CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Siracusa, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE E l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (subentrata in corso di causa alla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, già “[OSCURATO:PERSONA].p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Comiso (RG), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.ai fini di notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO E la C.C.I.A.A. di Siracusa, con sede in Siracusa, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa, il 1 3 maggio 2015, n. 1964/16/2015; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “ [OSCURATO:SOCIETA]. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia –sezione staccata di Siracusa, il 13 maggio 2015, n. 1964/16/2015, che, in controversia su impugnazione dell’invito al pagamento di vari tributi risultanti da n. 10 estratti di ruolo, in relazione ai quali altrettante cartelle di pagamento erano state emanate, per l’importo complessivo di € 32.736,08, h a dichiarato , in parte, l’inammissibilità e, in parte , l ’improcedibilità del ricorso originario, nonché ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario,in funzione di giudice del lavoro, per i crediti relativi a premi assicurativi INAIL e contributi previdenziali INPS, pronunziandosi sull’appelloproposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, della “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, del Comune di Siracusa,e della C.C.I.A.A. di Siracusa a v verso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa il 10 dicembre 2014, n. 3439/04/2014, con condanna alla rifusione d elle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha pronunziato l’ absolutio ab instantia sul presupposto: a) che la maggior parte delle cartelle di pagamento per crediti tributari fossero state regolarmente notificate (mediante consegna dei plichi al portiere dello stabile ove la contribuente aveva la sede); b) che il ricorso originario era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni da tale notificazione; c) che una delle cartelle di pagamento per crediti tributari era stata notificata addirittura dopo la proposizione del ricorso originario; 3. l’Agenzia delle Entrate e la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” hannoresistito con controricorso, mentre il Comune di Siracusa e la C.C.I.A.A. di Siracusa sono rimastiintimati; 4. l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è subentrata in corso di causa alla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” a mezzo del medesimo difensore ed ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato acinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla censura relativa alla violazione ed alla falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell’art. 2697 cod. civ., con riguardo all’assolvimento dell’onere probatorio circa la notifica delle cartelle di pagamento mediante la produzione delle medesime e non anche delle copie degli estratti di ruolo e delle copie delle relate di notifica (con attestazione del funzionario della concessionaria della riscossione); 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 139, 145, 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate, non essendo state comunicate le raccomandate informative dopo la consegna dei plichi al portiere dello stabile ove lacontribuente aveva sede; 1.3 con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, «violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento all’omessa motivazione in ordine alla censura mossa con apposito mezzo di gravame per violazione e falsa applicazione dell’art.6 dello Statuto dei Contribuenti nonché dell’art. 36-bis D.P.R. 600/73 nella parte in cui prevedono l’obbligatorietà dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente – avviso bonario » , e «violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.con riferimento all’omessa motivazione in ordine alla domanda volta all’annullamento della cartella di pagamento n. 29820100030506865, per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dello Statuto dei Contribuenti nonché dell’art. 36-bis D.P.R. 600/73 nella parte in cui prevedono l’obbligatorietà dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente», per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado senza alcuna motivazione in ordine all’obbligatorietà dell’instaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 139e 145 cod. proc. civ., 26 97 cod. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento n. 29810010037832606 fosse stata ritualmente notificata, ancorché l’agente della riscossione non ne avesse fornito alcuna prova; 1.5 con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, «violazione dell’art. 360 n. 3 n. 4 c.p.c. con riferimento all’art.324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in ordine alla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sull’intangibilità della cosa passata in giudicato e/o del giudicato interno ed omessa pronuncia», e «violazione dell’art. 360 n. 3 con riferimento agli artt. 19 e 21 della legge 546/92 sull’impugnabilità anche in via anticipata del ruolo e della cartella di pagamento mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo», per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di secondo grado che il ricorso originario fosse improcedibile in relazione alla cartella di pagamento n. 29820110009234112, avendo la contribuente dichiarato l’espressa intenzione di non proporre appello in ordine alla medesima con la conseguente formazione del giudicato interno sul punto. 2. il ricorso è inammissibile (in relazione alla totalità delle censureprospettate); 2.1 il thema decidendum dell’odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni –alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765) - possono essere confermate e ribadite anche in questa sede; 2.2 la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo; 2.3 su questa possibilità ha inciso la sopravvenienza dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficionei rapporti con una pubblica amministrazione»; 2.4 tale disposizione ha limitato l'accesso alla tutela immediata, che era stata configurata, invece, come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto a quella differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilendo che l’estratto di ruolo non èimpugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; 2.5 secondo un orientamento consolidato di questa Corte, quest’ultima disposizione non ostava all’impugnazione della cartella di pagamento, della quale -a causa dell'invalidità della relativa notifica –il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma -non costituiva l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era, comunque,venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione(tra le tante: Cass., Sez. Un.,2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11753; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, nn. 1464 e 1469; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2017, n. 14246; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25493; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27799; Cass., Sez. 5^, 3 gennaio 2019, nn. 50, 51 e 54; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, nn. 12731, 12732, 12733, 12734 e 12735; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12471; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7746; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13088); 2.6 ora, ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non è, tuttavia, sufficiente, anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato, il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione, che non vizia la cartella, ma può incidere sul merito della controversia, ai fini della prescrizione, e può determinare la decadenza dal potere di riscossione (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514); 2.7 la notificazione non è, difatti,elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; in termini, in relazione alla cartella di pagamento: Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2021, n. 26310), e quella della cartelladi pagamento equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822); 2.8 coerentemente, prendendo le mosse dall’«indiscutibile recettizietà» dell’atto tributario, in virtù della quale «il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento», le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514) hanno fondato l’ammissibilità dell’impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l’invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l’avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione;2.9 d'altronde, anche quanto alla tutela successiva, l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, comunque, esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n.16412; Cass., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2009, n. 16444; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2012, n. 14861; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, n. 19982); 2.10 il bisogno di tutela immediata scaturisce, dunque, nella prospettazione delle Sezioni Unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori; 2.11 si ritenevano,difatti, sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento: a) per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21690); b ) per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. c iv ., inizialmente esclusa dall'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel regime antecedente alla novella dovuta al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., Sez. U n., 9 aprile 1999, n. 212; Cass., Sez. U n., 14 febbraio 2002, n. 2090; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 2013, n. 25855), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base all'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni; laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc. c iv . ; 2.12quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali; 2.13 dapprima le Sezioni U nite (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2017, nn. 13913 e 13916; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base agli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 2.14 poi, anche sulla scia della giurisprudenzadi legittimità, la Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo: Cass., Sez. Un.,16 dicembre 2020, n. 28709) ; 2.15 il giudice delle leggi ha,inoltre, posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinar io, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod.proc. c iv . ; 2.16 afondamento della decisione, la Corte Costituzionale ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che «...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori»; 2.17 il principio della tutela immediata è, dunque, superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135); 2.18 in realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3990); e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., S ez. U n., 20 novembre 2007, n. 24011; Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2009, n. 21890); 2.19 per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato: lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: Cass., Sez. 3^, 13 ottobre 2016, n. 20618; Cass., Sez. 3^, 10 novembre 2016, n. 22946; con riguardo all'estratto di ruolo contributivo: Cass., Sez. 6^-Lav., 7 marzo 2019, n. 6723); s i è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra le tante: Cass. , Sez. 2^, 14 novembre 2002, n. 16022; Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2015, n. 16262); s icché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2019, n. 29294; Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto; in termini, Cass., Sez. 6^-3, 8 marzo 2022, n. 7593, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella); 2.20in posizione mediana, si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass., Sez. 3^, 7 marzo 2022,n. 7353); 2.21 in questo composito panorama,le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 2.22 l'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte C ostituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., 10 giugno 2021, n. 120; in precedenza, anche Corte Cost., 15 marzo 2019, n. 51 , stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata; 2.23 in tale contesto, il legislatore è intervenuto, per l’appunto, con l’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo - per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo:Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n.19704) è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto; il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente,è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede; in buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”: Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella; 2.24 d a questo ragionamento discende che , nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo,difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente); mentre è ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella); in questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notificadella cartella stessa; 2.25 il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello i us superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per disporre la compensazione dellespese giudiziali.4. in ragione delle modalità di definizione della controversia, anche in considerazione dell’accordo raggiunto sul punto, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; 5. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inam m issibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072): 6. l’identità diratio giustifica l’esonero da l “ doppio contributo unificato” anche in relazione alle fattispecie in cui l’inammissibilità sopravvenuta sia determinata (come, per l’appunto, nel caso di specie) dallo ius superveniens, cioè dall’entrata in vigore medio temporedi una norma applicabile (anche) ai procedimenti pendenti per la specifica pertinenza alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione, ancorché limitativa (con incidenza postuma) delle condizioni per l’acc