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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 13681/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8208-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già ARTICOLO 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - avverso la sentenza n. 2803/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 1118/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8208/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 3 settembre 20 18, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dalTribunale di Roma, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (già Agenzia per il Lavoro –Articolo [OSCURATO:SOCIETA].), Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e INPS, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine in forza dei quali aveva lavorato come impiegato amministrativo dapprima per l’IPOST e poi per l’INPS, al primo succeduto , con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alle società somministratrici, fermo restando il diritto all’indennità risarcitoria exart. 32, l. n. 183/2010 o, in subordine, con diritto al risarcimento del danno a carico dell’IPOST ora INPS per l’illegittima risoluzione del rapporto, da commisurarsi alle retribuzioni maturate e maturande dalla messa in mora all’effettivo reperimento di nuova occupazione o, in subordine, all’indennità risarcitoria ex art. 32,l. n. 183/2010, in parziale riforma di quella decisione, confermata l’illegittimità dei contratti, riconosceva, diversamente dal primo giudice, il danno comunitario exart. 32 l. n. 183/2010 nella misura di dodici mensilità; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non poter le addotte cause giustificative dell’apposizione del termine, in quanto prive dei caratteri di temporaneità e straordinarietà propri dei contratti a termine, integrare quelle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dal d.lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis , con conseguente illegittimità dei contratti di fornitura di lavoro e, stante l’inconfigurabilità della costituzione del rapporto in capo alle società somministratrici, diritto al risarcimento del danno comunitario ex art.32, l. n. 183/2010, quantificato in dodici mensilità; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre il solo INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, e 22, d.lgs. n. 276/2003, del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32, l. n. 183/2010, della direttiva 99/70/CE, del d.lgs. n. 24/2012, in attuazione della direttiva 2008/104/CE e dell’art.1223 c.c. in relazione all’art. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU lamenta la non conformità a diritto della pronuncia resa dalla Corte territoriale opponendovi una lettura della disciplina della somministrazione a termine che tenga conto della sua specialità; - che i l motivo consta di due parti: la prima di esse è dedicata al regime della causale con riferimento al contratto di somministrazione a termine tra agenzia somministrante e utilizzatore ed ai contratti di avvio del lavoratore presso l'utilizzatore, anch'essi a termine; secondo l'I.N.P.S., per ragioni di tutela del fenomeno del lavoro interinale, valutato positivamente in ambito eurounitario, sarebbe richiesta, per il contratto di somministrazione, soltanto una mera indicazione di causale, mentre non sarebbero applicabili alle clausole appositive del termine nei contratti dei lavoratori avviati presso l'utilizzatore le regole limitative e di specificazione, nonché di giustificazione della causale di cui agli ordinari contratti a tempo determinato secondo ild.lgs. n. 368/2001 illo tempore vigente; la seconda parte del motivo è invece destinata, con richiamo alla giurisprudenza eurounitaria, alla critica dell'applicazione anche al caso di somministrazione sulla base di contratti a termine risultati illegittimi delle regole sul riconoscimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, secondo l'interpretazione invalsa e poi consolidatasi in esito a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072; - che il motivo , in entrambe le censure, risulta infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 3815/2021; Cass. n. 446/2021; Cass. n. 9209/2023 e Cass. n. 9211/2023 rese in relazione a fattispecie similari)cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che, così , premesso in via generale che i contratti di somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato “nei limiti” di compatibilità, ivi compresa la direttiva 1999/70/Ce sul lavoro a termine (si veda sul punto, tra letante, Cass. n. 27854/2022), è stataritenuta “ compatibile ” la disciplina posta con riferimento ai contratti a tempo determinato, quanto al regime della nullità dei contratti per difetto di specificazione della causale e quanto all’operatività,a fronte dell’abusiva reiterazione delle missioni a termine, della misura del risarcimento del danno comunitario ex art. 32, l. n. 183/2010, con la connessa agevolazione probatoria; - che, in particolare, non è vero che la specificazione per iscritto della causale non fosse requisito da rispettare a pena di nullità e la conseguenza di tale illegittimità del contratto (commerciale) di somministrazione riverbera i propri effetti sui rapporti tra lavoratore e utilizzatore, realizzando l'effetto di sostituzione, dal lato datoriale, della somministrante con l'utilizzatore; - che resta invece esclusa, nel pubblico impiego, nonostante la illegittimità del termine, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e, in assenza di essa, la applicazione "diretta" dell'articolo 32, comma 5, L. 183/2010; - che, se pure è vero che il punto 4 del preambolo all'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/Ce sul lavoro a termine afferma che esso non si applicherebbe ai contratti a tempo determinato stipulati attraverso un'agenzia di lavoro interinale (ipotizzando soltanto un successivo specifico accordo in proposito) e che la Corte di Giustizia ha escluso che di per sé i contratti di lavoro a termine stipulati in sede di somministrazione siano soggetti all'applicazione della Direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia 11 aprile 2013, causa C-290/12, Della Rocca), ciò significa però soltanto che non è prevista un'applicazione diretta di tale direttiva al lavoro somministrato; - che non è invece esclusa la possibilità di riconoscere l'operatività di regole risarcitorie identiche a quelle ricavate nel contesto generale dei contratti a termine illegittimi con la P.A. e ciò proprio per il fatto che il diritto interno, come si è visto, persegue il fine preventivo dell'abuso, nel contesto contrattuale della somministrazione di lavoro, riportando la disciplina, sia prima che dopo l'intervento della Direttiva 2008/104/CE, data la contiguità dei fenomeni, a quella del contratto a termine con clausola di durata illegittima; - che tutto ciò consente, attraverso un'applicazione - questa volta "indiretta" - dell'art. 32, co. 5 cit., di disattendere anche la seconda parte del motivo di impugnazione dell'INPS, avendo la Corte territoriale correttamente proceduto ad applicare tale norma al contesto dei plurimi rapporti a termine intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA], con il riconoscimento finale di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8208-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già ARTICOLO 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - avverso la sentenza n. 2803/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 1118/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8208/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 3 settembre 20 18, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dalTribunale di Roma, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (già Agenzia per il Lavoro –Articolo [OSCURATO:SOCIETA].), Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e INPS, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine in forza dei quali aveva lavorato come impiegato amministrativo dapprima per l’IPOST e poi per l’INPS, al primo succeduto , con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alle società somministratrici, fermo restando il diritto all’indennità risarcitoria exart. 32, l. n. 183/2010 o, in subordine, con diritto al risarcimento del danno a carico dell’IPOST ora INPS per l’illegittima risoluzione del rapporto, da commisurarsi alle retribuzioni maturate e maturande dalla messa in mora all’effettivo reperimento di nuova occupazione o, in subordine, all’indennità risarcitoria ex art. 32,l. n. 183/2010, in parziale riforma di quella decisione, confermata l’illegittimità dei contratti, riconosceva, diversamente dal primo giudice, il danno comunitario exart. 32 l. n. 183/2010 nella misura di dodici mensilità; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non poter le addotte cause giustificative dell’apposizione del termine, in quanto prive dei caratteri di temporaneità e straordinarietà propri dei contratti a termine, integrare quelle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dal d.lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis , con conseguente illegittimità dei contratti di fornitura di lavoro e, stante l’inconfigurabilità della costituzione del rapporto in capo alle società somministratrici, diritto al risarcimento del danno comunitario ex art.32, l. n. 183/2010, quantificato in dodici mensilità; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre il solo INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, e 22, d.lgs. n. 276/2003, del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32, l. n. 183/2010, della direttiva 99/70/CE, del d.lgs. n. 24/2012, in attuazione della direttiva 2008/104/CE e dell’art.1223 c.c. in relazione all’art. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU lamenta la non conformità a diritto della pronuncia resa dalla Corte territoriale opponendovi una lettura della disciplina della somministrazione a termine che tenga conto della sua specialità; - che i l motivo consta di due parti: la prima di esse è dedicata al regime della causale con riferimento al contratto di somministrazione a termine tra agenzia somministrante e utilizzatore ed ai contratti di avvio del lavoratore presso l'utilizzatore, anch'essi a termine; secondo l'I.N.P.S., per ragioni di tutela del fenomeno del lavoro interinale, valutato positivamente in ambito eurounitario, sarebbe richiesta, per il contratto di somministrazione, soltanto una mera indicazione di causale, mentre non sarebbero applicabili alle clausole appositive del termine nei contratti dei lavoratori avviati presso l'utilizzatore le regole limitative e di specificazione, nonché di giustificazione della causale di cui agli ordinari contratti a tempo determinato secondo ild.lgs. n. 368/2001 illo tempore vigente; la seconda parte del motivo è invece destinata, con richiamo alla giurisprudenza eurounitaria, alla critica dell'applicazione anche al caso di somministrazione sulla base di contratti a termine risultati illegittimi delle regole sul riconoscimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, secondo l'interpretazione invalsa e poi consolidatasi in esito a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072; - che il motivo , in entrambe le censure, risulta infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 3815/2021; Cass. n. 446/2021; Cass. n. 9209/2023 e Cass. n. 9211/2023 rese in relazione a fattispecie similari)cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che, così , premesso in via generale che i contratti di somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato “nei limiti” di compatibilità, ivi compresa la direttiva 1999/70/Ce sul lavoro a termine (si veda sul punto, tra letante, Cass. n. 27854/2022), è stataritenuta “ compatibile ” la disciplina posta con riferimento ai contratti a tempo determinato, quanto al regime della nullità dei contratti per difetto di specificazione della causale e quanto all’operatività,a fronte dell’abusiva reiterazione delle missioni a termine, della misura del risarcimento del danno comunitario ex art. 32, l. n. 183/2010, con la connessa agevolazione probatoria; - che, in particolare, non è vero che la specificazione per iscritto della causale non fosse requisito da rispettare a pena di nullità e la conseguenza di tale illegittimità del contratto (commerciale) di somministrazione riverbera i propri effetti sui rapporti tra lavoratore e utilizzatore, realizzando l'effetto di sostituzione, dal lato datoriale, della somministrante con l'utilizzatore; - che resta invece esclusa, nel pubblico impiego, nonostante la illegittimità del termine, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e, in assenza di essa, la applicazione "diretta" dell'articolo 32, comma 5, L. 183/2010; - che, se pure è vero che il punto 4 del preambolo all'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/Ce sul lavoro a termine afferma che esso non si applicherebbe ai contratti a tempo determinato stipulati attraverso un'agenzia di lavoro interinale (ipotizzando soltanto un successivo specifico accordo in proposito) e che la Corte di Giustizia ha escluso che di per sé i contratti di lavoro a termine stipulati in sede di somministrazione siano soggetti all'applicazione della Direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia 11 aprile 2013, causa C-290/12, Della Rocca), ciò significa però soltanto che non è prevista un'applicazione diretta di tale direttiva al lavoro somministrato; - che non è invece esclusa la possibilità di riconoscere l'operatività di regole risarcitorie identiche a quelle ricavate nel contesto generale dei contratti a termine illegittimi con la P.A. e ciò proprio per il fatto che il diritto interno, come si è visto, persegue il fine preventivo dell'abuso, nel contesto contrattuale della somministrazione di lavoro, riportando la disciplina, sia prima che dopo l'intervento della Direttiva 2008/104/CE, data la contiguità dei fenomeni, a quella del contratto a termine con clausola di durata illegittima; - che tutto ciò consente, attraverso un'applicazione - questa volta "indiretta" - dell'art. 32, co. 5 cit., di disattendere anche la seconda parte del motivo di impugnazione dell'INPS, avendo la Corte territoriale correttamente proceduto ad applicare tale norma al contesto dei plurimi rapporti a termine intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA], con il riconoscimento finale di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell