CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo n. 130/2025 depositata il 7/3/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conquattro ricorsi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, laLotogas S.r.l., impugnava altrettanti avvisi di accertamento per IVArelativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 con i quali si contestaval’utilizzo, ai fini della detrazione, di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti (acquisti di carburanti) emesse da diverse imprese.La CTP rigettava il ricorso, condividendo il contenuto degli avvisi.2. La contribuente proponeva appello che veniva rigettato dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo; quest’ultima ritenevache i numerosi acquisti, compiuti per un considerevole periodo di tempo,di beni sottocosto costituisse indice della consapevolezza della frode daparte della contribuente. Tale elemento risultava poi confermato dalcontenuto delle intercettazioni telefoniche contenute nel PVC.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma la contribuente ha chiesto la decisione ed ha depositatoaltresì una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. artt. 19 e 54 D.P.R. 633/1972 nonché degli artt. 2727, 2729 e2697 c.c. «per effetto della valorizzazione di un’unica circostanzapresuntiva non grave, né precisa né concordante ai fini delladimostrazione della consapevolezza della Ricorrente di concludere acquistidi carburante da società “cartiere”».Numero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ad avviso della contribuente, la consapevolezza della frode sarebbestata tratta da un unico elemento e cioè il prezzo inferiore all’indice diriferimento cd. Platts. Tale circostanza sarebbe peraltro vaga perchédesunta da un indice determinato da un soggetto privato e ritenuto“opaco” dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ha aggiuntoche, in relazione a tutte le operazioni considerate, il 41% era statocompiuto ad un prezzo superiore all’indice Platts, mentre per le altre, inlarga misura, il prezzo era inferiore a tale indice solo di pochi puntipercentuali (circa 3-4%).1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 19 e 54d.P.R. 633/1972, 2727, 2729 e 2697 c.c. «nella parte della sentenzaimpugnata con cui si è ritenuta provata la presunzione della predettaconsapevolezza sulla base delle intercettazioni disposte nell’ambito delprocedimento penale a carico del legale rappresentante della Ricorrente».La società ha dedotto che le conversazioni telefoniche intercettate nelprocedimento penale non contengono alcun riferimento alla natura fittiziasotto il profilo soggettivo delle fornitrici, ma riguardano solo il prezzo diacquisto della merce; ciò a maggior ragione tenendo presente che lasocietà non trattava direttamente con i fornitori ma faceva riferimento adei broker; ha quindi trascritto, a sostegno del motivo, una parte di unaconversazione intercettata.1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa laloro stretta connessione, sono infondati.Va rilevato che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti,l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo dipagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto chenon è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426/2013; per la specifica descrizioneNumero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/2026dei principi e delle norme che escludono la detrazione, cfr. Cass. n.9851/2018).Il diniego del diritto di detrazione costituisce tuttavia un’eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA e per tale ragione «l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inuna evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; cfr. nello stesso senso,Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 17818/2016).Anche la Corte di Giustizia UE (cfr., ad esempio, sentenza 1 dicembre2022, causa C-512/21) ha precisato, in ordine alla ripartizione dell’onereprobatorio, che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata «nel sensoche essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggettopassivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo hapartecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autoritàtributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena difatturazione circolare; spetta a detta autorità tributaria, da un lato,Numero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/2026individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrarele condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo hapartecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovutosapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva indetta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti isoggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivicomportamenti;- la direttiva n. 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essanon osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva delsoggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare ildiritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, invia complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrinonon una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo,dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere chel’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode; la meracircostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte taleoperazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente perdimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode;- la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio diproporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta,qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza diirregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di darprova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuatanon lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendereche esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle chepossono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta algiudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso dispecie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbiaadottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in talicircostanze; […]».Numero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/2026Quanto alle modalità della prova della natura fittizia dell’operazione,posta a carico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmenteaffermato che può trattarsi sia di prova storica (o diretta), sia di provalogica (o indiretta), consistente anche in indizi integranti una presunzionesemplice (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 28628/2021; Cass. n.28246/2020), potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici dellamancata esecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenzadella minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predettaesecuzione, l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturanteinterposto e cessionario/committente, la conclamata inidoneità allosvolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti ela società coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339/2020).Qualora l’Amministrazione abbia offerto la prova, anche presuntiva ditali circostanze, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la naturafraudolenta delle operazioni non era a lui nota e non era conoscibileneppure con l’impiego della diligenza richiesta in considerazionedell’attività professionale svolta.Si ritengono elementi idonei a dimostrare la buona fede dell’acquirentei contatti e le trattative intercorse con l’apparente venditrice, gli accessipresso la sua sede ed in ogni caso tutti quei fatti che possono condurre aritenere che effettivamente il contribuente riteneva di acquistare le mercida un soggetto realmente esistente. Non rilevano, invece, i documentirelativi ai pagamenti o più in generale la regolare tenuta della contabilitàdell’acquirente; infatti, «non è […] sufficiente dedurre, da parte delcontribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVAcompresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanzepienamente compatibili con il modello di frode fiscale, posto in esseremediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. nn.17377/2009; 230744/2012)» (cfr. Cass. n. 18767/2014, in motivazione;cfr. anche, ex multis, Cass. n. 24472/2022).Numero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/20261.4 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge, con ricorso per cassazione, unasentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoriadei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza peròverificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza(Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).1.5 Orbene, nel caso di specie, il giudice d’appello non ha violato ipredetti principi.Va infatti osservato che il ricorrente parte da un presupposto erroneo ecioè che l’unico elemento dal quale è stata tratta la conclusione dellaconoscenza o conoscibilità della frode sarebbe dato dal prezzo di acquistoNumero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/2026dei carburanti inferiore all’indice cd. Platts. A ben vedere, la CGT disecondo grado ha osservato che tale circostanza appare rilevante inquanto gli acquisti sottocosto sono stati reiterati, numerosi e si sonoprotratti per ben quattro anni. Non è quindi solo la circostanzadell’acquisto sottocosto ad essere determinante, ma il fatto che taliacquisti sono stati numerosi, compiuti da diversi fornitori e soprattutto inun lungo periodo di tempo. Tali considerazioni sono state poi corroboratedal contenuto delle intercettazioni telefoniche.Alla luce di tali elementi, quindi, il giudice d’appello ha ritenuto chepassasse alla contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede; haosservato, tuttavia, che tale prova non è stata fornita in quanto «laLotogas Srl non ha riscontrato, dandone prova in questa sede ed adimostrazione della sua giustificabile inconsapevolezza, eventi e/osituazioni di fatto particolari (al di là della irrilevanza della presenza deirammentati DAS) che potessero dare ragione del fatto che il prezzo allamedesima applicato corrispondesse, pur nell’ambito di un mercatoliberalizzato, a quello ordinariamente riscontrabile su piazza».I principi in materia di onere della prova e di valutazione della provapresuntiva risultano, quindi, correttamente applicati.1.6 Va poi osservato che la ricorrente, soprattutto nella memoria exart. 380 bis.1 c.p.c., ha osservato che, contrariamente a quanto sostenutodall’Amministrazione, i motivi di ricorso non sarebbero inammissibili, inquanto riguardanti valutazioni di merito, bensì volti sostanzialmente acriticare l’applicazione dei principi stabiliti in materia di prova perpresunzioni.Ciò è vero con riguardo alle considerazioni finora esaminate e ritenuteinfondate.Sono però inammissibili le doglianze relative all’attendibilità dell’indicePlatts per la determinazione dei prezzi di vendita dei carburanti e delnumero e della rilevanza delle vendite sottocosto. Questi sono infattiNumero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/2026apprezzamenti di merito dai quali la CGT di secondo grado ha desuntol’esistenza degli elementi sui quali si fonda la presunzione, che nonpossono essere sindacati in questa sede. Ed infatti, nella sentenzaimpugnata si legge che le vendite sono state effettuate sottocosto«rispetto all’indubbio e riconosciuto indice di riferimento»; la CGT ha cosìaffermato, con valutazione di merito, che l’indice in questione è attendibilee che le vendite sottocosto sono state numerose, considerandoevidentemente rilevanti anche quelle con uno scostamento compreso tra il3 ed il 4%. Analogamente ha ritenuto significative, valutandone ilcontenuto, le conversazioni telefoniche intercettate che non possonoessere di nuovo esaminate in questa sede. Occorre tenere distinto, infatti,il ragionamento presuntivo - che è volto a desumere un fatto ignoto (nelcaso di specie consapevolezza o conoscibilità della frode) da alcunecircostanze di fatto note - che può formare oggetto di ricorso percassazione nei limiti sopra indicati, dalla valutazione delle prove attraversole quali i fatti noti, sui quali si fonda il ragionamento presuntivo, vengonodimostrati. Tale valutazione riguarda il merito e non può essere criticata inquesta sede. Va infatti ricordato che, con il ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale restariservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, lavalutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza ela scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n.9097/2017). Può al più dolersi dell’erronea applicazione delle norme inmateria di valutazione delle prove o far valere il vizio di motivazione entroi limiti ristretti in cui ciò è ancora possibile o denunciare il travisamentodella prova (nei limiti indicati da Cass. Sez. U. n. 5792/2024), ma leNumero registro generale 21049/2025Numero sezionale 3985/2026Numero di raccolta generale 14236/2026Data pubblicazione 14/05/2026doglianze relative all’attendibilità dell’indice Platts ed al contenuto delleconversazioni telefoniche non sono state articolate in questi termini.Esse sono quindi inammissibili.Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.2. In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.Occorre altresì disporre la condanna della ricorrente al pagamento di €13.900 in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, comma 3°,c.p.c. e di € 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4°, c.p.c. in quanto il giudizio è stato definito in conformitàalla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 13.900,00per compenso professionale, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,di € 13.900,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, in favore dellacassa delle ammende, di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°,c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida