CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10765/2023Numero sezionale 5745/2026Numero di raccolta generale 25439/2026Data pubblicazione 16/09/2026illimitatamente responsabile GRIPPA Francesco- intimati -avverso la sentenza n. 2529/28/2022 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, depositata il 30/9/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di Grippa F. C. e il suo socioaccomandatario [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Taranto, con tre distinti ricorsi,sia due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate avevarispettivamente determinato, a carico della società, un maggioreimponibile Iva per l’anno d’imposta 2005, e, a carico del socio, unmaggior reddito di partecipazione ai fini Irpef per il medesimo periodod’imposta, sia un atto di contestazione con il quale era stata irrogataalla detta società una sanzione per mancata risposta a un questionarioinviatole dall’Ufficio.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, pronunciando tre distinte sentenze,accolse i ricorsi.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita degli appelli dell’Agenzia delle entrate, successivamenteriuniti, accolse il gravame concernente l’atto sanzionatorio e respinsegli altri, evidenziando, in sintesi, che l’invito a rispondere alquestionario era stato correttamente notificato alla societàcontribuente, la cui mancata risposta giustificava la sanzioneirrogatale, e che però il principio di neutralità dell’Iva imponeva diNumero registro generale 10765/2023Numero sezionale 5745/2026Numero di raccolta generale 25439/2026Data pubblicazione 16/09/2026riconoscere la detrazione sugli acquisti ove fossero soddisfatti i relativirequisiti sostanziali, ciò che nella specie era accaduto, avendo lasocietà, nel frattempo fallita, prodotto in giudizio i registri Iva, con laconseguenza che illegittimamente l’Ufficio non aveva considerato, nelladeterminazione del dovuto, l’imposta assolta sugli acquisti.4. – Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.5. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. di Grippa F. C. e quellodel suo socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Deve in primo luogo osservarsi che, sebbene il ricorso indichicome parte contro cui viene proposta l’impugnazione il Fallimento dellaE-[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al suo socioillimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]), non può seriamentedubitarsi che il soggetto contro cui l’Agenzia delle entrate ha intesoproporre il ricorso è il [OSCURATO:SOCIETA]. di Grippa F. C., che è invero stato parte del giudizio di appello.A questo riguardo deve osservarsi che, secondo il costante indirizzodella giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di dar seguito,ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti,prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art.366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiesta alcuna forma speciale,essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, oerroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezzaidentificabili dal contesto dello stesso (Cass. n. 7551/2005; conf. Cass.n. 254/2006).È stato inoltre affermato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il ricorsoper cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezzaassoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai finiNumero registro generale 10765/2023Numero sezionale 5745/2026Numero di raccolta generale 25439/2026Data pubblicazione 16/09/2026dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relativeindicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazioneo che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente,analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che esse risultinoin modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche seimplicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad attidei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare concertezza la parte intimata (v. anche Cass. n. 8778/2023).Alla luce dei principi testé esposti, non può revocarsi in dubbio cheil ricorso, peraltro regolarmente notificato presso il difensore deicontribuenti nel giudizio d’appello, non possa considerarsiinammissibile per erronea indicazione delle parti, giacché gli ampi epuntuali riferimenti ivi contenuti all’intera vicenda giudiziaria e agli attidei precedenti gradi di giudizio consentono una sicura identificazionedella parte contro cui il ricorso deve intendersi diretto, che è ilperaltro indicato un codice fiscale (02501180737) corrispondente aquello con cui tale soggetto è stato identificato nell’epigrafe dellasentenza impugnata.2. – Deve inoltre osservarsi che il ricorso per cassazione, notificatoil 18 maggio 2023 a fronte di una sentenza d’appello depositato il 30settembre 2022, è tempestivo, stante l’applicabilità al caso in esamedella sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione qualeprevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022.3. – Ciò posto, con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 32, commi 4 e5 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51, ult. comma, d.P.R. n. 633 del1972 nonché degli artt. 19 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché lasentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la regolarità della notificaalla società contribuente dell’invito a rispondere al questionario eNumero registro generale 10765/2023Numero sezionale 5745/2026Numero di raccolta generale 25439/2026Data pubblicazione 16/09/2026l’ingiustificata mancata risposta allo stesso, ha preso in considerazione,ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti sostanziali delladetrazione Iva, i registri Iva prodotti dalla società soltanto in sedegiudiziale, ciò in contrasto con le disposizioni sopra citate, cheprevedono, in caso di inottemperanza del contribuente ad un invitodell’Ufficio, la sanzione dell’inutilizzabilità in sede processuale deidocumenti espressamente richiesti dall’Ufficio stesso.4. – Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19, 51 e 55 d.P.R.n. 633 del 1972 nonché dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 10 legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto sussistenti i requisiti sostanziali per ladetrazione dell’Iva sugli acquisti sulla base del solo registro Iva dellasocietà, e pur in assenza della produzione delle fatture passive.5. – A prescindere dall’esame dei motivi, occorre affrontare unaquestione, rilevabile d’ufficio anche in questa sede, avente caratteredirimente.Come si desume sia dal ricorso, sia, ancor più chiaramente, daidocumenti ad esso allegati, l’avviso di accertamento emesso nei confrontidella società, con cui sono state recuperate sia l’Iva che l’Irap, è statoimpugnato con riguardo all’intero recupero dalla società, mentrepersonale, concernente l’imputazione “per trasparenza” nei suoi confrontidella quota del maggior reddito accertato, ha separatamente impugnatoquest’ultimo, il quale si è limitato a chiedere al giudice adito «diuniformare la propria statuizione in ordine a quanto sarà deciso sulgravame proposto dalla Società» (così l’originario ricorso del socio di cuial doc. 2 allegato al ricorso per cassazione). I vari ricorsi sono statiseparatamente decisi dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10765/2023Numero sezionale 5745/2026Numero di raccolta generale 25439/2026Data pubblicazione 16/09/2026mentre i distinti appelli dell’Agenzia sono stati riuniti e unitariamentedecisi nel giudizio di secondo grado.Trova allora applicazione il principio – più volte affermato da questaCorte – secondo cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base dellarettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelledei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di unlitisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n.546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile, anched’ufficio, in ogni stato e grado del processo (così Cass. n. 16730/2018; v.anche Cass. n. 7278/2020).Il litisconsorzio non viene meno allorquando, come nella presenteipotesi rispetto all’avviso “societario”, si discuta di Irap e Iva; da un lato,l’Irap è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass., sez. un., n.13452/2017; Cass., sez. un., n. 10145/2012; Cass. n. 29128/2018; Cass.n. 19599/2018; Cass. n. 13767/2012); dall’altro, se è vero che in temadi Iva non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero cheallorquando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto,ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l’Irap),fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnatoconcernente l’imponibile Iva non si sottrae al vincolo necessario delsimultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, insuscettibilidi autonoma definizione (Cass. n. 6303/2018; Cass. n. 21340/2015;Cass. n. 26071/2015; Cass. n. 10550/2025).A maggior ragione il litisconsorzio tra società e soci si impone, in virtùdel principio di unitarietà dell’accertamento, rispetto all’avviso “personale”contro il socio [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stato a lui imputato pertrasparenza, ai fini Irpef, il maggior reddito da partecipazione (v. ancheCass., sez. un., n. 14815/2008).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10765/2023Numero sezionale 5745/2026Numero di raccolta generale 25439/2026Data pubblicazione 16/09/2026Dall’esame degli atti di causa si evince che, salvo [OSCURATO:PERSONA],che ha peraltro impugnato il solo avviso personale ed è invece rimastoestraneo al giudizio di primo grado avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso emesso a carico della società, gli altri soci della E-ConsultingS.a.s. di Grippa F. C. non sono stati parte del giudizio di meritoconclusosi con la sentenza oggetto del presente giudizio; ne deriva lanullità dell’intero giudizio svoltosi in assenza dei detti litisconsortinecessari (dall’esame dell’avviso di accertamento emesso nei confrontidella società, di cui al doc. 7 allegato al ricorso, emerge la sicura esistenzadi un altro socio, tale [OSCURATO:PERSONA] che, benché destinatario della notificadi un avviso di accertamento “personale”, è stato pretermesso nel giudizioche occupa).È peraltro chiaro che la nullità investe soltanto le impugnazioni degliavvisi di accertamento con i quali è stata esercitata la pretesa impositiva,restando salvo il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto dicontestazione, che, avendo irrogato una sanzione pecuniaria nei confrontidella società, non poneva questioni di estensione del contraddittorio versoi soci.Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene alla regolarità delcontraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” lastruttura e il funzionamento del processo, sicché la mancata denunciadello stesso ad opera delle parti non ha certo comportato la formazione diun giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben puòessere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n.24172/2025).6. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata,dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rimessionedegli atti al primo giudice per la celebrazione del processo nelcontraddittorio di tutti i litisconsorti necessari.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10765/2023Numero sezionale 5745/2026Numero di raccolta generale 25439/2026Data pubblicazione 16/09/20267. – Il particolare andamento processuale giustifica l’integralecompensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio avente ad oggetto leimpugnazioni dei due avvisi di accertamento, con rimessione degli atti allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto. Compensaintegralmente le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]