CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09785/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele Escalar;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, n. 1722/08/2016, depositata in data 17 giugno2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026uditi per la contribuente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per l’AgenziaData pubblicazione 16/04/2026l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inrelazione all'anno d'imposta 2004, l'avviso di accertamento n.871032C00685/2009, con il quale rettificò il reddito d'impresa inEuro 1.679.936,87.All'esito di verifica fiscale era stato rilevato che la societàcontribuente aveva stipulato in data 29 aprile 2004 un contratto diprestito di azioni (stock lending) con la società D.F.D Czech s.r.o.(fiscalmente residente nella Repubblica Ceca), quale lender, aventead oggetto 10.000 azioni, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna,emesse dalla società Basquiat, con sede in Portogallo; in pari dataera stato stipulato un secondo contratto, collateral, con cui la SadaCavi aveva dato in pegno le stesse azioni alla D.F.D.; in forza di talipattuizioni la [OSCURATO:PERSONA], rimasta titolare dei diritti economici,avrebbe percepito i dividendi dalle azioni in prestito, assumendol’obbligo di corrispondere alla D.F.D. un compenso variabile ovel’importo dei dividendi fosse stato superiore ad un certo ammontare.Le commissioni sarebbero, cioè, scattate solo alraggiungimento di un certo importo di utili realizzati e in tal casosarebbero state superiori agli stessi utili ma fino al raggiungimentodi un importo massimo (elevato ad euro 1.865.000,00 con lamodifica contrattuale intervenuta l’11 aprile 2005). All’esito delpagamento dei dividendi e della commissione, la società avevaesposto in dichiarazione la variazione in diminuzione del 95% deidividendi percepiti nonché, tra gli oneri deducibili, i costi sostenutiper il pagamento della commissione.L'Ufficio finanziario, in particolare, aveva disconosciuto il costodelle commissioni, recuperando a tassazione maggior redditod'impresa ai fini IRES (liquidata in Euro 566.412,00) e disconoscendoil credito di imposta per le imposte pagate all’estero per Euro12.033,00.Numero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026Impugnato l’atto impositivo, la Commissione tributariaData pubblicazione 16/04/2026provinciale di Modena respinse il ricorso, disattendendo le tesidifensive della contribuente.2. Proposto appello dalla società, la Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna respinse il gravame confermando ladecisione di primo grado. In particolare, evidenziò che il contratto distock lending era nullo per mancanza di causa e per causa in frodealla legge ‘avendo l’unico scopo di evadere i tributi dovuti’; difettavaqualsiasi ragione economica nel contratto in quanto ‘i compensi perle commissioni azzerano gli utili derivanti dalle azioni prestate’;l’unica convenienza per la società è consistita nella ‘possibilità didedurre dall’imponibile fiscale i costi delle commissioni e di utilizzarei crediti di imposta in relazione alla percezione degli utili azionari’.3. Contro la sentenza della CTR la contribuente propone ricorsoper cassazione, affidato ad otto motivi. Resiste l’Ufficio concontroricorso.È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. MauroVitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigettodel ricorso.La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito leconclusioni già rese con la memoria; l’avvocato della contribuenteha chiesto accogliersi il ricorso; l’avvocato dello Stato ha insistito nelrigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre esaminare prioritariamente i motivi che deduconovizi processuali e vizi formali dell’avviso oggetto di causa.2. Alla prima categoria va ricondotto il quarto motivo di ricorso,con il quale la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026primo, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza per violazione degli artt.Data pubblicazione 16/04/202653 e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» per avere la CTRerroneamente dichiarato inammissibile, perché generico, il terzomotivo di appello proposto dalla società. Ritiene, di contro, che conil terzo motivo aveva specificamente censurato un capo dellasentenza della CTP, ribadendo la contraddittorietà della motivazionedell’avviso di accertamento, in cui prima si ritenevano i contratti diprestito di azioni ‘elusivi’, poi ‘fittizi’, infine stipulati ‘per finalitàesclusivamente fiscali’ in quanto si risolvevano sempre in ‘perdita’per la contribuente.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la CTRnon ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, bensì loha valutato nel merito (con decisum attinto dal quinto motivo delricorso per cassazione).Il giudice di appello ha distinto, in seno al detto motivo, una‘formulazione generale’ ed una ‘specifica’: l’una è stata ritenutagenerica ed è stata ritenuta infondata; l’altra è stata delibata nelmerito ed è stata ritenuta parimenti infondata (in particolare sullacircostanza che nell’avviso di accertamento si fa riferimento semprealla ‘perdita della scommessa’).3. Il primo motivo attiene, invece, a vizi formali dell’avvisoimpugnato; la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 12 edell’art. 7 della legge 31 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 97Cost., dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 3della legge 7 agosto 1990, n. 241» per avere la CTR erroneamenteritenuto che l’obbligo gravante sull’Ufficio di valutare effettivamentele osservazioni presentate dal contribuente al PVC a lui notificato edi motivare l’avviso di accertamento in relazione a tali osservazioniprevisto dal comma 7 dell’art. 12 dello statuto del contribuente siasoddisfatto mediante la mera affermazione di aver valutato leNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026osservazioni e di ritenerle non meritevoli di accoglimento. EvidenziaNumero di raccolta generale 9785/2026che nella specie: Data pubblicazione 16/04/2026- l’avviso fu emesso, in data 29 dicembre 2009, a distanza dimeno di 24 ore dal ricevimento delle osservazioni della contribuente(presentate il 28 dicembre 2009);- nell’avviso si fa riferimento alle dette osservazioni ‘dalle qualinon si evincono elementi di novità’;- il lasso di tempo intercorso tra l’invio delle osservazioni el’emissione dell’avviso di accertamento non può reputarsi congruoper valutare quanto dedotto dalla contribuente.In tal modo, in definitiva, non sarebbe stato assicurato un‘contraddittorio effettivo’ con l’A.F.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte ‘in temadi imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso diaccertamento che non menziona le osservazioni del contribuente exart. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, lanullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamenteprevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici dirittio garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che,dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare taliosservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'attoimpositivo’ (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12343).Se, pertanto, non è causa di nullità dell’avviso di accertamentola mancata menzione delle osservazioni del contribuente, a maggiorragione deve escludersi un vizio invalidante nell’ipotesi (ricorrentenella specie) in cui nell’avviso si faccia espresso riferimento alle detteosservazioni e si ritengano irrilevanti in quanto non introducentielementi di novità.4. Può ora procedersi all’esame degli ulteriori motivi, tuttirelativi al merito della pretesa tributaria.5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la violazione e falsaNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026applicazione dell’art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12 dellaNumero di raccolta generale 9785/2026legge 212/2000 avendo la CTR erroneamente ritenuto non aDpatpa lpiucbablbicaizliio ne 16/04/2026gli obblighi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 37bis cit.(sostanzialmente applicato dall’Ufficio, anche se non richiamatonell’avviso impugnato) per effetto della notifica del pvc e dellapresentazione di osservazioni da parte della contribuente.6. Con il terzo motivo deduce, sempre in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliartt. 37-bis, 39 e 42 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, dell’art.10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt.1325, 1343, 1344 e 1418 c.c.» per avere la CTR erroneamentereputato l’A.F. legittimata ad operare la contestazione di elusionesenza le modalità procedimentali previste dall’art. 37bis cit.7. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ancora inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione efalsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 3 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 24 Cost.» per avere la CTRerroneamente rigettato il motivo di appello con il quale venivaribadita l’illegittimità dell’avviso impugnato per motivazione ‘plurimae contraddittoria’, motivazione che aveva reso ‘oltremodo difficilel’esercizio del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito’ (pag.41 del ricorso).8. Con il sesto strumento deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ovvero della motivazionedell’avviso di accertamento ove si parla, da un lato, di contrattielusivi e, dall’altro, di contratti fittizi.9. Con il settimo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1345, 1362, 1367, 1414,1418, 1813, 1815 e 1933 c.c.» per avere la CTR erroneamenteNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026considerato il contratto di stock lending, da un lato, aleatorio, e,Data pubblicazione 16/04/2026dall’altro, nullo.10. Con l’ottavo (ed ultimo) motivo la società deduce, semprein relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione efalsa applicazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 14 comma 4-bisdella legge 537 del 1993 nonché dell’art. 8, comma 1, del d.l. 2marzo 2012, n. 16 convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44» per averela CTR erroneamente ritenuto indeducibili i costi sostenuti indipendenza di contratti civilisticamente nulli.11. L’esame congiunto degli ulteriori motivi postula unpreliminare inquadramento della vicenda, alla luce di costantiorientamenti di questa Corte al riguardo.11.1. La fattispecie in esame ha ad oggetto la stipula di uncontratto denominato stock lending agreement tra la odiernaricorrente e la società̀ ceca D.F.D., che consiste in un prestito di titolicontro pagamento di una commissione (fee) e contestualecostituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia,rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamentesuperiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, chiamata collateral, afavore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligo di restituzionedei titoli ricevuti.Come già chiarito da questa Corte, «i vantaggi che il contrattodi stock lending consente di conseguire al soggetto che presta i titolivanno individuati nella possibilità di beneficiare di margini redditualisenza assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli giàpresenti in portafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nellagestione dell'investimento senza ostacolare in alcun modo le scelteoperative. Autorevole dottrina, occupandosi dell'argomento, haposto in rilievo che la fattispecie in esame è di norma caratterizzatadall'assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamentodella commissione, ben sapendo le parti sin dalla conclusione delcontratto che il prestatario dovrà pagare la fee, sia che l'importo ditale commissione sarà più o meno equivalente al valore dei dividendiNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026distribuiti. Si è, pertanto, ritenuto che, sul piano civilistico,Data pubblicazione 16/04/2026l'operazione sia sostanzialmente “neutrale” per il prestatario cheottiene unicamente un vantaggio fiscale, che gli deriva dallaintassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità dellacommissione versata al prestatore» (Cass. 13/04/2021, n. 9628).11.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha sottoscritto con lasocietà ceca D.F.D. Czech un contratto di prestito di azioni dellaBasquiat (società portoghese, con sede nella zona franca di Madeira,di cui era unica azionista la D.F.D. Czech). L'accordo prevedeva chela ricorrente, prestataria delle azioni Basquiat, avesse dirittoall'incasso dei dividendi ad esse correlati, conservando invece D.F.D.Czech, titolare e prestatore delle azioni, gli altri diritti, tra i qualiil diritto di voto. Il contratto tra le società prevedeva che se laBasquiat avesse distribuito dividendi inferiori ad euro 1.400.000,00(successivamente elevato ad euro 1.500.000,00), la [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe dovuto corrispondere alla D.F.D. alcuna commissione (fee);se, invece, la Basquiat avesse distribuito dividendi per unammontare pari o superiore alla predetta somma, la [OSCURATO:PERSONA] dovuto corrispondere alla DFD una fee di importo pari aglistessi utili, maggiorata di una posta pari all’8,009% dell’ammontaredi questi ultimi (percentuale poi elevata al 9,709%), ma comunquenon superiore ad euro 1.944.000,00. A garanzia della restituzionedei titoli, inoltre, con contratto collegato stipulato in pari data, lestesse azioni oggetto del prestito erano state date in pegno allamedesima società mutuante, sicché, per tale aspetto, le azioni nonerano mai state materialmente trasferite tra le parti. Dal punto divista fiscale, la commissione pagata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], nellamisura di euro 1.760.156,20, era integralmente dedotta ex art. 109del d.P.R. n. 600/1973, a fronte della percezione di complessivi euro1.604.386,2 di dividendi, il 95% per cento dei quali era esclusodall’imponibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 89 d.P.R. n.917/1986.Numero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/202611.3. La CTR, con la decisione impugnata in questa sede, haData pubblicazione 16/04/2026confermato l’invalidità del contratto di stock lending, ritenendo cheesso fosse stato concluso per mancanza di causa e per causa in frodealla legge, avendo l’unico scopo di evadere i tributi dovuti; difettavaqualsiasi ragione economica nel contratto in quanto ‘i compensi perle commissioni azzerano gli utili derivanti dalle azioni prestate’;l’unica convenienza per la società è consistita nella ‘possibilità didedurre dall’imponibile fiscale i costi delle commissioni e di utilizzarei crediti di imposta in relazione alla percezione degli utili azionari’.11.4. Tanto premesso, ritiene il collegio che la decisioneimpugnata sia da confermare, previa correzione della motivazione,ai sensi dell’art. 384 c.p.c. perché l’esito è conforme all’orientamentoormai consolidato, e comunque da ribadire, di questa Corte.Deve, innanzitutto, rilevarsi che sfugge alla disponibilità delleparti e spetta al giudice la determinazione della norma in base allaquale si deve giudicare la singola fattispecie. Nel caso in esame,sostanzialmente le parti concordano sull'esistenza e sul contenutodegli accordi di prestito di azioni, mentre controvertono soltantosull'individuazione della soluzione giuridica di riferimento, in ordinealla quale la Corte ritiene, come già argomentato nelle precedentidecisioni su analoghe questioni, che l'operazione in esame debbaessere traguardata ai sensi del combinato disposto degli artt. 109,comma 8, ed 89 t.u.i.r. (così, da ultimo, Cass. 22/12/2023, n. 35802e Cass. 02/04/2025, n. 8717).In fattispecie analoghe questa Corte ha già ritenuto, conorientamento consolidato da una serie di pronunce conformi, che «intema di imposte sui redditi, l’operazione di "stock lending", ossia diprestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il dirittoall’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di unacommissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendiriscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto diazioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su undiritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta aiNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986,Numero di raccolta generale 9785/2026restando il versamento della commissione costo indeducibileDa»ta (pCubablsicasz.io ne 16/04/202612/05/2017, n. 11872; conformi Cass. 28/09/2020, n. 20424; Cass.23/03/2021, n. 8061; Cass. 13/04/2021, n. 9628; Cass.09/06/2021, n.16145; Cass. 12/11/2021, n. 9628; Cass.12/05/2021, n. 12508; Cass. 18/02/2022, n. 5500; Cass.21/02/2022, n. 5637; Cass. 23/02/2022, n. 6030 e n. 6063; Cass.24/02/2022, n. 6268 e 6276; Cass. 21/04/2022, n. 12763; Cass.24/05/2022, n. 16685; Cass. 5/07/2022, n. 21311; Cass.28/11/2022, n. 34994; Cass. 30/11/2022, n. 35247; Cass.20/03/2023, n. 7992). In tali pronunce si è infatti evidenziato chenella formulazione vigente ratione temporis, il comma 8 dell'art. 109t.u.i.r. disponeva che «in deroga al comma 5 non è deducibile il costosostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogorelativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utiliesclusi ai sensi dell'articolo 89». Come è stato evidenziato nei citatiarresti giurisprudenziali, l'usufrutto di azioni è un’operazionefinanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendidistribuiti da un'altra società, a fronte di un corrispettivocomprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente,pertanto, percepisce anticipatamente l'entità del dividendo sottoforma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e il cessionarioiscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, ilcorrispondente onere. Il predetto comma 8 dell'art. 109 disponel'indeducibilità tributaria del costo così sostenuto, quando venganoin rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi datassazione, individuando un parallelismo tra la deducibilità del costodell'usufrutto su azioni ed imponibilità dei dividendi derivanti dallasottostante partecipazione. Anche nel contratto di stock lending,come nell'usufrutto di azioni, il trasferimento (temporaneo) dellatitolarità del diritto a percepire il dividendo si associa ad un costo,rappresentato dalla commissione. Il fenomeno, ad un'analisieconomica e giuridico-tributaria oggettiva e sostanziale, è dunque loNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che quiNumero di raccolta generale 9785/2026rilevano, non essendovi la necessità di una declinatoria civilDiastat ipcuabb lsicuazlio ne 16/04/2026contratto), la circostanza che nell'un caso si verta su un diritto realee, nell'altro, in un diritto di credito, anche perché la stessadisposizione citata si riferisce letteralmente «ad altro dirittoanalogo», senza ulteriori connotazioni, «sicché non va intesa comemeramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, delresto, avrebbe una valenza abrogatoria), non deponendo in tal sensoné la lettera, né lo spirito della disposizione», per cuil’interpretazione adottata non realizza alcuna impropria estensioneanalogica del dettato della norma (Cass. n. 11872/2017, cit.).Ne deriva che il contratto non è nullo per mancanza di causa oviolazione di norme imperative, né l'operazione va considerataelusiva, neppure ponendosi una lesione dell'art. 41 Cost., ma,semplicemente, i costi sostenuti per l'operazione di stock lending(i.e. la commissione) sono indeducibili ex art. 109, comma 8, t.u.i.r.,dovendosi in tal senso integrare la motivazione della sentenzaimpugnata. Pertanto, il costo sostenuto (ovvero la commissione) dalprestatario (borrower) per l'operazione di stock lending deveritenersi indeducibile come quello sostenuto dall’usufruttuario perl'acquisto del diritto d'usufrutto. Negli arresti più recenti (ad es.Cass. n. 35247/2022 cit.) è stato anche segnalato come non appaiafondata la considerazione, avanzata in dottrina, che critical’indeducibilità del cd. manufactured dividend, sostenendo chela pronuncia di questa Corte (Cass. n. 11872 del 2017, cit.), che perprima ha ricondotto la fattispecie in esame alla violazionedell’art.109, comma 8, t.u.i.r., avrebbe travisato le ragionidell'indeducibilità del costo dell'usufrutto su partecipazioni, che nonsi collegherebbe alla percezione, da parte dell’usufruttuario, didividendi esclusi da imposta, ma alla simmetrica intassabilità dellaplusvalenza in capo al soggetto che ha costituito l'usufrutto. Taleargomento non pare sostenibile di fronte al dato testuale dellanorma, che equipara il diritto di usufrutto ad ogni altroNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026analogo diritto e fa discendere l’indeducibilità del costo perData pubblicazione 16/04/2026l’acquisto del diritto al fatto che dalla partecipazione acquisitaderivino utili esenti, ai sensi del ridetto art. 89, senza che al riguardospieghi alcuna incidenza il regime di imposizione cui è assoggettatoil prestatore delle azioni (cfr. Cass. 09/06/2021, n. 16145, cit.,in motivazione, al punto 16.4). Del resto, la considerazione sul sensodella simmetria fiscale, che sarebbe stata infrantadall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che prende lemosse dalla sentenza del 2017, non si adatta alla fattispecie inesame, perché, se è vera l’intassabilità della plusvalenza in capo alsoggetto che ha costituito l'usufrutto, mediante lo strumentoindiretto del prestito titoli con commissioni non vi potrebbe maiessere in radice qualsivoglia plusvalenza, non essendovi un contrattotraslativo. Anche la circostanza che il legislatore abbia introdotto neltempo specifiche clausola antielusive per l'ipotesi, ad esempio, didividend washing, nei contratti di pronti contro termine o nellevendite di partecipazioni con patto di riacquisto, non contrasta conl’interpretazione normativa prospettata, ma significa soltanto che, aparte la clausola generale estensiva dell’art. 109, comma 8, t.u.i.r.,si è voluta dare regolamentazione specifica a talune fattispecie diconfine, altrimenti difficilmente qualificabili.11.5. Ciò premesso, il fulcro della ripresa a tassazione - purnel contesto della qualificazione giuridica dell’operazione, ai finifiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 8, e89 t.u.i.r. - continua ad individuarsi, in fatto, nel medesimopresupposto, ovvero nella contestazione dell’indebita deduzioneintegrale dal reddito fiscalmente imponibile della fee corrisposta. Ciòche costituisce (al netto delle argomentazioni - già definite irrilevantinei citati arresti di legittimità - spese per ricondurre la fattispecie inesame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico, ovvero adipotesi elusive) il nucleo dell’avviso d’accertamento.12. Per quanto fin qui detto, e per quanto infra si aggiungerà,ricondotto il contratto di stock lending nel perimetro dell’art. 109,Numero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026comma 8, t.u.i.r. (in ogni caso espressamente indicato nell’avvisoNumero di raccolta generale 9785/2026impugnato), gli ulteriori motivi di ricorso vanno respinti, anDcahtae p usbbelic alazio ne 16/04/2026motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384, ultimocomma, c.p.c., come è possibile qualora la questione giuridicasottesa sia comunque da disattendere, finanche nell'ipotesi in cui lamotivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un datomotivo, sostanzialmente apparente (Cass. 01/03/2019, n. 6145;Cass. 18/11/2019, n. 29880).13. Il secondo ed il terzo motivo si rivelano quindiinammissibili, perché, alla luce di quanto esposto sulla riconducibilitàdello stock lending all’usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti ledoglianze della contribuente nella parte in cui censurano, per variaspetti, la violazione della disposizione antielusiva dettata dall'art.37bis d.P.R. n. 600/1973, non applicandosi quest'ultima al caso dequo (cfr. Cass. 9628/2021 cit. secondo cui l’operazione di stocklending non è ascrivibile al fenomeno dell'elusione, ma integra unaevasione di imposta, per cui non è richiesto il contraddittorioendoprocedimentale previsto dall'art. 37bis del d.P.R. n. 600 del1973).Peraltro, più in generale, occorre ricordare che nella specie, gliaccertamenti condotti dall'Amministrazione finanziaria hanno adoggetto la rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES,tributo non armonizzato, per il quale, in assenza di specificaprescrizione (introdotta solo nel 2023 dal legislatore), il dirittonazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che siaccinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti delcontribuente, un generalizzato obbligo di contraddittorioendoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invaliditàdell'atto (Cass., Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24823; Cass. 11/05/2018,n. 11560; Cass. 07/09/2018, n. 21767).14. Analoghe considerazioni valgono per i motivi sesto, settimoe ottavo, con cui rispettivamente la ricorrente lamenta, sotto ilprofilo dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivoNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026consistente nella contraddittorietà della motivazione dell’avviso diData pubblicazione 16/04/2026accertamento, e, sotto il profilo dell’art. 360, n. 3), c.p.c., l’erronearicostruzione del contratto in termini di contratto atipico aleatorio,nullo (anche) per la sistematica perdita per la [OSCURATO:PERSONA], e l’erroneaaffermazione circa l’indeducibilità dei costi sostenuti in virtù dicontratti civilisticamente nulli.14.1. Tutti tali motivi postulano infatti una ricostruzione dellapretesa tributaria fondata sulla nullità del contratto di stock lendingstipulato tra le parti che è alternativa a quanto esposto.14.2. Giova peraltro precisare che il sesto motivo è altresìinammissibile anche perché in presenza di una cd. doppia conformedi merito, la parte ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivodi cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 348ter, quintocomma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d'appellointrodotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, come nelcaso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 06/05/2020, n. 8515), il che non è avvenuto nel caso inesame.Ed infine esso appare ulteriormente inammissibile perché lacensura sostanzialmente non attinge (come è necessario: cfr. Cass.06/09/2019, n. 22397, ex plurimis) un ‘fatto’, ovvero un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, ma unaquestione giuridica, ovvero la asserita contraddittorietà dellamotivazione dell’avviso di accertamento.15. Alla luce di quanto esposto al § 11.4 in merito allariconducibilità dello stock lending all’usufrutto di azioni, nonricorrendo una ipotesi di inesistenza o nullità del contratto maessendo questione di mera indeducibilità dei costi sostenuti per unNumero registro generale 2791/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 9785/2026contratto valido, è infondato anche il quinto motivo di ricorso, cheData pubblicazione 16/04/2026censura la motivazione dell’avviso di accertamento in cui laprospettazione è legata alla qualificazione della condotta comeelusiva e non come evasiva.Né, infine, coglie nel segno la tesi sostenuta in sedediscussione dal difensore della contribuente, circa l’impossibilità,nella specie, di fare applicazione dei principi già enucleaticostantemente da questa Corte in materia (e, da ultimo, ribaditi daCass. n. 8717/2025 cit.) per la presenza del disconoscimento delcredito di imposta versato all’estero; invero, detta contestazione nonsolo non viene direttamente attinta da alcuno dei plurimi motivi delricorso in scrutinio, ma nemmeno muta i termini fattuali dellavicenda, al lume dei quali essa va sussunta sotto la correttadisposizione normativa.16. Il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo chesegue. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente alpagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, oltre speseprenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensidell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]