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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 24948/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 2947/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (fondazione di diritto privato), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla riscos- sione dei ruoli relativi ai contributi previden- ziali dovuti dagli av- vocati iscritti alla ge- stione assicurativa e previdenziale PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3843/2019 depositata il 10/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma il decreto n. 8850/10 con cui veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 42.862,90, oltre agli interessi e alle spese di giustizia, e al netto di IVA e c.p.a.; a fondamento di detto provvedimento monitorio era stato addotto il riversamento solo parziale effettuato dall’agente della riscossione: i) dell’importo di euro 117.503,27 (versato solo l’importo di euro 106.545,71) relativo a 44 ruoli suppletivi emessi nel settembre 1998, a titolo di contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla gestione assicurativa; ii) dell’importo di euro 608.132, 67 (versato solo l’importo di euro 576.227,33) relativo a 121 ruoli principali emessi nel febbraio 1999; segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] precisava che per i ruoli suppletivi emessi nel 1988 aveva il diritto ad ottenere il riversamento dell’intero credito, in ragione dell’obbligo di Equitalia di anticipare le somme iscritte nei ruoli, benché non riscosse, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 43/1988, in applicazione del meccanismo del “non riscosso come riscosso”, e che, per i ruoli principali emessi nel 1999, l’ingiunta aveva perduto diritto al discarico per inesigibilità, non avendo inviato, nei termini di legge, le comunicazioni di inesigibilità e le comunicazioni sullo stato della riscossione, le quali costituivano due delle ipotesi normativamente previste quali cause di perdita del diritto al discarico, rispettivamente, ai sensi dell’art. 19, lett. c e b, del D.Lgs. n. 112/1999; aggiungeva di avere ripetutamente sollecitato il concessionario e poi l’agente della riscossione a fornire informazioni in merito ai mancati riversamenti e allo stato delle procedure di riscossione; Equitalia proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e, nel merito, asseriva di avere versato gli importi relativi alla prima rata dei ruoli suppletivi emessi nel 1998 e, quanto ai ruoli principali del 1999, sosteneva di avere inviato le comunicazioni di inesigibilità e invocava la proroga dei termini per la presentazione delle stesse sino al 30 settembre 2011; con la sentenza n. 25909/2013, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione di Equitalia, reputando prorogato il termine per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c, D.Lgs. 112/1999, e dimostrata la trasmissione delle rendicontazioni di cui alla lett. b del citato art. 19; la [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], in cui era stata incorporata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], la quale proponeva anche appello incidentale; con la sentenza n. 3843/2019, la Corte d’Appello di Roma, esaminando sia l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] che l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha confermato, sia pure con motivazione parzialmente diversa,la decisione di primo grado; in particolare, per quanto ancora di interesse in questa sede: a) ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore di quella contabile, proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendola infondata sulla scorta dei precedenti di questa Corte e di quelli del giudice amministrativo che distinguono tra il rapporto di gestione del servizio riscossione contributi, rivestente natura privatistica e devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria, ed il rapporto di previdenza obbligatoria intrattenuto con gli iscritti all'albo professionale, di rilievo pubblicistico; b) ha ritenuto che alla creditrice spettasse di provare – essendo un elemento costitutivo del diritto all’anticipazione - che la propria pretesa fosse relativa a ruoli ancora soggetti alla disciplina dell’anticipazione, in ragione della data di scadenza della corrispondente rata, accogliendo il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ma, tenendo conto delle date di scadenza delle singole rate e degli importi relativi al 1988 già pagati (4/10) rispetto alle somme residue (6/10) non più dovute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/1999 e che il già riscosso era superiore al 25% e dunque ai decimi di rata soggetti al meccanismo del non riscosso come riscosso, le somme restanti erano da ritenersi sottratte al meccanismo del non riscosso come riscosso; c) ha tenuto conto dell’abrogazione, per effetto dell’art. 32 del D.Lgs. 37/99, dell’obbligo del “non riscosso come riscosso” e dell’esonero dei concessionari dall’obbligo di effettuare i versamenti i cui termini non erano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/99 e ha rilevato che le rate con scadenza successiva erano soggette alla procedura del discarico per inesigibilità delle quote non riscosse; d) ha preso atto delle innovazioni al quadro normativo apportate dallaL. n. 228 del 2012 (legge di stabilità per l'an no 2013), la quale: d1) all'art. 1,commi 527 e 529, ha previsto, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, l'"annullamento automatico" di quelli recanti la iscrizione di crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00 ed invece, per quelli di importo superiore, la inapplicabilità della disciplina sul "discarico per inesigibilità" di cui alD.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e ; d2) ha disposto l’assenza di responsabilità amministrativa e contabile dell'Agente della riscossione, salvo il caso di dolo; e) ha escluso che la disciplina dettata dalla legge st abilità per l'anno 2013, in quanto relativa ad un intervento organico concernente la riforma del servizio di riscossione a mezzo ruolo di cui si avvalevano gli enti a ciò abilitati, faccia distinzione in relazione alla differente natura pubblica o privata (come la [OSCURATO:PERSONA]) degli enti creditori; f) ha respinto la tesi secondo cui la legge di stabilità 2013, nel prevedere l'"annullamento automatico" dei ruoli inferiori a euro 2.000,00, comporti la sottrazione di risorse patrimoniali all'ente previdenziale, perché la vicenda del discarico dei ruoli è separata dalla vicenda relativa alla titolarità dei singoli crediti, in relazione ai quali, pertanto, l'ente può agire per il recupero, avvalendosi degli altri mezzi ordinari di tutela apprestati dall'ordinamento; g) ha negato che l’esplicita individuazione, operata dalla legge di stabilità per il 2013, dei ruoli interessati dalla disciplina dell'annullamento automatico (vale a dire tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999) possa giustificare l’esigenza di distinguere e sottrarre a detta disciplina i ruoli per i quali era già scaduto il termine triennale di decadenza per la comunicazione di inesigibilità, tanto più in considerazione del fatto che tale termine è stato ininterrottamente prorogato da ripetuti interventi legislativi sino all'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013; h) ha ritenuto che, alla stregua degli elementi acquisiti in appello – elementi che ha precisato erano stati acquisiti ammissibilmente, perché di formazione successiva alla proposizione dell’appello e alla costituzione in giudizio dell’appellata - dovesse considerarsi provato l’invio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l’ambito di Rovigo o di comunicazioni dalle quali si poteva evincere che le quote oggetto di causa erano state rottamate; i) ha considerato del tutto nuova la difesa con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’operatività della normativa in esame solo con riferimento ai crediti scritti a ruolo non estinti per decorrenza del termine di prescrizione; j) ha accolto il motivo di appello incidentale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che la mancata rendicontazione non era causa di perdita del diritto al discarico; la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulandootto motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c, e 59 del D.Lgs. n. 112/1999 nonché 1 del dl n. 282/2004 e 3, comma 12, del dl n. 203/2005, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la ricorrente assume l’erroneità della statuizione della Corte d’appello che ha negato il consolidamento del rapporto oggetto di controversia per effetto della scadenza del termine previsto ex lege per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità finali, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 112/1999, prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013; in particolare, sarebbe errata la statuizione secondo cui per i ruoli oggetto di causa, tutti antecedenti al 31 dicembre 1999, i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità erano stati prorogati sino all’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, con la conseguenza che per detti ruoli la legge di stabilità 2013 aveva fatto venir meno la complessa disciplina relativa al discarico di cui agli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/99; 2) con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, 59 comma 4-quater, 19, comma 2, lett. c, e 20 del D.Lgs. n. 112/1999; secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile al rapporto in oggetto la legge di stabilità per il 2013, essendosi il rapporto cristallizzato prima della sua entrata in vigore e non essendo più suscettibile di intervento regolatorio con il mancato invio delle comunicazioni di esigibilità entro la data del 30 giugno 2006; 3) con il terzo motivo alla sentenza impugnata si imputano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527 e 52 della legge di stabilità 2013, 1 del decreto del direttore del MEF, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.Lgs. n. 509/1994, 17 del D.Lgs. 112/1999, 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117, 1° comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la sentenza della Corte territoriale andrebbe cassata, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per avere ritenuto la legge di stabilità 2013 applicabile anche ai ruoli emessi dagli enti di previdenza privatizzati, giustificando tale estensione col fatto che la legge sarebbe ispirata dall’intento di addivenire ad una razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori attraverso la rottamazione dei ruoli più datati e, per i ruoli di ammontare inferiore a euro2000,00, per una valutazione di convenienza nella prosecuzione dell’attività di riscossione; non avrebbe, però, tenuto conto del quadro normativo entro cui sono chiamati ad operare gli enti previdenziali privatizzati, obbligati a far fronte alle proprie esigenze finanziarie facendo affidamento esclusivamente sulle entrate contributive, senza possibilità di fruire di alcuna contribuzione pubblica, e avrebbe omesso di considerare che tutti gli enti previdenziali privatizzati avevano fatto affidamento su un sistema in cui il proprio credito era efficacemente tutelato con il meccanismo dell’inesigibilità, per effetto del quale le negligenze dell’agente della riscossione sarebbero state poste a carico di quest’ultimo; 4) con il quarto motivo, rubricato “Violazion e e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 2 e 3 del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.Lgs. n. 509/1994, 17 del D.Lgs. 112/1999, 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117, 1° comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.“, si critica la sentenza della Corte d’appello per aver ritenuto che l’annullamento del ruolo sia un intervento con portata ed effetti sostanzialmente diversi dall’annullamento del credito; anche ad ammettere che l’annullamento del ruolo non determini l’annullamento del credito, è indiscutibile – sostiene la ricorrente – che gli effetti sul piano sostanziali siano analoghi, in considerazione del fatto che il ritorno ad un sistema di esazione in house non consentirebbe un recupero di gettito, non essendo la società creditrice in possesso di atti e documenti idonei a provare l’interruzione del termine di prescrizione e la legittimità degli atti medio tempore compiuti di cui solo l’agente della riscossione può disporre; 5) con il quinto motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345, 3° comma, cod.proc.civ. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., perché la Corte d’appello aveva ammesso l’agente di riscossione a produrre la comunicazione della rottamazione dei ruoli e l’elenco delle quote annullate in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante non vi fossero i presupposti per derogare al divieto di produrre nuovi documenti in appello e nonostante la eccezione di inammissibilità formulata nel verbale dell’udienza del 5 dicembre 2018 e ribadita con la conclusionale; la giustificazione per l’ammissibilità adottata dalla Corte territoriale, secondo cui il decreto attuativo dell’art. 1, commi 527, 528, 529 della legge di stabilità 2013 era stato emanato in data 15 giugno 2015 e quindi successivamente alla fase istruttoria, sarebbe errata, perché non solo l‘agente della riscossione, già all’epoca dell’entrata in vigore della legge di stabilità, era in possesso di tutti i dati necessari per predisporre l’elenco delle quote annullate, ma anche perché il decreto attuativo del 15 giugno 2015 aveva valore ricognitivo e non innovativo dell’art. 1, comma 527 della legge di stabilità 2013; 6) con il sesto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per non avere la Corte d’appello esaminato le eccezioni anche di merito del contenuto dell’elenco prodotto dall’agente di riscossione il 5 dicembre 2018, con cui era stato denunciato che l’annullamento aveva riguardato solo una parte del credito e non l’intera somma; 7) con il settim o motivo si attribuiscono al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.civ. in relazione all’art. 32, comma 3, dpr n. 43/1988, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere, quanto ai ruoli suppletivi emessi nel 1998, ritenuto che solo ai decimi di rata il cui pagamento scadeva prima del 26 febbraio 1999 si applicasse la regola del non riscosso come riscosso, vigendo per i decimi di rata in scadenza dopo tale data il D.Lgs. n. 112/1999, e che spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che gli importi pretesi riguardassero somme ricadenti sotto il regime del non riscosso come riscosso; in sostanza si rimprovera al giudice a quo di aver violato la regola del riparto dell'onere probatorioex art. 2697 cod.civ., non essendo il creditore a dover provare l'inadempimento del debitore, e di aver fatto un uso scorretto del ragionamento presuntivo, in quanto non vi era alcun elemento che potesse consentire di imputare la somma già incassata da [OSCURATO:PERSONA] ai "decimi della prima rata" del residuo importo non ancora incassato e preteso in causa; 8) con l’ ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b, 36 e 59, comma 4-ter, lett. c, del D.Lgs. n. 112/1999, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere escluso che l’agente della riscossione avesse l’obbligo di trasmettere la rendicontazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 112/1999; 9) per mettere bene a fuoco la sostanza delle questioni in iure sottoposte allo scrutinio di questa Corte è opportuno anteporre a detto scrutinio la ricostruzione della cornice normativa di riferimento; 9.1) alla [OSCURATO:PERSONA], la riforma del sistema previdenziale forense, attuata con la L. n. 576 del 1980, art. 18 , confermata dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ha attribuito il compito di provvedere alla riscossione dei contributi insoluti tramite ruoli, da portare in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette: in particolare, la Cassa compila e trasmette all'agente della riscossione i ruoli, cioè gli elenchi dei debitori della Cassa con l’indicazione del loro debito, i quali costituiscono il titolo esecutivo per la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale inadempienti; 9.2) il concessionario tenuto alla riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 43/1988,art. 32, comma 3 , diveniva debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli che venivano versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, secondo il meccanismo del non riscosso come riscosso, ed aveva il diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo nel caso in cui avesse dimostrato di avere tentato la riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d.

"diritto al discarico" o "sistema del discarico"); 9.3)detto meccanismo era stato abrogato e sostituito da un diverso sistema dal D.Lgs. n. 112/1999 , in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvedeva alla riscossione dei relativi importi e, solo dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli alla Cassa (D.Lgs. n. 37 del 1999,art. 2 ; D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 22 ); in caso di omessa riscossione, il concessionario poteva ottenere il "discarico per inesigibilità" (senza obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove avesse rispettato determinati adempimenti (quelli espressamente previsti dalD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a , b, c, d ed e)), mentre perdeva il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui alD.Lgs. n. 112 del 1999,art. 20 , fosse emersa una sua responsabilità per la mancata riscossione; 9.4) la L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15/6/2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per tutti i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999, ha innovato il quadro normativo previgente, prescrivendo: a) l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore a euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 (art. 1, comma 527); in particolare, ai sensi dell’evocato D.m. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite a detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore; b) l'obbligo dell'agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, per i quali non debba essere svolta altra attività di competenza dell'Agente diretta alla esazione (attività che vengono esplicitate nel D.m. del 15 giugno 2015 con riferimento: alle "procedure esecutive avviate ... ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" ed ai casi in cui "sia pendente un contenzioso, una transazione, un accordo di ristrutturazione, una procedura concorsuale, ovvero un piano di rateazione attivo") di: trasmettere, "su supporto magnetico o anche in via telematica" direttamente all'ente creditore l'elenco delle quote dei ruoli "inattivi" che "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore", salvo che vengano rilevate, dall'ente creditore - entro e non oltre sei mesi dalla trasmissione dell'elenco - quote prive dei requisiti di inattività, per le quali il discarico non opera (Decreto dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 2, comma 1 e 2); c) per i crediti per i quali, invece, deve essere svolta altra attività di competenza dell'agente diretta alla esazione, o comunque sono pendenti procedure di riscossione o dilazione di pagamento, che: le quote di detti i ruoli "restano in carico all'agente della riscossione" fino ad esaurimento delle attività di competenza dell'agente di riscossione; là dove, all'esito dell'attività di competenza, le quote di detti ruoli non siano integralmente riscosse, l'agente della riscossione, "entro due mesi dalla conclusione delle attività" trasmette su supporto magnetico o in via telematica l'elenco delle quote all'ente creditore; le predette quote "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore" salvo che vengano rilevate, dall'ente creditore entro e non oltre sei mesi dalla trasmissione dell'elenco - quote prive dei requisiti di inattività, per le quali il discarico non opera (Decreto Dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 3, comma 1, 2 e 3). d) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità delD.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (art. 1, comma 529, L. cit.); 9.5) si può dunque passare all’esame dei motivi, muovendo comunque dall’osservazione che tutti propongono questioni sulle quali questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in maniera univoca più volte e che, per quanto si dirà, il ricorso qui scrutinato non ha offerto ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte da Cass. 12229/2019, cit. – pronuncia capostipite – e dalle plurime decisioni successive che le hanno puntualmente confermate; 10) quanto al primo ed al secondo motivo , i quali possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono a censure pressoché sovrapponibili, deve darsi continuità al principio secondo cui non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui alD.Lgs. n. 112/1999, art. 19, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini; tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd.

"proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione; va, dunque, ribadito che: "in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenz a della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino allaL. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cuial D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19”; in tal senso si vedano: Cass. 19/06/2020, n. 11972; Cass. 20/11/2020 n. 26531 ; Cass. 31/05/2021, n. 15094; Cass. 15/09/2021, n. 26335; fino alla più recente Cass.4/01/2023, n. 106); si deve in particolare a Cass. n. 11972/2020 la precisazione che la tesi della Cassa nazionale secondo cui vi sono interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità, rivolta a contestare l'applicabilità ai soggetti pubblici della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall'art. 3, comma 12, del D.L. n. 203/2005 è da ritenere errata, in quanto non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo della riscossione a mezzo ruoli; la giurisprudenza successiva vi si è adeguata (per tutti, da ultimo, cfr. Cass. n. 106/2023, citata); la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno anche in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con sentenza 15/3/2019, n. 51, ha posto una netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" (cui si riferiscono le norme richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA]) che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette "scorporate", cioè le società private beneficiarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi delD.L. n. 203 del 2005,art. 3, comma 24, primo periodo, come convertito nella L. n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a "[OSCURATO:SOCIETA]. e le società dalla stessa partecipate (...)" (che) sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017); inoltre, l'ultima proroga "generica" della comunicazione di inesigibilità di cui alD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 59 è una misura ordinaria che tiene conto della continuità della gestione dell'attività da parte di soggetti direttamente consegnatari dei ruoli, invece la proroga di cui all’invocato D.L. n. 203/2005, art. 3, comma 12, è una misura straordinaria, assunta nel contesto di una riforma che ha posto al centro la nascita di un nuovo soggetto e che ha tenuto conto del passaggio di tutti i ruoli alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:PERSONA] (salvo quelli delle società "scorporate", ai sensi delD.L. n. 203/2005, art. 3, comma 24, lett. b), che appunto restano in capo a esse); risulta chiaro il rapporto di genere a specie tra i due commi del citato art. 3 del D.L. n. 203/2005: il comma 12, infatti, è riferito esclusivamente alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), come peraltro è stato in seguito confermato, in maniera definitiva, con norma di interpretazione autentica, dal dl 31 dicembre 2007, n. 248,art. 36, comma 4-quinquies, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nellaL. 28 febbraio 2008, n. 31: dette questioni sono state approfondite specificamente da Cass. 26531/ 2020, citata cui si rifà la giurisprudenza successiva; ex plurimis, cfr. Cass. 4/01/2023, nn. 106 e 107; Cass.11/02/2022, n. 4555; Cass. 19/02/2022, n. 5436; deve, dunque, affermarsi che, contrariamente alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] forense, rispetto agli agenti della riscossione (settore "pubblico"), le proroghe dei termini per l'invio delle "comunicazioni di inesigibilità" hanno continuato ad operare ininterrottamente (D.L. 30 settembre 2005, n. 203conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3, comma 12;D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4 quinquies - norma di interpretazione autentica, modificata dal dl 30 dicembre 2009, n. 194 conv. inl. 26 febbraio 2010, n. 25, quindi dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216conv. in l. 24 febbraio 2012, n. 14 , ed infine dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) fino allaL. n. 228 del 2012; di conseguenza, per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 1999, rispetto ai quali l’agente della riscossione e la Cassa nazionale non si erano attivati secondo le proprie competenze fino alla entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, nessun rapporto poteva definirsi concluso, in difetto della contestazione della decadenza per mancata presentazione della "comunicazione di inesigibilità" ovvero in difetto di emissione del "provvedimento definitivo di diniego di discarico"; né sarebbe ragionevole ipotizzare che la L. 228/2012, nella parte in cui dichiara inapplicabili le disposizioni che contemplano il termine di decadenza per il discarico dei ruoli esigibili valga solo per i ruoli resi esecutivi fino alla data 31.12.1999, per i quali non era ancora scaduto il termine triennale per la comunicazione di inesigibilità (previsto dalD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. c), perché si verrebbe a determinare una restrizione - non prevista e non voluta dal Legislatore secondo il senso fatto palese dalla lettera della norma di legge - volta a circoscrivere l'intervento legislativo ai soli ruoli per i quali era stata presentata entro il triennio la ‘comunicazione di inesigibilità’, venendo altresì a condurre ad un risultato incongruo, distinguendo irragionevolmente tra crediti tutti egualmente inesigibili, in quanto accumulatisi nel corso degli anni precedenti e portati da ruoli non riscossi per oltre dieci anni, tali essendo tanto quelli per i quali l'ente creditore - in violazione delle disposizioni delD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, - non aveva mai iniziato la "procedura di contestazione" (e di constatazione della decadenza) per avere omesso l'Agente della riscossione di trasmettere la "comunicazione di inesigibilità" nel triennio, quanto quelli per i quali l'ente creditore - pur avendo l'Agente della riscossione ottemperato alla presentazione della "comunicazione di inesigibilità" - non si era ancora pronunciato sull'"ammissione o il diniego" al discarico, e che, in quanto risalenti ad oltre un decennio, si presentavano ormai con una elevatissima probabilità di inesigibilità”: in termini Cass. n. 23651/2020; 11) in merito alla questione agitata con il terzoe il quarto motivo, deve ribadirsi che: i) la privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza da essa svolta (Cass., Sez.

Un., 20/06/2002, n. 10132); ii) ad essa è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo; iii) il regime normativo della riscossione è quello introdotto dallaL. n. 228/2012, art. 1, commi 527 - 529, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti - antecedenti il 1999 - vo luto allo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; iv) detta disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00 scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e, che per quelli superiori ad euro 2.000,00 non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura: cfr., senza pretesa di esaustività, Cass.nn. 106 e 107/2023; Cass.22/12/2022, nn. 37154 e 37153; Cass. 19/10/2022, nn. 30905 e 30902; Cass. 1/07/2022, n. 21031; Cass. 13/04/2022, n. 20484; Cass. 18/02/2022, n. 5436; Cass. 11/02/2022, n. 4555; Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 26531/2020; v) proprio perché alla Cassa è stato eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria), deve riconoscersi che il legislatore possa “legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti” (Cass. n. 21031/2022, cit.); vi) ciò vale anche per i crediti inferiori a euro 2.000,00: tale conclusione è stata raggiunta da questa Corte sin da Cass. n. 11972/2020 e Cass. n. 26531/2020 citate; vii) l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili dei crediti inferiori a euro 2.000,00 non integra un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, atteso che l’eliminazione dei ruoli più risalenti è funzionale all’intervento riorganizzativo del servizio di riscossione perseguito con la legge di riforma che non incide sul termine prescrizionale, perché la legge non si occupa del rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e professionista-iscritto alla gestione previdenziale, avente ad oggetto il versamento del relativo contributo; viii) quando la legge di riforma prescrive l’eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali – si è precisato – che intende riferirsi esclusivamente al titolo esecutivo, cioè al ruolo; in altri termini, detta eliminazione ha valenza meramente contabile, avente l’effetto di soddisfare “la esigenza, richiesta dal sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale, potendo invece essere riportati solo come crediti insoluti - prudenzialmente valutati - nel bilancio di esercizio” : Cass. n. 21031/2022, citata; ix) di conseguenza, deve escludersi, dato che l’ente resta titolare del diritto di credito che potrà azionare nelle forme ordinarie, che la riforma abbia dato luogo ad una forma di espropriazione patrimoniale, come paventato dalla ricorrente; 11.1) la questione di legittimità costituzionale relativa alla l. 228/2012 per irragionevolezza è stata già ripetutamente sottoposta al vaglio di questa Corte che l’ha sempre ritenuta manifestamente infondata, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso" e la "rottamazione dei ruoli inattivi", sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti "privatizzati", in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost.; parimenti è stata esclusa, in relazione alla lesione dell'art. 6CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo introdotto con la legge di stabilità per il 2013 non ha introdotto una “imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale conla già citata sentenza n. 51/2019”; la normativa in esame, infatti, non può essere considerata” “un interve nto isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private” (Cass. n. 21031/2022, citata); 11.2) va rilevato, in aggiunta, che gli ostacoli di mero fatto paventati dalla [OSCURATO:PERSONA] non vengono in rilievo ai fini del sindacato di legittimità, convalidando semmai il fine perseguito dalla legge di riforma diretta a escludere la riscossione a mezzo ruoli di crediti ormai solo apparenti e la cui persistenza contabile potrebbe falsare i risultati di bilancio dell’ente creditore che per anni ha trascurato di attivarsi sebbene il concessionario o l’agente di riscossione non avessero ottemperato agli obblighi di trasmissione dei risultati delle attività di esazione svolte (Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 23651/2020); 12) della stessa censura mossa con il quinto motivo dell’odierno ricorso ha avuto occasione di occuparsi Cass. n. 37514/2022, pervenendo a conclusioni che il Collegio intende fare proprie: non solo la tardiva allegazione dei ruoli non è in alcun modo supportata dalla ricorrente e perciò è dedotta in violazione delle prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., ma soprattutto “la rottamazione dei ruoli è un effetto legale, non presuppone la dimostrazione della comunicazione, che rileverà ad altri effetti, ma certo non può impedire la rottamazione”; 13) il sesto motivo va incontro ad una declaratoria di inammissibilità, per il mancato soddisfacimento degli oneri di allegazione gravanti su chi invochi il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.: il fatto omesso deve risultare dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale), deve avere costituito oggetto di discussione e deve avere carattere decisivo (vale a dire se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia): Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054;4 ) la censura dedotta con settimomotivo è infondata, giacché la corte del merito ha rilevato che l’agente della riscossione aveva trasmesso la lista dei ruoli rottamati, sicché come previsto dall’art. 2, comma 2, e dall’art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del MEF il distacco operava automaticamente, spettava all’ente creditore verificare e contestare entro e non oltre sei mesi dalla ricezione di detto elenco l’eventuale erroneo inserimento di quote prive delle caratteristiche richieste per il discarico: così Cass.11972/2020, citata; 15) quanto all’ottavo motivo, la perdita del diritto al discarico per l’omesso invio delle informazioni annuali era prevista per solo per i ruoli successivi al 30 settembre 2009 (Cass. n. 26335/2021; Cass.21031/2022, citate); il motivo è dunque infondato, poiché i ruoli per cui è causa erano stati formati prima del 30 settembre 1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal D.m. 22 ottobre 1999; per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi dell’art. 59, comma 4- ter, del D.Lgs.112 del 1999, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. n. 21031/2022); 16) il ricorso va rigettato; 17) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 18) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della odierna ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2947/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (fondazione di diritto privato), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla riscos- sione dei ruoli relativi ai contributi previden- ziali dovuti dagli av- vocati iscritti alla ge- stione assicurativa e previdenziale PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3843/2019 depositata il 10/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma il decreto n. 8850/10 con cui veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 42.862,90, oltre agli interessi e alle spese di giustizia, e al netto di IVA e c.p.a.; a fondamento di detto provvedimento monitorio era stato addotto il riversamento solo parziale effettuato dall’agente della riscossione: i) dell’importo di euro 117.503,27 (versato solo l’importo di euro 106.545,71) relativo a 44 ruoli suppletivi emessi nel settembre 1998, a titolo di contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla gestione assicurativa; ii) dell’importo di euro 608.132, 67 (versato solo l’importo di euro 576.227,33) relativo a 121 ruoli principali emessi nel febbraio 1999; segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] precisava che per i ruoli suppletivi emessi nel 1988 aveva il diritto ad ottenere il riversamento dell’intero credito, in ragione dell’obbligo di Equitalia di anticipare le somme iscritte nei ruoli, benché non riscosse, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 43/1988, in applicazione del meccanismo del “non riscosso come riscosso”, e che, per i ruoli principali emessi nel 1999, l’ingiunta aveva perduto diritto al discarico per inesigibilità, non avendo inviato, nei termini di legge, le comunicazioni di inesigibilità e le comunicazioni sullo stato della riscossione, le quali costituivano due delle ipotesi normativamente previste quali cause di perdita del diritto al discarico, rispettivamente, ai sensi dell’art. 19, lett. c e b, del D.Lgs. n. 112/1999; aggiungeva di avere ripetutamente sollecitato il concessionario e poi l’agente della riscossione a fornire informazioni in merito ai mancati riversamenti e allo stato delle procedure di riscossione; Equitalia proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e, nel merito, asseriva di avere versato gli importi relativi alla prima rata dei ruoli suppletivi emessi nel 1998 e, quanto ai ruoli principali del 1999, sosteneva di avere inviato le comunicazioni di inesigibilità e invocava la proroga dei termini per la presentazione delle stesse sino al 30 settembre 2011; con la sentenza n. 25909/2013, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione di Equitalia, reputando prorogato il termine per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c, D.Lgs. 112/1999, e dimostrata la trasmissione delle rendicontazioni di cui alla lett. b del citato art. 19; la [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], in cui era stata incorporata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], la quale proponeva anche appello incidentale; con la sentenza n. 3843/2019, la Corte d’Appello di Roma, esaminando sia l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] che l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha confermato, sia pure con motivazione parzialmente diversa,la decisione di primo grado; in particolare, per quanto ancora di interesse in questa sede: a) ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore di quella contabile, proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendola infondata sulla scorta dei precedenti di questa Corte e di quelli del giudice amministrativo che distinguono tra il rapporto di gestione del servizio riscossione contributi, rivestente natura privatistica e devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria, ed il rapporto di previdenza obbligatoria intrattenuto con gli iscritti all'albo professionale, di rilievo pubblicistico; b) ha ritenuto che alla creditrice spettasse di provare – essendo un elemento costitutivo del diritto all’anticipazione - che la propria pretesa fosse relativa a ruoli ancora soggetti alla disciplina dell’anticipazione, in ragione della data di scadenza della corrispondente rata, accogliendo il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ma, tenendo conto delle date di scadenza delle singole rate e degli importi relativi al 1988 già pagati (4/10) rispetto alle somme residue (6/10) non più dovute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/1999 e che il già riscosso era superiore al 25% e dunque ai decimi di rata soggetti al meccanismo del non riscosso come riscosso, le somme restanti erano da ritenersi sottratte al meccanismo del non riscosso come riscosso; c) ha tenuto conto dell’abrogazione, per effetto dell’art. 32 del D.Lgs. 37/99, dell’obbligo del “non riscosso come riscosso” e dell’esonero dei concessionari dall’obbligo di effettuare i versamenti i cui termini non erano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/99 e ha rilevato che le rate con scadenza successiva erano soggette alla procedura del discarico per inesigibilità delle quote non riscosse; d) ha preso atto delle innovazioni al quadro normativo apportate dallaL. n. 228 del 2012 (legge di stabilità per l'an no 2013), la quale: d1) all'art. 1,commi 527 e 529, ha previsto, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, l'"annullamento automatico" di quelli recanti la iscrizione di crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00 ed invece, per quelli di importo superiore, la inapplicabilità della disciplina sul "discarico per inesigibilità" di cui alD.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e ; d2) ha disposto l’assenza di responsabilità amministrativa e contabile dell'Agente della riscossione, salvo il caso di dolo; e) ha escluso che la disciplina dettata dalla legge st abilità per l'anno 2013, in quanto relativa ad un intervento organico concernente la riforma del servizio di riscossione a mezzo ruolo di cui si avvalevano gli enti a ciò abilitati, faccia distinzione in relazione alla differente natura pubblica o privata (come la [OSCURATO:PERSONA]) degli enti creditori; f) ha respinto la tesi secondo cui la legge di stabilità 2013, nel prevedere l'"annullamento automatico" dei ruoli inferiori a euro 2.000,00, comporti la sottrazione di risorse patrimoniali all'ente previdenziale, perché la vicenda del discarico dei ruoli è separata dalla vicenda relativa alla titolarità dei singoli crediti, in relazione ai quali, pertanto, l'ente può agire per il recupero, avvalendosi degli altri mezzi ordinari di tutela apprestati dall'ordinamento; g) ha negato che l’esplicita individuazione, operata dalla legge di stabilità per il 2013, dei ruoli interessati dalla disciplina dell'annullamento automatico (vale a dire tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999) possa giustificare l’esigenza di distinguere e sottrarre a detta disciplina i ruoli per i quali era già scaduto il termine triennale di decadenza per la comunicazione di inesigibilità, tanto più in considerazione del fatto che tale termine è stato ininterrottamente prorogato da ripetuti interventi legislativi sino all'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013; h) ha ritenuto che, alla stregua degli elementi acquisiti in appello – elementi che ha precisato erano stati acquisiti ammissibilmente, perché di formazione successiva alla proposizione dell’appello e alla costituzione in giudizio dell’appellata - dovesse considerarsi provato l’invio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l’ambito di Rovigo o di comunicazioni dalle quali si poteva evincere che le quote oggetto di causa erano state rottamate; i) ha considerato del tutto nuova la difesa con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’operatività della normativa in esame solo con riferimento ai crediti scritti a ruolo non estinti per decorrenza del termine di prescrizione; j) ha accolto il motivo di appello incidentale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che la mancata rendicontazione non era causa di perdita del diritto al discarico; la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulandootto motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c, e 59 del D.Lgs. n. 112/1999 nonché 1 del dl n. 282/2004 e 3, comma 12, del dl n. 203/2005, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la ricorrente assume l’erroneità della statuizione della Corte d’appello che ha negato il consolidamento del rapporto oggetto di controversia per effetto della scadenza del termine previsto ex lege per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità finali, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 112/1999, prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013; in particolare, sarebbe errata la statuizione secondo cui per i ruoli oggetto di causa, tutti antecedenti al 31 dicembre 1999, i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità erano stati prorogati sino all’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, con la conseguenza che per detti ruoli la legge di stabilità 2013 aveva fatto venir meno la complessa disciplina relativa al discarico di cui agli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/99; 2) con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, 59 comma 4-quater, 19, comma 2, lett. c, e 20 del D.Lgs. n. 112/1999; secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile al rapporto in oggetto la legge di stabilità per il 2013, essendosi il rapporto cristallizzato prima della sua entrata in vigore e non essendo più suscettibile di intervento regolatorio con il mancato invio delle comunicazioni di esigibilità entro la data del 30 giugno 2006; 3) con il terzo motivo alla sentenza impugnata si imputano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527 e 52 della legge di stabilità 2013, 1 del decreto del direttore del MEF, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.Lgs. n. 509/1994, 17 del D.Lgs. 112/1999, 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117, 1° comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la sentenza della Corte territoriale andrebbe cassata, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per avere ritenuto la legge di stabilità 2013 applicabile anche ai ruoli emessi dagli enti di previdenza privatizzati, giustificando tale estensione col fatto che la legge sarebbe ispirata dall’intento di addivenire ad una razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori attraverso la rottamazione dei ruoli più datati e, per i ruoli di ammontare inferiore a euro2000,00, per una valutazione di convenienza nella prosecuzione dell’attività di riscossione; non avrebbe, però, tenuto conto del quadro normativo entro cui sono chiamati ad operare gli enti previdenziali privatizzati, obbligati a far fronte alle proprie esigenze finanziarie facendo affidamento esclusivamente sulle entrate contributive, senza possibilità di fruire di alcuna contribuzione pubblica, e avrebbe omesso di considerare che tutti gli enti previdenziali privatizzati avevano fatto affidamento su un sistema in cui il proprio credito era efficacemente tutelato con il meccanismo dell’inesigibilità, per effetto del quale le negligenze dell’agente della riscossione sarebbero state poste a carico di quest’ultimo; 4) con il quarto motivo, rubricato “Violazion e e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 2 e 3 del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.Lgs. n. 509/1994, 17 del D.Lgs. 112/1999, 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117, 1° comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.“, si critica la sentenza della Corte d’appello per aver ritenuto che l’annullamento del ruolo sia un intervento con portata ed effetti sostanzialmente diversi dall’annullamento del credito; anche ad ammettere che l’annullamento del ruolo non determini l’annullamento del credito, è indiscutibile – sostiene la ricorrente – che gli effetti sul piano sostanziali siano analoghi, in considerazione del fatto che il ritorno ad un sistema di esazione in house non consentirebbe un recupero di gettito, non essendo la società creditrice in possesso di atti e documenti idonei a provare l’interruzione del termine di prescrizione e la legittimità degli atti medio tempore compiuti di cui solo l’agente della riscossione può disporre; 5) con il quinto motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345, 3° comma, cod.proc.civ. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., perché la Corte d’appello aveva ammesso l’agente di riscossione a produrre la comunicazione della rottamazione dei ruoli e l’elenco delle quote annullate in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante non vi fossero i presupposti per derogare al divieto di produrre nuovi documenti in appello e nonostante la eccezione di inammissibilità formulata nel verbale dell’udienza del 5 dicembre 2018 e ribadita con la conclusionale; la giustificazione per l’ammissibilità adottata dalla Corte territoriale, secondo cui il decreto attuativo dell’art. 1, commi 527, 528, 529 della legge di stabilità 2013 era stato emanato in data 15 giugno 2015 e quindi successivamente alla fase istruttoria, sarebbe errata, perché non solo l‘agente della riscossione, già all’epoca dell’entrata in vigore della legge di stabilità, era in possesso di tutti i dati necessari per predisporre l’elenco delle quote annullate, ma anche perché il decreto attuativo del 15 giugno 2015 aveva valore ricognitivo e non innovativo dell’art. 1, comma 527 della legge di stabilità 2013; 6) con il sesto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per non avere la Corte d’appello esaminato le eccezioni anche di merito del contenuto dell’elenco prodotto dall’agente di riscossione il 5 dicembre 2018, con cui era stato denunciato che l’annullamento aveva riguardato solo una parte del credito e non l’intera somma; 7) con il settim o motivo si attribuiscono al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.civ. in relazione all’art. 32, comma 3, dpr n. 43/1988, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere, quanto ai ruoli suppletivi emessi nel 1998, ritenuto che solo ai decimi di rata il cui pagamento scadeva prima del 26 febbraio 1999 si applicasse la regola del non riscosso come riscosso, vigendo per i decimi di rata in scadenza dopo tale data il D.Lgs. n. 112/1999, e che spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che gli importi pretesi riguardassero somme ricadenti sotto il regime del non riscosso come riscosso; in sostanza si rimprovera al giudice a quo di aver violato la regola del riparto dell'onere probatorioex art. 2697 cod.civ., non essendo il creditore a dover provare l'inadempimento del debitore, e di aver fatto un uso scorretto del ragionamento presuntivo, in quanto non vi era alcun elemento che potesse consentire di imputare la somma già incassata da [OSCURATO:PERSONA] ai "decimi della prima rata" del residuo importo non ancora incassato e preteso in causa; 8) con l’ ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b, 36 e 59, comma 4-ter, lett. c, del D.Lgs. n. 112/1999, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere escluso che l’agente della riscossione avesse l’obbligo di trasmettere la rendicontazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 112/1999; 9) per mettere bene a fuoco la sostanza delle questioni in iure sottoposte allo scrutinio di questa Corte è opportuno anteporre a detto scrutinio la ricostruzione della cornice normativa di riferimento; 9.1) alla [OSCURATO:PERSONA], la riforma del sistema previdenziale forense, attuata con la L. n. 576 del 1980, art. 18 , confermata dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ha attribuito il compito di provvedere alla riscossione dei contributi insoluti tramite ruoli, da portare in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette: in particolare, la Cassa compila e trasmette all'agente della riscossione i ruoli, cioè gli elenchi dei debitori della Cassa con l’indicazione del loro debito, i quali costituiscono il titolo esecutivo per la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale inadempienti; 9.2) il concessionario tenuto alla riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 43/1988,art. 32, comma 3 , diveniva debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli che venivano versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, secondo il meccanismo del non riscosso come riscosso, ed aveva il diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo nel caso in cui avesse dimostrato di avere tentato la riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d. "diritto al discarico" o "sistema del discarico"); 9.3)detto meccanismo era stato abrogato e sostituito da un diverso sistema dal D.Lgs. n. 112/1999 , in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvedeva alla riscossione dei relativi importi e, solo dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli alla Cassa (D.Lgs. n. 37 del 1999,art. 2 ; D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 22 ); in caso di omessa riscossione, il concessionario poteva ottenere il "discarico per inesigibilità" (senza obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove avesse rispettato determinati adempimenti (quelli espressamente previsti dalD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a , b, c, d ed e)), mentre perdeva il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui alD.Lgs. n. 112 del 1999,art. 20 , fosse emersa una sua responsabilità per la mancata riscossione; 9.4) la L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15/6/2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per tutti i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999, ha innovato il quadro normativo previgente, prescrivendo: a) l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore a euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 (art. 1, comma 527); in particolare, ai sensi dell’evocato D.m. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite a detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore; b) l'obbligo dell'agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, per i quali non debba essere svolta altra attività di competenza dell'Agente diretta alla esazione (attività che vengono esplicitate nel D.m. del 15 giugno 2015 con riferimento: alle "procedure esecutive avviate ... ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" ed ai casi in cui "sia pendente un contenzioso, una transazione, un accordo di ristrutturazione, una procedura concorsuale, ovvero un piano di rateazione attivo") di: trasmettere, "su supporto magnetico o anche in via telematica" direttamente all'ente creditore l'elenco delle quote dei ruoli "inattivi" che "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore", salvo che vengano rilevate, dall'ente creditore - entro e non oltre sei mesi dalla trasmissione dell'elenco - quote prive dei requisiti di inattività, per le quali il discarico non opera (Decreto dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 2, comma 1 e 2); c) per i crediti per i quali, invece, deve essere svolta altra attività di competenza dell'agente diretta alla esazione, o comunque sono pendenti procedure di riscossione o dilazione di pagamento, che: le quote di detti i ruoli "restano in carico all'agente della riscossione" fino ad esaurimento delle attività di competenza dell'agente di riscossione; là dove, all'esito dell'attività di competenza, le quote di detti ruoli non siano integralmente riscosse, l'agente della riscossione, "entro due mesi dalla conclusione delle attività" trasmette su supporto magnetico o in via telematica l'elenco delle quote all'ente creditore; le predette quote "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore" salvo che vengano rilevate, dall'ente creditore entro e non oltre sei mesi dalla trasmissione dell'elenco - quote prive dei requisiti di inattività, per le quali il discarico non opera (Decreto Dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 3, comma 1, 2 e 3). d) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità delD.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (art. 1, comma 529, L. cit.); 9.5) si può dunque passare all’esame dei motivi, muovendo comunque dall’osservazione che tutti propongono questioni sulle quali questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in maniera univoca più volte e che, per quanto si dirà, il ricorso qui scrutinato non ha offerto ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte da Cass. 12229/2019, cit. – pronuncia capostipite – e dalle plurime decisioni successive che le hanno puntualmente confermate; 10) quanto al primo ed al secondo motivo , i quali possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono a censure pressoché sovrapponibili, deve darsi continuità al principio secondo cui non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui alD.Lgs. n. 112/1999, art. 19, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini; tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione; va, dunque, ribadito che: "in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenz a della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino allaL. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cuial D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19”; in tal senso si vedano: Cass. 19/06/2020, n. 11972; Cass. 20/11/2020 n. 26531 ; Cass. 31/05/2021, n. 15094; Cass. 15/09/2021, n. 26335; fino alla più recente Cass.4/01/2023, n. 106); si deve in particolare a Cass. n. 11972/2020 la precisazione che la tesi della Cassa nazionale secondo cui vi sono interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità, rivolta a contestare l'applicabilità ai soggetti pubblici della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall'art. 3, comma 12, del D.L. n. 203/2005 è da ritenere errata, in quanto non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo della riscossione a mezzo ruoli; la giurisprudenza successiva vi si è adeguata (per tutti, da ultimo, cfr. Cass. n. 106/2023, citata); la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno anche in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con sentenza 15/3/2019, n. 51, ha posto una netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" (cui si riferiscono le norme richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA]) che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette "scorporate", cioè le società private beneficiarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi delD.L. n. 203 del 2005,art. 3, comma 24, primo periodo, come convertito nella L. n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a "[OSCURATO:SOCIETA]. e le società dalla stessa partecipate (...)" (che) sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017); inoltre, l'ultima proroga "generica" della comunicazione di inesigibilità di cui alD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 59 è una misura ordinaria che tiene conto della continuità della gestione dell'attività da parte di soggetti direttamente consegnatari dei ruoli, invece la proroga di cui all’invocato D.L. n. 203/2005, art. 3, comma 12, è una misura straordinaria, assunta nel contesto di una riforma che ha posto al centro la nascita di un nuovo soggetto e che ha tenuto conto del passaggio di tutti i ruoli alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:PERSONA] (salvo quelli delle società "scorporate", ai sensi delD.L. n. 203/2005, art. 3, comma 24, lett. b), che appunto restano in capo a esse); risulta chiaro il rapporto di genere a specie tra i due commi del citato art. 3 del D.L. n. 203/2005: il comma 12, infatti, è riferito esclusivamente alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), come peraltro è stato in seguito confermato, in maniera definitiva, con norma di interpretazione autentica, dal dl 31 dicembre 2007, n. 248,art. 36, comma 4-quinquies, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nellaL. 28 febbraio 2008, n. 31: dette questioni sono state approfondite specificamente da Cass. 26531/ 2020, citata cui si rifà la giurisprudenza successiva; ex plurimis, cfr. Cass. 4/01/2023, nn. 106 e 107; Cass.11/02/2022, n. 4555; Cass. 19/02/2022, n. 5436; deve, dunque, affermarsi che, contrariamente alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] forense, rispetto agli agenti della riscossione (settore "pubblico"), le proroghe dei termini per l'invio delle "comunicazioni di inesigibilità" hanno continuato ad operare ininterrottamente (D.L. 30 settembre 2005, n. 203conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3, comma 12;D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4 quinquies - norma di interpretazione autentica, modificata dal dl 30 dicembre 2009, n. 194 conv. inl. 26 febbraio 2010, n. 25, quindi dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216conv. in l. 24 febbraio 2012, n. 14 , ed infine dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) fino allaL. n. 228 del 2012; di conseguenza, per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 1999, rispetto ai quali l’agente della riscossione e la Cassa nazionale non si erano attivati secondo le proprie competenze fino alla entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, nessun rapporto poteva definirsi concluso, in difetto della contestazione della decadenza per mancata presentazione della "comunicazione di inesigibilità" ovvero in difetto di emissione del "provvedimento definitivo di diniego di discarico"; né sarebbe ragionevole ipotizzare che la L. 228/2012, nella parte in cui dichiara inapplicabili le disposizioni che contemplano il termine di decadenza per il discarico dei ruoli esigibili valga solo per i ruoli resi esecutivi fino alla data 31.12.1999, per i quali non era ancora scaduto il termine triennale per la comunicazione di inesigibilità (previsto dalD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. c), perché si verrebbe a determinare una restrizione - non prevista e non voluta dal Legislatore secondo il senso fatto palese dalla lettera della norma di legge - volta a circoscrivere l'intervento legislativo ai soli ruoli per i quali era stata presentata entro il triennio la ‘comunicazione di inesigibilità’, venendo altresì a condurre ad un risultato incongruo, distinguendo irragionevolmente tra crediti tutti egualmente inesigibili, in quanto accumulatisi nel corso degli anni precedenti e portati da ruoli non riscossi per oltre dieci anni, tali essendo tanto quelli per i quali l'ente creditore - in violazione delle disposizioni delD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, - non aveva mai iniziato la "procedura di contestazione" (e di constatazione della decadenza) per avere omesso l'Agente della riscossione di trasmettere la "comunicazione di inesigibilità" nel triennio, quanto quelli per i quali l'ente creditore - pur avendo l'Agente della riscossione ottemperato alla presentazione della "comunicazione di inesigibilità" - non si era ancora pronunciato sull'"ammissione o il diniego" al discarico, e che, in quanto risalenti ad oltre un decennio, si presentavano ormai con una elevatissima probabilità di inesigibilità”: in termini Cass. n. 23651/2020; 11) in merito alla questione agitata con il terzoe il quarto motivo, deve ribadirsi che: i) la privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza da essa svolta (Cass., Sez. Un., 20/06/2002, n. 10132); ii) ad essa è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo; iii) il regime normativo della riscossione è quello introdotto dallaL. n. 228/2012, art. 1, commi 527 - 529, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti - antecedenti il 1999 - vo luto allo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; iv) detta disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00 scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e, che per quelli superiori ad euro 2.000,00 non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura: cfr., senza pretesa di esaustività, Cass.nn. 106 e 107/2023; Cass.22/12/2022, nn. 37154 e 37153; Cass. 19/10/2022, nn. 30905 e 30902; Cass. 1/07/2022, n. 21031; Cass. 13/04/2022, n. 20484; Cass. 18/02/2022, n. 5436; Cass. 11/02/2022, n. 4555; Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 26531/2020; v) proprio perché alla Cassa è stato eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria), deve riconoscersi che il legislatore possa “legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti” (Cass. n. 21031/2022, cit.); vi) ciò vale anche per i crediti inferiori a euro 2.000,00: tale conclusione è stata raggiunta da questa Corte sin da Cass. n. 11972/2020 e Cass. n. 26531/2020 citate; vii) l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili dei crediti inferiori a euro 2.000,00 non integra un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, atteso che l’eliminazione dei ruoli più risalenti è funzionale all’intervento riorganizzativo del servizio di riscossione perseguito con la legge di riforma che non incide sul termine prescrizionale, perché la legge non si occupa del rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e professionista-iscritto alla gestione previdenziale, avente ad oggetto il versamento del relativo contributo; viii) quando la legge di riforma prescrive l’eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali – si è precisato – che intende riferirsi esclusivamente al titolo esecutivo, cioè al ruolo; in altri termini, detta eliminazione ha valenza meramente contabile, avente l’effetto di soddisfare “la esigenza, richiesta dal sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale, potendo invece essere riportati solo come crediti insoluti - prudenzialmente valutati - nel bilancio di esercizio” : Cass. n. 21031/2022, citata; ix) di conseguenza, deve escludersi, dato che l’ente resta titolare del diritto di credito che potrà azionare nelle forme ordinarie, che la riforma abbia dato luogo ad una forma di espropriazione patrimoniale, come paventato dalla ricorrente; 11.1) la questione di legittimità costituzionale relativa alla l. 228/2012 per irragionevolezza è stata già ripetutamente sottoposta al vaglio di questa Corte che l’ha sempre ritenuta manifestamente infondata, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso" e la "rottamazione dei ruoli inattivi", sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti "privatizzati", in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost.; parimenti è stata esclusa, in relazione alla lesione dell'art. 6CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo introdotto con la legge di stabilità per il 2013 non ha introdotto una “imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale conla già citata sentenza n. 51/2019”; la normativa in esame, infatti, non può essere considerata” “un interve nto isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private” (Cass. n. 21031/2022, citata); 11.2) va rilevato, in aggiunta, che gli ostacoli di mero fatto paventati dalla [OSCURATO:PERSONA] non vengono in rilievo ai fini del sindacato di legittimità, convalidando semmai il fine perseguito dalla legge di riforma diretta a escludere la riscossione a mezzo ruoli di crediti ormai solo apparenti e la cui persistenza contabile potrebbe falsare i risultati di bilancio dell’ente creditore che per anni ha trascurato di attivarsi sebbene il concessionario o l’agente di riscossione non avessero ottemperato agli obblighi di trasmissione dei risultati delle attività di esazione svolte (Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 23651/2020); 12) della stessa censura mossa con il quinto motivo dell’odierno ricorso ha avuto occasione di occuparsi Cass. n. 37514/2022, pervenendo a conclusioni che il Collegio intende fare proprie: non solo la tardiva allegazione dei ruoli non è in alcun modo supportata dalla ricorrente e perciò è dedotta in violazione delle prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., ma soprattutto “la rottamazione dei ruoli è un effetto legale, non presuppone la dimostrazione della comunicazione, che rileverà ad altri effetti, ma certo non può impedire la rottamazione”; 13) il sesto motivo va incontro ad una declaratoria di inammissibilità, per il mancato soddisfacimento degli oneri di allegazione gravanti su chi invochi il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.: il fatto omesso deve risultare dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale), deve avere costituito oggetto di discussione e deve avere carattere decisivo (vale a dire se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia): Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054;4 ) la censura dedotta con settimomotivo è infondata, giacché la corte del merito ha rilevato che l’agente della riscossione aveva trasmesso la lista dei ruoli rottamati, sicché come previsto dall’art. 2, comma 2, e dall’art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del MEF il distacco operava automaticamente, spettava all’ente creditore verificare e contestare entro e non oltre sei mesi dalla ricezione di detto elenco l’eventuale erroneo inserimento di quote prive delle caratteristiche richieste per il discarico: così Cass.11972/2020, citata; 15) quanto all’ottavo motivo, la perdita del diritto al discarico per l’omesso invio delle informazioni annuali era prevista per solo per i ruoli successivi al 30 settembre 2009 (Cass. n. 26335/2021; Cass.21031/2022, citate); il motivo è dunque infondato, poiché i ruoli per cui è causa erano stati formati prima del 30 settembre 1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal D.m. 22 ottobre 1999; per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi dell’art. 59, comma 4- ter, del D.Lgs.112 del 1999, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. n. 21031/2022); 16) il ricorso va rigettato; 17) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 18) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della odierna ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e co