CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 settembre 2020
Cassazione n. 08778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso [OSCURATO:SOCIETA]/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , Via G. Borsi n. 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 7,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e dife nde, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:SOCIETA]/20R.G. avverso la sentenza n. 2262/2020 del la Corte d ’ appello di Venezia , depositata in data 10.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con ricorso dell’11.4.2014 propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in relazione all’esecuzione immobiliare avviata in suo danno dinanzi al Tribunale di Vicenza dalla [OSCURATO:SOCIETA].; ciò a seguito di precetto del 29.12.2012, basato su decreto ingiuntivo definitivo, emesso dal Tribunale di Ravenna nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi fideiussori, tra cui essa opponente. A sostegno della spiegata opposizione, l’esecutata eccepì col ricorso dapprima l’intervenuta prescrizione del credito e, in seno alla memoria dell’11.8.2014, l’avvenuta compensazione dello stesso credito tra la debitrice principale, [OSCURATO:SOCIETA]., e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza del 13.6.2018 il Tribunale di Vicenza accolse tale seconda ragione di opposizione, dichiarando l’insussistenza del credito azionato, ma la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10.9.2020, ne rilevò l ’ inammissibilità, perché non proposta col ricorso originario, e dunque – in riforma della prima decisione - rigettò l’opposizione all’esecuzione. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della cancellata [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:SOCIETA]/20R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, perché pronunciata nei confronti di soggetto inesistente, e comunque per violazione degli artt. 2495 c.c. e 75, 82, 83 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Rileva la ricorrente che la società pignorante è stata cancellata dal R.I. in data 27.6.2019, con conseguente rinuncia al proprio credito vantato nei confronti di essa esponente, non emergente dal bilancio finale di liquidazione. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.615 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la C orte d’appello rilevato l ’ inammissibilità della seconda ragione di opposizione all’esecuzione (relativa alla pretesa compensazione), ancorché avanzata nella stessa fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione. 2.1 – Prelimina rmente, va rilevata l ’ inammissibilità del controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato solo in data 4.1.2021, e quindi ben oltre il termine di cui all’art. 371 c.p.c. 2.2 – Sempre in via preliminare, va rilevata l ’ inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. Invero, [OSCURATO:PERSONA] propose l’opposizione all’esecuzione intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società che venne cancellata dal R.I. in data 27.6.2019, ossia nel corso del processo d’appello; l’evento non venne ivi dichiarato dal procuratore costituito. Orbene, a fronte di tanto, l’odierna ricorrente, nell’impugnare la sentenza d’appello, avrebbe potuto seguire due opzioni: la prima, notificare il ricorso per cassazione alla stessa società, ancorché cancellata, presso il difensore costituito [OSCURATO:SOCIETA]/20R.G. in appello, in forza del principio di ultrattività del mandato(v. Cass., Sez. Un., n. 15295/2014); la seconda, notificare il ricorso ai soci“successori” della società cancellata. [OSCURATO:PERSONA] ha seguito tale seconda soluzione. Tuttavia, nel far ciò, essa Orlandi ha sì dato conto di tale scelta e delle ragioni che la giustificavano, ma ha omesso di indicarenominativamente nel ricorso chi fossero tali soci successori, giacché l’atto risulta formalmente rivolto (ancora) nei confronti della società cancellata, come risulta dal suo frontespizio. L’identità dei soci, invece, è possibile desumerla soltanto dalle relate della notificazione del ricorso come effettuata dalla Orlandi nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], nonché di tale [OSCURATO:PERSONA]. In tal guisa, dunque, la ricorrente è incorsa nella specifica causa di inammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., a mente del quale il ricorso deve contenere specificamente, appunto a pena di inammissibilità, l’indicazione delle parti: sia di chi propone il ricorso, sia del soggetto (o dei soggetti) contro cui esso è proposto. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, risalente, ma mai smentita da pronunce successive, è nel senso che “La previsione della sanzione della inammissibilità per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell’indicazione delle parti di cui all’art. 366 n. 1 cod. proc. civ., impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l’espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi "aliunde", cioè da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per [OSCURATO:SOCIETA]/20R.G. altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall’art. 164 c.p.c.), dall’atteggiamento della parte intimata , che identifichi essa le parti” (Cass. n. 18512/2007; conf. Cass. n. 19156/2010). In una logica non dissimile si pone l’ulteriore affermazione per cui “Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto dello stesso ” ( Cass. n. 7551 /2005; conf. Cass. n. 254/2006). Infine, in epoca successiva, si è affermato che “Ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art.164 cod. proc. civ., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata. Ne consegue che il vizio consistente nell’omessa indicazione nel ricorso della parte nei cui confronti èproposto non è sanato dalla relazione di notificazione, che è la dichiarazione dell ’ ufficiale giudiziario descrittiva dell’operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificareed è, quindi, atto da quest’ultimo [OSCURATO:SOCIETA]/20R.G. soggettivamente ed oggettivamente distinto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da cui non risultava la proposizione dello stesso nei confronti dei terzi chiamati né dall’intestazione dell’atto, apparentemente proposto nei confronti del ricorrente originario attore, né da una distinta prospettazione dei motivi con riferimento ai soggetti passivi dell’impugnazione, ma solo, e neppure chiaramente, dal contesto del motivo)” (Cass. n. 19286/2009; conf. Cass. n. 22046/2013). Ritiene la Corte di dover dare continuità a tale consolidato indirizzo, non essendovi ragione per discostarsene: non può infatti mancare, quale requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, l’univoca indicazione del soggetto contro il quale esso è proposto, perché ciò circoscrive il rapporto processuale sul piano soggettivo, attività che non può che esseredi esclusiva pertinenza della parte che intende avviare il giudizio di legittimità , stante il suo inequivoco caratteredispositivo. L ’ individuazione del destinatario dell ’ impugnazione per il tramite della relata, infatti, non può considerarsi idonea a tal fine, trattandosi di atto riconducibile esclusivamente all’ufficiale giudiziario. 3.1 – In def i nit i va, il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA]/20R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma