CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 5538 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da C.A.N. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Taranto, alla via Sorcinelli, n. 31, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria -intimata- per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data24 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Rilevato che: Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-Presupposti.RG n. 5338/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - c ol decreto impugnato il tribunale di M ilano , nel rigettare l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], volta a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di euro 381.738,71, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all’apertura della procedura, ha considerato che: - a norma dell’art. 3, comma 1 - ter , del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ossia quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice , oppure al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute contemplati dal d.p.c.m. del 14 marzo 2014; - l’art. 8, comma 1 - bis , del d.l. n. 9 1 del 2017, conv. dalla l. n. 123 del 2017, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili previsti dal richiamato art. 3, comma 1 - ter , quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale; - invece, nel caso concreto, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimento Ilva di Taranto, RG n. 5338/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore relativi a coils e lamiere, ossia a materiale da impiegare in attività diverse dal cd. ciclo del primo acciaio; - l a cooperativa ha proposto ricorso contro il decreto per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivie ha illustrato con memoria, cui non v’è replica. Considerato che: 1.- i l primo motivo , col quale si denuncia la nullità del procedimento perché il giudice delegato, in violazione dell’art.24, comma 2, Cost., non ha concesso al difensore termine per controdedurre in ordine all’inattesa e imprevista prospettazione dell’orientamento sulla mancanza di prededucibilità del credito, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire, posto che alla cognizione sommaria della verifica ha fatto seguito quella piena del giudizio di opposizione, nel corso del quale il difensore ha potuto con pienezza esercitare il diritto di difesa (sulla relazione tra cognizione sommaria della verifica e cognizione piena del giudizio di opposizione vedi, fra varie, Cass. n. 27902/20); 2.- il secondo motivo , col quale si denuncia la nullità del decreto per violazione dell’art. 111-bis l. fall., perché, a fronte della mancanza di contestazioni circa la collocazione e l’ammontare del credito, il giudice avrebbe dovuto prenderne atto, è infondato; la non contestazione del credito implica difatti il contegno ammissivo degli organi della procedura, volto a riconoscere esplicitamente la sussistenza e l’entità del credito, o, quantomeno, un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con l’intento di disconoscerli (Cass. n. 34435/21), che è escluso giustappunto dalla condotta del giudice delegato, posto che l’adesione del curatore (nonché dei commissari giudiziali) non lo esime dall'esame della domanda, senza alcun automatismo (tra varie, Cass. n. 27940/20);RG n. 5338/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore spetta inoltre al tribunale il potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. n. 29254/19; n. 4553/22, punto 5.2), che nel caso in esame non si riscontrano; 3.- fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso , col quale, sebbene con formulazione non ineccepibile, si lamenta la violazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 347/03 e dell’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91/17, convertito con l. n. 123/17,là dove il tribunale ha escluso il carattere della prededuzione nonostante l’interconnessione di tutte le fasi di lavorazione dello stabilimento; questa Corte ha difatti chiarito (Cass. n. 21151/22) che l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, è sì previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art.2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese diautotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese diautotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione diautotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVAin quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica;RG n. 5338/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 3.1.- in particolare, l’ ampliamento conseguente alla norma di interpretazione è nel senso che il beneficio concerne anche i crediti per le prestazioni di tali imprese che garantiscono la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell’ILVA (oltre che la continuità di quelli cd. essenziali), e quindi pure quelle relative a prodotti finiti, che pur sempre ineriscono alla produzione dell’ILVA, di cui sono il risultato; non altrimenti potrebbe giustificarsi l’uso dell’espressione sopra indicata, che riferisceil credito a prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire altro rispetto alla continuazione delle attività “ivi previste” -e cioè a quelle già previste dell’art. 3, comma 1- ter, come idonee a consentire “la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”; 4.- il motivo va quindi accolto, e il decreto cassato per il profilo corrispondente, con rinviodella causa, in relazione al profilo accolto, al tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinviala causa, anche per le spese