CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 28330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.1468/2023 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- Per la revocazione dellasentenza della Corte suprema di cassazione n. 17402/2022depositata il 30/05/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26/09/2023. Fatti di causa Nel 2010 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio convennerodinanzi al Tribunale di Trieste la [OSCURATO:SOCIETA]. per la con- danna alla corresponsione delle indennità previste dall’accordo nazio- nale agenti (a.n.a.) per gli anni 1972-2009, delle differenze provvigio- nali sui contributi al servizio sanitario nazionale e al fondo di garanzia 2di 12 – 1468 /20 2 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. per le vittime della strada, dell’indennità ex art. 1751 c.c. e infine per la condanna al risarcimento del danno all'immagine. Gli attori alleg a- rono che nel 2009 la convenuta era receduta dal contratto d'agenzia senza giusta causa. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepì la carenza della legittima- zione attivadel [OSCURATO:SOCIETA] e chiese il rigetto delle domande della [OSCURATO:SOCIETA]. Nel 2014, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accertò il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], escluse inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA] tali da giustificare il recesso di [OSCURATO:SOCIETA] sulla base della disciplina legislativa, lo qualificò come recessocon indicazione dei mo- tivi previsto pattiziamente, condannò la convenuta al pagamento delle indennità di fine rapporto, quantificate in base a c.t.u. in € 519.000 circa, rigettando ogni altra domanda. In appello la convenutaappellante principale denunciò che non fosse stata scomputata la cifra da lei già corrisposta nel 2010 (€ 151.130 circa al netto della ritenuta d'acconto del 20% sulla somma di € 206.240 circa) per indennità di fine rapporto, con bonifico sul conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori appellati eccepirono la nullità della procura alle liti di controparte e l'inammissibilità ex art.345 c.p.c. delle domande proposte dalla convenuta appellante. Inoltre, gli attori proposero appello incidentale, denuncia ndo così: (a) l’errore nel considerare il recesso motivato e non ad nutum con l’effetto di li- quidare le indennità in misura inferiore al dovuto; (b) l’errore nel con- siderare il [OSCURATO:SOCIETA] privo di legittimazione attiva, omettendo di conside- rare che il contratto di mandato decorreva sin dal 1972, senza alcuna novazione conseguente alla successiva creazione della [OSCURATO:SOCIETA].; (c) l’errore nel disconoscereil diritto al risarcimento del danno all'im- magine. La Corte d'appello accolse il primo motivo dell'appello princi- pale e, in parziale riforma, condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento 3di 12 – 1468 /20 2 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. in favore dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA] della somma ridotta di € 312.630 circa, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. Ricorse in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] con settemotivi. Cass. 17402/2022 rigettò il ricorso. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., con sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illu- strato da memoria. Ragioni della decisione 1. –In via preliminare, si indicano le premesse sistematiche e giuri- sprudenziali che la stessa parte ricorrente reputa (cfr. ricorso, p. 14 s.) fondino la propria rinnovata iniziativa processuale dinanzi a questa Corte. La ricorrenza dell’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esclusa già in astratto(e quindi la revocazione è inammissibile) quando il fatto (o l’inesistenza del fatto) che l’impugnante in revocazione assume ad oggetto dell’errore ha costituito «un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» (così espressamente l’art. 395, n. 4 c.p.c.). Invece la revocazione ex art. 395 n. 4 è ammissibile se l’impugnante in revocazione assume che la pronuncia sottintenda implicitamente l’esistenza oppure l’inesistenza di un fatto, le quali invece sono rispet- tivamente escluse in modo incontrastabile dagli atti di causa. In altre parole, se la parte allega che la pronuncia abbia sottinteso l’esistenza di un fatto, deve emergere dagli atti di causa l’inesistenza del fattoaffinché la revocazione sia ammissibile; se la parte allega che la pronuncia abbia sottinteso l’inesistenza di un fatto, deve emergere dagli atti di causa l’esistenza del fatto affinché la revocazione sia am- missibile (così, sempre l’art. 395 n. 4 c.p.c.: «Vi è questo errore [di 4di 12 – 1468 /202 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. fatto risultantedagli atti o documenti della causa] quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabil- mente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita»). 2. - Il primo motiv o di revocazione si correla al secondo motivo del ricorso per cassazionee denuncia che Cass. 17402/2022 è incorsa in errore di fatto nel supporrel’esistenza del potere di rappresenta re Al- lianz s.p.a.in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quindi l’es istenza in capo a loro del potere di delegare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresen- tare [OSCURATO:SOCIETA]nel giudizio. Infatti, dagli atti processuali emerge che Berretti e Borina hanno attestato di rappresentare una società diversa da [OSCURATO:SOCIETA], poiché sono allegate solo due procure notarili che raffigu- rano due fatti -il potere rappresentativo e il conferimento dell’incarico –in termini diversi da quelli rappresentati in sentenza. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità sulla base della premessadi cui al paragrafo n. 1. Esso assumead oggetto dell’errore revocatorio il fatto del l’esistenza del potere di rappresentare [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale fatto ha costituito un punto controverso sul quale Cass.17402/2022si è pronunciata in modo ampiamente argomentato ( cfr. paragrafo n. 5, p. 13-15). Pertanto, il primo motivo non fa valere un errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., bensì un asserito errore di giudizio,cioè un asserito errore in cui Cass. 17402/2022 è incorsa esplicitamente in un punto della pronun- cia. Il primo motivodi revocazione è inammissibile. 3. - Il secondo motivo di revocazione denuncia che Cass.17402/2022 è incorsa in errore di fatto nel supporre che il terzo motivo 5di 12 – 1468 /20 2 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. del ricorso per cassazione(ove si denuncia essenzialmente l ’erroneità delladetrazione di circa € 206.240 disposta dalla Corte di appello dalla somma liquidata in primo grado) difetti dell’indicazione specifica dei fattidecisivi il cui esame sia stato omesso dal la Corte di appello . Nel passo saliente censurato (paragrafo n. 6.2 ., p. 16 - 18) Cass.17402/2022 argomenta come segue (in sintesi). I ricorrenti si limitano a «dolersi dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dalla cortedi merito: lì dove, in particolare, ha ritenuto che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio, era risultato dimostrato […] il paga- mento, sia pur parziale, del credito azionato dallasocietà attrice […] a nulla, per contro, rilevando che [l’] importo è stato versato sul conto personale del [OSCURATO:SOCIETA] e non di quellodella società creditrice, posto che, come emerge dalladocumentazione prodotta, il credito per indennità di finerapporto era dovuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] e che il versamento era stato eseguito sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] solo suespressa richiesta dello stesso. Si tratta, com'è evidente, di unaccertamento in fatto che, in quanto tale, può esseredenunciato in sede di legittimità soltanto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. […]. I ricorrenti, invece, […] non hanno specificamente rappresentato, in ricorso, i fatti principali ovvero secondari il cui esame, ancorchérisultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dalgiudice di merito, né, infine, la loro de- cisività ai fini di unadifferente pronuncia ad essa favorevole». Del secondo motivo di revocazione è da dichiarare l’inammissibilità sulla base della premessa di cui al paragrafo n. 1. Esso assumead oggetto dell’errore revocatorio l’inesistenza nel terzo motivo del ricorso per cassazione dell’indicazione specifica dei fatti de- cisivi il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito. Cass. 17402/2022 ha enunciato l ’inesistenza di tale indicazione nell’ultimo periodo del brano appena citato. 6di 12 – 1468 /20 2 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il secondo motivo non fa valere un errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., bensì un asserito errore di giudizio, cioè un asserito errore in cui Cass. 17402/2022 è incorsa esplicitamente in un punto d ella pronun- cia. Né vale replicare che «sussistono due diverse interpretazioni dello stesso fatto: 1) quello della sentenza di legittimità […] che identifica […]il fatto determinante a supporto della doglianza […] nella ritenuta mera contestazione della valutazionedelle prove (c.t.u.) da parte del giudice di seconde cure; 2) quello emergente dagli atti e documenti processuali, laddove emerge invece che il fatto determinante inteso quale effettivo fatto costitutivo della doglianza sia identificato come omessa considerazione della erroneità della detrazione per provatadi- versità dei soggetti destinatari della somma liquidata in prime cure». Dinanzi a un’esplicita pronuncia di Cass. 17402/202, ciò equivale a chiedere a questo Collegio di sovrapporre in modo inammissibile il pro- prio apprezzamento a quelloespresso in quella pronuncia. In altre pa- role, ciò equivale a chiedere un nuovo giudizio di cassazione. Pertanto, il secondo motivo di revocazione è inammissibile. 3. –Il terzo motivo di revocazione denuncia che Cass. 17402/2022 è incorsa in errore di fatto nel supporre che il quartomotivo del ricorso per cassazione difetti dell’indicazione specifica di fatti decisivi (il cui esame è stato omesso)per contestare la detrazione della somma lorda di € 206.240 circa dalla somma liquidata in primo grado disposta dalla Corte di appello. Nel passo saliente censurato (paragrafo n. 8 .2., p. 19 ) , Cass.17402/2022afferma: «si tratta di una censura che […] riguarda l'ap- prezzamento da parte del giudice dimerito delle emergenze probatorie (ed, in quanto tale[…] inammissibile in sede d i legittimità se non con la deduzione, qui omessa, di fatti sul punto decisivi dei quali, 7di 12 – 1468 /202 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio, sia deltutto man- cato l'esame». Del terzo motivo di revocazione è da dichiarare l’inammissibilità sulla base della premessa di cui al paragrafo n. 1. Esso assume ad oggetto dell’errore revocatorio l’inesistenza nel quarto motivo del ricorso per cassazione dell’indicazione specifica dei fatti decisivi (il cui esame è stato omesso dal la Corte di appello) per contestare la detrazione. Cass. 17402/2022 ha enunciato l’inesistenza di tale indicazione nell’ultimo periodo del brano appena citato. Pertanto, il terzo motivo non fa valere un errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., bensì un asserito errore di giudizio, cioè un asserito errore in cui Cass. 17402/2022 è incorsa esplicitamente in un punto della pronun- cia. La parte ricorrente per revocazione chiede un nuovo giudizio per cassazione. Il terzo motivo di revocazione è inammissibile. 4. -Il quarto motivo di revocazione denuncia che Cass. 17402/2022 è incorsa in errore di fatto nell’affermare che nel ricorso per cassazione non erano state riportate le clausole dell’accordo nazionale agenti (a.n.a.), laddove invece erano state puntualmente e ritualmente ri- prodotte, sancendo l’inammissibilità per difetto di specificità/autosuf- ficienza del quinto motivo di ricorso con cui se ne censurava la falsa applicazione. Il mezzo è infondato. Premesso che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il quinto motivo del ricorso per cassazione, che denunciava la violazione dell’art. 12 ter a.n.a. relativo allo scioglimento del contratto senza in- dicazione dei motivi, per non avere i ricorrenti riportato, “ nella misura idonea ad assicurare la completa comprensione“ della censura, tutte 8di 12 – 1468 /20 2 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. le clausole dell’accordo che sarebbero state falsamente applicate, di- mostrando così che essenon prevede vano alcun a ipotesi di recesso con indicazione deimotivi, il motivo è infondato in quanto dalla lettura del ricorso risulta che esso riportava esclusivamente il solo art. 12 ter citato, intitolato “ Scioglimento del contratto senza indicazione di mo- tivi“, e non riproduceva invece le altre clausole in tema di scioglimento del contratto il cui scrutinio questa Corte ha ritenuto necessario, in forza di un proprio apprezzamento, ai fine di verificare la fondatezza del motivo. 5. Il quinto motivo di revocazione censuraparimenti la dichiarazione d’inammissibilità del quinto motivo del ricorso per cassazione. Inpar- ticolare, Cass. 17402/2022 sarebbe incorsa in un altro errore di fatto nell’aver supposto che nel giudizio di merito sia stato chiesto l’accerta- mento del recesso con indicazione dei motivi, mentre ciò non risulta dagli attidi causa. In altre parole, Cass. 17402/2022 avrebbe confer- mato la statuizione dei gradi precedenti, ove il recesso è stato qualifi- cato come tale con indicazione dei motivi, senza avvedersi che non risultache alcuna delle parti abbia chiesto di qualificare il recesso come tale (cioè, con indicazione dei motivi). Il motivo è inammissibile,sebbene per una ragione diversa da quella che sorregge l’inammissibilità dei precedenti motivi (ragione che con- siste essenzialmente nella richiesta diun nuovo giudizio di cassazione attraverso il ricorso per revocazione). Il quinto motivo di revocazione è inammissibile poiché aspira ad aggirare la pronuncia di inammissibi- lità per difetto di specificità/autosufficienza del quinto motivo del ri- corso per cassazione riproponendo sotto altro profilo la stessa que- stione relativa alla qualificazione del recesso di [OSCURATO:SOCIETA] come recesso con indicazione dei motivi. Tale altro profilo è l’asserita mancatarichie- sta di parte di un accertamento del recesso con indicazione dei motivi 9di 12 – 1468 /20 2 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. e l’asserita inammissibilità (in difetto di richiesta ) della pronuncia in questo sensoad opera del giudice di primo grado. Tuttavia,la censura che si appunta sul difetto di richiesta di parte avrebbe dovuto essere oggetto di un motivo specifico d’impugnazione fin dal secondo grado. Inoltreesso postula un errore di diritto, relativo alla interpretazione delle domande e difese delle parti, e non un errore di fatto, che come tale non può essere invocato a fondamento d ella domanda di revocazione. Il quintomotivo di revocazione è inammissibile. 6. - Con il sesto motivo di revocazione si den uncia che Cass.17402/2022 sia incorsa in errore di fatto nel supporre il difetto di le- gittimazione di [OSCURATO:PERSONA] per novazione del rapporto di agenzia nonostante che egli risulti legittimato ad agire dal documento n. 5 de- positato in primo grado dagliattori. Nella parte censurata dal sesto motivo Cass. 17402/2022 argomenta come segue (in sintesi). Il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti principali o secondari risultanti dagli atti processuali il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito. A fronte dei fatti accertati dalla corte d’appello, è irrilevante il versamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA] -quale rivalsa di portafoglio - di una somma corrispondente alle indennità liquidate ad [OSCURATO:PERSONA] nel 1997. Ciò conferma la di- versità tra il contratto d’agenzia già intercorso con il [OSCURATO:SOCIETA] e quello successivamente stipulato con la società. Cass. 17402/2022 ha poi ri- levato il pagamento al [OSCURATO:SOCIETA] (accertato dalla Corte di appello) dell'in- dennità di cessazione del rapporto a lui facente capo ed ha ricordato che: (a)in caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa riconosciu- tole (dall'Accordo nazionale) nei confronti dell'agente subentrante quanto alla componente dell'indennità di fine rapporto corrisposta 10di 12 – 1468 /20 2 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all'agente uscente si giustifica perché tale parte del trattamento di fine rapporto compensa il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia l’agente subentrante; (b) tale rivalsa può essere eserci- tata, per la quota di ragione, anche in caso di affiancamento di un altro agente all'agente in carica e di opzione del vecchio agente per l'imme- diata corresponsione delle indennità. Ciò configura l’inizio di un nuovo rapporto anche nei confronti del vecchio agente ed esclude che ciò de- termini un illegittimo frazionamento dell'originario rapporto e un danno per l'agente. Ad espressione di quest’orientamento Cass. 17402/2022 cita Cass. 10510/1998. Pertanto, una volta accertato che: (a) il rap- porto d'agenzia in capo a [OSCURATO:PERSONA] era cessato nel 1997; (b) costuiaveva ricevuto il pagamento dell'indennità di fine rapporto ; (c) la compagnia preponente aveva stipulato un nuovo contratto di agenzia con la [OSCURATO:SOCIETA]., non offre il fianco a censure in sede di legittimità la declaratoria del difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] a far valere il diritto, spettante ormai solo alla società, al pagamento dell'indennità di fine rapporto. Ad avviso della partericorrente in revocazione la Corte suppone che non esista un fatto (la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] che invece emerge dal documento n. 5 (cioè, il contratto di agenzia tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dal documento n.10 (notifica di due atti di recesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA], uno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l’altro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].). Del sesto motivo è da dichiarare l’inammissibilità sulla base della premessa di cui al paragrafo n. 1. Esso assumead oggetto dell’errore revocatorio il difetto di legittima- zionead agire di Eugeni o [OSCURATO:SOCIETA] . Tale fatto ha costituito un punto controverso sul quale Cass.17402/2022si è pronunciata in modo ampiamente argomentato (cfr. 11di 12 – 1468 /202 3 – 2 – 26/09/2023 (1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. paragrafo n. 11 e seguenti, p. 22-25, cfr. la sintesi riportata indietro). Di nuovo, in sintesi estrema: la Corte d'appello ha accertato che nel 1997 in conseguenza della trasformazione della ditta [OSCURATO:SOCIETA] nelle so- cietà [OSCURATO:PERSONA], era stato concluso un nuovo contratto di agenzia con la società, previo pagamento dell’indennità di fine rap- porto. Si tratta di un apprezzamento di fatto conforme a quello di primo grado. Dinanzi a ciò, nel rigettare il sesto motivo di ricorso per cassa- zione, Cass. 17402/2022 non è incora in errore di fatto ma ha compiuto una valutazione che l’apprezzamento dei giudici di merito non si espone a censure. Pertanto, il sesto motivo di revocazione non fa valere un errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., bensì un asserito errore di giudizio, cioè un asserito errore in cui Cass. 17402/2022 è incorsa esplicitamente in un punto della pronuncia. Il sestomotivo di revocazione è inammissibile. 7. - Il ricorso per revocazione va pertanto rigettato . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per revocazione e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €8.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese