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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08987/2026

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ate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ifitalia - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10281/2025Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 8987/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 226/2025depositata il 10 febbraio 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Per quanto qui interessa, Ifitalia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] diSerranò [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere ai sensi dell’articolo 2901c.c. la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di atto dicompravendita del 2 novembre 2017 stipulato dai primi due e di ulterioreTrono, nonché il risarcimento di danni per il successivo trasferimento degliimmobili in questione.Svolta una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza n.1921/2023, dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attrice di entrambe lecompravendite e condannava la società Niva a risarcire danni nella misuradi euro 98.508,89, oltre a interessi, all’attrice.Proponevano appello le società Trono e Niva; resisteva Ifitalia. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia rigettava l’appello.Le società Trono e Niva hanno presentato ricorso sulla base di quattromotivi.

Si è difesa con controricorso Ifitalia.

La parte ricorrente e lacontroricorrente hanno depositato memoria.Considerato che:1.

Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 2901, primo comma, n.2 c.c., in relazione ad assenza delrequisito di scientia damni e del requisito di partecipatio fraudis del terzo,necessari per esercitare l’azione revocatoria avente ad oggetto atti a titolooneroso.Numero registro generale 10281/2025Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 8987/2026Data pubblicazione 09/04/20262.

Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 2729 c.c. per “errata applicazione dei principi che sottendonoil ricorso alla prova presuntiva”.3.

Il terzo motivo riguarda le spese processuali: ricorrerebbero violazionee falsa applicazione degli articoli 14, 15, 91 c.p.c. e 5 d.m. 55/2014nonché “falsa applicazione del criterio di liquidazione degli onorarigiudiziari a carico del soccombente”.4.

Con il quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degliarticoli 14, 15, 91 c.p.c. e 4 d.m. 55/2014 nonché “falsa applicazione delcriterio di liquidazione degli onorari giudiziari a carico del soccombente”.5.

È il caso di vagliare per primo il terzo motivo.5.1 Le ricorrenti osservano che il giudice d’appello ha ritenuto che il valoredella controversia e la liquidazione delle spese processuali fossero staticorrettamente determinati dal Tribunale, traendo dall’articolo 5, primocomma, d.m. 55/2014 l’asserto che il valore di una causa pauliana siregola in base al credito vantato dall’attore; e avrebbe pure citatoconformi Cass. 3687/2020 e Cass. 10089/2014.

Oppongono, quindi. chel’articolo 5 d.m. 55/2014 indica come criterio il valore effettivo dellacontroversia e, nel caso in esame, il credito di Ifitalia sarebbe di euro1.500.000 circa, mentre l’immobile varrebbe euro 75.000; e la più recentegiurisprudenza di legittimità riconoscerebbe il criterio del disputatum(Cass. 28156/2024), prevedendo altresì “la possibilità di adeguamentodegli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia” se emergeuna manifesta sproporzione (Cass. 8233/2024).5.2 Cass. ord. 10089/2014 afferma espressamente che per la liquidazionedegli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi ex articolo 2901c.c. il valore della causa si determina su quello del credito per cui siagisce, anche se diverso è quello del bene sottratto al creditore, “e ciò inconsiderazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzarel’efficacia degli atti aggrediti assicurare al creditore l’assoggettabilità adNumero registro generale 10281/2025Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 8987/2026Data pubblicazione 09/04/2026esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”.

Già in questo senso, tragli arresti massimati, si erano posti Cass. 1440/1973, Cass. 3076/1981,Cass. 7250/1986, Cass. 5402/2004 e Cass. 3697/2020, sempreindividuando alla base di questa interpretazione nella tutela dell’attore cheesercita l’azione revocatoria.L’articolo 5 d.m. 55/2014 afferma che nella liquidazione dei compensi acarico del soccombente nei giudizi, tra l’altro, per azioni revocatorie “si hariguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azioneè diretta” (primo comma).

La prospettazione dei ricorrenti è dunqueinfondata a livello di interpretazione letterale.Va peraltro rilevato che la tutela giurisdizionale è un valore costituzionale,e che il recupero delle spese da parte del vittorioso non puòontologicamente mutarsi in una specie di sanzione anche laddove non visia stata dl soccombente una condotta riconducibile agli artt. 88 e 96c.p.c.; né, al contrario, chi riveste il ruolo di creditore che agisce exart.2901 c.c. necessita peculiare tutela per una sua ontologica debolezza,come - per esempio - il consumatore.Appare pertanto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine didisporne la trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti e conla partecipazione necessaria del P.G.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione in P.U.Così deciso in Roma il 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ifitalia - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10281/2025Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 8987/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 226/2025depositata il 10 febbraio 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Per quanto qui interessa, Ifitalia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] diSerranò [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere ai sensi dell’articolo 2901c.c. la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di atto dicompravendita del 2 novembre 2017 stipulato dai primi due e di ulterioreTrono, nonché il risarcimento di danni per il successivo trasferimento degliimmobili in questione.Svolta una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza n.1921/2023, dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attrice di entrambe lecompravendite e condannava la società Niva a risarcire danni nella misuradi euro 98.508,89, oltre a interessi, all’attrice.Proponevano appello le società Trono e Niva; resisteva Ifitalia. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia rigettava l’appello.Le società Trono e Niva hanno presentato ricorso sulla base di quattromotivi. Si è difesa con controricorso Ifitalia. La parte ricorrente e lacontroricorrente hanno depositato memoria.Considerato che:1. Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 2901, primo comma, n.2 c.c., in relazione ad assenza delrequisito di scientia damni e del requisito di partecipatio fraudis del terzo,necessari per esercitare l’azione revocatoria avente ad oggetto atti a titolooneroso.Numero registro generale 10281/2025Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 8987/2026Data pubblicazione 09/04/20262. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 2729 c.c. per “errata applicazione dei principi che sottendonoil ricorso alla prova presuntiva”.3. Il terzo motivo riguarda le spese processuali: ricorrerebbero violazionee falsa applicazione degli articoli 14, 15, 91 c.p.c. e 5 d.m. 55/2014nonché “falsa applicazione del criterio di liquidazione degli onorarigiudiziari a carico del soccombente”.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degliarticoli 14, 15, 91 c.p.c. e 4 d.m. 55/2014 nonché “falsa applicazione delcriterio di liquidazione degli onorari giudiziari a carico del soccombente”.5. È il caso di vagliare per primo il terzo motivo.5.1 Le ricorrenti osservano che il giudice d’appello ha ritenuto che il valoredella controversia e la liquidazione delle spese processuali fossero staticorrettamente determinati dal Tribunale, traendo dall’articolo 5, primocomma, d.m. 55/2014 l’asserto che il valore di una causa pauliana siregola in base al credito vantato dall’attore; e avrebbe pure citatoconformi Cass. 3687/2020 e Cass. 10089/2014. Oppongono, quindi. chel’articolo 5 d.m. 55/2014 indica come criterio il valore effettivo dellacontroversia e, nel caso in esame, il credito di Ifitalia sarebbe di euro1.500.000 circa, mentre l’immobile varrebbe euro 75.000; e la più recentegiurisprudenza di legittimità riconoscerebbe il criterio del disputatum(Cass. 28156/2024), prevedendo altresì “la possibilità di adeguamentodegli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia” se emergeuna manifesta sproporzione (Cass. 8233/2024).5.2 Cass. ord. 10089/2014 afferma espressamente che per la liquidazionedegli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi ex articolo 2901c.c. il valore della causa si determina su quello del credito per cui siagisce, anche se diverso è quello del bene sottratto al creditore, “e ciò inconsiderazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzarel’efficacia degli atti aggrediti assicurare al creditore l’assoggettabilità adNumero registro generale 10281/2025Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 8987/2026Data pubblicazione 09/04/2026esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”. Già in questo senso, tragli arresti massimati, si erano posti Cass. 1440/1973, Cass. 3076/1981,Cass. 7250/1986, Cass. 5402/2004 e Cass. 3697/2020, sempreindividuando alla base di questa interpretazione nella tutela dell’attore cheesercita l’azione revocatoria.L’articolo 5 d.m. 55/2014 afferma che nella liquidazione dei compensi acarico del soccombente nei giudizi, tra l’altro, per azioni revocatorie “si hariguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azioneè diretta” (primo comma). La prospettazione dei ricorrenti è dunqueinfondata a livello di interpretazione letterale.Va peraltro rilevato che la tutela giurisdizionale è un valore costituzionale,e che il recupero delle spese da parte del vittorioso non puòontologicamente mutarsi in una specie di sanzione anche laddove non visia stata dl soccombente una condotta riconducibile agli artt. 88 e 96c.p.c.; né, al contrario, chi riveste il ruolo di creditore che agisce exart.2901 c.c. necessita peculiare tutela per una sua ontologica debolezza,come - per esempio - il consumatore.Appare pertanto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine didisporne la trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti e conla partecipazione necessaria del P.G. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione in P.U.Così deciso in Roma il 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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