugnata abbia richiamato gli insegnamenti di questa Corte in materia, laddove ritiene che la novella in esame abbia rilevanza in sede di ottemperanza, ma non vi abbia poi dato seguito, affermando la piena debenza delle somme statuite in sede di merito, senza operare alcuna valutazione di disponibilità. Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte, affermando che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la Ric. 2021 n. 00740 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (cfr. Cass. V, n. 16289/2022). A detto principio, cui non si è attenuta la sentenza impugnata, va data ulteriore continuità. A ciò consegue cheil ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa quale giudice dell’ottemperanza che, nell’uniformarsi all’anzidetto principio, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado per la Provincia di Ragusa, quale giudice dell’ottemperanza, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del