CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro685 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti – ricorrenti incidentali -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. AGR. COOP. MA.GE.MA.;- ricorrente principale – controricorrente incidentale -Numero registro generale 18517/2021avverso la sentenza n. 577/2020 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 10176/2026BOLOGNA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 1011/2018;Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 577/2020 ha inparte accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Ravenna che si era pronunciata nellacontroversia instaurata dalla società agricola cooperativaMA.GE.MA. a seguito di notifica di avviso di addebito.Oggetto della controversia è la pretesa da parte dellaMA.GE.MA. di godere della agevolazione contributiva previstadall’art.9, comma 5, della legge n.67/1988, per i trimestri I eIII dell’anno 2014, in forza dell’attività di allevamento esfruttamento del bestiame svolto in regime di soccida dai proprisoci in zone svantaggiate, come previsto dall’art.32, comma7ter, del d.l. n.69/2013, convertito con modificazioni dalla leggen.98/2013 (poi dichiarato incostituzionale con sentenza Cortecost. n.49/2019), nonché di goderne senza lo scomputo dellac.d. quota monetizzata al soccidario: INPS pretendeva ilpagamento della contribuzione in misura integrale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto in parte il ricorso in opposizione edichiarato non dovuto il pagamento delle somme nella parte incui erano stati negati i benefici per la ritenuta non congruità delnumero di lavoratori indicati rispetto alla quantità di prodottoconferito ed in relazione alla cd soccida monetizzata.La corte territoriale ha confermato la pronuncia del primogiudice limitatamente alla parte relativa al recupero dellacontribuzione di quanto riferito alla soccida monetizzata,Numero registro generale 18517/2021Numero sezionale 685/2026dichiarata come non dovuta, accogliendo, nel resto, il grNaumvearom di era ccolta generale 10176/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell’INPSPer la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa, conricorso affidato a quattro motivi, ai quali resiste INPS, che a suavolta propone un motivo di ricorso incidentale, cui resisteMA.GE.MA.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in cui richiama, per ilrigetto del ricorso incidentale, Cass. n. 32730/2025 e n.34760/2025.Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso principale ex art.360, comma 1,n.3 cod. proc. civ., la Cooperativa lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art.9, comma 5, della legge n.67/1988 cosìcome interpretato autenticamente dall’art.32, comma 7ter,della legge n.98/2013: la ricorrente deduce che «l’INPS nega glisgravi contributivi sulla base del (presunto) requisito dellacongruità delle giornate lavorative dichiarate dalle aziende checonferiscono i prodotti in relazione al quantitativo di prodottoconferito, ma tale requisito non è richiesto dalla legge, cheprevede unicamente di accertare la provenienza del prodotto dazona svantaggiata. La Corte d’Appello non tratta tale aspetto enega gli sgravi in quanto ritiene che Magema dovessedimostrare che i soci fossero provvisti della capacità lavorativasufficiente in seguito alla contestazione dell’INPS».Con il secondo motivo di ricorso principale ex art.360, comma1, n.4 cod. proc. civ., la Cooperativa lamenta la nullità dellasentenza per motivazione apparente nella valutazione dellaNumero registro generale 18517/2021Numero sezionale 685/2026prova fornita dalla parte ricorrente sulla congruità delle gNiuomrenroa dti era ccolta generale 10176/2026Data pubblicazione 19/04/2026lavorative.Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza ex art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte utilizzato inmotivazione una prova tardivamente prodotta da INPS inviolazione della preclusione dell’art. 345 cod. proc. civ.Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per omessapronuncia sulla ammissione di un mezzo istruttorio richiesto inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ.Con l’unico motivo di ricorso incidentale ex art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., INPS lamenta violazione e falsa applicazionedell’art.9, comma 5, della legge n.67/1988, come interpretatodall’art.32, comma 7ter, del d.l. n.69/2013, convertito conmodificazioni dalla legge n.98/2013 in relazione agli artt. 2170e ss. cod. civ. Sostiene che la corte territoriale ha errato nelriconoscere l’agevolazione contributiva anche con riferimentoall’attività svolta dai soccidari che abbiano optato per lamonetizzazione degli animali nell’ambito della c.d. soccidamonetizzata.La sentenza ha così motivato.-Si controverte della misura degli sgravi fruibili.-L’onere della prova è a carico del contribuente.-L’applicazione di detto principio da parte del Tribunale è erratae ha risentito di una valorizzazione non appropriata degliargomenti difensivi della società che ha evidenziato la mancanzadi attendibilità dei parametri offerti da INPS per contestare lacongruità dell’esposizione dei valori come dati dallacontribuente e la stessa apparente antieconomicità dellagestione se fatta secondo i valori ritenuti congrui dall’istituto.Numero registro generale 18517/2021Numero sezionale 685/2026-L'argomento è suggestivo ma non tiene conto del fatto Ncuhmeero sdii ara ccolta generale 10176/2026Data pubblicazione 19/04/2026in sede ammnistrativa che giudiziaria INPS ha dedotto che “lacooperativa continua ad affermare che si tratta di allevamentialtamente meccanizzati ma dalle denunce aziendali presentatedagli allevatori questo non risulta assolutamente e Magema nonpuò fare dichiarazioni inerenti la composizione del parcomacchine di altre aziende, questo spetta al rappresentantelegale. Altra affermazione inverosimile è che “le mangiatoievengono rifornite di alimenti in maniera automatizzata e lapresenza dell’uomo si rende necessaria, in regime di normaleoperatività, per circa mezz’ora al giorno”. La cooperativa stessaafferma che è necessaria una presenza quotidiana seppurminima ma gli allevatori non dichiarano la presenza di personaledipendente tutti i giorni”.-A fronte di ciò sarebbe stato onere della parte addurre glielementi di prova idonei a dare dimostrazione della misura comerivendicata, mentre non solo non sono state offerte prove inricorso ma neppure in prima udienza.-Da respingersi è invece il motivo relativo agli sgravi riferiti aisoccidanti i cui soccidari abbiano optato per la monetizzazionedegli animali.Il ricorso principale è da respingersi.Il quadro normativo di riferimento è il seguente.-L’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 stabiliva che “I premied i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali,dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personaledipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempodeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sonofissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobreNumero registro generale 18517/2021Numero sezionale 685/20261994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 eN udmeerlo 3di 0ra ccolta generale 10176/2026Data pubblicazione 19/04/2026per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi econtributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zoneagricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 dellalegge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento adecorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal1 ottobre 1996”.-Il d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013, ha disposto (con l'art. 32, comma 7-ter) che"Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, esuccessive modificazioni, si interpreta nel senso che ilpagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misuraridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzidi cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misuraproporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato daipropri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di naturaassociativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, inzone di montagna o svantaggiate e successivamente conferitoalla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventualiversamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data dientrata in vigore della presente disposizione".Dalla lettura del testo della norma come autenticamenteinterpretata emerge che i requisiti perché le cooperative che nonoperano in zone svantaggiate o di montagna possano fruiredello sgravio è che venga loro conferito prodotto coltivato oallevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate; ilpagamento in misura ridotta è poi riconosciuto in misuraproporzionale alla quantità di prodotto conferito.Numero registro generale 18517/2021Ciò è quanto si ricava altresì da Corte cost. n. 49/2019, secondoN umero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 10176/2026cui, espressamente, «il legislatore attribuisce … rilievo dirimenteData pubblicazione 19/04/2026alla provenienza del prodotto da zone di montagna osvantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluenteche le cooperative e i consorzi non operino in zone agricolesvantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodottosuccessivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari dinatura associativa. Quel che rileva è la provenienza delprodotto, secondo una scelta coerente con la finalità dipromozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nelvalutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori(sentenza n. 354 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto,e ordinanza n. 184 del 1999)».Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale si muovesul seguente percorso logico, corretto: l’onere di provare ildiritto al godimento degli sgravi grava su chi li invoca (comeripetutamente affermato da questa Corte, ex multis, Cass.n.11764/2024); INPS ha effettuato analitiche contestazioni inordine alla sussistenza dei presupposti per la fruizione, poichéha contestato, in alcuni casi, la stessa esistenza degliallevamenti da cui sarebbero arrivati i conferimenti rispetto aiquali gli sgravi erano chiesti ed in altri la effettività deiconferimenti, raffrontando la consistenza degli stessi con laforza lavoro regolarmente denunciata dai soci conferenti,insufficiente ad allevare il numero di capi conferito; a fronte diciò, la ricorrente non ha contrastato analiticamente leallegazioni: “sarebbe stato onere del contribuente addurre glielementi di prova idonei a dare dimostrazione della misura comerivendicata mentre non solo non sono state offerte prove in sededi ricorso ma neppure in prima udienza".Numero registro generale 18517/2021Numero sezionale 685/2026Alla luce della motivazione, viene evidenziata la inadeguNuamteeroz dzi ara ccolta generale 10176/2026Data pubblicazione 19/04/2026delle deduzioni della parte a confutare le ragioni deldisconoscimento degli sgravi che spettano solo in relazione aconferimenti realmente provenienti da zona montana osvantaggiata.Nella specie, INPS non aveva in radice riconosciuto l’esistenzadi alcuni allevamenti - perché difettava la denuncia annuale dicui all’art. 5 del d.lgs. n. 375/1993 (profilo in questa sede nonaffrontato perché non oggetto di doglianza) ed aveva rilevato,per altri, la incongruenza tra il numero dei capi conferiti ed ilnumero degli operai impiegati.Di conseguenza, gli sgravi sono stati disconosciuti dall’enteprevidenziale perché i conferimenti in relazione ai quali eranostati fruiti sono stati considerati non effettivi, in quanto i sociconferenti non potevano aver allevato il numero di capi cheaffermavano di aver conferito, considerata la forza lavoro a lorodisposizione.A fronte di tali dettagliati elementi, la parte che invoca il dirittoallo sgravio avrebbe dovuto dimostrare l’effettività e l’esattaconsistenza dei conferimenti in modo analitico e ciò non hafatto.Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, infondato: lacorte territoriale ha ritenuto che non fosse provato il requisitodell’allevamento del quantitativo di prodotto per cui era chiestolo sgravio da parte del soccidario in zone agricole svantaggiateo di montagna, requisito essenziale per il riconoscimento dellosgravio contributivo.Il secondo motivo del ricorso principale è in parte infondato e inparte inammissibile. E’ infondato laddove censura lamotivazione apparente in punto valutazione della prova, perchénella sentenza impugnata la corte territoriale ha dato conto delNumero registro generale 18517/2021Numero sezionale 685/2026proprio convincimento nei limiti del c.d. minimo costituzNiuomnerao ldei r.a ccolta generale 10176/2026Data pubblicazione 19/04/2026E’ inammissibile nella parte restante, perché si risolve nelsindacato sull’apprezzamento degli elementi di prova giàcompiuti dal giudice di merito, e a esso riservati, non essendostata dedotta la specifica violazione di una norma di legge taleda inficiare la validità del ragionamento probatorio.Il terzo motivo è inammissibile, non avendo la Corte basato ladecisione su quel documento di cui è lamentata la produzionetardiva. Comunque, è infondato, essendo consolidato (come exmultis Cass. n. 33393/2019 e n. 7694/2018) che «nel rito dellavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivocon quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anchein grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti leprove già acquisite e le risultanze di causa offrano significatividati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anched'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o lanegazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempreche tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati esussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e giàacquisiti, meritevoli di approfondimento».Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile, perché lamancata ammissione della CTU richiesta dalla Cooperativa nonè qualificabile come omessa pronuncia, trattandosi di unaistanza istruttoria; rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito accogliere o rigettare l’istanza di CTU, senza che ladecisione negativa possa esserne censurata in sede dilegittimità se risulti che gli elementi per disattenderla sono statitratti dalle risultanze di causa vagliate e ritenute esaurienti dalgiudice: qui il rigetto implicito della istanza è legato allasuperfluità di una CTU in assenza di allegazioni e deduzioni inricorso.Numero registro generale 18517/2021Il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato. Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 10176/2026Anche il ricorso incidentale va rigettato come di recente giàData pubblicazione 19/04/2026statuito, in cause sovrapponibili, da Cass. n. 32730/2025 e n.34769/2025.La Corte territoriale ha ritenuto che la Cooperativa/soccidantepotesse beneficiare dello sgravio contributivo anche nei casi neiquali avesse pattuito con i soccidari la c.d. soccida monetizzata,che si ha laddove le parti – in deroga all’art. 2178 cod. civ. –pattuiscano la “monetizzazione” della percentuale diaccrescimento spettante al soccidario (Cass. n.15764/2023),con esclusione della remunerazione sotto la normale formadell’accrescimento del bestiame.Tale accordo, ad avviso di questa Corte, influisceesclusivamente sulle modalità con cui viene remunerato ilsoccidario ma non rileva ai fini dei requisiti necessari (esufficienti) per riconoscere gli sgravi contributivi, come sopraindicati. L’Istituto non contesta che le attività di allevamento daparte dei soccidari, nelle ipotesi di soccida monetizzata, siaavvenuto al di fuori delle zone di montagna o svantaggiate masi limita a censurare la specifica modalità di remunerazione, cheperò nulla ha a che vedere con i fatti costitutivi dellaobbligazione contributiva.Non va sottaciuto che nella memoria depositata in vistadell’odierna adunanza camerale, la cooperativa ha evidenziatoche lo stesso INPS, con circolare n. 94 del 21 maggio 2025, hainvitato le Direzioni provinciali a riconsiderare le contestazioniriguardanti la soccida monetizzata e a riesaminare i contenziosiin essere procedendo in autotutela, a seconda dei casi,all’annullamento o alla riforma dei provvedimenti diinquadramento o di recupero dei benefici illegittimi.Numero registro generale 18517/2021Pertanto, vanno respinti sia il ricorso principale che quelloN umero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 10176/2026incidentale ma la soccombenza reciproca giustifica laData pubblicazione 19/04/2026compensazione delle spese del giudizio di legittimità.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.La Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale ecompensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito