CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 09460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19351-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sè stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il 20/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA], avendo svolto attività professionale, consistita nella difesa in due gradi di merito ed in cassazione della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio promosso dalla curatela ex art. 67 della legge fallimentare e nei confronti del Banco di Brescia, e conclusosi favorevolmente per la parte assistita, chiedeva la liquidazione dei compensi maturati. Il GD con decreto del 27/4/2018 liquidava in favore del professionista la somma di € 24.000,00 per compensi ed € 1.680,47 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Il provvedimento era oggetto di reclamo ex art. 26 l. fall. da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, con decreto del 20 giugno 2018 lo rigettava. Riepilogato il contenuto dei giudizi patrocinati dal reclamante nelle sue varie fasi, osservava che il valore della causa era pari ad € 40.725,16, e che a seguito dell’esito vittorioso del giudizio in cassazione, la curatela aveva incassato il detto capitale, nonché gli interessi e le spese legali, per un ammontare complessivo di € 77.892,16. Richiamato altresì il principio per cui la liquidazione del compenso dovuto dal cliente al proprio avvocato va effettuata in maniera autonoma, indipendentemente dalla quantificazione operata dal giudice della causa di merito ai fini della soccombenza, tenuto conto dell’attività professionale svolta, il decreto riteneva che la liquidazione dovesse avvenire sulla base dei valori tariffari medi, facendo applicazione per il Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -3- giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale delle previsioni di cui al DM n. 127/2004, e per il giudizio di appello e di cassazione delle previsioni di cui al DM n. 55/2014. Pertanto, liquidava la somma di € 8.720,00 per il giudizio di primo grado (di cu cui € 4.018,00 per diritti ed € 4.702,00 per onorari), € 9.515,00 per il giudizio di appello ed € 5.250,00 per il giudizio di cassazione, per un importo complessivo di € 23.485,00, quasi corrispondente a quello oggetto del decreto reclamato, così che andava confermata la liquidazione nell’importo di € 24.000,00. Per la cassazione di tale decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata in tale fase. 2. L’ordine logico delle questioni impone la prioritaria disamina del quinto motivo di ricorso con il quale si denuncia la nullità del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 25 della legge fallimentare. Si precisa che, ai sensi di tale norma, il GD non può far parte del Collegio che decide sul reclamo avverso i suoi provvedimenti, e che nella specie, come si ricava dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all’esito della quale venne emesso il decreto impugnato), il giudice che aveva emesso il decreto di liquidazione non era presente. Tuttavia, come si evince solo dall’intestazione del decreto oggetto di causa, risulta presente tra i componenti del Collegio la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che è Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -4- l’autrice del provvedimento reclamato, il che ha impedito al ricorrente di poter far valere il diritto alla ricusazione. Il motivo è infondato. Occorre a tal fine richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la decisione, nella cui intestazione risulti il nome di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza, e, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima (Cass.n. 9531/1997; Cass. S.U. n. 11853/1991; Cass. n. 11516/1999). Ne deriva che l’eventuale difformità tra l’indicazione dei magistrati presenti all’udienza del 14 giugno 2018 e quelli invece riportati nell’intestazione del decreto, non essendo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tenuta alla sottoscrizione del provvedimento impugnato, costituisce un errore materiale, suscettibile di rimedio con il ricorso alla correzione di errore materiale senza che ciò infici la validità del provvedimento stesso (per l’affermazione della nullità qualora invece la discrasia coinvolga uno dei giudici tenuti alla sottoscrizione della Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -5- decisione, si veda Cass. n. 15660/2020, ove risultava come presidente e sottoscrittore della sentenza un giudice che non aveva preso parte all’udienza di discussione). Ma anche a voler reputare che tale discrasia possa inficiare la validità della decisione, il motivo si palesa privo di fondamento. Lo stesso ricorrente ricorda che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi degli artt. 25 e 26 l. fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, che risulta applicabile anche alla fattispecie, risalendo il decreto di nomina del ricorrente per la causa dinanzi al Tribunale al 17/9/2005, come da pag. 1 del ricorso), la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un'incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l'istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. Né assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato l'art. 25 l. fall., imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l'adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sé sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -6- soprattutto alla luce della norma transitoria di cui all'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, che espressamente conferma l'applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (Cass. n. 24159 del 13/10/2017; Cass. n. 24866/2014; Cass. n. 10492/2019; Cass. n. 22835/2016). Trattasi di affermazioni che sono in linea con le più generali conclusioni raggiunte da questa Corte quanto alla conseguenza dell’omessa proposizione dell’istanza di ricusazione, che preclude la successiva denuncia di nullità della decisione emessa con la partecipazione di giudice incompatibile, e ciò sul presupposto che la facoltà di ricusazione è assicurata proprio dalla conoscibilità dei membri del collegio da parte dell’interessato, che ha quindi la possibilità di valutare se esercitare o meno la facoltà di ricusazione (cfr. da ultimo Cass. n. 16831/2022; Cass. n. 2399/2016). Le regole esposte vanno poi coordinate con l’altrettanto pacifico principio in base al quale l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione, in quanto pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte) manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -7- dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (così ex multis Cass. n. 18611/2020; Cass. n. 2562/2016). Nella prospettazione del ricorrente, la possibilità di ricusare il GD quale componente del collegio investito della decisione del reclamo avverso un suo provvedimento sarebbe stata preclusa in ragione delle fuorvianti indicazioni del verbale di udienza, che non facevano apparire il primo come componente del secondo, il che legittimerebbe la denuncia del vizio della decisione, pur in assenza di una preventiva ricusazione (come detto impedita), ma, come già affermato in passato in relazione ad una vicenda che mostra qualche tratto di similitudine con quella in esame, la nullità non può derivare in sé dalla sola presenza nel collegio del GD, come invece emerge dalla formulazione della censura del ricorrente, ma impone di dover individuare le ragioni, diverse dalla sola assunzione in precedenza delle funzioni di GD, che determinerebbero l’incompatibilità di questi a far parte del collegio investito del reclamo, posto che ad opinare diversamente si darebbe piena attuazione anche per il passato alla novella degli artt. 25 e 26 della l. fall., che invece la giurisprudenza di questa Corte ha escluso possa sostenersi. Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -8- Come già affermato in passato, se l'omessa comunicazione alle parti dell'assegnazione del procedimento, dopo la sostituzione del giudice cui originariamente era attribuito ed il cd. "congelamento" del suo ruolo, ad altro magistrato dinanzi al quale il processo sia continuato comporta la nullità di tutti gli atti processuali successivi e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., è però necessario che le parti, sollevando la corrispondente eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino di avere subito un concreto pregiudizio del loro diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, resa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza successiva all'avvenuta, ma non comunicata, sostituzione del magistrato titolare del giudizio, così privando l'odierno ricorrente, ivi non comparso, della possibilità di ricusare il nuovo giudice per ragioni di inimicizia; Cass. n. 20247/2016). Deve quindi reputarsi che, analogamente a quanto si verifica nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di ricusazione, ove quest’ultima sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, il rimedio accordato alla parte sia quello di denunciare la nullità della sentenza, ma tale nullità deve correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre, e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta. La denuncia di nullità del decreto impugnato risulta nella fattispecie correlata alla sola difformità fra l’intestazione del Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -9- decreto e l’indicazione contenuta nel verbale di udienza, e comunque ancorata alla sola partecipazione al collegio del GD, fattispecie questa che, in base alla legislazione vigente all’epoca, non determina di per sé lanullità. 3.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 5, co. 3, e 6, co. 2-4, del DM n. 127/2004 e dell’art. 4, co. 1, e 5, co. 2-3, del DM n. 55/2014, per apparente e perplessa motivazione. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all’art. 10 c.p.c., la violazione degli artt. 2, 5 e 6 del DM n. 127 del 2004 e degli artt. 1, 2, 4 e 5 del DM n. 55/2014, sempre per apparente e/o perplessa motivazione. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 del DM n. 55/2014, nonché degli artt. 2233 c.c. e 61 del RDL n. 1578/1933, per apparente o perplessa motivazione e per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione. I motivi, che sono congiuntamente illustrati dal ricorrente, lamentano che il Tribunale non abbia correttamente individuato lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi del professionista. Infatti, occorreva tenere conto, per individuare il valore della controversia per la quale il Galasso aveva prestato la propria attività, non solo del capitale e degli interessi progressivamente maturati, ma anche delle spese di lite riconosciute ovvero riconoscibili, facendo riferimento ai valori medi delle tariffe forensi nel tempo operanti. Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -10- Ne deriva che per tutti i tre gradi di giudizio, lo scaglione da utilizzare era superiore a quello in concreto applicato, anche alla luce del disposto dell’art. 10 c.p.c., il che si riflette sulla correttezza della liquidazione operata. Si lamenta poi che la liquidazione abba fatto riferimento ai valori medi tariffari, ma senza tenere conto delle caratteristiche della controversia, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura e del valore dell’affare, elementi questi che, ove valutati, avrebbero dovuto indurre il Collegio ad optare per una liquidazione corrispondente ai valori massimi. I motivi sono privi di fondamento. Il ragionamento del ricorrente risulta a monte inficiato, quanto all’individuazione dello scaglione di riferimento, dalla pretesa di includere anche le spese di lite liquidate in favore della parte assistita nel corso del giudizio, affermazione questa che contrasta apertamente con la giurisprudenza di questa Corte. In tal senso rileva quanto di recente affermato da Cass. n. 10188/2021, che ancorché in relazione all’applicazione dell’art. 10 c.p.c. (norma alla quale fanno però rinvio anche le previsioni regolamentari tariffarie), secondo cui per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -11- rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (conf. Cass. n. 10626/2012). In senso analogo è stato precisato che, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa (Cass. n. 7695/2019). Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui (Cass. n. 26592/2009) le spese processuali cumulabili alla domanda, ai fini della determinazione del valore di essa, sono soltanto quelle occorse per procedimenti autonomi dal processo introdotto con la domanda stessa, non anche quelle (per dattilografia, copie fotostatiche, studio, consultazioni e simili) sostenute prima di tale processo e ai fini della sua instaurazione, né tanto meno, quelle successivamente riconosciute a favore della parte vittoriosa. Alla luce di tale principio risultano del tutto destituite di fondamentole censure del ricorrente quanto all’individuazione dello scaglione, posto che essendo la sorte capitale oggetto della revocatoria pari ad € 40.725,16, ed ammontando gli interessi liquidati all’esito del giudizio di legittimità pari ad € Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -12- 8.395,27 (così a pag. 4 dello stesso ricorso), la somma sulla base della quale determinare il valore della controversia corrisponde allo scaglione di cui si è avvalso il Tribunale. Appaiono invece del tutto inammissibili le censure che attengono alla omessa valutazione della particolare complessità e difficoltà della controversia, ovvero al pregio dell’attività prestata, volta che il giudice abbia liquidato nel rispetto dei minimi tariffari (e nella specie si è anzi attenuto ai valori medi), la censura che contesta tale liquidazione attinge un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 20289/2015). 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.132 c.p.c. nonché degli artt. 1 e 2 del DM n. 127/2004 e 2 del DM n. 55/2014, oltre che dell’art. 2234 c.c. Osserva il ricorrente che aveva presentato in sede di liquidazione delle note specifiche per i tre gradi di giudizio in cui aveva prestato la propria attività professionale, e che in dette note risultavano specificamente indicate le spese sostenute e documentate. A fronte di un ammontare complessivo delle spese de quibus pari ad € 3.158,78, il GD ha riconosciuto solo la somma di € 1.684,47, senza addurre alcuna motivazione a sostegno di tale scelta. La questione era stata sottoposta al giudice del reclamo, ma la decisione impugnata ha confermato il decreto del GD senza però offrire alcuna motivazione. Il motivo è fondato. Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -13- La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci (così Cass. n. 18905/2017; Cass. n. 14542/2011). La regola è stata poi estesa anche al riconoscimento degli esborsi, essendosi precisato che, in presenza di una nota specifica relativa alle spese ed ai diritti di procuratore, ove il giudice non liquidi il tutto in conformità della nota medesima, deve indicare gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione (Cass. n. 3001/1972; Cass. n. 3419/1980). A fronte della nota specifica depositata dal ricorrente, e tenuto conto della specifica censura mossa in sede di reclamo, la risposta offerta dal Tribunale risulta del tutto immotivata, mancando qualsivoglia argomentazione spesa onde giustificare la conferma del decreto del GD anche in parte qua. Il motivo deve quindi essere accolto ed il decreto impugnato va cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo in diversa composizione che dovrà valutare quanto agli esborsi, le note spese prodotte dal ricorrente, verificando Ric. 2018 n. 19351 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -14- quali spese siano giustificate e quali invece non lo siano, motivando sulle ragioni di tale seconda scelta. 5. Il giudice di rinvio, come sopra designato, provvederà anche sull