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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07533/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23851/2020 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5204/2019 depositata il 19/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata risulta che, con ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava due avvisiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026di accertamento relativi gli anni di imposta 2012 e 2013 con i qualil’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione rispettivamente €186.141,38 ed € 54.091,84 per IVA; in particolare si contestava l’utilizzo,ai fini della detrazione, di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti (acquisti di materiale elettronico) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..La società impugnava i provvedimenti sia per vizi formali, sia perl’infondatezza nel merito degli stessi.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che gli argomenti dai quali dovevadesumersi che la società contribuente fosse stata negligente nella sceltadei fornitori e che avrebbe potuto conoscere la natura fraudolenta delleoperazioni con l’impiego dell’ordinaria diligenza fossero inconsistenti;evidenziava, a sostegno di tali considerazioni, anche il particolare settorenel quale la stessa operava (intermediazione nel commercio di materialielettronici) ed il fatto che il commercio avveniva esclusivamente tramiteinternet.2.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n.5204/2019.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Non ha resistito la contribuente, di cui è stato dichiarato il fallimento il22/6/2020 (dopo il deposito della sentenza d’appello), che è rimastaintimata, sebbene il ricorso sia stato notificato sia alla curatela che aldifensore della società nel giudizio d’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato che il ricorso, notificato il 22/9/2020, ètempestivo, benché la sentenza sia stata pubblicata il 19/12/2019, inquanto opera la sospensione di cui all’art. 83, comma 2°, d.l. 18/2020Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026conv. in l. 27/2020 (come modificato dall’art. 36 d.l. 23/2020, conv. in l.40/2020)2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972.

Adavviso della ricorrente, la CTR ha violato i principi in tema di onere dellaprova e di prova presuntiva, in quanto, a fronte dell’allegazione dinumerosi elementi dai quali desume che le fornitrici fossero societàcartiere e che tale circostanza fosse conoscibile all’acquirente – noncorrettamente valutati secondo le norme sulla prova presuntiva - avevaritenuto sufficiente, quale prova della non conoscibilità della natura fittiziasotto il profilo soggettivo delle operazioni, il fatto che le merci erano stateconsegnate e pagate e che le fornitrici erano dotate di partita IVA, mentrecostituisce principio pacifico quello per il quale la regolarità contabile delleoperazioni è funzionale alla frode.2.2 Il motivo è fondato.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVAnon è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizionedei principi e delle norme che escludono la detrazione, cfr. Cass. n.9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa nonosta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione, postaa carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermato chepuò trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica (odiretta), consistente anche in indizi integranti una presunzione semplice(Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28246/2020),potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici della mancataesecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenza della minimaNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione,l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la societàcoinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva di talicircostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirente icontatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente.

Non rilevano invece i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «la denuncia,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandoNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece«escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha violato i predetti principi.Ed infatti, non ha valutato - prima singolarmente e poi nel loro complesso- numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione dai quali potrebbedesumersi la sostanziale inesistenza delle fornitrici (assenza di sede,assenza di utenze, omissione di versamenti di imposte, assenza dipersonale), nonché la conoscibilità di tale circostanza (le fornitrici,sebbene dedite al commercio online, non erano titolari di siti web,l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva reso dichiarazionigeneriche in ordine alle modalità dei rapporti intrattenuti con le fornitrici);si è limitata invece ad evidenziare, per escludere la conoscibilità dellafrode, che la merce è stata effettivamente consegnata e pagata e che lefornitrici erano titolari di partite IVA.

Tali elementi, tuttavia, in base aiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026principi esposti, sono del tutto irrilevanti in quanto la regolarità contabile èfunzionale alla frode e per le operazioni soggettivamente inesistenti ènormale la consegna della merce.

Infine, l’ulteriore aspetto posto in rilievodalla CTR per escludere la conoscibilità, cioè la non antieconomicità delleoperazioni, non è stato posto a confronto con quanto dedotto, in sensocontrario dall’Amministrazione in ordine all’inesistenza di siti web dellefornitrici ed alle dichiarazioni generiche dell’amministratore di fatto circa laconoscenza ed i rapporti con i fornitori.La CTR ha quindi violato i principi in materia di prova sopra riportati, inquanto avrebbe dovuto prima valutare singolarmente e poi nel loroinsieme gli elementi forniti dall’Amministrazione – dal momento chesingoli fatti possono assumere maggior valore indiziario se valutatiunitamente ad altri - dai quali desumere la natura fittizia sotto il profilosoggettivo delle operazioni e la conoscibilità della stessa da partedell’acquirente e poi verificare se gli elementi dedotti dalla contribuente(escludendo, per quanto esposto, la regolarità contabile, la ricezione dellamerce e l’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili) fossero idonei adimostrare che quest’ultima non potesse conoscere, con l’impiegodell’ordinaria diligenza, la sostanziale inesistenza dei fornitori.3.

Il motivo va quindi accolto.

La sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che dovrà provvedere ad una nuova valutazionedella vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IVA – operazioniTania [OSCURATO:PERSONA] PresidentesoggettivamenteLucio [OSCURATO:PERSONA] Consigliere inesistentiAd.17/12/2025 CCGiacomo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23851/2020 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5204/2019 depositata il 19/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata risulta che, con ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava due avvisiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026di accertamento relativi gli anni di imposta 2012 e 2013 con i qualil’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione rispettivamente €186.141,38 ed € 54.091,84 per IVA; in particolare si contestava l’utilizzo,ai fini della detrazione, di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti (acquisti di materiale elettronico) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..La società impugnava i provvedimenti sia per vizi formali, sia perl’infondatezza nel merito degli stessi.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che gli argomenti dai quali dovevadesumersi che la società contribuente fosse stata negligente nella sceltadei fornitori e che avrebbe potuto conoscere la natura fraudolenta delleoperazioni con l’impiego dell’ordinaria diligenza fossero inconsistenti;evidenziava, a sostegno di tali considerazioni, anche il particolare settorenel quale la stessa operava (intermediazione nel commercio di materialielettronici) ed il fatto che il commercio avveniva esclusivamente tramiteinternet.2.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n.5204/2019.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Non ha resistito la contribuente, di cui è stato dichiarato il fallimento il22/6/2020 (dopo il deposito della sentenza d’appello), che è rimastaintimata, sebbene il ricorso sia stato notificato sia alla curatela che aldifensore della società nel giudizio d’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato che il ricorso, notificato il 22/9/2020, ètempestivo, benché la sentenza sia stata pubblicata il 19/12/2019, inquanto opera la sospensione di cui all’art. 83, comma 2°, d.l. 18/2020Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026conv. in l. 27/2020 (come modificato dall’art. 36 d.l. 23/2020, conv. in l.40/2020)2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972.

Adavviso della ricorrente, la CTR ha violato i principi in tema di onere dellaprova e di prova presuntiva, in quanto, a fronte dell’allegazione dinumerosi elementi dai quali desume che le fornitrici fossero societàcartiere e che tale circostanza fosse conoscibile all’acquirente – noncorrettamente valutati secondo le norme sulla prova presuntiva - avevaritenuto sufficiente, quale prova della non conoscibilità della natura fittiziasotto il profilo soggettivo delle operazioni, il fatto che le merci erano stateconsegnate e pagate e che le fornitrici erano dotate di partita IVA, mentrecostituisce principio pacifico quello per il quale la regolarità contabile delleoperazioni è funzionale alla frode.2.2 Il motivo è fondato.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVAnon è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizionedei principi e delle norme che escludono la detrazione, cfr. Cass. n.9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa nonosta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione, postaa carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermato chepuò trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica (odiretta), consistente anche in indizi integranti una presunzione semplice(Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28246/2020),potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici della mancataesecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenza della minimaNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione,l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la societàcoinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva di talicircostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirente icontatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente.

Non rilevano invece i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «la denuncia,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandoNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece«escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha violato i predetti principi.Ed infatti, non ha valutato - prima singolarmente e poi nel loro complesso- numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione dai quali potrebbedesumersi la sostanziale inesistenza delle fornitrici (assenza di sede,assenza di utenze, omissione di versamenti di imposte, assenza dipersonale), nonché la conoscibilità di tale circostanza (le fornitrici,sebbene dedite al commercio online, non erano titolari di siti web,l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva reso dichiarazionigeneriche in ordine alle modalità dei rapporti intrattenuti con le fornitrici);si è limitata invece ad evidenziare, per escludere la conoscibilità dellafrode, che la merce è stata effettivamente consegnata e pagata e che lefornitrici erano titolari di partite IVA.

Tali elementi, tuttavia, in base aiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026principi esposti, sono del tutto irrilevanti in quanto la regolarità contabile èfunzionale alla frode e per le operazioni soggettivamente inesistenti ènormale la consegna della merce.

Infine, l’ulteriore aspetto posto in rilievodalla CTR per escludere la conoscibilità, cioè la non antieconomicità delleoperazioni, non è stato posto a confronto con quanto dedotto, in sensocontrario dall’Amministrazione in ordine all’inesistenza di siti web dellefornitrici ed alle dichiarazioni generiche dell’amministratore di fatto circa laconoscenza ed i rapporti con i fornitori.La CTR ha quindi violato i principi in materia di prova sopra riportati, inquanto avrebbe dovuto prima valutare singolarmente e poi nel loroinsieme gli elementi forniti dall’Amministrazione – dal momento chesingoli fatti possono assumere maggior valore indiziario se valutatiunitamente ad altri - dai quali desumere la natura fittizia sotto il profilosoggettivo delle operazioni e la conoscibilità della stessa da partedell’acquirente e poi verificare se gli elementi dedotti dalla contribuente(escludendo, per quanto esposto, la regolarità contabile, la ricezione dellamerce e l’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili) fossero idonei adimostrare che quest’ultima non potesse conoscere, con l’impiegodell’ordinaria diligenza, la sostanziale inesistenza dei fornitori.3.

Il motivo va quindi accolto.

La sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che dovrà provvedere ad una nuova valutazionedella vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania HmeljakP.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23851/2020 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5204/2019 depositata il 19/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata risulta che, con ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava due avvisiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026di accertamento relativi gli anni di imposta 2012 e 2013 con i qualil’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione rispettivamente €186.141,38 ed € 54.091,84 per IVA; in particolare si contestava l’utilizzo,ai fini della detrazione, di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti (acquisti di materiale elettronico) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..La società impugnava i provvedimenti sia per vizi formali, sia perl’infondatezza nel merito degli stessi.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che gli argomenti dai quali dovevadesumersi che la società contribuente fosse stata negligente nella sceltadei fornitori e che avrebbe potuto conoscere la natura fraudolenta delleoperazioni con l’impiego dell’ordinaria diligenza fossero inconsistenti;evidenziava, a sostegno di tali considerazioni, anche il particolare settorenel quale la stessa operava (intermediazione nel commercio di materialielettronici) ed il fatto che il commercio avveniva esclusivamente tramiteinternet.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n.5204/2019.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Non ha resistito la contribuente, di cui è stato dichiarato il fallimento il22/6/2020 (dopo il deposito della sentenza d’appello), che è rimastaintimata, sebbene il ricorso sia stato notificato sia alla curatela che aldifensore della società nel giudizio d’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso, notificato il 22/9/2020, ètempestivo, benché la sentenza sia stata pubblicata il 19/12/2019, inquanto opera la sospensione di cui all’art. 83, comma 2°, d.l. 18/2020Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026conv. in l. 27/2020 (come modificato dall’art. 36 d.l. 23/2020, conv. in l.40/2020)2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972. Adavviso della ricorrente, la CTR ha violato i principi in tema di onere dellaprova e di prova presuntiva, in quanto, a fronte dell’allegazione dinumerosi elementi dai quali desume che le fornitrici fossero societàcartiere e che tale circostanza fosse conoscibile all’acquirente – noncorrettamente valutati secondo le norme sulla prova presuntiva - avevaritenuto sufficiente, quale prova della non conoscibilità della natura fittiziasotto il profilo soggettivo delle operazioni, il fatto che le merci erano stateconsegnate e pagate e che le fornitrici erano dotate di partita IVA, mentrecostituisce principio pacifico quello per il quale la regolarità contabile delleoperazioni è funzionale alla frode.2.2 Il motivo è fondato.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVAnon è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizionedei principi e delle norme che escludono la detrazione, cfr. Cass. n.9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa nonosta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione, postaa carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermato chepuò trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica (odiretta), consistente anche in indizi integranti una presunzione semplice(Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28246/2020),potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici della mancataesecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenza della minimaNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione,l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la societàcoinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva di talicircostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirente icontatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente. Non rilevano invece i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «la denuncia,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandoNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece«escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha violato i predetti principi.Ed infatti, non ha valutato - prima singolarmente e poi nel loro complesso- numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione dai quali potrebbedesumersi la sostanziale inesistenza delle fornitrici (assenza di sede,assenza di utenze, omissione di versamenti di imposte, assenza dipersonale), nonché la conoscibilità di tale circostanza (le fornitrici,sebbene dedite al commercio online, non erano titolari di siti web,l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva reso dichiarazionigeneriche in ordine alle modalità dei rapporti intrattenuti con le fornitrici);si è limitata invece ad evidenziare, per escludere la conoscibilità dellafrode, che la merce è stata effettivamente consegnata e pagata e che lefornitrici erano titolari di partite IVA. Tali elementi, tuttavia, in base aiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026principi esposti, sono del tutto irrilevanti in quanto la regolarità contabile èfunzionale alla frode e per le operazioni soggettivamente inesistenti ènormale la consegna della merce. Infine, l’ulteriore aspetto posto in rilievodalla CTR per escludere la conoscibilità, cioè la non antieconomicità delleoperazioni, non è stato posto a confronto con quanto dedotto, in sensocontrario dall’Amministrazione in ordine all’inesistenza di siti web dellefornitrici ed alle dichiarazioni generiche dell’amministratore di fatto circa laconoscenza ed i rapporti con i fornitori.La CTR ha quindi violato i principi in materia di prova sopra riportati, inquanto avrebbe dovuto prima valutare singolarmente e poi nel loroinsieme gli elementi forniti dall’Amministrazione – dal momento chesingoli fatti possono assumere maggior valore indiziario se valutatiunitamente ad altri - dai quali desumere la natura fittizia sotto il profilosoggettivo delle operazioni e la conoscibilità della stessa da partedell’acquirente e poi verificare se gli elementi dedotti dalla contribuente(escludendo, per quanto esposto, la regolarità contabile, la ricezione dellamerce e l’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili) fossero idonei adimostrare che quest’ultima non potesse conoscere, con l’impiegodell’ordinaria diligenza, la sostanziale inesistenza dei fornitori.3. Il motivo va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che dovrà provvedere ad una nuova valutazionedella vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IVA – operazioniTania [OSCURATO:PERSONA] PresidentesoggettivamenteLucio [OSCURATO:PERSONA] Consigliere inesistentiAd.17/12/2025 CCGiacomo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23851/2020 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5204/2019 depositata il 19/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata risulta che, con ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava due avvisiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026di accertamento relativi gli anni di imposta 2012 e 2013 con i qualil’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione rispettivamente €186.141,38 ed € 54.091,84 per IVA; in particolare si contestava l’utilizzo,ai fini della detrazione, di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti (acquisti di materiale elettronico) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..La società impugnava i provvedimenti sia per vizi formali, sia perl’infondatezza nel merito degli stessi.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che gli argomenti dai quali dovevadesumersi che la società contribuente fosse stata negligente nella sceltadei fornitori e che avrebbe potuto conoscere la natura fraudolenta delleoperazioni con l’impiego dell’ordinaria diligenza fossero inconsistenti;evidenziava, a sostegno di tali considerazioni, anche il particolare settorenel quale la stessa operava (intermediazione nel commercio di materialielettronici) ed il fatto che il commercio avveniva esclusivamente tramiteinternet.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n.5204/2019.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Non ha resistito la contribuente, di cui è stato dichiarato il fallimento il22/6/2020 (dopo il deposito della sentenza d’appello), che è rimastaintimata, sebbene il ricorso sia stato notificato sia alla curatela che aldifensore della società nel giudizio d’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso, notificato il 22/9/2020, ètempestivo, benché la sentenza sia stata pubblicata il 19/12/2019, inquanto opera la sospensione di cui all’art. 83, comma 2°, d.l. 18/2020Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026conv. in l. 27/2020 (come modificato dall’art. 36 d.l. 23/2020, conv. in l.40/2020)2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972. Adavviso della ricorrente, la CTR ha violato i principi in tema di onere dellaprova e di prova presuntiva, in quanto, a fronte dell’allegazione dinumerosi elementi dai quali desume che le fornitrici fossero societàcartiere e che tale circostanza fosse conoscibile all’acquirente – noncorrettamente valutati secondo le norme sulla prova presuntiva - avevaritenuto sufficiente, quale prova della non conoscibilità della natura fittiziasotto il profilo soggettivo delle operazioni, il fatto che le merci erano stateconsegnate e pagate e che le fornitrici erano dotate di partita IVA, mentrecostituisce principio pacifico quello per il quale la regolarità contabile delleoperazioni è funzionale alla frode.2.2 Il motivo è fondato.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVAnon è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizionedei principi e delle norme che escludono la detrazione, cfr. Cass. n.9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa nonosta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione, postaa carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermato chepuò trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica (odiretta), consistente anche in indizi integranti una presunzione semplice(Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28246/2020),potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici della mancataesecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenza della minimaNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione,l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la societàcoinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva di talicircostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirente icontatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente. Non rilevano invece i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «la denuncia,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandoNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece«escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha violato i predetti principi.Ed infatti, non ha valutato - prima singolarmente e poi nel loro complesso- numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione dai quali potrebbedesumersi la sostanziale inesistenza delle fornitrici (assenza di sede,assenza di utenze, omissione di versamenti di imposte, assenza dipersonale), nonché la conoscibilità di tale circostanza (le fornitrici,sebbene dedite al commercio online, non erano titolari di siti web,l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva reso dichiarazionigeneriche in ordine alle modalità dei rapporti intrattenuti con le fornitrici);si è limitata invece ad evidenziare, per escludere la conoscibilità dellafrode, che la merce è stata effettivamente consegnata e pagata e che lefornitrici erano titolari di partite IVA. Tali elementi, tuttavia, in base aiNumero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026principi esposti, sono del tutto irrilevanti in quanto la regolarità contabile èfunzionale alla frode e per le operazioni soggettivamente inesistenti ènormale la consegna della merce. Infine, l’ulteriore aspetto posto in rilievodalla CTR per escludere la conoscibilità, cioè la non antieconomicità delleoperazioni, non è stato posto a confronto con quanto dedotto, in sensocontrario dall’Amministrazione in ordine all’inesistenza di siti web dellefornitrici ed alle dichiarazioni generiche dell’amministratore di fatto circa laconoscenza ed i rapporti con i fornitori.La CTR ha quindi violato i principi in materia di prova sopra riportati, inquanto avrebbe dovuto prima valutare singolarmente e poi nel loroinsieme gli elementi forniti dall’Amministrazione – dal momento chesingoli fatti possono assumere maggior valore indiziario se valutatiunitamente ad altri - dai quali desumere la natura fittizia sotto il profilosoggettivo delle operazioni e la conoscibilità della stessa da partedell’acquirente e poi verificare se gli elementi dedotti dalla contribuente(escludendo, per quanto esposto, la regolarità contabile, la ricezione dellamerce e l’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili) fossero idonei adimostrare che quest’ultima non potesse conoscere, con l’impiegodell’ordinaria diligenza, la sostanziale inesistenza dei fornitori.3. Il motivo va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che dovrà provvedere ad una nuova valutazionedella vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania HmeljakP.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 23851/2020Numero sezionale 9006/2025Numero di raccolta generale 7533/2026Data pubblicazione 29/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak