CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25779/2021Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 18439/2026Data pubblicazione 08/06/2026WEI RUHAI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato inRoma alla via F. Denza n. 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana, n. 311/7/2021 depositata in data 19/03/2021 e che non ri-sulta notificataudita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della To-scana, n. 311/7/2021 veniva parzialmente accolto l’appello propostodall’Agenzia delle entrate avverso sentenza della Commissione tributa-ria provinciale di Firenze n. 1174/3/2017 che aveva riunito e accolto iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento per II.DD. e IVArelativi ai periodi di imposta 2010, 2011 e 2012.2. Le riprese derivavano da una verifica fiscale conclusa da p.v.c.condotta nei confronti dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], formalmenteesercente l'attività di procacciatore d'affari nel settore dei prodotti diabbigliamento e accessori di abbigliamento. Dalla lettura del ricorso sievince che l’Amministrazione finanziaria contestava che l'impresa ve-rificata aveva svolto l'attività di intermediazione commerciale tra gioiel-lerie e orologerie italiane, specializzate nel commercio di orologi di pre-gio, e alcune imprese asiatiche, fatturando provvigioni irrisorie (menodell’1% nei periodi di imposta) e l’alterazione di fatture in maniera taleda diminuire il numero di orologi compravenduti o anche il peso. Con-testava così l’omissione della dichiarazione di una parte rilevante deiNumero registro generale 25779/2021Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 18439/2026Data pubblicazione 08/06/2026proventi percepiti dalle società asiatiche per conto delle quali svolge-vano attività di intermediazione commerciale e l’aver trattenuto, all'in-terno del territorio nazionale, parte degli orologi che, formalmente de-stinati all'esportazione ed in quanto tali acquistati in esenzione IVA,venivano in realtà immessi in un mercato nazionale parallelo a quelloufficiale. Sulla base di tale pvc, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lett. d),d.P.R. n. 600/73, venivano ricostruiti con metodo analitico-induttivo iricavi non dichiarati dal contribuente per gli anni dal 2010 al 2012.3. Il giudice di prime cure, riuniti i ricorsi e respinti i motivi relativialla contestata decadenza dalla potestà impositiva per l'anno d'imposta2010 e all'eccepito difetto di motivazione degli avvisi di accertamento,accoglieva nel merito i ricorsi. Il giudice d’appello rigettava l’impugna-zione dell’Agenzia «ad eccezione delle imposte in relazione all'altera-zione delle bolle e fatture per i 49 orologi controllati in sede di PVC edi numero 1 orologio marca Tudor fisicamente rinvenuto».4. Avverso la sentenza d’appello l’[OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso principale per cassazione, affidato a due motivi, cuireplica il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, anchecondizionato, per complessivi cinque motivi; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ori-ginario codifensore del contribuente ha depositato rinuncia alla pro-cura.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729cod. civ. La CTR violerebbe i principi richiamati sotto tre distinti profili:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25779/2021Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 18439/2026Data pubblicazione 08/06/2026in quanto esige che l'Ufficio si avvalga di prova esclusivamente docu-mentale, escludendo il ricorso a elementi presuntivi; in quanto imponeall'Ufficio di raggiungere una prova "insindacabile" e non meramentepresuntiva; in quanto ritiene sufficiente a superare tale prova presun-tiva una prova non piena da parte del contribuente.2. Col secondo motivo del ricorso principale si prospetta, in rela-zione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sen-tenza per carenza della motivazione in violazione dell'art. 132, comma2, n.4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, se-condo comma, e 36, secondo comma, n. 4, d. Lgs. n. 546/1992, perl’apparenza della motivazione adottata dal giudice. A fronte dei nume-rosi elementi di fatto dedotti dall'Ufficio appellante, la CTR si limite-rebbe a poche righe volte apoditticamente a negare le ragioni dell'Uf-ficio.3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.3.1. Preliminarmente, va osservato che la censura in disamina nonè inammissibile, come eccepito in controricorso, perché introduce unvizio di violazione di legge idoneo a determinare la nullità della sen-tenza e non chiede un nuovo apprezzamento della prova dal giudice dilegittimità3.2. Ciò premesso, con riferimento alla categoria della motivazioneapparente evocata dal terzo motivo, si rammenta che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sinda-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25779/2021Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 18439/2026Data pubblicazione 08/06/2026cato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassa-zione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impu-gnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto ir-riducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. n.8053/8014 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delleSezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n.6986/2023, in motivazione).3.3. Nel caso in esame, la sentenza di appello, a fonte della com-plessità delle riprese sopra descritte, esprime la seguente motivazioneper decidere la controversia: «L'attività dell'impresa riconducibile a Weinon è provata con sufficienti e insindacabili atti e documenti esserequella di Agente o intermediario o similare. Non vi sono prove qualicontratti, scritture, documenti contabili o bancari a dimostrare un cosìimportante giro d'affari. Si è dimostrato al contrario che la sua attivitàè quella di segnalare ai Clienti cinesi i migliori rivenditori italiani dispo-sti a vendere i prodotti richiesti da quel mercato». [OSCURATO:PERSONA] osservache non vi è alcun richiamo al metodo di accertamento applicato, seanalitico-induttivo come si legge in ricorso o meno, né al compendioprobatorio, dettagliatamente riportato in ricorso, che sorreggerebbe lastatuizione e la motivazione di risolve in un’apodittica e secca afferma-zione che risulta meramente assertiva, non rendendo il ragionamentocontrollabile dall’esterno e, perciò, irrispettoso del c.d. “minimo costi-tuzionale”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25779/2021Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 18439/2026Data pubblicazione 08/06/20264. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus-sione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), avendo ilgiudice omesso di considerare gli elementi fattuali e probatori posti allasua evidenza, con riferimento al capo in cui ha rigettato l’appello pro-posto dall’Agenzia delle Entrate «ad eccezione delle imposte in rela-zione all'alterazione delle bolle e fatture per i 49 orologi controllati insede di PVC e di numero 1 orologio di marca Tudor fisicamente rinve-nuto».5. Il motivo, sostanzialmente, contesta l’apparenza della motiva-zione e, riqualificato ai sensi del corretto paradigma processuale, cheè l’art. 360, comma 1, n, 4, cod. proc. civ., risulta fondato. Anche lastatuizione del giudice oggetto della censura in argomento è priva diqualsiasi supporto probatorio individuato che permetta di comprendereche il compendio è stato valutato dal giudice attraverso una motiva-zione controllabile.6. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comportal’assorbimento dei restanti motivi relativi al capo di soccombenza, inparticolare del secondo motivo di ricorso incidentale che deduce la vio-lazione e/o falsa applicazione dell’art 1 e dell’art. 4, comma 1, deld.P.R. n. 441/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ. secondo cui la sentenza impugnata risulta, altresì, viziata nellaparte in cui ha ritenuto applicabile ai fini IVA la presunzione di cessionedi beni disciplinata dagli articoli 1 e 4 del d.P.R. n. 441/1997; del terzomotivo di ricorso incidentale, incentrato sull’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, cod, proc. civ.) con riferimento alla conte-stazione secondo la quale l’impresa WEI avrebbe trattenuto in Italia eNumero registro generale 25779/2021Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 18439/2026Data pubblicazione 08/06/2026dipoi rivenduto in nero ex art. 1 del d.P.R. n. 441/1997 quarantottoorologi destinati all’esportazione, fisicamente non rinvenuti in occa-sione del sequestro penale eseguito in data 11 dicembre 2011 pressola sede dell’impresa, in relazione alla quale il contribuente eccepival’impossibilità per l’Ufficio di avvalersi della presunzione dettatadall’art. 1 del d.P.R. n. 441/1997 per il periodo di imposta 2011, es-sendo la verifica fiscale iniziata in data 4 novembre 2015.7. Restano inoltre assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizio-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] trattate dal giudice per aver diretta-mente deciso la causa nel merito, se riproposte, saranno riconsideratedal giudice del rinvio: essi si incentrano sulla violazione e/o falsa ap-plicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. che impone all’Amministra-zione finanziaria l’obbligo di motivare compiutamente gli atti impositivie sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n,600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. conriferimento all’eccepita decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalpotere di accertare l’anno di imposta 2010.8. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito e peril regolamento delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo,e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi diricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diNumero registro generale 25779/2021Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 18439/2026Data pubblicazione 08/06/2026giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa compo-sizione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito eper il regolamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio