CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 24472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15082-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4768/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15082 sez. ML ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO che con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Istituto a titolo di contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995 in relazione all'esercizio della professione di (praticante) avvocato iscritto al relativo Albo; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il credito dell'Istituto per essere risultata nella specie incontestata la circostanza per c:ui il reddito prodotto a seguito dell'esercizio dell'attività professionale di avvocato per l'anno 2010 da parte della Parisi era inferiore ad euro 5.000,00, importo assunto dalla Corte medesima come soglia superata la quale soltanto i professionisti iscritti obbligatoriamente in albi sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS ove non iscritti alle Casse autonome ed obbligati al pagamento del contributo soggettivo sempre che, come nella specie, difetti la prova da parte dell'Istituto del fatto che l'attività sia stata svolta in modo non occasionale, di cui, per converso, può assurgere a prova contraria l'esiguità del reddito annuale conseguito; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Castaldo; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 53 d.P.R. n. 917/1986, modificato dai d.lgs. n. 344/2003, 10,11 e 22, I. n. 576/1980, 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003 e 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa l'abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale; che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che la sentenza impugnata lungi dall'aver, come sostenuto dall'Istituto ricorrente, assunto in sé la produzione da parte del professionista di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 quale indice della non ricorrenza nella specie del requisito dell'abitualità, situazione che esclude l'insorgere in capo al professionista dell'obbligo della contribuzione alla Gestione separata presso l'INPS ma, al contrario, avendo avuto riguardo all'accertamento del predetto requisito, approdando al convincimento dell'assenza di prova del medes imo da parte dell'Istituto cui incombe l'onere relativo, si rivela conforme all'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419), che, ritenendo l'esenzione dall'obbligo contributivo subordinata al ricorrere di tale requisito ne richiede l'apprezzamento nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina propria delle gestioni dei lavoratori autonomi e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, venendosi in tal modo ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, che, invece, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività professionali svolte in forma occasionale; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess