CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 04718/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1395/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura specialein calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. , rappresentate e d ifes e dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliate presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE CALABRIA Estratto ruolo - intimati - per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Calabria n. 838/2020, depositata in segreteria il 5/03/2020, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente, avuta conoscenza attraverso l’acquisizione di un estratto di ruolo di varie cartelle, in relazione a I rpef, Irap, tasse automobilistiche, diritti camerali e altro, le impugnava. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diVibo Valentia dichiarava inammissibile il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria rigettava l'appello; in particolare i giudici del gravame evidenziavano che Equitalia servizi di riscossione s.p.a. aveva provato in primo grado l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate negli estratti ruolo impugnati,notifica che aveva anche impedito il maturare della prescrizione, e che aveva altresì documentato la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione stessa; la rituale notifica delle cartelle rendeva inammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo; specificavano poi ch e le eccezioni relative a vizi della notificazione dedotti in appello dal contribuente, con particolare riferimento al deposito degli atti presso la casa comunale, erano motivi nuovi il cui esame era inammissibile per violazione dell'art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la parte ricorrente nel ricorso introduttivosi era limitata ad eccepire la totale mancanza di notifica . 4. Contro tale decisione il contribuente propone ricorso affidato a duemotivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate resistonocon controricorso.Non svolgono attività difensiva la Regione Calabria, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la Camera di commercio di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. , il contribuente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio poiché la CTR doveva rilevare la prescrizione delle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati e cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale regolarmente notificata fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione proprio della specifica imposta analizzata. Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto - legge n . 119 del 2018 per l'automatica cancellazione ivi prevista dei carichi fino a 1.000,00 affidati all'agente della riscossionedall' 1 gennaio 2000 al 31 d icembre 2010. 2. Oc corre preliminarmente osservare che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa delle cartell e non notificat e a seguito dell’avvenuta cognizione dellemedesime per l’acquisizione di un estratto ruolo. Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, exart. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: - in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;-in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamicache, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso originario , esso si rivela inammissibile, salvo quanto segue. 3. In merito al secondo motivo, il cui esame si rende necessario alla luce del principio per cui la cessazione della materia del contendere va comunque pronunciata preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19533/2011; Cass. n.9753/2017), occorre rilevare che l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. n. 15479/2019). L’assoluta genericità del motivo, privo di alcuna indicazione circa il carico iscritto a ruolo nelle singole cartelle, la natura del debito e la data di iscrizione, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere solo nei limiti in cui ne abbiano dato atto l’Agenzia delle entrate Riscossione e l’Agenzia delle entrate nel proprio controricorso, e cioèin riferimento alla cartella n. 13920100011471808000; per altre due cartelle (n. 13920070006537405000 e n. 13920100001709333000) l’Agenzia evidenzia che la somma intimata èin parte stata pagata e in parte stralciata ma dagli atti delle parti non emerge a quale carico sifaccia riferimento; infine, giova precisare che l’Agenzia, per tutte le altrecartelle, assume che vi è stato pagamento prima del d.l. n. 119/2018. 3. Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e l’esito di parziale cessazione della materia del contendere giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio e dei giudizi di merito.Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. n. 36336/2023; Cass. n. 27227/2023; Cass. n. 28330/2023). P.Q.M. cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere in relazion