CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15764/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12271/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il primo in Roma via Po n. 9, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 388/3/17, depositata il 2 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riformadella decisione della CTP di Perugia, aveva ritenuto legittimo il diniego di rimborso Iva per l’anno 2014 in relazione alle fatture di acquisto di beni strumentali all’attività di soccidario esercitata in forza del contratto di soccida tra il medesimo (quale soccidario) e l’[OSCURATO:PERSONA] (soccidante). Oggetto: Contratto di soccida –Acquistodi beni strumentali da parte del soccidario –Diniego rimborso Iva per difetto di soggettività-[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 in connessione con gli artt. 2170, 2178 e 1362 c.c. per aver la CTR escluso il riconoscimento del diritto alla detrazione sull’Iva, ritenendo quindi legittimo il diniego di rimborso, assolta dal soccidario sugli acquisti dei beni strumentali all’esercizio dell’attività di allevamento in soccida. Erroneamente la CTR aveva esclusola soggettività passiva Iva del soccidario sull’assunto che la commercializzazione dei prodotti era stata effettuata dal solo soccidante mentre il primo si era limitato a fruire degli utili per i quali il contratto di soccida aveva stabilito,quale modalità esclusiva di ripartizione dell’accrescimento,la monetizzazione della quota di riparto spettante al soccidario. La soggettività passivadel soccidario, infatti, derivava dalla natura stessa del contratto agrario in essere, senza che assumesse rilievo la distinzione tra soccidante e soccidario; in ogni caso, la cessione al soccidante della quota parte dei prodotti era stata regolarmente fatturata, con separata indicazione dell’Iva dovuta in rivalsa, sicché il contribuente aveva effettuatoregolari operazioni imponibili, senza che rilevasse, a tal fine, che la cessione fosse avvenuta al soccidante anziché a terzi soggetti. 2. Il motivo è fondatonei termini che seguono. 2.1. Questa Corte, con la sentenza n. 987 del 14/01/2022, ha infatti precisato che «la circostanza che l'attività di allevamento viene svolta mediante il contratto di soccida semplice comporta che la stessa è da considerarsi una attività agricola, come si desume sia dalla sedes materiae (essendo il contratto di soccida inserito tra i contratti tipici agrari) che dalla espressa formulazione dell'art. 2170, cod. civ., secondo cui nella soccida il soccidante ed il soccidario «si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame», che, infine, dall'interpretazione sistematica, atteso che al soccidante è riconosciuta la direzione dell'impresa, quindi partecipa del rischio di impresa, al pari del soccidario» sicché «gli stessi sono contitolari dell'impresa di allevamento e, quindi, sono entrambi imprenditori agricoli: il dato normativo, invero, attribuisce ad entrambi lo status di contitolari dell'impresa posto che, come detto, per il tramite del contratto di soccida, l'impresa è svolta congiuntamente dal soccidante e dal soccidario, sia pure con obbligazioni diverse» Ne consegue che, essendo entrambi imprenditori agricoli, sia il soccidante che il soccidario, con riguardo alla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R.n. 633/1972, derivanti dal comune esercizio dell'impresa diallevamento, sono soggetti passivi ai fini Ivae possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'Iva di cui all'art. 34d.P.R. n. 633 del 1972 per le operazioni compiute verso terzi. A maggior ragione, dunque, sia il soccidante che, come nella specie, il soccidario possono portare in detrazione l’Iva relativa agli acquisti di beni strumentali per l’esercizio dell’attività e, in ipotesi, ricorrendone i presupposti di legge, chiedere il rimborso del credito Iva medesimo. 2.2. Infine, va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non assume rilievo la circostanza per cui, in forza del contratto di soccida, sia prevista la monetizzazione della percentuale di accrescimento spettante al soccidario posto che tale profilo attiene ai rapporti interni tra gli associati e non all’attività d’impresa agricola, sicché essa integra un indice estraneo e non pertinente ai fini della qualificazione dell’attività del soccidario. Una tale operazione interna, del resto, ancorché fatturata, non può, in sé, mai costituire operazione imponibile per la carenza del requisito della onerosità e del fine del conseguimento di introiti, traducendosi in una mera operazione, in forma di equivalente monetario, di riparto degli utili dell’attività d’impresa tra soccidante e soccidario. 3. Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto l’originario ricorso del contribuente. Il recente consolidamento della giurisprudenza giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contr