CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10797/2020 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5444/2018 depositata il 12/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata emerge che, con ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava tre avvisidi accertamento relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 con i qualil’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’illegittima detrazione,rispettivamente, di € 362.292, € 1.174.287 ed € 596.894 in relazione afatture per operazioni soggettivamente inesistenti (acquisti di materialielettronici) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]..Con il ricorso si deducevano vizi formali, nonché l’infondatezza nel meritodelle pretese.La CTP rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.5444/2018, accoglieva invece l’appello della società contribuente,ritenendo che non fosse dimostrata la conoscenza o la conoscibilità,mediante l’impiego dell’ordinaria diligenza, della frode, dal momento chel’acquirente aveva verificato l’esistenza e l’operatività dei fornitori con cuioperava e che la stessa Agenzia delle Entrate aveva dato attodell’esistenza delle loro partite IVA. Ad avviso della CTR, non potevapretendersi dai contribuenti controlli analoghi a quelli che può compierel’Amministrazione; peraltro, la buona fede dell’acquirente potevadesumersi anche dalla natura stessa dell’attività (intermediazione nelcommercio di materiali elettronici) che veniva svolta esclusivamentetramite internet e con comunicazioni attraverso messaggi di postaelettronica.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Non ha resistito la società che è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso, notificato il 12/3/2020 ètempestivo, benché la sentenza impugnata sia stata pubblicata il12/12/2018, operando la sospensione di cui all’art. 6 comma 11 d.l.119/2018 conv. in l. 136/2018.2.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972. Adavviso della ricorrente, la CTR ha violato i principi in tema di onere dellaprova e di prova presuntiva in quanto, a fronte dell’allegazione di elementidai quali si desume che le fornitrici fossero società cartiere, aveva ritenutosufficiente, quale prova della non conoscibilità della natura fittizia sotto ilprofilo soggettivo delle operazioni, il fatto che le merci erano stateconsegnate e pagate e che le fornitrici erano dotate di partita IVA, mentrecostituisce principio pacifico quello per il quale la regolarità contabile delleoperazioni è funzionale alla frode.2.2 Il motivo è fondato.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVAnon è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizionedei principi e delle norme che comportano l’esclusione della detrazione,cfr. Cass. n. 9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell’IVA e, per tale ragione, «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi» (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;Numero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa nonosta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]»Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione, postaa carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermato chepuò trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica (odiretta), consistente anche in indizi integranti una presunzione semplice(Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28246/2020),potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici della mancataesecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenza della minimaNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione,l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la societàcoinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva (aisensi dell’art. 54, comma 2°, d.P.R. 633/1972) di tali circostanze, gravasul contribuente l’onere di dimostrare che la natura fraudolenta delleoperazioni non era a lui nota e non era conoscibile neppure con l’impiegodella diligenza richiesta in considerazione dell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirente icontatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente credesse di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente. Non rilevano invece i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. 18767/2014, in motivazione; cfr.anche, ex multis, Cass. 24472/2022).Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «la denuncia,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandoNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece«escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha violato i principi esposti.Ed infatti, non ha valutato – né singolarmente né nel loro insieme -numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione dai quali potrebbedesumersi la sostanziale inesistenza delle fornitrici (assenza di sede,assenza di utenze, omissione di versamenti di imposte), nonché laconoscibilità di tale circostanza (le fornitrici, sebbene dedite al commercioonline, non erano titolari di siti web, l’amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. non conosceva i nomi ed i recapiti delle persone cheoperavano per conto delle fornitrici); si è limitata, invece, ad evidenziare,per escludere la conoscibilità della frode, che la merce è stataeffettivamente consegnata e pagata e che le fornitrici erano titolari dipartite IVA. Tali elementi, tuttavia, in base ai principi esposti, sono delNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026tutto irrilevanti in quanto la regolarità contabile è funzionale alla frode e leoperazioni sono solo soggettivamente inesistenti, sicché la ricezione dellamerce è scontata. Infine, l’ulteriore aspetto posto in rilievo dalla CTR perescludere la conoscibilità, cioè lo svolgimento da parte della contribuentedell’attività di commercio esclusivamente tramite internet, non è statoposto a confronto con quanto dedotto, in senso contrario,dall’Amministrazione in ordine all’inesistenza di siti web delle fornitrici edalle dichiarazioni generiche dell’amministratore di fatto circa la conoscenzaed i rapporti con i fornitori.La CTR ha quindi violato i principi in materia di prova sopra esposti, inquanto avrebbe dovuto prima valutare singolarmente e poi nel loroinsieme – dal momento che singoli fatti possono assumere maggior valoreindiziario se valutati unitamente ad altri - gli elementi fornitidall’Amministrazione dai quali desumere la natura fittizia sotto il profilosoggettivo delle operazioni e la conoscibilità della stessa da partedell’acquirente e poi verificare se gli elementi dedotti dalla contribuentefossero idonei a dimostrare che quest’ultima non potesse conoscere conl’impiego dell’ordinaria diligenza la sostanziale inesistenza dei fornitori; atal fine però la stessa non avrebbe dovuto tener conto, per quantoesposto, della regolarità contabile, della ricezione della merce edell’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili (cioè proprio deglielementi dalla stessa valorizzati) che sono funzionali alla frode.3. Con il secondo motivo, l’Amministrazione denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. per «omesso esame di punti di fatto decisivi econtroversi». Il fatto decisivo sarebbe da individuare nella«consapevolezza o meno» o nella «negligente non consapevolezza omeno, in capo alla società di intrattenere relazioni commerciali consoggetti fittizi»; ad avviso della ricorrente la CTR avrebbe trascurato inumerosi fatti secondari indicati dall’Amministrazione da cui dovevadesumersi la natura di cartiere delle venditrici e la mala fede o quantoNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026meno l’inescusabile negligenza della società, per soffermarsiesclusivamente sugli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e cioèsull’effettività dei pagamenti e sulla regolarità delle consegne.Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo,riguardando, sotto un diverso profilo le medesime questioni.4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre va dichiaratoassorbito il secondo; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che dovrà provvedere ad una nuova valutazionealla luce dei principi esposti, nonché alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IVA – operazioniTania [OSCURATO:PERSONA] PresidentesoggettivamenteLucio [OSCURATO:PERSONA] Consigliere inesistentiAd.17/12/2025 CCGiacomo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10797/2020 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5444/2018 depositata il 12/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata emerge che, con ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava tre avvisidi accertamento relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 con i qualil’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’illegittima detrazione,rispettivamente, di € 362.292, € 1.174.287 ed € 596.894 in relazione afatture per operazioni soggettivamente inesistenti (acquisti di materialielettronici) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]..Con il ricorso si deducevano vizi formali, nonché l’infondatezza nel meritodelle pretese.La CTP rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.5444/2018, accoglieva invece l’appello della società contribuente,ritenendo che non fosse dimostrata la conoscenza o la conoscibilità,mediante l’impiego dell’ordinaria diligenza, della frode, dal momento chel’acquirente aveva verificato l’esistenza e l’operatività dei fornitori con cuioperava e che la stessa Agenzia delle Entrate aveva dato attodell’esistenza delle loro partite IVA. Ad avviso della CTR, non potevapretendersi dai contribuenti controlli analoghi a quelli che può compierel’Amministrazione; peraltro, la buona fede dell’acquirente potevadesumersi anche dalla natura stessa dell’attività (intermediazione nelcommercio di materiali elettronici) che veniva svolta esclusivamentetramite internet e con comunicazioni attraverso messaggi di postaelettronica.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Non ha resistito la società che è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso, notificato il 12/3/2020 ètempestivo, benché la sentenza impugnata sia stata pubblicata il12/12/2018, operando la sospensione di cui all’art. 6 comma 11 d.l.119/2018 conv. in l. 136/2018.2.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972. Adavviso della ricorrente, la CTR ha violato i principi in tema di onere dellaprova e di prova presuntiva in quanto, a fronte dell’allegazione di elementidai quali si desume che le fornitrici fossero società cartiere, aveva ritenutosufficiente, quale prova della non conoscibilità della natura fittizia sotto ilprofilo soggettivo delle operazioni, il fatto che le merci erano stateconsegnate e pagate e che le fornitrici erano dotate di partita IVA, mentrecostituisce principio pacifico quello per il quale la regolarità contabile delleoperazioni è funzionale alla frode.2.2 Il motivo è fondato.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVAnon è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizionedei principi e delle norme che comportano l’esclusione della detrazione,cfr. Cass. n. 9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell’IVA e, per tale ragione, «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi» (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;Numero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa nonosta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]»Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione, postaa carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermato chepuò trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica (odiretta), consistente anche in indizi integranti una presunzione semplice(Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28246/2020),potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici della mancataesecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenza della minimaNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione,l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la societàcoinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva (aisensi dell’art. 54, comma 2°, d.P.R. 633/1972) di tali circostanze, gravasul contribuente l’onere di dimostrare che la natura fraudolenta delleoperazioni non era a lui nota e non era conoscibile neppure con l’impiegodella diligenza richiesta in considerazione dell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirente icontatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente credesse di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente. Non rilevano invece i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. 18767/2014, in motivazione; cfr.anche, ex multis, Cass. 24472/2022).Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «la denuncia,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandoNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece«escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha violato i principi esposti.Ed infatti, non ha valutato – né singolarmente né nel loro insieme -numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione dai quali potrebbedesumersi la sostanziale inesistenza delle fornitrici (assenza di sede,assenza di utenze, omissione di versamenti di imposte), nonché laconoscibilità di tale circostanza (le fornitrici, sebbene dedite al commercioonline, non erano titolari di siti web, l’amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. non conosceva i nomi ed i recapiti delle persone cheoperavano per conto delle fornitrici); si è limitata, invece, ad evidenziare,per escludere la conoscibilità della frode, che la merce è stataeffettivamente consegnata e pagata e che le fornitrici erano titolari dipartite IVA. Tali elementi, tuttavia, in base ai principi esposti, sono delNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026tutto irrilevanti in quanto la regolarità contabile è funzionale alla frode e leoperazioni sono solo soggettivamente inesistenti, sicché la ricezione dellamerce è scontata. Infine, l’ulteriore aspetto posto in rilievo dalla CTR perescludere la conoscibilità, cioè lo svolgimento da parte della contribuentedell’attività di commercio esclusivamente tramite internet, non è statoposto a confronto con quanto dedotto, in senso contrario,dall’Amministrazione in ordine all’inesistenza di siti web delle fornitrici edalle dichiarazioni generiche dell’amministratore di fatto circa la conoscenzaed i rapporti con i fornitori.La CTR ha quindi violato i principi in materia di prova sopra esposti, inquanto avrebbe dovuto prima valutare singolarmente e poi nel loroinsieme – dal momento che singoli fatti possono assumere maggior valoreindiziario se valutati unitamente ad altri - gli elementi fornitidall’Amministrazione dai quali desumere la natura fittizia sotto il profilosoggettivo delle operazioni e la conoscibilità della stessa da partedell’acquirente e poi verificare se gli elementi dedotti dalla contribuentefossero idonei a dimostrare che quest’ultima non potesse conoscere conl’impiego dell’ordinaria diligenza la sostanziale inesistenza dei fornitori; atal fine però la stessa non avrebbe dovuto tener conto, per quantoesposto, della regolarità contabile, della ricezione della merce edell’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili (cioè proprio deglielementi dalla stessa valorizzati) che sono funzionali alla frode.3. Con il secondo motivo, l’Amministrazione denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. per «omesso esame di punti di fatto decisivi econtroversi». Il fatto decisivo sarebbe da individuare nella«consapevolezza o meno» o nella «negligente non consapevolezza omeno, in capo alla società di intrattenere relazioni commerciali consoggetti fittizi»; ad avviso della ricorrente la CTR avrebbe trascurato inumerosi fatti secondari indicati dall’Amministrazione da cui dovevadesumersi la natura di cartiere delle venditrici e la mala fede o quantoNumero registro generale 10797/2020Numero sezionale 9005/2025Numero di raccolta generale 7532/2026Data pubblicazione 29/03/2026meno l’inescusabile negligenza della società, per soffermarsiesclusivamente sugli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e cioèsull’effettività dei pagamenti e sulla regolarità delle consegne.Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo,riguardando, sotto un diverso profilo le medesime questioni.4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre va dichiaratoassorbito il secondo; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che dovrà provvedere ad una nuova valutazionealla luce dei principi esposti, nonché alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania HmeljakP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak