CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te CUCt-L ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27105/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura speciale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Ferratella in Laterano, n. 33; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2138/12/2015, depositata il 19 maggio 2015; nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 11201/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura speciale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Ferratella in Laterano, n. 33; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro -tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5548/13/2016, depositata il 31 ottobre 2016; udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]., che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2138/12/2015, depositata il 19 maggio 2015 ( avverso la quale ha altresì proposto revocazione ordinaria per errore di fatto innanzi la medesima CTR), che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello della consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. e della consolidante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso delle stesse parti avverso l'avviso di accertamento notificato loro dall' Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la maggiore Ires, con interessi e sanzioni, relativa all'anno di imposta 2007. L' Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 2.[OSCURATO:SOCIETA]., che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre altresì, con sette motivi, per la cassazione dell'ulteriore sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5548/13/2016, depositata il 31 ottobre 2016, che ha accolto il ricorso proposto dalla stessa società per la revocazione ordinaria della predetta sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2138/12/2015, depositata il 19 maggio 2015, e, decidendo in sede rescissoria, ha ritenuto ammissibile ed ha rigettato l'appello della consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. e della consolidante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso delle medesime parti avverso l'avviso di accertamento notificato loro dall' Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la maggiore Ires, con interessi e sanzioni, relativa all'anno di imposta 2007. Nella sentenza impugnata, argomentando in sede rescissoria, il giudice a quo ha richiamato in fatto la descrizione della fattispecie contenuta nell'avviso di accertamento, rappresentata dal contratto di prestito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di azioni della società portoghese Corsier-Consultadoria e servicoes, [OSCURATO:PERSONA], avente sede nella zona franca di Madeira, da parte della DFD Czech, società di diritto ceco, che era titolare dei titoli azionari prestati. La CTR rileva che « [...] in definitiva nel caso concreto è delineabile e sussiste abuso del diritto ». L' Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente, vanno riuniti i due ricorsi, aventi connessione oggettiva e soggettiva. 2. Appare opportuno trattare innanzitutto il ricorso iscritto al n. 27105/2015, proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2138/12/2015, depositata il 19 maggio 2015. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 155 cod. proc. civ. e dell'art. 2963, quarto comma, cod. civ., per avere la CTR calcolato erroneamente il termine per appellare la sentenza di primo grado e dichiarato, di conseguenza, tardivo ed inammissibile l'appello delle contribuenti. La sentenza oggetto della censura è stata successivamente revocata dalla stessa CTR della Lombardia con la sentenza n. 5584/13/2016, depositata il 31 ottobre 2016, che ha accolto il ricorso proposto dall'attuale ricorre predette società per revocazione ordinaria, a causa dell'errore di fatto nella verifica della tempestività dell'appello, erroneamente dichiarato tardivo ed inammissibile. Per effetto dell'accoglimento della revocazione da parte della medesima CTR, è quindi sopravvenuta la carenza di interesse dell'attuale ricorrente alla cassazione della revocata sentenza. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso Nulla sulle relative spese, non avendo articolato difese la resistente Agenzia. 3. Passando quindi alla trattazione del ricorso riunito iscritto al n. 11201/2017, proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5584/13/2016, depositata il 31 ottobre 2016, deve innanzitutto darsi atto che non è impugnata dalle parti la decisione resa in sede rescindente, che ha dichiarato ammissibile l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., premesso di aver incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha infatti impugnato, per ì motivi che si illustreranno nei successivi punti, la pronuncia rescissoria resa dalla CTR, rispetto alla quale soltanto è stata soccombente. 3.1. Con il primo motivo di ricorso la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell' art. 37-bis, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice a quo ritenuto nullo l'accertamento per la violazione dell'obbligo di preventiva richiesta di chiarimenti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, per non avere il giudice a quo ritenuto nullo l'accertamento per l'omessa valutazione, nella sua motivazione, delle osservazioni al processo verbale di constatazione formulate dalla contribuente con la memoria del 18 dicembre 2009. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000; 42 d.P.R. n. 600 del 1973; 3 e 21-septies legge n.241 del 1990, per non avere il giudice a quo ritenuto nullo l'accertamento per la contraddittorietà della sua motivazione, fondato a detta della contribuente su ragioni plurime ed inconciliabili (l'abuso del diritto; la nullità del contratto per difetto della causa aleatoria; l'inesistenza o la natura fittizia o simulata dell'operazione contrattuale). 3.4. Con il quarto motivo di ricorso (in subordine al terzo) la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per la mera apparenza della sua motivazione, in relazione alla censurata contraddittorietà della motivazione dell'atto impositivo. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione del «principio del diritto euro-unitario di divieto di abuso del diritto». 3.6. Con il sesto motivo di ricorso la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per la mera apparenza della sua motivazione, in relazione all'affermazione della sussistenza dell'abuso del diritto. 3.7. Con il settimo motivo di ricorso (in subordine al primo) la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per la mera apparenza della sua motivazione, in relazione all'affermazione della sussistenza e della sufficienza di un «invito sostanziale» dell'Amministrazione, in luogo della preventiva richiesta dì chiarimenti prevista dall' art. 37-bis, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. 4. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati, anche se la motivazione della decisione impugnata deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. 4.1. La fattispecie in esame ha ad oggetto la stipula di un contratto denominato stock lending agreement tra la odierna ricorrente e la società ceca DFD, che consiste in un prestito dì titoli contro pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, chiamata collaterale, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligo di restituzione dei titoli ricevuti. Come già chiarito da questa Corte, «I vantaggi che il contratto di stock lending consente di conseguire al soggetto che presta i titoli vanno individuati nella possibilità di beneficiare di margini reddituali senza assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli già presenti in portafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nella gestione dell'investimento senza ostacolare in alcun modo le scelte operative. Autorevole dottrina, occupandosi dell'argomento, ha posto in rilievo che la fattispecie in esame è di norma caratterizzata dall'assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamento della commissione, ben sapendo le parti sin dalla conclusione del contratto che il prestatario dovrà pagare la fee, sia che l'importo di tale commissione sarà più o meno equivalente al valore dei dividendi distribuiti. Si è, pertanto, ritenuto che, sul piano civilistico, l'operazione sia sostanzialmente «neutrale» per il prestatario che ottiene unicamente un vantaggio fiscale, che gli deriva dalla intassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissione versata al prestatore.» (Cass.13/04/2021, n. 9628, in motivazione). 4.2. Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha sottoscritto con la società ceca DFD Czech un contratto di prestito di azioni della Corsier (società unipersonale portoghese, con sede nella zona franca di Madeira, di cui era unica azionista la DFD Czech); la Corsier deteneva una partecipazione nel fondo di investimento [OSCURATO:PERSONA] LLC. La proprietà ed il possesso qualificato delle azioni oggetto del contratto sono stati temporaneamente trasferiti alla ricorrente, che le ha concesse in pegno alla DFD Czech, per garantirne la restituzione alla scadenza del prestito; i diritti economici pertinenti alle azioni sono stati trasferiti alla ricorrente, mentre quelli amministrativi sono rimasti in capo alla DFD Czech ( che si è impegnata a deliberare l'integrale distribuzione dell'utile di esercizio conseguito dalla società portoghese controllata). Il contratto tra le società prevedeva che se la Corsier avesse distribuito dividendi inferiori ad € 1.080.000,00, la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe dovuto corrispondere alla DFD Czech alcuna commissione (fee); se, invece, la Corsier avesse distribuito dividendi per un ammontare uguale o superiore ad C 1.080.000,00, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto corrispondere alla DFD Czech una fee di importo pari agli stessi utili, decrennentato di C 70.000,00; se, invece, la Corsier avesse distribuito dividendi per un ammontare uguale o superiore ad C 3.456.000,00, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto corrispondere alla DFD Czech una fee di importo pari agli stessi utili, maggiorata di una posta pari alv4,005% dell'ammontare di questi ultimi, ma comunque non superiore complessivamente ad C 4.550.000,00. Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 89, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i dividendi percepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano esenti da imposta sino al 95 per cento del loro ammontare, mentre l'eventuale commissione pagata dalla stessa contribuente alla DFD Czech veniva integralmente dedotta ex art. 109 dello stesso d.P.R. 4.3. La CTR, con la decisione impugnata in questa sede, ha respinto nel merito l'appello delle contribuenti, affermando che « [...] in definitiva nel caso concreto è delineabile e sussiste abuso del diritto ». 5.Tanto premesso, ritiene il collegio che la decisione impugnata sia da confermare, sebbene la motivazione vada corretta, ex art. 384 cod. proc. civ., come è possibile, qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, finanche nell'ipotesi in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente ( Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880). Deve, innanzitutto, rilevarsi che sfugge alla disponibilità delle parti e spetta al giudice la determinazione della norma in base alla quale si deve giudicare la singola fattispecie. Nel caso in esame, sostanzialmente le parti concordano sull'esistenza e sul contenuto degli accordi di prestito di azioni, mentre controvertono soltanto sull'individuazione della soluzione giuridica di riferimento, in ordine alla quale la Corte ritiene, come già argomentato nelle precedenti decisioni su analoghe questioni, che l'operazione in esame debba essere traguardata ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 8, ed 89 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, in fattispecie analoga, questa Corte ha già ritenuto, con orientamento consolidato da una serie di pronunce conformi, che «In tema di imposte sui redditi, l'operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all'ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile.» (Cass. 12/05/2017, n. 11872; conformi, ex plurimis, Cass. 28/09/2020, n. 20424; Cass. 18/02/2022, n. 5499; Cass. 18/02/2022, n. 5500; Cass. 23/03/2021, n. 8061; Cass.13/04/2021, n. 9628; Cass. 09/06/2021, n.16145; Cass. 23/02/2022, n. 6030; Cass. 23/02/2022, n. 6063; Cass. 24/02/2022, n. 6276; Cass.24/02/2022, n. 6268; Cass. 24/05/2022, n. 16685). Nella formulazione vigente ratione temporis, il comma 8 dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 dispone: « In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89». Come è stato evidenziato nei citati arresti giurisprudenziali, l'usufrutto di azioni è un'operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un'altra società, a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l'entità del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e il cessionario inscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere. Il predetto comma 8 dell'art. 109 dispone l'indeducibilità tributaria del costo così sostenuto, quando vengano in rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione, individuando un parallelismo tra la deducibilità del costo dell'usufrutto su azioni ed imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione. Anche nel contratto di stock lending, come nell'usufrutto di azioni, il trasferimento (temporaneo) della titolarità del diritto a percepire il dividendo si associa ad un costo, rappresentato dalla commissione. Il fenomeno, ad un'analisi economica e giuridico-tributaria oggettiva e sostanziale, è dunque lo stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che qui rilevano, non essendovi la necessità di una declinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, in un diritto di credito, anche perché la stessa disposizione citata si riferisce letteralmente «ad altro diritto analogo», senza ulteriori connotazioni, « sicché non va intesa come meramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, del resto, avrebbe una valenza abrogatoria), non deponendo in tal senso né la lettera, né lo spirito della disposizione», per cui l'interpretazione adottata non realizza alcuna impropria estensione analogica del dettato della norma (Cass. n. 11872 del 2017, cit.). Pertanto, il costo sostenuto (ovvero la commissione) dal prestatario (borrower) per l'operazione di stock lending deve ritenersi indeducibile come quello sostenuto dall'usufruttuario per l'acquisto del diritto d'usufrutto. Non sembra fondata la considerazione, avanzata in dottrina, che critica l'indeducibilità del cd. "manufactured dividend", sostenendo che la pronuncia di questa Corte (Cass. n. 11872 del 2017, cit.), che per prima ha ricondotto la fattispecie in esame alla violazione dell'art.109, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986, avrebbe travisato le ragioni dell'indeducibilità del costo dell'usufrutto su partecipazioni, che non si collegherebbe alla percezione, da parte dell'usufruttuario, di dividendi esclusi da imposta, ma alla simmetrica intassabilità della plusvalenza in capo al soggetto che ha costituito l'usufrutto. Tale argomento non pare sostenibile di fronte al dato testuale della norma, che equipara il "diritto di usufrutto" ad ogni "altro analogo diritto" e fa discendere l'indeducibilità del costo per l'acquisto del diritto al fatto che dalla partecipazione acquisita derivino utili esenti, ai sensi del ridetto art. 89, senza che al riguardo spieghi alcuna incidenza (diversamente da quanto opinato da parte ricorrente nella memoria illustrativa) il regime di imposizione cui è assoggettato il "prestatore" delle azioni (cfr. Cass. 09/06/2021, n.16145, cit., in motivazione, al punto 16.4). Del resto, la considerazione sul senso della "simmetria fiscale", che sarebbe stata infranta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che prende le mosse dalla sentenza del 2017, non si adatta alla fattispecie in esame, perché, se è vera l'intassabilità della plusvalenza in capo al soggetto che ha costituito l'usufrutto, mediante lo strumento indiretto del prestito titoli con commissioni non vi potrebbe mai essere in radice qualsivoglia plusvalenza, non essendovi un contratto traslativo. Anche la circostanza che il legislatore abbia introdotto nel tempo specifiche clausola antielusive per l'ipotesi, ad esempio, di dividend washing, nei contratti di pronti contro termine o nelle vendite di partecipazioni con patto di riacquisto, non contrasta con l'interpretazione normativa prospettata, ma significa soltanto che, a parte la clausola generale estensiva dell'art.109, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986, si è voluta dare regolamentazione specifica a talune fattispecie di confine, altrimenti difficilmente qualificabili. 5.1. Dunque il fulcro della ripresa a tassazione - pur nel contesto della qualificazione giuridica dell'operazione, ai fini fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 8, ed 89 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917- continua ad individuarsi, in fatto, nel medesimo presupposto, ovvero nella contestazione dell'indebita deduzione integrale dal reddito fiscalmente imponibile della fee corrisposta, contemporaneamente all'esclusione da tassazione del 95 per cento dei dividendi distribuiti dalla Corsier. Ciò che costituisce (al netto delle argomentazioni - già definite irrilevanti nei citati arresti di legittimità- spese per ricondurre la fattispecie in esame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico, ovvero ad ipotesi elusive) il nucleo dell'avviso d'accertamento e della motivazione della sentenza impugnata. Non vi è, dunque, motivo per discostarsi dalle precedenti pronunce di questa Corte già ampiamente citate. 6. Per quanto fin qui detto il ricorso in decisione va complessivamente rigettato, essendo inammissibili, o comunque infondati, tutti i motivi, perché irrilevanti o non decisivi alla luce dell'interpretazione normativa adottata. Invero, ricondotto lo stock lending nel perimetro dell' art. 109, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986, divengono inammissibili, perché irrilevanti, le doglianze della contribuente nella parte in cui censurano, per vari aspetti, la violazione della disposizione antielusiva dettata dall'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, non applicandosi quest'ultima alla fattispecie sostanziale de qua, neppure per il preteso riflesso conseguente sulla motivazione dell'accertamento ( che comunque la CTR, con motivato giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, ha interpretato escludendo che fosse contraddittoria e non garantisse la difesa della contribuente). Fermo restando che nello stesso atto impositivo è comunque pacificamente incluso, come emerge dallo stesso ricorso, il fatto-presupposto dell'imposizione che qui effettivamente rileva, ovvero il contratto di stock lending concluso dalla contribuente. Per le stesse ragioni, non rileva che l'Amministrazione abbia o meno seguito il procedimento richiesto dall'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per la contestazione al contribuente di fattispecie elusive. Sono pertanto inammissibili il primo ed il terzo motivo. 7.Quanto invece alle pretesa violazione, da parte dell'Ufficio, dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, perché non avrebbe valutato, nella motivazione dell'avviso d'accertamento, le osservazioni al processo verbale di constatazione, depositate dalla contribuente nella fase procedimentale, deve rilevarsi che è infondato il secondo motivo del ricorso. Invero, come questa Corte ha già chiarito, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente rese ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8378). Ha fatto buon governo di tali principi la CTR, che, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, interpretando la motivazione dell'atto impositivo, ha ritenuto che l'accertamento nella sostanza, «pur non citando il deposito della memoria, contenga [...] la formulazione di specifiche considerazioni in ordine ai documenti prodotti dalla Società, costituenti parte integrante della memoria» e « risponda [...] alle argomentazioni sostenute dalla difesa, esposte nella memoria scritta difensiva nell'ambito del contraddittorio con l'Ufficio, che di fatto ha preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento». 8. Inammissibile, perché irrilevante e non decisivo alla luce dell'interpretazione normativa qui adottata - che prescinde dalla qualificazione della fattispecie concreta in termini di abuso del diritto, tipico o atipico che sia- è anche il quinto motivo, relativo alla pretesa violazione e falsa applicazione del divieto di abuso del diritto di matrice comunitaria, che in tema di imposte dirette, secondo la ricorrente, non sarebbe espressione di una generale clausola anti-elusiva, applicabile anche a fattispecie non tipizzate dall'ordinamento nazionale. 9. Per le medesime ragioni sinora argomentate sono altresì inammissibili il quarto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che tacciano di nullità la sentenza impugnata per la carenza assoluta della sua motivazione, che risulterebbe meramente apparente. Invero i denunciati deficit motivazionali presuppongono la qualificazione della fattispecie concreta in termini di abuso del diritto e comunque l'applicazione della disciplina di cui all'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dalla quale invece prescinde la soluzione giuridica adottata in questa sede, con conseguente irrilevanza della relativa parte motiva della sentenza impugnata. Fatta tale premessa, deve peraltro aggiungersi che gli stessi motivi sarebbero peraltro anche infondati, sotto il profilo della pretesa apparenza della motivazione della sentenza d'appello, considerato che comunque la CTR ha espresso, in maniera logica e non inferiore alla soglia del c.d. "minimo costituzionale" della motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto che la motivazione dell'avviso non fosse nella sostanza contraddittoria; che la fattispecie controversa avesse natura abusiva; e che, in concreto, all'omessa richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione avesse supplito, in termini di effettività del contraddittorio, la produzione della memoria endoprocedimentale della contribuente. Pertanto, non vi sarebbe comunque apparenza della motivazione nelle parti in questione.10. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. 27105/2015 R.G.; rigetta il ricorso iscritto al n. 11201/2017 R.G., condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle relative spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen