CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 09211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente - [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 , presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1870/2017della Corte d’Appello di Roma, depositata il 26.04.2017, N.R.G. 3218/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03.03.2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, per quanto ancora qui rileva, ritenuta l’illegittimità dei contratti di somministrazione stipulati tra la controricorrente e l’Inps (ex Ipost), ha condannato l’Inps al risarcimento del danno, negato dal giudice di primo grado, utilizzando quale parametro risarcitorio l’art. 32 della l. n. 183 del 2010. Avverso detta decisione ricorre l’Inps con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Non svolgono attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]Agenzia per il lavoro s.p.a. e Talea Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs.vo n. 24 del 2012 di attuazione della direttiva 2008/104/Ce e dell’art. 1223 c.c., dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare al comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 Cedu. 1.1. Il mezzo si articola, al suo interno in due sottocensure. 1.1.1. Con la prima sottocensura si sostiene: 1) l’inapplicabilità -in via generalizzata - del d.lgs. n. 368 del 2001 alle ipotesi di somministrazione; 2) l’insussistenza di un obbligo di ”specificazione” della causale, essendone sufficiente la sola “indicazione”; 3) si contesta, inoltre, in via generale, l’interpretazione del regime normativo della causale con riferimento al contratto commerciale di somministrazione ed ai contratti a termine tra lavoratori somministrati e utilizzatore. 1.1.2. Con la seconda sottocensura si sostiene che il risarcimento del danno non sarebbe dovuto; si insisteche il danno cd. comunitario non necessitante di allegazione e prova è solo quello derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e non anche quello derivante da somministrazione illegittima.2. Quanto alle doglianze posteal centro dalla prima sottocensura, il Collegio osserva che esse, prima ancora che infondate (per quanto di seguito si dirà - cfr. innanzi), sono inammissibili, non confrontandosi con la “ratio” ed il percorso motivazionale della decisione. Va premesso, in via generale, che i contratti di somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato “nei limiti” di compatibilità, ivi compresa la direttiva 1999/70/Ce sul lavoro a termine (si veda sul punto, tra le tante, la massimata Sez. L. n. 27854/2022,), in contrasto quindi con quando dedotto nel mezzo. In disparte la precisazione di cui innanzi, va altresì dato atto che la sentenza della Corte territoriale così motiva: “occorre al riguardo ricordare la motivazione della sentenza appellata, ove è chiarito che “per i periodi successivi all’entrata in vigore dell’art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2004 non è consentito verificare se sussista la specificità delle causali indicate nel contratto di somministrazione, ma resta da verificare la sussistenza in concreto di tali ragioni”. Appare condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui dopo la novella del 2004 viene meno l’obbligo formale di specificità, dovendo invece sempre essere verificata la concreta sussistenza di idonee ragioni giustificatrici per il ricorso alla somministrazione” (cfr. sentenza di appello pag. 15-16). Insomma, il giudice del gravame ha confermato in parte qua la sentenza di primo grado, richiamandone integralmente la motivazione e ha ribadito, quanto ai periodi qui in rilievo, successivi all’entrata in vigore dell’art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2004, che le ragioni del ricorso al lavoro somministrato devono sempre essere verificate in sede giudiziale,ritenendole provate, nel caso di specie, solo a far tempo dall’anno 2008. E’ evidente quindi che le doglianze illustrate al punto 1.1.1. non si confrontano affatto con la motivazione della Corte di Appello (che riprende in parte quaquella del giudice di primo grado), sicché esse sono inammissibili. 2.1. A tanto va aggiunto, per mera ragione di completezza,come già anticipato, che il motivo, in relazione agli aspetti di cui innanzi, è altresì infondato. Il giudice di legittimità ha, infatti, affermato che “la sanzione della nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, comma 4, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione (cfr. Cass. n. 2013 n. 8120) con affermazione che è stata poi reiterata anche per il nuovo tenore della norma quale conseguente alle modifiche apportate ad essa dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 251 del 2004. Ciò posto, secondo la disciplina testuale del richiamato art. 21, comma 4, alla nullità del contratto commerciale si accompagna un effetto ulteriore, nel senso che il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. Nelle ipotesi di nullità per vizio di forma del contratto commerciale di somministrazione si produce, cioè, per volontà del legislatore, una sostituzione soggettiva del datore di lavoro, con un meccanismo sovrapponibile a quello previsto dal previgente art. 1, ult. comma della l. n. 1369/1990” (assunzione alle dipendenze dell’utilizzatore) che ha continuato a trovare applicazione anche al contratto di fornitura di lavoro temporaneo (cfr. art. 10 l. n. 196/1997)” Ritiene il Collegio di condividere integralmente il passaggio motivazionale innanzi riportato (tratto da Cass.n. 3815/2021, in fattispecie non del tutto sovrapponibile ma molto simile; sul punto si veda anche la precedente Cass. n. 446 del 2021) Conseguentemente, alla luce del richiamato insegnamento del giudice di legittimità, la specificazione per iscritto della causale è nece ssaria, in mancanza, l’ illegittimità del contratto commerciale di somministrazione rifrangendosi sui rapporti tra utilizzatore e lavoratore somministrato, così realizzandosi l’effetto di sostituzione di cui innanzi. 3. Laseconda sottocensura è infondata. 3.1. Giova al riguardo ricordare quanto statuito da Sez. L., n. 446/2021, in cui, con ricostruzione specificamente calata sui contratti di somministrazione si afferma che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come " danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore”. Il principio si pone peraltro in evidente segno di continuità con Sez. U. n. 5072 del 2016, in cui la questione del risarcimento del danno cd. comunitario viene affrontata in termini generali. 3.2. A detti insegnamenti ritiene il Collegio di conformarsi non essendo state proposte questioni nuove, sicché il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo fra ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese, quanto alle parti rimaste intimate. 5. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norm