CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23553/2025Numero sezionale 5700/2026Numero di raccolta generale 25428/2026Data pubblicazione 16/09/2026persona dei curatori fallimentari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEnrico Giucastro, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 3218/17/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 2/5/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in amministrazionestraordinaria impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Catania un avviso di accertamento con il quale era stato rettificatol’imponibile ai fini Iva per l’anno 2010 quale conseguenza del rilievodell’indebita applicazione del regime del reverse charge adun’operazione di vendita immobiliare.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, lo dichiaròinammissibile poiché notificato alla parte personalmente presso gliuffici dell’amministrazione straordinaria, anziché presso il suo difensorecostituito in primo grado.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui ilNumero registro generale 23553/2025Numero sezionale 5700/2026Numero di raccolta generale 25428/2026Data pubblicazione 16/09/2026controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso,sollevata dal controricorrente in ragione di un’asseritamente erroneaindicazione della parte a cui il ricorso andava notificato, che non è laEdiltekna [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in amministrazione straordinaria,come affermato dall’Agenzia ricorrente, bensì il Fallimento dellaEdiltekna [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.A questo riguardo deve osservarsi – anche a prescindere dal fattoche nella sentenza impugnata viene indicata come parte appellata laEdiltekna S.r.l. in persona dei suoi commissari straordinari – che,secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui ilCollegio ritiene di dar seguito, ai fini della sussistenza del requisito dellaindicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorsoper cassazione, dall’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiestaalcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, purnon indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, sianocon certezza identificabili dal contesto dello stesso (Cass. n.7551/2005; conf. Cass. n. 254/2006).È stato inoltre affermato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il ricorsoper cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezzaassoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai finidell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relativeindicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazioneo che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente,analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che esse risultinoin modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche seimplicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad attiNumero registro generale 23553/2025Numero sezionale 5700/2026Numero di raccolta generale 25428/2026Data pubblicazione 16/09/2026dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare concertezza la parte intimata (v. anche Cass. n. 8778/2023).Alla luce dei principi testé esposti, non può revocarsi in dubbio cheil ricorso, peraltro regolarmente notificato presso il difensore dellacontribuente nel giudizio d’appello, non sia affetto dal denunciato viziodi inammissibilità giacché gli ampi e puntuali riferimenti ivi contenutiall’intera vicenda giudiziaria e agli atti dei precedenti gradi di giudizioconsentono una sicura identificazione della parte contro cui il ricorsodeve intendersi diretto, che è il [OSCURATO:SOCIETA]., stante il decreto del 23 aprile 2018 che ha dichiaratoaperta la procedura fallimentare nei confronti della detta società e dicui la stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dato attodichiarando, con ordinanza del 26 settembre 2023, l’interruzione delgiudizio. A testimonianza di tale inequivoca identificazione sta, delresto, l’avvenuta costituzione del Fallimento nel presente giudizio dicassazione.2. – Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, devepure escludersi che il ricorso sia inammissibile perché riproducentepagine di atti e provvedimenti dei precedenti gradi di giudizio,trattandosi di riproduzioni necessarie a soddisfare il requisito dispecificità del ricorso, cioè a rendere chiaro e a dimostrare, proprio3. – Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata hadichiarato inammissibile l’appello erariale siccome non notificato aldifensore in primo grado della contribuente, sebbene l’appello fosse statoregolarmente notificato presso gli uffici della procedura diamministrazione straordinaria, presso i quali la parte contribuente avevaeletto il proprio domicilio sin dall’originario ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23553/2025Numero sezionale 5700/2026Numero di raccolta generale 25428/2026Data pubblicazione 16/09/20264. – Il motivo, con il quale viene più esattamente denunciato un errorin iudicando de iure procedendi, è fondato.4.1. – Va precisato che, quanto all’individuazione del luogo in cui deveessere effettuata la notificazione dell’impugnazione delle sentenze dellecommissioni tributarie provinciali, cioè del ricorso in appello, questa Corteha precisato (Cass. n. 4233/2017) che si applica la disciplina dettata peril processo tributario dall’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, avente caratteredi specialità, e quindi di prevalenza, rispetto a quella prevista dall’art. 330c.p.c., concernente soltanto il ricorso per cassazione avverso le sentenzedelle commissioni tributarie regionali (cfr. Cass., sez. un., n.14916/2016).Ai sensi del menzionato art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, «lecomunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in maniproprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sededichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio», sicché lanotifica dell’atto di appello, in caso di elezione di domicilio, deve ivi essereprioritariamente eseguita (Cass. n. 14549/2018).Si è inoltre chiarito che, in forza della prevalenza dell’art. 17 cit.rispetto al disposto di cui all’art. 170, comma 1, c.p.c., nel giudiziotributario l’elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuatapresso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore(Cass. n. 24376/2025); tanto che, anche ove effettuata pressoquest’ultimo, essa non viene meno con l’estinzione del rapportoprofessionale o con la cancellazione dall’albo del domiciliatario, il qualeconserva i poteri-doveri connessi alla funzione, salvo diversedeterminazioni desumibili dall’atto di elezione. (Cass. n. 20474/2011).4.2. – Nella specie è pacifico, oltre che documentalmente provato, chenel giudizio di primo grado la contribuente avesse eletto domicilio non giàpresso il proprio difensore, bensì presso gli uffici della procedura diNumero registro generale 23553/2025Numero sezionale 5700/2026Numero di raccolta generale 25428/2026Data pubblicazione 16/09/2026amministrazione straordinaria siti in Catania, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 46:sicché ivi (e non presso il difensore) doveva essere notificato l’appello.Né rileva il fatto che al momento della notificazione dell’appello,nell’ottobre 2016, fosse intervenuta dichiarazione di fallimento dellaEdiltekna [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (revocata pochi mesi dopo, comepure dà atto la sentenza impugnata) giacché, essendo pacificamenteintervenuto il fallimento nelle more del termine per appellare, trovavaapplicazione il principio di ultrattività dell’indicazione della residenza odella sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, qualesancito dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. un.,14916/2016).4.3. – La Corte regionale, nell’affermare che l’appello erariale erainammissibile poiché non notificato presso il difensore in primo dellacontribuente, si è posta in contrasto con i suesposti principi: ciò che rendenecessario un nuovo esame della vicenda controversa, ivi comprese lededuzioni difensive riproposte dal contribuente nel controricorso, cuiprovvederà la fase di rinvio.5. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento degli altri due, con i quali la ricorrente, da un lato, haproposto, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo dellacontroversia, la medesima censura sopra esaminata, dall’altro, hadenunciato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, rilevatala supposta nullità della notifica dell’appello, lo ha dichiarato inammissibileinvece di assegnare un termine per la sua rinnovazione.6. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo,assorbiti gli altri due; va quindi cassata l’impugnata sentenza erinviato, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione. P.Q.MNumero registro generale 23553/2025Numero sezionale 5700/2026Numero di raccolta generale 25428/2026Data pubblicazione 16/09/2026La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due;cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida