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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20852/2026

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ione Legale e Contenzioso pro tempore, avv.nomina posta in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleLPU CST 74H59 H501 W)- RICORRENTE –il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026- CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66A56 H501 V),rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina posta incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale NNS PTR65S11 C424 Q).- CONTRORICORRENTE –NONCHÉAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore.- INTIMATA -per la cassazione della sentenza n. 4225/1/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 10 luglio 2023,non notificataUDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso principale e del quarto motivo delricorso incidentale.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il Ministero della Giustizia e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] perla contribuente.1.

Oggetto di controversia è la cartella di pagamento in atti con cuil’agente della riscossione chiedeva a [OSCURATO:PERSONA], erede conbeneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], il versamento della somma diNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026370.339,00 € a titolo di imposta di registro su crediti di natura giudiziariaconseguenti alla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2214/2014.2.

Con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assumendo che la contribuente aveva offerto adeguataprova della propria qualità di erede con beneficio di inventario e chel’agente […] avrebbe dovuto rinviare la riscossione dell’imposta alladefinizione della procedura di cui agli artt. 484 e segg., da svolgersiinnanzi al A.G.O», perché «[….] il debito tributario, è esigibile neiconfronti degli eredi beneficiari solo quando vi sia prova che la proceduradi liquidazione dei debiti ereditari è stata chiusa e sempre che sussista unresiduo attivo a favore degli eredi stessi» (così nella pronunciaimpugnata).2.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorsoper cassazione, notificandolo in data 5 gennaio 2024, formulando ununico motivo d’impugnazione, successivamente depositando memoria exart. 378 c.p.c.3.

Il Ministero della Giustizia notificava il 10 gennaio 2024 ricorsoincidentale, articolato su quattro motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 5febbraio 2026, successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c.5.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato in data 16 aprile 2026 conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/20261.

Con l’unico motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedottola violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.546/1992, lamentando che la Corte territoriale aveva confermatol’integrale annullamento dell’atto senza considerare che l’erede conbeneficio di inventario è tenuto al versamento dell’imposta, sia pure neilimiti del valore dei beni pervenuti dalla successione, e che il giudicetributario è tenuto a determinare l’importo dovuto.1.1.

Il motivo non è fondato.Questa Corte, anche di recente - con riferimento all’imposta disuccessione, ma in applicazione di un principio generale in tema diresponsabilità dei debiti ereditari da parte dell’erede accettante conbeneficio d’inventario - ha riaffermato il principio secondo cui «In tema diimposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio diinventario non comporta deroga al règime dell’obbligazione tributariadelineata dalle disposizioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, conriferimento alla determinazione della base imponibile (per attivo epassivo ereditario) e viene in rilievo nel momento della riscossionedell'imposta – secondo le risultanze dell’attività liquidatoria dei beniereditari (prevista dagli artt. 495 e ss. cod. civ.) – al fine di determinareil valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all’erede,nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta disuccessione; ne consegue che se la definitività dell’atto impositivo incidesull’obbligazione tributaria dell’erede beneficiato, la relativaresponsabilità debitoria per l’imposta non potrà essere fatta valere almomento della riscossione sino a quando non si sia chiusa la proceduradi liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuoNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ciò, in coerenza con i principi di diritto espressi dalla Corte in tema disoggettività passiva dell’erede che abbia accettato l’eredità con beneficiodi inventario, essendosi rilevato, per un verso, che, per siffatta fattispeciedi accettazione, il règime della obbligazione tributaria non deroga alladisciplina (sostanziale e probatoria) delle passività (fiscalmente rilevanti)di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 8, 20 e ss. e, per il restante,che il beneficio di inventario viene in rilievo nel momento dellariscossione dell'imposta – secondo le risultanze dell’attività liquidatoriadei beni ereditari (prevista dagli artt. 495 e ss. c.c.) – al fine dideterminare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenutiall’erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta disuccessione, determinata secondo le regole fiscali ordinarie (v.

Cass. n.17992/2025, che menziona Cass. n. 32828/2018; Cass. n. 3349/2011;Cass. n. 25670/2008).L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non preclude,quindi, all’amministrazione di esercitare il potere impositivo con lanotifica di un avviso di liquidazione nei confronti dell'erede.Tuttavia, l’obbligazione tributaria dell’erede accettante con beneficiod’inventario per il debito ereditario da ascrivere alle citate procedureliquidatorie codicistiche non potrà essere fatta valere al momento dellariscossione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazionedei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favoredell'erede (v.

Cass. n. 1992/2025 cit., che richiama n. 11458/2018;Cass. n. 4788/2017; Cass. n. 14847/2015; Cass. n. 4419/2008).Tutto ciò, come già chiarito da questa Corte, secondo cuil'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - che (non determinadi per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli erediper i debiti anche tributari, ma) fa solo sorgere il diritto di questi ultimi anon rispondere ultra vires hereditatis - consente a detti eredi di opporreNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026la limitazione della propria esposizione debitoria mediante unaccertamento giudiziale, in mancanza del quale il titolo non sarebbe piùcontestabile in sede esecutiva (v.

Cass. n. 15750/2024 che menzionaCass. n. 4633/1992), laddove il debito dell’Amministrazione diventeràesigibile nei confronti degli eredi (accettanti con beneficio di inventario)solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari esempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi (v.

Cass. n.15750/2024 cit., che richiama Cass. n. 23961/2019, in tema di avviso diaccertamento, che cita, a sua volta, Cass. n. 23019/2016 e Cass. n.14847/62015).1.2.

L’impugnata sentenza ha correttamente applicato tali principi edin coerenza con gli stessi ha negato la legittimità della cartella dipagamento e dunque dell’attività riscossiva, riservandola all’esito dellemenzionate procedure liquidatorie e, dunque, in presenza di un residuo2.

Con il ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia ha avanzatoquattro motivi di impugnazione.2.1.

Con il primo di essi è stata dedotta, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 112c.p.c. per avere la Corte di Giustizia Tributaria omesso di pronunciarsi suimotivi di appello incidentale proposti dal Ministero della Giustiziariguardanti:a). la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art 11r.d. 1611/1933 e 144 144 c.p.c., stante la mancata correttainstaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustiziain quanto il ricorso non era stato notificato presso l’Avvocatura delloStato, ove l’Amministrazione statale è domiciliata ex lege, conNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026conseguente necessità di rimessione del giudizio alla commissionetributaria provinciale;b). l’erronea applicazione dei principi in materia di accettazionedell’eredità con beneficio di inventario ex artt. 484 ss c.c. e in tema diliquidazione dei beni ereditari, oltre che l’erronea applicazione dei principiin materia di corretta ripartizione dell’onere della prova.2.2.

Con la seconda doglianza il Ministero ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. per lamotivazione apparente della pronuncia in ordine alle eccezioni svolte dalMinistero, siccome limitata a respingerle senza alcun apparatoargomentativo di supporto.2.3.

Con la terza ragione di contestazione il ricorrente incidentale haeccepito, a mente all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionee falsa applicazione dell’art 11 r.d. 1611/1933 e 1144 c.p.c., per nonaver rilevato che il contraddittorio non era stato correttamente instauratonel giudizio di primo grado con il Ministero della Giustizia, atteso che ilricorso non era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato,ove l’Amministrazione statale è domiciliata ex lege in forza delledisposizioni indicate in rubrica.2.4.

Con l’ultimo mezzo di impugnazione il Ministero ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 484 c.p.c.3.

Le doglianze concernenti la dedotta nullità della sentenza per nonessere stato il giudizio di primo grado correttamente instaurato nelcontraddittorio del Ministero e per omessa pronuncia su tale eccezione (v.§ 2.1.a e 2.3) vanno disattese per la dirimente considerazione secondo laquale non sussiste il litisconsorzio necessario con l’ente impositore,Numero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario,come più volte chiarito da questa Corte, non assumendo alcun rilievo, atal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza delcredito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dalmomento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordineall'accertamento del credito comporta esclusivamente l'insorgenza di unaquestione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile lapartecipazione al giudizio dell'ente impositore (cfr. Cass. n.27737/2024,che richiama Cass. n. 16685/2019, Cass. n. 3238/2020, Cass. n.26092/2020, Cass. n. 3955/ 2020, Cass. n. 6422/2021, Cass. n.16983/2021, Cass. n. 22756/2021, Cass. n. 37498 /2022, Cass. n.27227/2023).Resta, dunque, irrilevante ogni vizio della notifica del ricorsooriginario al Ministero.4.

Le altre censure (v. § 2.1.b e 2.4.) concernono, sotto diversi angolivisuali (omessa pronuncia e violazione di legge), la violazione dell’art.484 c.c. e dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, risultano fondate per le ragionisopra svolte, con valore assorbente rispetto alla contestata omessapronuncia sulla predetta eccezione.5.

Come pure resta assorbito dalla decisione sopra assunta l’esamedella seconda censura del Ministero (v. § 2.2 della presente sentenza),avente ad oggetto la motivazione apparente della sentenza in ordine alleeccezioni mosse dal Ministero relative al difetto del contraddittorio ed allaviolazione dell’art. 484 c.c.6.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, vanno, dunque, respinti ilricorso principale e quello incidentale.Numero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/20267.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, che si pongono acarico solidale delle parti soccombenti ai sensi dell’art. 97, primo comma,seconda parte, c.p.c., stante l’evidente interesse comune alla causa.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e quelloincidentale del Ministero della Giustizia.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese delpresente grado di giudizio, che liquida a favore della contribuente nellamisura di 8.400,00 €, per competenze, oltre accessori e nell’importo di200,00 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione Legale e Contenzioso pro tempore, avv.nomina posta in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleLPU CST 74H59 H501 W)- RICORRENTE –il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026- CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66A56 H501 V),rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina posta incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale NNS PTR65S11 C424 Q).- CONTRORICORRENTE –NONCHÉAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore.- INTIMATA -per la cassazione della sentenza n. 4225/1/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 10 luglio 2023,non notificataUDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso principale e del quarto motivo delricorso incidentale.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il Ministero della Giustizia e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] perla contribuente.1. Oggetto di controversia è la cartella di pagamento in atti con cuil’agente della riscossione chiedeva a [OSCURATO:PERSONA], erede conbeneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], il versamento della somma diNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026370.339,00 € a titolo di imposta di registro su crediti di natura giudiziariaconseguenti alla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2214/2014.2. Con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assumendo che la contribuente aveva offerto adeguataprova della propria qualità di erede con beneficio di inventario e chel’agente […] avrebbe dovuto rinviare la riscossione dell’imposta alladefinizione della procedura di cui agli artt. 484 e segg., da svolgersiinnanzi al A.G.O», perché «[….] il debito tributario, è esigibile neiconfronti degli eredi beneficiari solo quando vi sia prova che la proceduradi liquidazione dei debiti ereditari è stata chiusa e sempre che sussista unresiduo attivo a favore degli eredi stessi» (così nella pronunciaimpugnata).2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorsoper cassazione, notificandolo in data 5 gennaio 2024, formulando ununico motivo d’impugnazione, successivamente depositando memoria exart. 378 c.p.c.3. Il Ministero della Giustizia notificava il 10 gennaio 2024 ricorsoincidentale, articolato su quattro motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 5febbraio 2026, successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato in data 16 aprile 2026 conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedottola violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.546/1992, lamentando che la Corte territoriale aveva confermatol’integrale annullamento dell’atto senza considerare che l’erede conbeneficio di inventario è tenuto al versamento dell’imposta, sia pure neilimiti del valore dei beni pervenuti dalla successione, e che il giudicetributario è tenuto a determinare l’importo dovuto.1.1. Il motivo non è fondato.Questa Corte, anche di recente - con riferimento all’imposta disuccessione, ma in applicazione di un principio generale in tema diresponsabilità dei debiti ereditari da parte dell’erede accettante conbeneficio d’inventario - ha riaffermato il principio secondo cui «In tema diimposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio diinventario non comporta deroga al règime dell’obbligazione tributariadelineata dalle disposizioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, conriferimento alla determinazione della base imponibile (per attivo epassivo ereditario) e viene in rilievo nel momento della riscossionedell'imposta – secondo le risultanze dell’attività liquidatoria dei beniereditari (prevista dagli artt. 495 e ss. cod. civ.) – al fine di determinareil valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all’erede,nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta disuccessione; ne consegue che se la definitività dell’atto impositivo incidesull’obbligazione tributaria dell’erede beneficiato, la relativaresponsabilità debitoria per l’imposta non potrà essere fatta valere almomento della riscossione sino a quando non si sia chiusa la proceduradi liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuoNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ciò, in coerenza con i principi di diritto espressi dalla Corte in tema disoggettività passiva dell’erede che abbia accettato l’eredità con beneficiodi inventario, essendosi rilevato, per un verso, che, per siffatta fattispeciedi accettazione, il règime della obbligazione tributaria non deroga alladisciplina (sostanziale e probatoria) delle passività (fiscalmente rilevanti)di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 8, 20 e ss. e, per il restante,che il beneficio di inventario viene in rilievo nel momento dellariscossione dell'imposta – secondo le risultanze dell’attività liquidatoriadei beni ereditari (prevista dagli artt. 495 e ss. c.c.) – al fine dideterminare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenutiall’erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta disuccessione, determinata secondo le regole fiscali ordinarie (v. Cass. n.17992/2025, che menziona Cass. n. 32828/2018; Cass. n. 3349/2011;Cass. n. 25670/2008).L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non preclude,quindi, all’amministrazione di esercitare il potere impositivo con lanotifica di un avviso di liquidazione nei confronti dell'erede.Tuttavia, l’obbligazione tributaria dell’erede accettante con beneficiod’inventario per il debito ereditario da ascrivere alle citate procedureliquidatorie codicistiche non potrà essere fatta valere al momento dellariscossione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazionedei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favoredell'erede (v. Cass. n. 1992/2025 cit., che richiama n. 11458/2018;Cass. n. 4788/2017; Cass. n. 14847/2015; Cass. n. 4419/2008).Tutto ciò, come già chiarito da questa Corte, secondo cuil'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - che (non determinadi per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli erediper i debiti anche tributari, ma) fa solo sorgere il diritto di questi ultimi anon rispondere ultra vires hereditatis - consente a detti eredi di opporreNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026la limitazione della propria esposizione debitoria mediante unaccertamento giudiziale, in mancanza del quale il titolo non sarebbe piùcontestabile in sede esecutiva (v. Cass. n. 15750/2024 che menzionaCass. n. 4633/1992), laddove il debito dell’Amministrazione diventeràesigibile nei confronti degli eredi (accettanti con beneficio di inventario)solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari esempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi (v. Cass. n.15750/2024 cit., che richiama Cass. n. 23961/2019, in tema di avviso diaccertamento, che cita, a sua volta, Cass. n. 23019/2016 e Cass. n.14847/62015).1.2. L’impugnata sentenza ha correttamente applicato tali principi edin coerenza con gli stessi ha negato la legittimità della cartella dipagamento e dunque dell’attività riscossiva, riservandola all’esito dellemenzionate procedure liquidatorie e, dunque, in presenza di un residuo2. Con il ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia ha avanzatoquattro motivi di impugnazione.2.1. Con il primo di essi è stata dedotta, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 112c.p.c. per avere la Corte di Giustizia Tributaria omesso di pronunciarsi suimotivi di appello incidentale proposti dal Ministero della Giustiziariguardanti:a). la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art 11r.d. 1611/1933 e 144 144 c.p.c., stante la mancata correttainstaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustiziain quanto il ricorso non era stato notificato presso l’Avvocatura delloStato, ove l’Amministrazione statale è domiciliata ex lege, conNumero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026conseguente necessità di rimessione del giudizio alla commissionetributaria provinciale;b). l’erronea applicazione dei principi in materia di accettazionedell’eredità con beneficio di inventario ex artt. 484 ss c.c. e in tema diliquidazione dei beni ereditari, oltre che l’erronea applicazione dei principiin materia di corretta ripartizione dell’onere della prova.2.2. Con la seconda doglianza il Ministero ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. per lamotivazione apparente della pronuncia in ordine alle eccezioni svolte dalMinistero, siccome limitata a respingerle senza alcun apparatoargomentativo di supporto.2.3. Con la terza ragione di contestazione il ricorrente incidentale haeccepito, a mente all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionee falsa applicazione dell’art 11 r.d. 1611/1933 e 1144 c.p.c., per nonaver rilevato che il contraddittorio non era stato correttamente instauratonel giudizio di primo grado con il Ministero della Giustizia, atteso che ilricorso non era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato,ove l’Amministrazione statale è domiciliata ex lege in forza delledisposizioni indicate in rubrica.2.4. Con l’ultimo mezzo di impugnazione il Ministero ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 484 c.p.c.3. Le doglianze concernenti la dedotta nullità della sentenza per nonessere stato il giudizio di primo grado correttamente instaurato nelcontraddittorio del Ministero e per omessa pronuncia su tale eccezione (v.§ 2.1.a e 2.3) vanno disattese per la dirimente considerazione secondo laquale non sussiste il litisconsorzio necessario con l’ente impositore,Numero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/2026qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario,come più volte chiarito da questa Corte, non assumendo alcun rilievo, atal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza delcredito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dalmomento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordineall'accertamento del credito comporta esclusivamente l'insorgenza di unaquestione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile lapartecipazione al giudizio dell'ente impositore (cfr. Cass. n.27737/2024,che richiama Cass. n. 16685/2019, Cass. n. 3238/2020, Cass. n.26092/2020, Cass. n. 3955/ 2020, Cass. n. 6422/2021, Cass. n.16983/2021, Cass. n. 22756/2021, Cass. n. 37498 /2022, Cass. n.27227/2023).Resta, dunque, irrilevante ogni vizio della notifica del ricorsooriginario al Ministero.4. Le altre censure (v. § 2.1.b e 2.4.) concernono, sotto diversi angolivisuali (omessa pronuncia e violazione di legge), la violazione dell’art.484 c.c. e dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, risultano fondate per le ragionisopra svolte, con valore assorbente rispetto alla contestata omessapronuncia sulla predetta eccezione.5. Come pure resta assorbito dalla decisione sopra assunta l’esamedella seconda censura del Ministero (v. § 2.2 della presente sentenza),avente ad oggetto la motivazione apparente della sentenza in ordine alleeccezioni mosse dal Ministero relative al difetto del contraddittorio ed allaviolazione dell’art. 484 c.c.6. Sulla scorta delle considerazioni svolte, vanno, dunque, respinti ilricorso principale e quello incidentale.Numero registro generale 798/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 20852/2026Data pubblicazione 19/06/20267. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, che si pongono acarico solidale delle parti soccombenti ai sensi dell’art. 97, primo comma,seconda parte, c.p.c., stante l’evidente interesse comune alla causa. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e quelloincidentale del Ministero della Giustizia.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese delpresente grado di giudizio, che liquida a favore della contribuente nellamisura di 8.400,00 €, per competenze, oltre accessori e nell’importo di200,00 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]