CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 37514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 21517/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate-Riscossione succeduta ex lege a Equitalia servizi di [OSCURATO:PERSONA] e a sua volta succeduta a [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1- La controversia ha ad oggetto l'obbligo del concessionario della riscossione, che all'epoca dei fatti (1998-1999) era Equitalia, cui ora è subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione, di corrispondere comunque all'ente impositore, nella fattispecie la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, l'importo dei crediti non riscossi per conto di quest'ultima. In sostanza, la Cassa di previdenza ha consegnato all'allora Agente della Riscossione i ruoli contenenti suoi crediti nei confronti degli iscritti, con annesso mandato per l'agente di riscuotere tali crediti e versare le relative somme alla Cassa. Nel regime previgente, era previsto che l'agente della riscossione fosse tenuto a versare l'importo dei crediti anche ove non fosse riuscito a riscuotere dai debitori, o meglio, da soggetti tenuti al pagamento del contributo, secondo una regola definita "non riscosso per riscosso". Per l'anno 1998 questa regola era stabilita dal DPR 43 del 1998. Per l'anno 1999 invece la legge 112 del 1999 l'aveva abolita, sostituendola con una diversa: vale a dire che era previsto che l'agente di riscossione fosse obbligato a versare le somme portate dai ruoli, pur se non riscosse, non incondizionatamente, ma solo qualora avesse omesso di inviare la comunicazione annuale, ossia un rendiconto della sua attività di riscossione, oppure avesse omesso di comunicare che non era riuscito a riscuotere (cosiddetta comunicazione di inesigibilità). Nel caso presente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto ingiunzione nel 2010 per il pagamento dei crediti in sospeso, non riscossi da Equitalia. Quest'ultima ha proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale di Roma. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agente della riscossione, deducendo, con diversi motivi, che non vi fosse obbligo di versare alla [OSCURATO:PERSONA] anche i crediti non riscossi, ma, nelle more della decisione, è intervenuta la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità del 2013) che ha nuovamente disciplinato la fattispecie, prevedendo che tutte le iscrizioni a ruolo per crediti inferiori a 2000 euro fossero annullate (articolo 1, comma 527); che a tutti i ruoli iscritti al 31.12.1999 non si applicasse più la legge del 1999. La Corte di Appello di Roma ne ha preso atto, ed ha inteso questa riforma legislativa come volta ad abolire tout court la regola "non riscosso per riscosso", e, ritenendola applicabile anche ai crediti degli enti di previdenza, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda iniziale. 2.- Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed assistenza ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Questa Corte ha avuto modo di decidere sulle questioni poste dal ricorso e lo ha fatto con una serie di pronunce (Cass. 09/05/2019 n. 12229, Cass.19/06/2020 n. 11972, Cass. 20/11/2020 n. 26531) cui va data continuità. kt;eAÀ^ 3 Primo e terzo motivo pongono questioni comuni. 4.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1, commi 527 e 529 della legge 2012 n. 228 e successive integ razioni. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe inteso la riforma come di annullamento dei ruoli e non già dei crediti, che rimarrebbero, dunque, secondo tale orientamento, ancora suscettibili di riscossione secondo le procedure ordinarie. In questa sua interpretazione, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto delle conseguenze che derivano dal fatto di intendere la riforma come riferita anche ai crediti degli enti privatizzati, come è la Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. Ossia: si determinerebbe un pregiudizio irreparabile, se, insieme ai ruoli, fossero estinti i crediti, per quegli enti che avendo natura privata, non beneficiano di un finanziamento statale, o comunque di un qualche contributo pubblico che possa supplire a quella perdita. 4.1- Il terzo motivo è in una certa misura connesso al primo, in quanto denunciando, pur sempre, violazione dell'articolo 1, commi 527 e 529 della legge 2012 n. 228 e successive integrazioni, nonché degli articoli 97 e 117 della Costituzione, mira allo stesso risultato, ossia ad affermare come erronea la tesi per cui la riforma ha annullato solo i ruoli lasciando intatti i crediti, che rimangono esigibili e che possono essere riscossi con le forme ordinarie di esecuzione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] questa tesi sarebbe smentita dal fatto che per i crediti ed i ruoli più risalenti, fino al 31.12.1999, la legge ha anche eliminato gli obblighi di rendiconto e dunque tutte quelle obbligazioni che gravavano sull'agente della riscossione e che miravano a rendere edotto il creditore dello stato della riscossione stessa, con la conseguenza che, il creditore non è più in grado di "gestire" il credito, ossia di sapere se sono stati compiuti atti interruttivi e dunque se è ancora in tempo per farlo valere nelle forme ordinarie. Questa situazione equivale dunque ad una estinzione del credito, di fatto, oltre che dei ruoli. GJL Ma se è cosi, ossia se la riforma ha estinto anche il credito, allora si ripropone la questione di cui al primo motivo: sarebbe illegittimo che la riforma riguardasse enti privatizzati, che, non usufruendo di pubblici finanziamenti, vedrebbero perduti i loro crediti ope legis senza alcun ammortamento della perdita. I motivi possono valutarsi insieme e sono infondati. Come già accennato, la questione della portata della riforma, ossia se essa abbia estinto solo i ruoli o anche i crediti, è stata affrontata da questa Corte la quale ha statuito che l'annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie (Cass. 12229/ 2019). Questa interpretazione è da seguire in quanto è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza, o la loro esiguità (sotto i 2000 euro), la procedura è diventata onerosa ed antieconomica: da qui l'esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci. Se non v'è stata dunque estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei due motivi suddetti, che, per l'appunto, hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente. 5.- il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto come motivo preliminare quello dell'esaurimento del rapporto tra la medesima Cassa e l'agente della riscossione: solo ammettendo che il rapporto non fosse esaurito si poteva ritenere applicabile la legge di stabilità del 2013, ossia quella che ha estinto i ruoli. Invece, la Cassa ha eccepito che il rapporto, alla data di entrata in vigore di quella legge, che si riferisce a rapporti ancòra pendenti, era già esaurito e dunque non soggetto alla disciplina sopravvenuta, quella che ha, per l'appunto, applicato la corte di appello. La corte di appello, secondo la ricorrente, non avrebbe affatto deciso su tale domanda (ritenere esaurito il rapporto e dunque non disciplinato dalla normativa sopravvenuta nel 2013) ed è ciò che si denuncia con il terzo motivo, ed anche se lo avesse implicitamente fatto, rigettandola, non ha allora adeguatamente motivato. Il motivo è infondato. Innanzitutto, la corte di merito ha implicitamente rigettato la questione: vale la regola che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. 24953/ 2020). Ciò detto, la decisione si dimostra, sul punto, conforme a legge, in quanto come già osservato da questa Corte, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla I. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Cass.11972/ 2020), con la conseguenza che il rapporto non era affatto esaurito: permaneva, dunque, al momento dell'intervento legislativo, l'obbligo di comunicazione suddetto, con la conseguenza che il rapporto doveva ritenersi "aperto" e suscettibile di nuova regolamentazione. Obietta la ricorrente che è errata l'idea di considerare prorogati i rapporti, e di ritenerli non esauriti alla data di entrata in vigore della legge del 2012, in quanto quei rapporti sarebbero esauriti e dunque non disciplinati da una legge sopravvenuta, cioè definitivamente chiusi. Anche su questo punto va richiamato l'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui, per gli agenti di riscossione pubblica, è stata prevista una proroga reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, a differenza che per gli agenti di riscossione privati in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine dell'i ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l. n. 282 del 2004) (Cass. N. 11972/ 2020). Non può, infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbe applicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la "comunicazione di inesigibilità" previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del DIgs n. 112/1999. Basti osservare semplicemente che l'assunto difensivo si dimostra inconciliabile con la chiara prescrizione contenuta nel comma 429 dell'art. 1 della legge n 228/2012, la quale dichiara espressamente non applicabili gli artt. 19 e 20 del DIgs n. 112/1999- e la controversia attiene a ruoli consegnati nell'anno 1999 e nell'anno 1998 (relativi alla disciplina della comunicazione di inesigibilità ed alla perdita del diritto al discarico)- non soltanto ai crediti di importo non superiore ad euro 2.000,00 (art. 1, comma 527, legge stabilità 2013), ma anche ai crediti di importo superiore (art. 1, comma 528, legge stabilità 2013). 6. Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 345 c.p.c. La tesi della ricorrente è che la Corte di Appello avrebbe basato la sua decisione su documenti prodotti tardivamente in appello, e dunque su documenti inammissibili. Si tratterebbe della documentazione dell'avvenuta rottamazione dei ruoli, e della loro comunicazione alla Cassa forense, condizione indispensabile prevista dalla riforma. In pratica la necessità di comunicare i ruoli rottamati è insorta a seguito del decreto ministeriale attuativo pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che l'esattore avrebbe dovuto depositare i ruoli con l'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre lo ha fatto solo all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione del divieto di nuovo in appello. Il motivo è inammissibile o infondato. Infatti, a prescindere dalla indimostrata tardiva allegazione, che rende il motivo non sufficiente, la rottamazione dei ruoli è un effetto legale, non presuppone la dimostrazione della comunicazione, che rileverà ad altri effetti, ma non certo può impedire la rottamazione. Il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 3000,00 euro di spese legali, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a