CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro686 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- controricorrenti – ricorrenti incidentali -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. AGR. COOP. MA.GE.MA.;Numero registro generale 20989/2021- ricorrente principale – controricorrente incidentale -N umero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 10178/2026avverso la sentenza n. 57/2021 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 19/04/2026BOLOGNA, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 602/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 57/2021 ha inparte accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Ravenna che si era pronunciata nellacontroversia instaurata dalla società agricola cooperativaMA.GE.MA. a seguito di notifica di avviso di addebito.Oggetto della controversia è la pretesa da parte dellaMA.GE.MA. di godere della agevolazione contributiva previstadall’art.9, comma 5, della legge n.67/1988, per i trimestri I e IIdell’anno 2015, in forza dell’attività di allevamento esfruttamento del bestiame svolto in regime di soccida dai proprisoci in zone svantaggiate, come previsto dall’art.32, comma7ter, del d.l. n.69/2013, convertito con modificazioni dalla leggen.98/2013 (poi dichiarato incostituzionale con sentenza Cortecost. n.49/2019), nonché di goderne senza lo scomputo dellac.d. quota monetizzata al soccidario: INPS pretendeva ilpagamento della contribuzione in misura integrale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto in parte il ricorso in opposizione edichiarato non dovuto il pagamento delle somme pretese permezzo dell’avviso di addebito nella parte in cui erano stati negatii benefici per la ritenuta non congruità del numero di lavoratoriindicati rispetto alla quantità di prodotto conferito ed inrelazione alla cd soccida monetizzata.La corte territoriale ha confermato la pronuncia del primogiudice limitatamente alla parte relativa al recupero dellaNumero registro generale 20989/2021Numero sezionale 686/2026contribuzione di quanto riferito alla soccida moneNtiuzmzerao tdai r,a ccolta generale 10178/2026Data pubblicazione 19/04/2026dichiarata come non dovuta, accogliendo, nel resto, il gravamedell’INPS.Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa, conricorso affidato a tre motivi, ai quali resiste INPS che a sua voltapropone un motivo di ricorso incidentale, cui resiste MA.GE.MA.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in cui richiama, per ilrigetto del ricorso incidentale, Cass. n. 32730/2025 e n.34760/2025.Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso principale ex art.360, comma 1,n.3 cod. proc. civ., la Cooperativa lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art.9, comma 5, della legge n.67/1988 cosìcome interpretato autenticamente dall’art.32, comma ter, dellalegge n.98/2013: la ricorrente deduce che «l’INPS nega glisgravi contributivi sulla base del (presunto) requisito dellacongruità delle giornate lavorative dichiarate dalle aziende checonferiscono i prodotti in relazione al quantitativo di prodottoconferito, ma tale requisito non è richiesto dalla legge, cheprevede unicamente di accertare la provenienza del prodotto dazona svantaggiata. La Corte d’Appello non tratta tale aspetto enega gli sgravi in quanto ritiene che Magema dovessedimostrare che i soci fossero provvisti della capacità lavorativasufficiente in seguito alla contestazione dell’INPS».Con il secondo motivo di ricorso principale ex art.360, comma1, n.4 cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza perNumero registro generale 20989/2021Numero sezionale 686/2026motivazione apparente nella valutazione della prova Nfuomerrno idti ara ccolta generale 10178/2026Data pubblicazione 19/04/2026dalla parte ricorrente sulla congruità delle giornate lavorative.Con il terzo motivo di ricorso principale ex art.360, comma 1,n.5 cod. proc. civ., la Cooperativa denuncia omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, per non avere la Corte d’Appello ammesso la C.T.U. sullacongruità delle giornate lavorative in relazione alla quantità diprodotto conferito.Con l’unico motivo di ricorso incidentale INPS lamenta violazionee falsa applicazione dell’art.9, comma 5, della legge n.67/1988,come interpretato dall’art.32, comma 7ter, del d.l. n.69/2013,convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 in relazioneagli artt. 2170 e ss. cod. civ. Sostiene che la corte territorialeha errato nel riconoscere l’agevolazione contributiva anche conriferimento all’attività svolta dai soccidari che abbiano optatoper la monetizzazione degli animali nell’ambito della c.d. soccidamonetizzata.La sentenza ha così motivato.-Si controverte della misura degli sgravi fruibili.-L’onere della prova è a carico del contribuente.-L’applicazione di detto principio da parte del Tribunale è erratae ha risentito di una valorizzazione non appropriata degliargomenti difensivi della società che ha evidenziato la mancanzadi attendibilità dei parametri offerti da INPS per contestare lacongruità dell’esposizione dei valori come dati dallacontribuente e la stessa apparente antieconomicità dellagestione se fatta secondo i valori ritenuti congrui dall’istituto.-L'argomento è suggestivo ma non tiene conto del fatto che, siain sede ammnistrativa che giudiziaria, INPS ha dedotto che “lacooperativa continua ad affermare che si tratta di allevamentiNumero registro generale 20989/2021Numero sezionale 686/2026altamente meccanizzati ma dalle denunce aziendali preNsuemnertoa dti era ccolta generale 10178/2026Data pubblicazione 19/04/2026dagli allevatori questo non risulta assolutamente e Magema nonpuò effettuare dichiarazioni inerenti la composizione del parcomacchine di altre aziende, questo spetta al rappresentantelegale. Altra affermazione discutibile è che “le mangiatoievengono rifornite di alimenti in maniera automatizzata e lapresenza dell’uomo si rende necessaria, in regime di normaleoperatività, per circa mezz’ora al giorno”. La cooperativa stessaafferma che è necessaria una presenza quotidiana seppurminima ma gli allevatori non dichiarano la presenza di personaledipendente tutti i giorni”. A fronte di ciò sarebbe stato oneredella parte addurre gli elementi di prova idonei a daredimostrazione della misura come rivendicata, mentre non solonon sono state offerte prove in ricorso ma neppure in primaudienza.-Né è ammissibile la richiesta CTU in quanto sostitutivadell’onere della prova ricadente sulla parte (“volta a valutare seil numero di giornate lavorative indicato per le aziende indicatein atti sia sufficiente in rapporto al livello di meccanizzazionedelle stesse e all’organizzazione del ciclo produttivo”).-Del resto, per quanto di opinabile attendibilità per la rilevatadiscrepanza dei valori, anche i parametri di riferimento più bassiindicati per l’impiego di manodopera per capo allevato (v.tabelle ufficiali riferite alla Regione Emilia-Romagna prodotte inprimo grado) portano comunque ad un valore di produzionelargamente inferire a quello esposto dalla società-Da respingersi è invece il motivo relativo agli sgravi riferiti aisoccidanti i cui soccidari abbiano optato per la monetizzazionedegli animali.Il ricorso principale va rigettato.Numero registro generale 20989/2021Numero sezionale 686/2026Il quadro normativo di riferimento è il seguente. Numero di raccolta generale 10178/2026Data pubblicazione 19/04/2026-L’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 stabiliva che “I premied i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali,dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personaledipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempodeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sonofissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi econtributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zoneagricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 dellalegge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento adecorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal1 ottobre 1996”.-Il d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013, ha disposto (con l'art. 32, comma 7-ter) che"Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, esuccessive modificazioni, si interpreta nel senso che ilpagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misuraridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzidi cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misuraproporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato daipropri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di naturaassociativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, inzone di montagna o svantaggiate e successivamente conferitoalla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventualiversamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data dientrata in vigore della presente disposizione".Numero registro generale 20989/2021Dalla lettura del testo della norma come autenticamenteN umero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 10178/2026interpretata emerge che i requisiti perché le cooperative che nonData pubblicazione 19/04/2026operano in zone svantaggiate o di montagna possano fruiredello sgravio è che venga loro conferito prodotto coltivato oallevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate; ilpagamento in misura ridotta è poi riconosciuto in misuraproporzionale alla quantità di prodotto conferito.Ciò è quanto si ricava altresì da Corte cost. n. 49/2019, secondocui, espressamente, «il legislatore attribuisce … rilievo dirimentealla provenienza del prodotto da zone di montagna osvantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluenteche le cooperative e i consorzi non operino in zone agricolesvantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodottosuccessivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari dinatura associativa. Quel che rileva è la provenienza delprodotto, secondo una scelta coerente con la finalità dipromozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nelvalutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori(sentenza n. 354 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto,e ordinanza n. 184 del 1999)».Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale si muovesul seguente percorso logico, corretto: l’onere di provare ildiritto al godimento degli sgravi grava su chi li invoca (comeripetutamente affermato da questa Corte, ex multis, Cass.n.11764/2024); INPS ha effettuato analitiche contestazioni inordine alla sussistenza dei presupposti per la fruizione, poichéha contestato la effettività dei conferimenti, raffrontando laconsistenza degli stessi con la forza lavoro regolarmentedenunciata dai soci conferenti, insufficiente ad allevare ilnumero di capi conferito; a fronte di ciò, la ricorrente non hacontrastato analiticamente le allegazioni: “sarebbe stato onereNumero registro generale 20989/2021Numero sezionale 686/2026del contribuente addurre gli elementi di prova idonei Naum edroa dri era ccolta generale 10178/2026Data pubblicazione 19/04/2026dimostrazione della misura come rivendicata mentre non solonon sono state offerte prove in sede di ricorso ma neppure inprima udienza".Alla luce della motivazione, viene evidenziata la inadeguatezzadelle deduzioni della parte a confutare le ragioni deldisconoscimento degli sgravi che spettano solo in relazione aconferimenti realmente provenienti da zona montana osvantaggiata.Nella specie INPS aveva rilevato per alcuni allevamenti laincongruenza tra il numero dei capi conferiti ed il numero deglioperai impiegati: di conseguenza, gli sgravi sono statidisconosciuti dall’ente previdenziale perché i conferimenti inrelazione ai quali erano stati fruiti sono stati considerati noneffettivi, in quanto i soci conferenti non potevano aver allevatoil numero di capi che affermavano di aver conferito, consideratala forza lavoro a loro disposizione.A fronte di tali dettagliati elementi, la parte che invoca il dirittoallo sgravio avrebbe dovuto dimostrare l’effettività e l’esattaconsistenza dei conferimenti in modo analitico e ciò non hafatto.Pertanto, il primo motivo del ricorso principale è infondato: lacorte territoriale ha ritenuto che non fosse provato il requisitodell’allevamento del quantitativo di prodotto per cui era chiestolo sgravio da parte del soccidario in zone agricole svantaggiateo di montagna, requisito essenziale per il riconoscimento dellosgravio contributivo.Il secondo motivo del ricorso principale è in parte infondato e inparte inammissibile. E’ infondato laddove censura lamotivazione apparente in punto valutazione della prova, perchénella sentenza impugnata la corte territoriale ha dato conto delNumero registro generale 20989/2021Numero sezionale 686/2026proprio convincimento nei limiti del c.d. minimo costituzNiuomnerao ldei r.a ccolta generale 10178/2026Data pubblicazione 19/04/2026E’ inammissibile nella parte restante perché si risolve nelsindacato sull’apprezzamento degli elementi di prova giàcompiuti dal giudice di merito, e a esso riservati, non essendostata dedotta la specifica violazione di una norma di legge taleda inficiare la validità del ragionamento probatorioIl terzo motivo del ricorso principale è inammissibile, perché lamancata ammissione della CTU richiesta dalla Cooperativa nonè qualificabile come omesso esame di un fatto storico,trattandosi di una istanza istruttoria. Rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanzadi CTU, senza che la decisione negativa possa esserne censuratain sede di legittimità se risulti che gli elementi per disattenderlasono stati tratti dalle risultanze di causa vagliate e ritenuteesaurienti dal giudice: qui il rigetto è legato alla inammissibilitàdi una CTU in assenza di allegazioni e deduzioni in ricorso.Il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato.Anche il ricorso incidentale va rigettato come di recente giàstatuito, in cause sovrapponibili, da Cass. n. 32730/2025 e n.34769/2025.La Corte territoriale ha ritenuto che la Cooperativa/soccidantepotesse beneficiare dello sgravio contributivo anche nei casi neiquali avesse pattuito con i soccidari la c.d. soccida monetizzata,che si ha laddove le parti – in deroga all’art. 2178 cod. civ. –pattuiscano la “monetizzazione” della percentuale diaccrescimento spettante al soccidario (Cass. n.15764/2023),con esclusione della remunerazione sotto la normale formadell’accrescimento del bestiame.Tale accordo, ad avviso di questa Corte, influisceesclusivamente sulle modalità con cui viene remunerato ilsoccidario ma non rileva ai fini dei requisiti necessari (eNumero registro generale 20989/2021sufficienti) per riconoscere gli sgravi contributivi, come sopraN umero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 10178/2026indicati. L’Istituto non contesta che le attività di allevamento daData pubblicazione 19/04/2026parte dei soccidari, nelle ipotesi di soccida monetizzata, siaavvenuto al di fuori delle zone di montagna o svantaggiate masi limita a censurare la specifica modalità di remunerazione, cheperò nulla ha a che vedere con i fatti costitutivi dellaobbligazione contributiva.Non va sottaciuto che nella memoria depositata in vistadell’odierna adunanza camerale, la cooperativa ha evidenziatoche lo stesso INPS, con circolare n. 94 del 21 maggio 2025, hainvitato le Direzioni provinciali a riconsiderare le contestazioniriguardanti la soccida monetizzata e a riesaminare i contenziosiin essere procedendo in autotutela, a seconda dei casi,all’annullamento o alla riforma dei provvedimenti diinquadramento o di recupero dei benefici illegittimi.Pertanto, vanno respinti sia il ricorso principale che quelloincidentale ma la soccombenza reciproca giustifica lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20989/2021 P.Q.MNumero di raccolta generale 10178/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale ecompensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito