CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e OresteCantillo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.61/2023 depositata il 4/1/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, GiuseppeGiordano, titolare del distributore di carburanti GP Petroli, impugnaval’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno 2014 con il quale sicontestava l’utilizzo, ai fini della detrazione, di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti (acquisto di carburanti) emesse dalla MC2S.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] (già il MelogranoS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]) che, a loro volta, avevano acquistato ilcarburante senza versare l’IVA sulla base di dichiarazioni di intento false.La CTP rigettava il ricorso, condividendo il contenutodell’accertamento.2. La contribuente proponeva appello che veniva accolto dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania; quest’ultima ritenevache il [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato di non essere a conoscenza o comunquedi non poter venire a conoscenza con l’uso della necessaria diligenza dellafrode compiuta dalle società fornitrici.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con successivamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente rilevare che, nel caso di specie, non puòoperare l’art. 21 bis d.lgs. 74/2000 invocato dal contribuente con lamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Benché la sentenza penale del [OSCURATO:PERSONA] della Lucania del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si riferisca ai fatti oggetto del presenteprocedimento, l’imputato è stato assolto con la formula “perché il fattonon costituisce reato” che non è compresa tra quelle indicate nella normamenzionata.Numero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/20262.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione «degli artt. 19, 21 comma 7, 54 d.P.R. n. 633/1972, incombinato disposto con l’art. 2697 del c.c. e 115 del c.p.c.». Ad avvisodella ricorrente, la CGT di secondo grado non ha esaminato i numerosielementi di fatto dai quali doveva trarsi che la cessionaria sapeva oavrebbe dovuto sapere della natura fraudolenta delle operazioni,compiendo un esame solo parziale delle argomentazioni dedotte dalcontribuente e violando così i principi in materia di ripartizione dell’oneredella prova e di valutazione delle prove con riguardo alle operazionisoggettivamente inesistenti.2.2 Vanno esaminate innanzi tutto le eccezioni di inammissibilitàsollevate dal controricorrente.Ad avviso di quest’ultimo, l’inammissibilità del ricorso deriverebbeinnanzi tutto dal fatto che lo stesso sarebbe costituito dall’assemblaggio diuna serie di atti processuali e documenti che non consentirebbe di cogliereil contenuto dei motivi.L’eccezione è infondata in quanto la materiale integrazione del ricorsoper cassazione con atti processuali anche delle fasi di merito e documentiè giustificata dall’esigenza di indicare gli aspetti che, secondo la ricorrente,non sarebbero stati considerati nella motivazione della sentenzaimpugnata, senza incorrere nel difetto di specificità del motivo ex art. 366,primo comma, n. 6, c.p.c.. Tale riproduzione, peraltro facilmenteindividuabile ed isolabile, non impedisce di comprendere le ragionidell'impugnazione, sicché il ricorso non può essere consideratoinammissibile (cfr., ex multis, Cass. n. 506/2024). Deve del restoconsiderarsi che i requisiti formali, alla luce della più recentegiurisprudenza della CEDU, non vanno interpretati in sensoeccessivamente rigoroso (cfr. Cass. Sez. U. n. 8950/2022).Numero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/20262.3 Appare del resto paradossale che lo stesso controricorrenteeccepisca poi l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per difetto dispecificità, in quanto l’Amministrazione avrebbe «omesso di indicarespecificamente i contenuti degli atti processuali – segnatamente gli attidifensivi prodotti dal contribuente nei diversi gradi del giudizio – su cuifonda la doglianza, mancando di riportarne il contenuto […]»; in ognicaso, l’omessa indicazione delle argomentazioni del contribuente nonappare determinante, in quanto sono sostanzialmente riportate nellasentenza di secondo grado che, sulla base delle stesse, ha accoltol’appello, sicché certamente è comprensibile il contenuto delle doglianzedella ricorrente.2.4 Infine, il contribuente eccepisce l’inammissibilità del primo motivodi ricorso, in quanto con lo stesso, pur facendosi riferimento alla violazionedi legge, si richiede sostanzialmente una nuova valutazione nel meritodella vicenda.Anche tale eccezione va rigettata, in quanto l’Amministrazione lamentala violazione dei principi in materia di onere e di valutazione della provacon riguardo alle operazioni soggettivamente inesistenti.3.1 Il motivo è fondato.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti,l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizionedei principi e delle norme che escludono la detrazione, cfr. Cass. n.9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioniNumero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/2026soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inuna evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti iNumero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/2026soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essanon osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione,posta a carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmenteaffermato che può trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di provastorica (o diretta), consistente anche in indizi integranti una presunzionesemplice (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n.Numero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/202628246/2020), potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici dellamancata esecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenzadella minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predettaesecuzione, l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturanteinterposto e cessionario/committente, la conclamata inidoneità allosvolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti ela società coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva ditali circostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirentei contatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente. Non rilevano invece i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).3.2 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi laNumero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/2026presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge, con ricorso per cassazione, unasentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoriadei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza peròverificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza(Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).3.3 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado ha violato ipredetti principi.Ed infatti, non ha preso in considerazione - prima singolarmente e poinel loro complesso – i numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione daiquali potrebbe desumersi la sostanziale inesistenza delle apparentifornitrici, nonché la conoscibilità di tale circostanza (mancata indicazioneda parte del [OSCURATO:PERSONA] delle persone fisiche con cui di volta in volta avevaavuto contatti; all’anagrafe tributaria non risultava censita la partita IVAdella società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]; presso la sededella società risultava domiciliata un’altra società, [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.Numero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/2026di [OSCURATO:PERSONA] pure coinvolta in frodi analoghe; la società era statasciolta senza messa in liquidazione il 27/11/2014; dalla visura cameralerisultava che si occupava di commercio al dettaglio nel settoremerceologico alimentare/non alimentare e che non aveva mai presentatodichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai finiIva, tutte anomalie rilevabili attraverso una semplice visura camerale; DelPrete Diego aveva dichiarato sostanzialmente di essere un meroprestanome di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. presentavadiverse anomalie sotto il profilo fiscale).La Corte regionale si è limitata invece ad evidenziare solo gli elementiindicati dal contribuente per escludere la conoscibilità della frode, come laregolarità della documentazione di accompagnamento e la circostanza chegli acquisti erano stati posti in essere per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e diDomenico Paolillo, agenti noti per intrattenere rapporti con la compagniapetrolifera [OSCURATO:SOCIETA]..Tuttavia, in base ai principi esposti, la regolarità dei pagamenti e delladocumentazione è irrilevante in quanto funzionale alla frode; inoltre, perle operazioni soggettivamente inesistenti è normale la consegna dellamerce. I rimanenti elementi valorizzati per escludere la conoscibilità dellafrode, invece, non sono stati posti a confronto con quelli di segno contrarioindicati dall’Amministrazione, che non sono stati affatto valutati.La CGT di secondo grado ha quindi violato i principi in materia di provasopra riportati, in quanto avrebbe dovuto prima valutare singolarmente epoi nel loro insieme gli elementi forniti dall’Amministrazione – dalmomento che singoli fatti possono assumere maggior valore indiziario sevalutati unitamente ad altri e che l’acquisto da una pluralità di fornitoritutti coinvolti in frodi anche per diversi anni d’imposta è più significativo diisolati episodi - dai quali desumere la natura fittizia sotto il profilosoggettivo delle operazioni e la conoscibilità della stessa da partedell’acquirente e poi verificare se gli elementi dedotti dalla contribuenteNumero registro generale 6313/2023Numero sezionale 3226/2026Numero di raccolta generale 15748/2026Data pubblicazione 22/05/2026fossero idonei a dimostrare che quest’ultima non potesse conoscere, conl’impiego dell’ordinaria diligenza, l’inesistenza dei fornitori.Il motivo va pertanto accolto.4. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. in quanto il giudice d’appello avrebbe omessodi considerare numerosi elementi di fatto dai quali dovrebbe trarsi laconsapevolezza o, comunque, la possibilità di conoscere, con l’impiegodella diligenza dovuta, la natura fraudolenta delle operazioni poste inessere dai cedenti.Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo checomporta la necessità di rivalutare gli elementi posti a fondamentodell’accertamento.5. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e va dichiaratoassorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che dovrà provvedere aduna nuova valutazione della vicenda alla luce dei principi indicati, nonchéin ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente