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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14097/2026

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sentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), costituitasi inpersona della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], dichiaratsi legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2487/2024 depositata il 26/9/2024.Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con tre separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale diCremona, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava due avvisi di accertamento aventiad oggetto il recupero di IVA per gli anni 2015 e 2016 - con i quali sicontestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistentiemesse (dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA].) in una cd. frodecarosello a circuito chiuso e, in misura minore, per il solo anno 2015, peroperazioni soggettivamente inesistenti (con fatture emesse dalla SiglanetS.r.l.) – nonché un provvedimento di irrogazione di sanzioni relativeall’IRES per gli stessi anni.Con i predetti ricorsi contestava la violazione del diritto alcontraddittorio e la mancanza di prova delle frodi contestate.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

Rilevava che il contraddittorio erastato adeguatamente garantito, ma che non era dimostrata l’inesistenzaoggettiva delle operazioni, dal momento che la stessa amministrazioneaveva riconosciuto l’operatività delle società coinvolte e che le operazionierano state compiute secondo le modalità tipiche del commercio dimateriali elettronici.

In ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti,evidenziava che mancava la prova della consapevolezza dellapartecipazione alla frode da parte della società; infine, rilevava lamancanza del danno erariale, in quanto l’IVA era stata corrisposta dallaDistram S.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non risultava che quest’ultimaavesse omesso il versamento dell’imposta.2.

Proponeva appello l’Amministrazione, lamentando l’erroneavalutazione dei fatti di causa, dal momento che la sentenza era imperniatasui rapporti con la BM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggetto di diverso contenziosopendente innanzi alla Corte di Cassazione; rilevava altresì che la naturaNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026oggettivamente inesistente delle operazioni era data dal fatto che le merci- che la società acquistava e poi vendeva ad imprese site in altri paesidell’Unione Europea – avevano valore economico estremamente ridotto.Ribadiva l’esistenza dell’elemento soggettivo con riguardo alle operazionisoggettivamente inesistenti e del danno erariale, dal momento che lasocietà aveva beneficiato di un credito IVA non spettante.Si costituiva la contribuente che resisteva all’impugnazione sostenendoche le indagini della Guardia di Finanza avevano dato luogo ad altri treavvisi tutti annullati con sentenze di primo e secondo grado, che nonaveva riacquistato le merci e che, per le operazioni soggettivamenteinesistenti, la consapevolezza andava esclusa alla luce degli accertamentisvolti in ordine alle società fornitrici che non avevano rivelato anomalie.Con sentenza n. 2487/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia rigettava l’appello.Osservava, in primo luogo, che, contrariamente a quanto affermatodall’appellante, correttamente la CTP aveva preso in considerazione anchei rapporti con la BM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., essendo gli stessi indicati nell’avvisodi accertamento relativo all’anno 2015 (unitamente a quelli con la PhonicaS.p.A. e la [OSCURATO:SOCIETA].).

Con riguardo al merito, evidenziava che non viera prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse riacquistato i prodotti venduti adaltre imprese con sede in altri paesi dell’Unione Europea, né che fosseconsapevole di essere inserita in una frode carosello “a circuito chiuso”.Non era altresì dimostrato che «il materiale acquistato con le fattureoggetto di contestazione sia stato venduto dalla società contribuente acondizioni differenti rispetto alle normali condotte di mercato»(richiamava, al riguardo, a titolo esemplificativo, un documento dal qualerisultava che lo stesso prodotto era stato venduto ad un cliente straniero ead [OSCURATO:SOCIETA]., società non coinvolta nella frode, alle medesimecondizioni); non era pertanto «riscontrato l’assunto dell’Ufficio che leforniture oggetto del contendere siano state eseguite a prezzi differenti daNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026quelli di mercato, ferma restando la diversità di prassi esistente con levendite con i clienti facenti parte della grande distribuzione».

Aggiungevapoi che le dichiarazioni assunte nel procedimento penale erano tra lorocontraddittorie e lo stesso procedimento si era concluso conl’archiviazione.

Ribadiva infine quanto sostenuto dal giudice di primogrado in ordine all’assenza di danno erariale, non risultando contestato néche la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse provveduto al pagamento delle forniturefatturate, né che le fornitrici avessero effettivamente versato l’imposta.In ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti rilevava chemancava la prova della consapevolezza della partecipazione alla frode, dalmomento che l’appellata aveva dimostrato di aver svolto accertamentisulle fornitrici tramite società specializzate che non avevano rilevatoanomalie.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.La società ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di difetto di interesse adimpugnare sollevata dalla controricorrente e fondata sulla mancataimpugnazione dell’affermazione in ordine alla mancanza di danno erariale.Al riguardo, va innanzi tutto osservato che tale affermazione vienecontestata con il terzo motivo di ricorso; in ogni caso, si tratta diun’argomentazione posta a sostegno della motivazione di merito che,come tale, non sarebbe comunque idonea a dar luogo al giudicato interno.2.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132, comma 2°, n. 4)c.p.c., 111, comma 6, Cost (il riferimento contenuto nel ricorso è all’art.117, comma 7, Cost, ma è evidente che si tratta di un mero lapsusNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026calami).

La ricorrente ha lamentato sostanzialmente che la sentenzad’appello sarebbe caratterizzata da una motivazione solo apparente, inquanto fondata su affermazioni tra loro contrastanti ed inconciliabili.

Dopoaver riportato il contenuto dell’atto di appello (pagg. 12 – 17 del ricorso) edella sentenza impugnata, ha evidenziato che la stessa sarebbe fondata sudue affermazioni tra loro in palese contrasto: da un lato, infatti, è statoritenuto non “documentato” che «vi sia stata una sua partecipazione adacquisti e rivendite a ciclo chiuso» e, dall’altro, che non risulterebbe«riscontrato l’assunto dell’Ufficio che le forniture oggetto del contenderesiano state eseguite a prezzi differenti da quelli di mercato».Tali affermazioni, ad avviso della ricorrente sarebbero inconciliabili inquanto «o la Società non ha partecipato ad “acquisti e rivendite” di cui si èdetto (come sostiene in un primo momento la Corte), oppure le “forniture”sono state (o meno) eseguite a prezzi differenti da quelli di mercato(come sostiene la Corte in un secondo momento)».L’Amministrazione ha poi aggiunto che nella sentenza si legge che «ildoc. 14 di primo grado attesta che uno stesso prodotto è stato ceduto aduno stesso prezzo indistintamente ad un cliente straniero e ad [OSCURATO:SOCIETA],soggetto estraneo alle condotte illecite contestate», ma tale documento ècostituito dalla “Relazione ai sensi dell’art. 391 ter comma 1 c.p.p.”,sottoscritta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dipendente all’epoca dei fatti dellaDISTRAM, che nulla ha a che vedere con quanto affermato nella sentenza.2.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

U. 8053/2014).Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. n. 22232/2016;nello stesso senso, Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere lasoglia del cd.

"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost. (Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019;Cass. n. 9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).2.3 Orbene, nel caso di specie, va escluso in primo luogo che vi sia ilcontrasto insanabile tra le espressioni menzionate dalla ricorrente.Ed infatti la Corte di secondo grado, dopo aver descritto la frodecarosello “a circuito chiuso” ha affermato che «non è infatti documentatoche [OSCURATO:SOCIETA]. abbia in un secondo momento riacquistato i prodotticomprati in precedenza dai propri fornitori e dunque che vi sia stata unasua partecipazione ad acquisti e rivendite a ciclo chiuso»; è evidente,leggendo l’affermazione nella sua interezza, che la stessa non ha intesoescludere l’acquisto e la successiva rivendita delle merci da parte dellacontribuente, ma solo il loro riacquisto dopo la cessione all’estero.

Èevidente quindi che non vi è alcun insanabile contrasto con l’altraespressione riguardante i prezzi praticati, giacché l’unica circostanza che siNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026ritiene indimostrata è il riacquisto della merce dopo la cessione all’estero enon la cessione stessa.Quanto alla questione del documento dal quale dovrebbe trarsi lacircostanza della vendita, in una occasione, del medesimo articolo allostesso prezzo sia ad una società straniera che ad una società estranea allafrode, la controricorrente afferma che si tratta di un mero errore materialein quanto la CGT avrebbe inteso fare riferimento al documento 11; in ognicaso, lo stesso non si traduce in un vizio di motivazione apparente, bensì,ove si escludesse il mero errore materiale, in un errore di valutazione o inun travisamento della prova.Per il resto, deve rilevarsi che la motivazione è presente, sicché, aprescindere dalla correttezza o meno della stessa, il vizio lamentato èinsussistente.3.1 Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciatoil vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 e 2697, 2727e 2729 c.c..La stessa ha lamentato che la CGT di secondo grado avrebbe fattocattiva applicazione dei principi in materia di ripartizione dell’onereprobatorio.

Infatti dal PVC (il cui contenuto è stato riportato in relazione alprimo motivo di ricorso) risultavano numerosi elementi dai quali desumerela natura fittizia delle operazioni oggettivamente inesistenti: la merceaveva scarsissimo valore, spesso era in cattivo stato di conservazione,come risulta dalle dichiarazioni raccolte dai dipendenti delle società dilogistica e, ciò nonostante, veniva venduta a prezzi elevati; transitavaesclusivamente attraverso le logistiche delle imprese coinvolte dove nonveniva controllata; la [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva il pagamento anticipato daiclienti stranieri e pagava la merce ai fornitori solo dopo aver ottenuto talepagamento; gli stessi rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. avevanodichiarato che dagli altri clienti della grande distribuzione non ricevevanoNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026mai pagamenti anticipati; le vendite ai clienti nazionali ed a quelli stranierierano soggette a condizioni differenti (per questi ultimi non vi eranocontratti); per le vendite ai clienti stranieri vi era sempre un profitto del7% circa.

In considerazione di tali elementi sarebbe stato onere dellasocietà dimostrare l’effettività delle operazioni.L’Amministrazione ha svolto considerazioni analoghe anche in relazionealle operazioni soggettivamente inesistenti; dal PVC risultava che laSiglanet S.r.l. condivideva la sede legale con altre società cartiere, nonaveva strutture, né magazzino e utilizzava solo strutture di altre società dilogistica, la consegna della merce avveniva direttamente in favore deldestinatario finale.

Anche in tal caso, a fronte di questi elementi, secondola ricorrente, sarebbe stato onere della contribuente dimostrarel’inconsapevolezza della frode o, comunque, l’impossibilità di conoscerla.3.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 39, comma 1°, lettera d) d.P.R. 600/1973, 19, 21 e 54 deld.P.R. 633/1972 e 2697, 2727 e 2729 c.c..

L’Amministrazione harappresentato che è irrilevante l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo la quale non vi sarebbe danno erariale in quanto laDistram S.r.l. avrebbe provveduto al pagamento delle fatture e le suefornitrici avrebbero versato l’IVA; in relazione alle operazioni inesistenti,infatti, mancano i presupposti per la detrazione dell’IVA a debito, mentre ilpagamento effettivo delle fatture costituisce elemento funzionale alla frodestessa.La sentenza sarebbe altresì viziata nella parte in cui attribuisce lostesso peso alle dichiarazioni rese da chi ha affermato la piena legittimitàdell’attività e da chi, andando contro i propri interessi, essendodirettamente coinvolto, ha descritto circostanze che confermano la frode.Infine, sarebbero state violate le regole di valutazione della provapresuntiva che impongono prima l’esame dei singoli elementi e poi laNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026complessiva valutazione degli stessi nel loro complesso; la CGT di secondogrado, invece, si sarebbe limitata ad affermare che le circostanze dedottea sostegno della frode non erano dimostrate, aderendo acriticamente alleargomentazioni della società, senza procedere all’esame degli elementiaddotti nel PVC con le modalità indicate.3.3 I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.Gli stessi, vanno innanzi tutto considerati ammissibili, contrariamentea quanto sostenuto dalla controricorrente, in quanto, come si rileverà, nonriguardano la valutazione degli elementi indiziari, ma la violazione deiprincipi che disciplinano tale valutazione.Essi sono fondati.In merito alla ripartizione dell’onere probatorio, con riguardo alleoperazioni oggettivamente inesistenti, questa Corte ha chiarito che «Intema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazionioggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria epuò essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di unaidonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentrespetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzionedei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fatturaovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzatiproprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. n.9723/2024; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 17619/2018; Cass. n.28628/2021; Cass. n. 10336/2025).3.4 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge, con ricorso per cassazione, unasentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoriadei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza peròverificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza(Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).3.5 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado ha violato ipredetti principi.In ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti (riguardantientrambe le annualità), la stessa ha preso in considerazione solo alcunidegli indizi indicati dall’Amministrazione a carico della fornitrice(dichiarazioni rese in sede di procedimento penale, mancanza di prova delriacquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dei beni venduti all’estero nellafrode a circuito chiuso, diversità di condizioni di vendita).

Ha altresìNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026esposti, sono irrilevanti, come il pagamento della merce – funzionale allafrode – e l’assenza di danno che deriverebbe dal fatto che non sarebbecontestato l’omesso versamento dell’imposta da parte dei suoi fornitori;sennonché non è detto che l’omesso versamento sia compiutodirettamente dai suoi fornitori (ben potendo svolgere questi il ruolo diimprese filtro) ed in ogni caso, il danno per l’Erario sussiste in quanto laricorrente ha ottenuto (secondo la prospettazione contenuta negli avvisi)un credito IVA che non le spetta.

Infatti, in ipotesi «di operazionioggettivamente inesistenti, […] il diritto alla detrazione dell'IVA non può inalcun modo essere ritenuto, anche sul piano probatorio, sulla base del solofatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata infattura, richiedendosi, altresì, - come detto - l'inerenza dell'operazioneall'impresa.

E tale requisito è certamente mancante in relazione alpagamento dell'IVA corrisposta per operazioni inesistenti, di per séinidoneo - come dianzi detto - a configurare un pagamento a titolo dirivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionaledell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalitàulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass.735/10)» (Cass. n. 6973/2015, in motivazione; cfr. anche Cass. n.8919/2020; Cass. n. 36019/2021).Inoltre, la CGT di secondo grado ha omesso di considerare gli elementiindiziari più significativi per questo tipo di frodi e cioè la natura dellamerce che, secondo l’Amministrazione, sarebbe in molti casi obsoleta esostanzialmente priva di valore (sul punto ha fatto riferimento ad una solaipotesi di vendita del medesimo prodotto ad un cliente straniero e ad unoaffidabile alle medesime condizioni, ma nulla ha osservato con riguardo alfatto che la maggior parte della merce era sostanzialmente priva di valoresecondo la prospettazione contenuta nell’avviso) e le modalità dipagamento che, per le imprese straniere, doveva essere interamenteanticipato o, ancora, il transito della merce solo attraverso le imprese cheNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026si occupavano della logistica, senza che la stessa venisse neppurecontrollata.

Tali elementi, tutti particolarmente rilevanti ai fini della provadell’inesistenza oggettiva delle operazioni, non sono stati affatto valutati,neppure per escluderne il valore probatorio, né singolarmente, né nel loroinsieme; peraltro, con riguardo alla prova per presunzioni, proprio laconsiderazione complessiva degli indizi – anche in relazione al numero dioperazioni contestato - è particolarmente importante perché le circostanzeche, esaminate atomisticamente, non hanno rilevanza determinante,possono assumerla se valutate unitamente ad altre che ne rafforzano ilvalore probatorio.3.6 Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti – nel caso dispecie di importo molto più ridotto e poste in essere solo nell’annualità2015 – va osservato che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile,perché è stata versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e nonassoggettato all’obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto la fattura èemessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativoalle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013;per la specifica descrizione dei principi e delle norme che escludono ladetrazione, cfr. Cass. n. 9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inuna evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravaNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essanon osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione,posta a carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmenteaffermato che può trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di provastorica (o diretta), consistente anche in indizi integranti una presunzionesemplice (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n.28246/2020), potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici dellamancata esecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenzadella minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predettaesecuzione, l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturanteinterposto e cessionario/committente, la conclamata inidoneità allosvolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti ela società coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva ditali circostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirentei contatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente.

Non rilevano, invece, i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).3.7 Anche con riguardo alle operazioni soggettivamente inesistenti,però, il giudice d’appello, anziché esaminare, prima singolarmente e poicomplessivamente gli elementi forniti dall’Amministrazione a carico dellaSiglanet S.r.l., si è limitata ad osservare che la società aveva dimostrato ilproprio comportamento corretto «mediante la documentata attività diindagini compiute sui propri fornitori, in alcuni casi anche per il tramite diaziende specializzate, così come già descritto nella sentenza di primogrado», senza indicare alcunché in ordine a tali attività e senza porre aconfronto gli elementi forniti dalla contribuente con quelli posti afondamento della pretesa.4.

Con il quarto motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.

«per violazione e falsaNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 19, 21 e 54 d.P.R.633/72: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: mancatadimostrazione ad opera del contribuente di prova contraria idonea aconfutare l’accertamento posto in essere dall’Amministrazione; provainvece decisiva, emergente dalla documentazione versata in atti sia pureconsiderata dal Giudice di merito».Ad avviso della ricorrente il fatto storico il cui esame sarebbe statoomesso, sarebbe costituito dalla «mancata dimostrazione di “provacontraria”, idonea a dimostrare l’erroneità dell’accertamento effettuatodall’Amministrazione e posto a base degli atti opposti (puntualmenteesplicitato nelle motivazioni – pagine 3 e ss. degli all. ti 1,2, e 3 -)».Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo e delterzo che comporta la necessità per il giudice di rinvio di riesaminare lavicenda.5.

In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso,mentre va dichiarato assorbito il quarto e rigettato il primo.

La sentenzaimpugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio allaCGT di secondo grado della Lombardia, che provvederà ad una nuovavalutazione della vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordinealle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbitoil quarto e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 13/3/2026 e, a seguito diriconvocazione, dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), costituitasi inpersona della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], dichiaratsi legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2487/2024 depositata il 26/9/2024.Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con tre separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale diCremona, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava due avvisi di accertamento aventiad oggetto il recupero di IVA per gli anni 2015 e 2016 - con i quali sicontestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistentiemesse (dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA].) in una cd. frodecarosello a circuito chiuso e, in misura minore, per il solo anno 2015, peroperazioni soggettivamente inesistenti (con fatture emesse dalla SiglanetS.r.l.) – nonché un provvedimento di irrogazione di sanzioni relativeall’IRES per gli stessi anni.Con i predetti ricorsi contestava la violazione del diritto alcontraddittorio e la mancanza di prova delle frodi contestate.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Rilevava che il contraddittorio erastato adeguatamente garantito, ma che non era dimostrata l’inesistenzaoggettiva delle operazioni, dal momento che la stessa amministrazioneaveva riconosciuto l’operatività delle società coinvolte e che le operazionierano state compiute secondo le modalità tipiche del commercio dimateriali elettronici. In ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti,evidenziava che mancava la prova della consapevolezza dellapartecipazione alla frode da parte della società; infine, rilevava lamancanza del danno erariale, in quanto l’IVA era stata corrisposta dallaDistram S.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non risultava che quest’ultimaavesse omesso il versamento dell’imposta.2. Proponeva appello l’Amministrazione, lamentando l’erroneavalutazione dei fatti di causa, dal momento che la sentenza era imperniatasui rapporti con la BM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggetto di diverso contenziosopendente innanzi alla Corte di Cassazione; rilevava altresì che la naturaNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026oggettivamente inesistente delle operazioni era data dal fatto che le merci- che la società acquistava e poi vendeva ad imprese site in altri paesidell’Unione Europea – avevano valore economico estremamente ridotto.Ribadiva l’esistenza dell’elemento soggettivo con riguardo alle operazionisoggettivamente inesistenti e del danno erariale, dal momento che lasocietà aveva beneficiato di un credito IVA non spettante.Si costituiva la contribuente che resisteva all’impugnazione sostenendoche le indagini della Guardia di Finanza avevano dato luogo ad altri treavvisi tutti annullati con sentenze di primo e secondo grado, che nonaveva riacquistato le merci e che, per le operazioni soggettivamenteinesistenti, la consapevolezza andava esclusa alla luce degli accertamentisvolti in ordine alle società fornitrici che non avevano rivelato anomalie.Con sentenza n. 2487/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia rigettava l’appello.Osservava, in primo luogo, che, contrariamente a quanto affermatodall’appellante, correttamente la CTP aveva preso in considerazione anchei rapporti con la BM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., essendo gli stessi indicati nell’avvisodi accertamento relativo all’anno 2015 (unitamente a quelli con la PhonicaS.p.A. e la [OSCURATO:SOCIETA].). Con riguardo al merito, evidenziava che non viera prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse riacquistato i prodotti venduti adaltre imprese con sede in altri paesi dell’Unione Europea, né che fosseconsapevole di essere inserita in una frode carosello “a circuito chiuso”.Non era altresì dimostrato che «il materiale acquistato con le fattureoggetto di contestazione sia stato venduto dalla società contribuente acondizioni differenti rispetto alle normali condotte di mercato»(richiamava, al riguardo, a titolo esemplificativo, un documento dal qualerisultava che lo stesso prodotto era stato venduto ad un cliente straniero ead [OSCURATO:SOCIETA]., società non coinvolta nella frode, alle medesimecondizioni); non era pertanto «riscontrato l’assunto dell’Ufficio che leforniture oggetto del contendere siano state eseguite a prezzi differenti daNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026quelli di mercato, ferma restando la diversità di prassi esistente con levendite con i clienti facenti parte della grande distribuzione». Aggiungevapoi che le dichiarazioni assunte nel procedimento penale erano tra lorocontraddittorie e lo stesso procedimento si era concluso conl’archiviazione. Ribadiva infine quanto sostenuto dal giudice di primogrado in ordine all’assenza di danno erariale, non risultando contestato néche la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse provveduto al pagamento delle forniturefatturate, né che le fornitrici avessero effettivamente versato l’imposta.In ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti rilevava chemancava la prova della consapevolezza della partecipazione alla frode, dalmomento che l’appellata aveva dimostrato di aver svolto accertamentisulle fornitrici tramite società specializzate che non avevano rilevatoanomalie.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.La società ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di difetto di interesse adimpugnare sollevata dalla controricorrente e fondata sulla mancataimpugnazione dell’affermazione in ordine alla mancanza di danno erariale.Al riguardo, va innanzi tutto osservato che tale affermazione vienecontestata con il terzo motivo di ricorso; in ogni caso, si tratta diun’argomentazione posta a sostegno della motivazione di merito che,come tale, non sarebbe comunque idonea a dar luogo al giudicato interno.2.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132, comma 2°, n. 4)c.p.c., 111, comma 6, Cost (il riferimento contenuto nel ricorso è all’art.117, comma 7, Cost, ma è evidente che si tratta di un mero lapsusNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026calami). La ricorrente ha lamentato sostanzialmente che la sentenzad’appello sarebbe caratterizzata da una motivazione solo apparente, inquanto fondata su affermazioni tra loro contrastanti ed inconciliabili. Dopoaver riportato il contenuto dell’atto di appello (pagg. 12 – 17 del ricorso) edella sentenza impugnata, ha evidenziato che la stessa sarebbe fondata sudue affermazioni tra loro in palese contrasto: da un lato, infatti, è statoritenuto non “documentato” che «vi sia stata una sua partecipazione adacquisti e rivendite a ciclo chiuso» e, dall’altro, che non risulterebbe«riscontrato l’assunto dell’Ufficio che le forniture oggetto del contenderesiano state eseguite a prezzi differenti da quelli di mercato».Tali affermazioni, ad avviso della ricorrente sarebbero inconciliabili inquanto «o la Società non ha partecipato ad “acquisti e rivendite” di cui si èdetto (come sostiene in un primo momento la Corte), oppure le “forniture”sono state (o meno) eseguite a prezzi differenti da quelli di mercato(come sostiene la Corte in un secondo momento)».L’Amministrazione ha poi aggiunto che nella sentenza si legge che «ildoc. 14 di primo grado attesta che uno stesso prodotto è stato ceduto aduno stesso prezzo indistintamente ad un cliente straniero e ad [OSCURATO:SOCIETA],soggetto estraneo alle condotte illecite contestate», ma tale documento ècostituito dalla “Relazione ai sensi dell’art. 391 ter comma 1 c.p.p.”,sottoscritta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dipendente all’epoca dei fatti dellaDISTRAM, che nulla ha a che vedere con quanto affermato nella sentenza.2.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. n. 22232/2016;nello stesso senso, Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere lasoglia del cd. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost. (Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019;Cass. n. 9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).2.3 Orbene, nel caso di specie, va escluso in primo luogo che vi sia ilcontrasto insanabile tra le espressioni menzionate dalla ricorrente.Ed infatti la Corte di secondo grado, dopo aver descritto la frodecarosello “a circuito chiuso” ha affermato che «non è infatti documentatoche [OSCURATO:SOCIETA]. abbia in un secondo momento riacquistato i prodotticomprati in precedenza dai propri fornitori e dunque che vi sia stata unasua partecipazione ad acquisti e rivendite a ciclo chiuso»; è evidente,leggendo l’affermazione nella sua interezza, che la stessa non ha intesoescludere l’acquisto e la successiva rivendita delle merci da parte dellacontribuente, ma solo il loro riacquisto dopo la cessione all’estero. Èevidente quindi che non vi è alcun insanabile contrasto con l’altraespressione riguardante i prezzi praticati, giacché l’unica circostanza che siNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026ritiene indimostrata è il riacquisto della merce dopo la cessione all’estero enon la cessione stessa.Quanto alla questione del documento dal quale dovrebbe trarsi lacircostanza della vendita, in una occasione, del medesimo articolo allostesso prezzo sia ad una società straniera che ad una società estranea allafrode, la controricorrente afferma che si tratta di un mero errore materialein quanto la CGT avrebbe inteso fare riferimento al documento 11; in ognicaso, lo stesso non si traduce in un vizio di motivazione apparente, bensì,ove si escludesse il mero errore materiale, in un errore di valutazione o inun travisamento della prova.Per il resto, deve rilevarsi che la motivazione è presente, sicché, aprescindere dalla correttezza o meno della stessa, il vizio lamentato èinsussistente.3.1 Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciatoil vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 e 2697, 2727e 2729 c.c..La stessa ha lamentato che la CGT di secondo grado avrebbe fattocattiva applicazione dei principi in materia di ripartizione dell’onereprobatorio. Infatti dal PVC (il cui contenuto è stato riportato in relazione alprimo motivo di ricorso) risultavano numerosi elementi dai quali desumerela natura fittizia delle operazioni oggettivamente inesistenti: la merceaveva scarsissimo valore, spesso era in cattivo stato di conservazione,come risulta dalle dichiarazioni raccolte dai dipendenti delle società dilogistica e, ciò nonostante, veniva venduta a prezzi elevati; transitavaesclusivamente attraverso le logistiche delle imprese coinvolte dove nonveniva controllata; la [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva il pagamento anticipato daiclienti stranieri e pagava la merce ai fornitori solo dopo aver ottenuto talepagamento; gli stessi rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. avevanodichiarato che dagli altri clienti della grande distribuzione non ricevevanoNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026mai pagamenti anticipati; le vendite ai clienti nazionali ed a quelli stranierierano soggette a condizioni differenti (per questi ultimi non vi eranocontratti); per le vendite ai clienti stranieri vi era sempre un profitto del7% circa. In considerazione di tali elementi sarebbe stato onere dellasocietà dimostrare l’effettività delle operazioni.L’Amministrazione ha svolto considerazioni analoghe anche in relazionealle operazioni soggettivamente inesistenti; dal PVC risultava che laSiglanet S.r.l. condivideva la sede legale con altre società cartiere, nonaveva strutture, né magazzino e utilizzava solo strutture di altre società dilogistica, la consegna della merce avveniva direttamente in favore deldestinatario finale. Anche in tal caso, a fronte di questi elementi, secondola ricorrente, sarebbe stato onere della contribuente dimostrarel’inconsapevolezza della frode o, comunque, l’impossibilità di conoscerla.3.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 39, comma 1°, lettera d) d.P.R. 600/1973, 19, 21 e 54 deld.P.R. 633/1972 e 2697, 2727 e 2729 c.c.. L’Amministrazione harappresentato che è irrilevante l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo la quale non vi sarebbe danno erariale in quanto laDistram S.r.l. avrebbe provveduto al pagamento delle fatture e le suefornitrici avrebbero versato l’IVA; in relazione alle operazioni inesistenti,infatti, mancano i presupposti per la detrazione dell’IVA a debito, mentre ilpagamento effettivo delle fatture costituisce elemento funzionale alla frodestessa.La sentenza sarebbe altresì viziata nella parte in cui attribuisce lostesso peso alle dichiarazioni rese da chi ha affermato la piena legittimitàdell’attività e da chi, andando contro i propri interessi, essendodirettamente coinvolto, ha descritto circostanze che confermano la frode.Infine, sarebbero state violate le regole di valutazione della provapresuntiva che impongono prima l’esame dei singoli elementi e poi laNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026complessiva valutazione degli stessi nel loro complesso; la CGT di secondogrado, invece, si sarebbe limitata ad affermare che le circostanze dedottea sostegno della frode non erano dimostrate, aderendo acriticamente alleargomentazioni della società, senza procedere all’esame degli elementiaddotti nel PVC con le modalità indicate.3.3 I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.Gli stessi, vanno innanzi tutto considerati ammissibili, contrariamentea quanto sostenuto dalla controricorrente, in quanto, come si rileverà, nonriguardano la valutazione degli elementi indiziari, ma la violazione deiprincipi che disciplinano tale valutazione.Essi sono fondati.In merito alla ripartizione dell’onere probatorio, con riguardo alleoperazioni oggettivamente inesistenti, questa Corte ha chiarito che «Intema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazionioggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria epuò essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di unaidonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentrespetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzionedei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fatturaovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzatiproprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. n.9723/2024; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 17619/2018; Cass. n.28628/2021; Cass. n. 10336/2025).3.4 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge, con ricorso per cassazione, unasentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoriadei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza peròverificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza(Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).3.5 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado ha violato ipredetti principi.In ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti (riguardantientrambe le annualità), la stessa ha preso in considerazione solo alcunidegli indizi indicati dall’Amministrazione a carico della fornitrice(dichiarazioni rese in sede di procedimento penale, mancanza di prova delriacquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dei beni venduti all’estero nellafrode a circuito chiuso, diversità di condizioni di vendita). Ha altresìNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026esposti, sono irrilevanti, come il pagamento della merce – funzionale allafrode – e l’assenza di danno che deriverebbe dal fatto che non sarebbecontestato l’omesso versamento dell’imposta da parte dei suoi fornitori;sennonché non è detto che l’omesso versamento sia compiutodirettamente dai suoi fornitori (ben potendo svolgere questi il ruolo diimprese filtro) ed in ogni caso, il danno per l’Erario sussiste in quanto laricorrente ha ottenuto (secondo la prospettazione contenuta negli avvisi)un credito IVA che non le spetta. Infatti, in ipotesi «di operazionioggettivamente inesistenti, […] il diritto alla detrazione dell'IVA non può inalcun modo essere ritenuto, anche sul piano probatorio, sulla base del solofatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata infattura, richiedendosi, altresì, - come detto - l'inerenza dell'operazioneall'impresa. E tale requisito è certamente mancante in relazione alpagamento dell'IVA corrisposta per operazioni inesistenti, di per séinidoneo - come dianzi detto - a configurare un pagamento a titolo dirivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionaledell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalitàulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass.735/10)» (Cass. n. 6973/2015, in motivazione; cfr. anche Cass. n.8919/2020; Cass. n. 36019/2021).Inoltre, la CGT di secondo grado ha omesso di considerare gli elementiindiziari più significativi per questo tipo di frodi e cioè la natura dellamerce che, secondo l’Amministrazione, sarebbe in molti casi obsoleta esostanzialmente priva di valore (sul punto ha fatto riferimento ad una solaipotesi di vendita del medesimo prodotto ad un cliente straniero e ad unoaffidabile alle medesime condizioni, ma nulla ha osservato con riguardo alfatto che la maggior parte della merce era sostanzialmente priva di valoresecondo la prospettazione contenuta nell’avviso) e le modalità dipagamento che, per le imprese straniere, doveva essere interamenteanticipato o, ancora, il transito della merce solo attraverso le imprese cheNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026si occupavano della logistica, senza che la stessa venisse neppurecontrollata. Tali elementi, tutti particolarmente rilevanti ai fini della provadell’inesistenza oggettiva delle operazioni, non sono stati affatto valutati,neppure per escluderne il valore probatorio, né singolarmente, né nel loroinsieme; peraltro, con riguardo alla prova per presunzioni, proprio laconsiderazione complessiva degli indizi – anche in relazione al numero dioperazioni contestato - è particolarmente importante perché le circostanzeche, esaminate atomisticamente, non hanno rilevanza determinante,possono assumerla se valutate unitamente ad altre che ne rafforzano ilvalore probatorio.3.6 Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti – nel caso dispecie di importo molto più ridotto e poste in essere solo nell’annualità2015 – va osservato che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile,perché è stata versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e nonassoggettato all’obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto la fattura èemessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativoalle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013;per la specifica descrizione dei principi e delle norme che escludono ladetrazione, cfr. Cass. n. 9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inuna evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravaNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essanon osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione,posta a carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmenteaffermato che può trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di provastorica (o diretta), consistente anche in indizi integranti una presunzionesemplice (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n.28246/2020), potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici dellamancata esecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenzadella minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predettaesecuzione, l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturanteinterposto e cessionario/committente, la conclamata inidoneità allosvolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti ela società coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Numero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva ditali circostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirentei contatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente. Non rilevano, invece, i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).3.7 Anche con riguardo alle operazioni soggettivamente inesistenti,però, il giudice d’appello, anziché esaminare, prima singolarmente e poicomplessivamente gli elementi forniti dall’Amministrazione a carico dellaSiglanet S.r.l., si è limitata ad osservare che la società aveva dimostrato ilproprio comportamento corretto «mediante la documentata attività diindagini compiute sui propri fornitori, in alcuni casi anche per il tramite diaziende specializzate, così come già descritto nella sentenza di primogrado», senza indicare alcunché in ordine a tali attività e senza porre aconfronto gli elementi forniti dalla contribuente con quelli posti afondamento della pretesa.4. Con il quarto motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. «per violazione e falsaNumero registro generale 1336/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 14097/2026Data pubblicazione 13/05/2026applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 19, 21 e 54 d.P.R.633/72: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: mancatadimostrazione ad opera del contribuente di prova contraria idonea aconfutare l’accertamento posto in essere dall’Amministrazione; provainvece decisiva, emergente dalla documentazione versata in atti sia pureconsiderata dal Giudice di merito».Ad avviso della ricorrente il fatto storico il cui esame sarebbe statoomesso, sarebbe costituito dalla «mancata dimostrazione di “provacontraria”, idonea a dimostrare l’erroneità dell’accertamento effettuatodall’Amministrazione e posto a base degli atti opposti (puntualmenteesplicitato nelle motivazioni – pagine 3 e ss. degli all. ti 1,2, e 3 -)».Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo e delterzo che comporta la necessità per il giudice di rinvio di riesaminare lavicenda.5. In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso,mentre va dichiarato assorbito il quarto e rigettato il primo. La sentenzaimpugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio allaCGT di secondo grado della Lombardia, che provvederà ad una nuovavalutazione della vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordinealle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbitoil quarto e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 13/3/2026 e, a seguito diriconvocazione, dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteGiulia Iofrida