CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28156/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8042/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 101,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETOdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 137/2022 depositatoil 09/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso exart. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 innanzi alla Corte d'Appello di Perugia, chiedendo ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un'equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che ella assumeva di aver subìto in relazione alla durata di un procedimento, parimenti in materia di equa riparazione, instaurato originariamente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e protrattosi per oltre dieci anni (31.03.2010 -19.01.2021) per tre effettivi gradi di giudizio. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'Appello di Perugia accoglieva la domanda e, con decreto n. 61/2022, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento alla ricorrente della somma corrispondente ad un indennizzo annuo pari ad €. 400,00 per un termine di durata irragionevole di anni sette, ridotta dal totale di €. 2.800,00 ad €. 1.250,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle relative spese di lite) corrispondente al valore della causa presupposta, ai sensi dell'art 2-bis, punto 3, della legge n. 89/2001. 1.2. Con ricorso in opposizione avverso detto decreto exart. 5- ter legge n. 89/2001, depositato il 30.03.2022, l'opponente lamentava che nel caso in cui l'indennizzo sia ridotto ai sensi dell'art 2-bis, punto 3, della legge n. 89/2001, alla somma liquidata nel giudizio de quodevono aggiungersi gli interessi, nel caso di specie decorrenti dal 31 marzo 2010 al 6 aprile 2018,pari ad €. 114,26. 1.3. La Corte d'Appello di Perugia, con il decreto oggetto di impugnazione, accoglieva integralmente l'opposizione, revocava il decreto opposto e condannava l'Amministrazione al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 1.364,26 (oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo). Procedeva, altresì, alla regolazione delle spese di lite condannando il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite: - per la fase monitoria: in considerazione dell'assenza di complessità del giudizio, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D . M . n.55 del 2014 previsti per i procedimenti di ingiunzione, liquidava una somma per complessivi €. 292,50 corrispondenti allo scaglione da €. 0,01 a €. 5.200,00, ridotta del 50% e aumentata del 30% per l'uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, D.M.55 del 2014; - per la fase di opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89/2001, nella quale la ricorrente ha agito per ottenere una parte ulteriore di indennizzo pari ad €. 114,26, liquidava la somma per complessivi €. 371,18, corrispondenti allo scaglione da €. 0,01 ad €. 1.100,00, aumentata del 30% per l'uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n.55 del 2014. 2. Il decreto avveniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione. I l ricorso , affidato ad un unico motivo , è illustrato da memoria. Resistevail Ministero della Giustizia depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 5-ter legge n. 89/2001; art. 91 cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022. La ricorrente impugna il decreto nella parte in cui -considerando la fase di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 alla stregua di un giudizio di impugnazione nel quale, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto ne ll'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza (Cass. n. 4520 del 2022) - non ha applicato il recente principio di diritto in virtù del quale «in materia di equa riparazione, ove la corte d'appello in composizione collegiale revochi il decreto monocratico, riconoscendo alla parte privata opponente un equo compenso maggiore, le spese legali da porsi a carico della pubblica amministrazione debbono essere liquidate a misura dell'intera vicenda processuale» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32458 del 2021). In applicazione di tale principio, sostiene la ricorrente, il decreto impugnato avrebbe, quindi, dovuto liquidare le spese poste a carico del Ministero della Giustizia sulla base dello scaglione tariffario superiore - da € . 1.100,01 ad € . 5.200,00 – (D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022) avendo riconosciuto alla parte privata ricorrente, in accoglimento dell'opposizione, la somma complessiva di €. 1.364,26. In tale prospettiva - prosegue la ricorrente - la liquidazione delle spese di lite poste a carico del Ministero soccombente ammonterebbe ad un totale complessivo, per l’intera vicenda processuale, di €. 1.894,75 (considerate le quattro fasi comprensive del 30% di aumento per l'uso di tecniche informatiche) anziché al totale di €. 663,68 liquidato dalla Corte d’Appello in sede di opposizione ben oltre al di sotto dei minimi tariffari (€. 292,50 per la fase monitoria, cui si sommano €. 371,18 per la fase di opposizione). 1.1. Il motivo è fondato nei limiti di quanto si dirà appresso. Questa Corte ha stabilito che la determinazione del valore della controversia, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza) nelle situazioni in cui il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 2022; Cass. Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017; Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011). Nel caso di specie, si è dinanzi alla diversa situazione di opposizione ex art. 5 - ter della l. n. 89 del 2001 che investe la questione della determinazione del quantum del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo. In tal caso, il giudizio di opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, come nel caso che ci occupa; mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. Sez. 2, n. 23599/2023 del 2/8/2023; cfr. anche, con motivazione in parte analoga, Cass. Sez. 2, n. 16803/2023 del 13/6/2023, entrambe richiamate in memoria dalla ricorrente; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01; conf. da Cass.n.32458/2021 citata in ricorso; Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 26851 del22/12/2016, Rv. 641924 - 01). 1.2. Nella specie, l’opposizione della ricorrente era stata accolta e, dunque, doveva procedersi ad una liquidazione unitaria, sebbene rispettando le due distinte fasi dei giudizi monitorio e di opposizione, avendo come riferimento la somma complessiva di €. 1.364,26 riconosciuta alla ricorrente in accoglimento dell'opposizione. 1.3. In sintesi, le spese poste a carico del Ministero della Giustizia devono essere liquidate sulla base dello scaglione tariffario superiore, Tabella 12 -da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00 – in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018; non trovano, invece , applicazione le tariffe di cui al successivo aggiornamento, posto che il ricorso in opposizione veniva depositato il 30.03.2022, mentre il D.M. n. 147/2022 sarebbe entrato in vigore il 23.10.2022. 2. Il decreto merita, dunque, di essere cassato e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che determinerà le spese di lite del procedimento unitario in virtù dei principi sopra riportati, e deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in dive