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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18298/2026

Testo disponibile della fonte

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ionale 4375/2026aveva confermato il contenuto della sentenza della CTP di Ragusa n.Numero di raccolta generale 18298/2026857/2011, depositata il 5/12/2011, compensando le speseD adtai ptuubbtlitcia ziio ne 06/06/2026gradi di giudizio.

La sentenza della CTP di Ragusa, in parzialeaccoglimento del ricorso introduttivo della contribuente, avevaaccertato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al rimborso della sommacomplessiva di euro 13.011,00, oltre interessi dalla domanda alsoddisfo, con compensazione delle spese.2.

Posto che l’Agenzia delle entrate non aveva provveduto alpagamento, la contribuente si rivolgeva nuovamente alla CGTcompetente ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,instaurando un giudizio di ottemperanza per il pagamento del propriocredito.3.

Con la sentenza n. 2318/2025, la CGT di secondo grado dellaSicilia rigettava il ricorso per ottemperanza.

Pur dando attodell’esistenza anche di un diverso orientamento della giurisprudenzadi legittimità, il giudice richiamava l’art. 1, comma 665, della leggen. 190 del 2014 ed evidenziava che l’Amministrazione avevadocumentato l’insufficienza dei fondi a disposizione.

Non potevaseguirsi il diverso orientamento perché trova applicazione il principiolex posterior derogat priori, l’art. 1, comma 665 della legge n. 190del 2014 non prevede la possibilità di emanare un ordine in contosospeso, il legislatore ha voluto salvaguardare l’equilibrio di bilancioe non è consentita una interpretazione abrogante della disciplinaspeciale.4.

Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il controricorso l’Agenzia delle entrate ha dato atto che laDivisione Contribuenti ritiene “opportuno” procedere all’erogazioneintegrale del rimborso, come accertato dal giudice di merito.

Sul2 di 5Numero registro generale 10396/2025Numero sezionale 4375/2026presupposto che nel corso del giudizio avrebbe fornito la prova delNumero di raccolta generale 18298/2026pagamento, ha chiesto la declaratoria della cessaziDoanta epu bbldicaezlio ne 06/06/2026contendere.

La prova del pagamento della somma riconosciuta insede giudiziale non è stata tuttavia depositata.2.

Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedi legge (art. 324 cpc e art. 2909 c.c. e art. 1 comma 665 L.190/14)in relazione all’art. 360 comma 1 n° 3 e n° 5 cpc: violazione delgiudicato formale e sostanziale portato dalla sentenza oggettodell’ottemperanza», il ricorrente lamenta che, contrariamente aquanto sostenuto dal giudice, non sussiste più alcun contrastogiurisprudenziale e che la sentenza si è allontanata da un pacificoprincipio nomofilattico, senza nemmeno minimamente modificare lemotivazioni di precedenti decisioni, finendo per negare il diritto alrimborso nella sua integralità.3.

Il primo motivo è fondato.L’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123del 2017, ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della legge n. 190del 2014, che, per effetto della novella, stabilisce: «[…] in relazionealle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesseecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, irimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento dellerisorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazionedi ulteriori rimborsi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenziadelle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilitele modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto deilimiti di spesa stabiliti dal presente comma […]».La decisione impugnata si pone in contrasto con l’ormai consolidatoorientamento di questa Corte, al quale il collegio intende darecontinuità, secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanzaprevisto dall'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 il giudice, adito dalcontribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso3 di 5Numero registro generale 10396/2025Numero sezionale 4375/2026d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza diNumero di raccolta generale 18298/2026eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appoDsaitat ip ufbobnlicdaziio ne 06/06/2026stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014,come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art.29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza,un commissario ad acta, le procedure particolari previste dallanormativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alladecisione del giudice di merito.

Nel novero degli adempimenti ècompresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in contosospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento,interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, unafalcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmenteaccertati (Cass. 16290/2022, Cass. 5706/2023, Cass. 13934/2025 eCass. 69/2026).4.

Con il secondo motivo, Violazione e falsa applicazione di legge(art. 15 e art. 70 D.Lgs. 546/1992 CPT ed art. 24 Cost.) in relazioneall’art. 360 comma 1 n°3 e n° 5 cpc: compensazione delle spese», ilricorrente deduce, che una volta accolta integralmente la domanda,le spese devono seguire la soccombenza ed essere poste a caricodell’Amministrazione finanziaria, che aveva chiesto il rigetto delricorso.5.

Il secondo motivo sulle spese di lite rimane assorbitodall’accoglimento del primo, dato che sulle spese dovrà provvedereil giudice del rinvio.6.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli4 di 5Numero registro generale 10396/2025Numero sezionale 4375/2026artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.Numero di raccolta generale 18298/2026n. 546 del 1992.

Data pubblicazione 06/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ionale 4375/2026aveva confermato il contenuto della sentenza della CTP di Ragusa n.Numero di raccolta generale 18298/2026857/2011, depositata il 5/12/2011, compensando le speseD adtai ptuubbtlitcia ziio ne 06/06/2026gradi di giudizio. La sentenza della CTP di Ragusa, in parzialeaccoglimento del ricorso introduttivo della contribuente, avevaaccertato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al rimborso della sommacomplessiva di euro 13.011,00, oltre interessi dalla domanda alsoddisfo, con compensazione delle spese.2. Posto che l’Agenzia delle entrate non aveva provveduto alpagamento, la contribuente si rivolgeva nuovamente alla CGTcompetente ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,instaurando un giudizio di ottemperanza per il pagamento del propriocredito.3. Con la sentenza n. 2318/2025, la CGT di secondo grado dellaSicilia rigettava il ricorso per ottemperanza. Pur dando attodell’esistenza anche di un diverso orientamento della giurisprudenzadi legittimità, il giudice richiamava l’art. 1, comma 665, della leggen. 190 del 2014 ed evidenziava che l’Amministrazione avevadocumentato l’insufficienza dei fondi a disposizione. Non potevaseguirsi il diverso orientamento perché trova applicazione il principiolex posterior derogat priori, l’art. 1, comma 665 della legge n. 190del 2014 non prevede la possibilità di emanare un ordine in contosospeso, il legislatore ha voluto salvaguardare l’equilibrio di bilancioe non è consentita una interpretazione abrogante della disciplinaspeciale.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il controricorso l’Agenzia delle entrate ha dato atto che laDivisione Contribuenti ritiene “opportuno” procedere all’erogazioneintegrale del rimborso, come accertato dal giudice di merito. Sul2 di 5Numero registro generale 10396/2025Numero sezionale 4375/2026presupposto che nel corso del giudizio avrebbe fornito la prova delNumero di raccolta generale 18298/2026pagamento, ha chiesto la declaratoria della cessaziDoanta epu bbldicaezlio ne 06/06/2026contendere. La prova del pagamento della somma riconosciuta insede giudiziale non è stata tuttavia depositata.2. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedi legge (art. 324 cpc e art. 2909 c.c. e art. 1 comma 665 L.190/14)in relazione all’art. 360 comma 1 n° 3 e n° 5 cpc: violazione delgiudicato formale e sostanziale portato dalla sentenza oggettodell’ottemperanza», il ricorrente lamenta che, contrariamente aquanto sostenuto dal giudice, non sussiste più alcun contrastogiurisprudenziale e che la sentenza si è allontanata da un pacificoprincipio nomofilattico, senza nemmeno minimamente modificare lemotivazioni di precedenti decisioni, finendo per negare il diritto alrimborso nella sua integralità.3. Il primo motivo è fondato.L’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123del 2017, ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della legge n. 190del 2014, che, per effetto della novella, stabilisce: «[…] in relazionealle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesseecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, irimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento dellerisorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazionedi ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenziadelle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilitele modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto deilimiti di spesa stabiliti dal presente comma […]».La decisione impugnata si pone in contrasto con l’ormai consolidatoorientamento di questa Corte, al quale il collegio intende darecontinuità, secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanzaprevisto dall'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 il giudice, adito dalcontribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso3 di 5Numero registro generale 10396/2025Numero sezionale 4375/2026d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza diNumero di raccolta generale 18298/2026eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appoDsaitat ip ufbobnlicdaziio ne 06/06/2026stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014,come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art.29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza,un commissario ad acta, le procedure particolari previste dallanormativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alladecisione del giudice di merito. Nel novero degli adempimenti ècompresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in contosospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento,interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, unafalcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmenteaccertati (Cass. 16290/2022, Cass. 5706/2023, Cass. 13934/2025 eCass. 69/2026).4. Con il secondo motivo, Violazione e falsa applicazione di legge(art. 15 e art. 70 D.Lgs. 546/1992 CPT ed art. 24 Cost.) in relazioneall’art. 360 comma 1 n°3 e n° 5 cpc: compensazione delle spese», ilricorrente deduce, che una volta accolta integralmente la domanda,le spese devono seguire la soccombenza ed essere poste a caricodell’Amministrazione finanziaria, che aveva chiesto il rigetto delricorso.5. Il secondo motivo sulle spese di lite rimane assorbitodall’accoglimento del primo, dato che sulle spese dovrà provvedereil giudice del rinvio.6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli4 di 5Numero registro generale 10396/2025Numero sezionale 4375/2026artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.Numero di raccolta generale 18298/2026n. 546 del 1992. Data pubblicazione 06/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5
Sentenza Cassazione n. 18298/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris