CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12963/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giardina– controricorrente –avverso la sentenza n. 277/04/2021 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 13/1/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Siracusa una cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisd.P.R. n. 633 del 1972, con la quale gli era stato chiesto il versamentodi Irap e Irpef dichiarate ma non versate in relazione al periodod’imposta 2009, oltre sanzioni ed interessi.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che nonsussistevano i presupposti del controllo automatizzato, non avendo ilcontribuente presentato alcuna dichiarazione per l’anno d’imposta2009.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate e di quello incidentalecondizionato del contribuente, accolse il primo senza pronunciarsiespressamente sul secondo, evidenziando, per quanto ancora interessain questa sede, - che la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta2009 doveva essere stata presentata, essendo stata indicata nellacartella la comunicazione con la quale l’Ufficio impositore aveva portatoa conoscenza del contribuente dati ed elementi in suo possesso trattatiNumero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026proprio dal [OSCURATO:PERSONA] PF/2010, - e che, contrariamente a quantodedotto dal contribuente, non vi era alcun obbligo di far precedere lanotifica della cartella da un avviso bonario ai sensi dell’art. 6, comma5, legge n. 212 del 2000 dal momento che nella specie nonsussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a sei motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(ora Agenzia delle entrate-Riscossione) ha resistito con controricorso,ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Vanno innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla controricorrente sia in ragione dell’asseritaviolazione del canone di autosufficienza del ricorso, sia in ragionedell’asserita conformità alla giurisprudenza di legittimità della decisionedel Giudice d’appello sulle questioni di diritto che vengono in rilievo nellacontroversia.Quanto alla prima eccezione, essa risulta formulata in modo del tuttoapodittico e assertivo, senza neppure indicare le ragioni per le quali ilprincipio di autosufficienza risulterebbe violato; la seconda eccezione è poismentita da quanto oltre si dirà.2. – Tanto premesso, per ragioni di priorità logica va dapprimaesaminato il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente poiché essa, in merito alla contestazione attinentealla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009,si fonda sulla tautologica ed apodittica affermazione secondo cui, attesoche nella cartella di pagamento si sostiene che l’iscrizione a ruolo èderivata da un controllo formale della dichiarazione, non è possibile che ilcontribuente non l’abbia presentata.3. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi poiché lamotivazione della sentenza impugnata è chiara e comprensibile. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ritenuto, sulla base di un ragionamento di tipopresuntivo, che, avendo l’ente impositore proceduto alla liquidazione delleimposte sulla base di dati ed elementi contenuti nel Modello UnicoPF/2010, ciò che si desumeva da una comunicazione al contribuenterichiamata nella stessa cartella, la dichiarazione per cui è controversiadoveva necessariamente essere stata presentata. Al di là della correttezzao meno dell’argomento logico impiegato dalla Corte regionale, ilragionamento da questa seguito per la risoluzione di tale aspetto dellacontroversia non è affatto oscuro, è stato svolto richiamandospecificamente le fonti documentali del convincimento, e non presentaprofili di contraddittorietà intrinseca tali da impedire di decifrare le ragionidel decisum.Numero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/20264. – Con il quinto motivo, anch’esso da esaminare prioritariamenterispetto agli altri per ragioni di ordine logico, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente in ordine al profilo del mancato preventivo inviodel cd. avviso bonario di cui all’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000.Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza sul punto si risolve inun’asserzione apodittica, dal momento che il Giudice d’appello haaffermato che non sussistono incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione – e, di conseguenza, non sussistono le condizioni perapplicabilità dell’invocato art. 6, comma 5, cit. – pur non avendo maiproceduto all’esame diretto della dichiarazione e pur non avendo indicatogli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento sul punto.5. – Il motivo è infondato.Va premesso che l'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, vigenteratione temporis, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo intutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quandosussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazioneche non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del meromancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in taleipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dallaomissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o lariduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all’art. 2, comma 2, deld.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato peraltro precisatoche grava sul contribuente l’onere di indicare i presupposti (incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione) per l’invio obbligatorio dellacomunicazione di irregolarità (in questi termini Cass. n. 33625/2025).L’esposto assetto degli oneri probatori in materia esclude che lasentenza impugnata sia affetta dal vizio denunciato nel motivo in esameNumero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026giacché, in mancanza di prova della sussistenza di incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione, ciò che appunto si è verificato nel caso inesame secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la norma di cuiall’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 non può trovare applicazione:soluzione interpretativa, questa, a cui nel caso in esame si ècorrettamente attenuto il Giudice d’appello con una motivazione logica erispettosa dei menzionati criteri di riparto della prova. In altri termini, nonessendo emerse nel caso in esame incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione – incertezze la cui sussistenza sarebbe stato onere delcontribuente provare ma che quest’ultimo, pacificamente, non ha provato– non poteva che escludersi l’obbligo dell’Ufficio del previo invio di unacomunicazione di irregolarità.La critica sviluppata dal ricorrente – muovendo dall’erroneopresupposto che sia l’Ufficio ad avere l’onere di provare l’insussistenza diincertezze su aspetti rilevanti della decisione, onere in mancanza del cuiassolvimento dovrebbe applicarsi la disposizione di cui all’art. 6, comma5, cit. – va dunque disattesa.6. – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la sentenzaimpugnata deciso sulla base di prove mai prodotte dalle parti. Inparticolare, secondo il ricorrente la Corte regionale ha ritenuto che ladichiarazione dei redditi per l’anno 2009 fosse stata presentata, pur inassenza di prove di tale circostanza.7. – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. perché la sentenzaimpugnata ha ritenuto che fosse stata presentata la dichiarazione deiredditi per l’anno 2009 fondando la propria decisione sul punto su mereallegazioni dell’agente della riscossione, così violando la distribuzione deglioneri probatori quale stabiliti dalla disposizione codicistica da ultimo citata,Numero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026che costituisce regola finale di giudizio nelle ipotesi in cui il fattocontroverso rimanga incerto.8. – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. poiché la sentenzaimpugnata ha ritenuto di poter desumere l’avvenuta presentazione delladichiarazione fiscale da una presunzione del tutto inidonea allo scoposiccome priva del carattere della gravità.9. – Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deglialtri due, che gravitano intorno alla medesima questione.9.1. – Va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità delmotivo formulata dalla controricorrente sul rilievo che la censura,ricondotta dal contribuente al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., denuncia un vizioinquadrabile nella diversa ipotesi di cui al n. 4 dello stesso articolo. Al dilà della considerazione che l’indicazione, nella rubrica del motivo, di unerroneo paradigma censorio non è di per sé causa di inammissibilità delmezzo, essendo ben possibile una sua riqualificazione da parte del Collegio(v. Cass. sez. un., n. 17931/2013; Cass. n. 759/2025), il motivo qui inesame è stato correttamente formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., avendo il ricorrente dedotto la violazione delle norme chepresiedono alla prova presuntiva (in tal senso v. Cass. n. 21762/2025).9.2. – Deve pure escludersi, contrariamente a quanto dedotto dallacontroricorrente, che il motivo, riguardando esclusivamente la posizionedell’ente impositivo, e lamentando circostanze che vanno al di là dellacompetenza dell’esattore, limitata alla notificazione della cartella, siainammissibile.Sul punto è sufficiente osservare richiamare il disposto dell’art. 39 deld.lgs. n. 112 del 1999, a mente del quale «Il concessionario, nelle litipromosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità ola validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditoreinteressato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».Numero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026Pertanto, se l’azione del contribuente è svolta direttamente nei confrontidell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudicenella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006);se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi,se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite,deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso,l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivonei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determinal’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causadell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario,onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice aditodebba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 2570/2017).9.3. – Ciò posto, si osserva che sul punto controverso la CTR haaffermato che «la cartella di pagamento, di cui è causa, è stata emessa aseguito di controllo automatizzato, ex art. 36-bis, d.p.r. n.600/73, eriporta l’indicazione della comunicazione N. 01376677012, con la qualel’Ufficio impositore ha portato a conoscenza del contribuente dati edelementi in suo possesso, fra i quali quelli recati dal Modello UnicoPF/2010, presentato per il periodo d’imposta 2009»; per poi concludereche «Nell’ipotesi prospettata dal contribuente ed accolta dal primodecidente, di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, non sivede come avrebbe l’Ufficio potuto attivare il controllo automatizzato, aisensi dell’art. 36-bis d.p.r. n.600/73».Quello compiuto dai giudici d’appello è, come già accennato, unragionamento presuntivo; ma trattasi di un ragionamento presuntivo deltutto scorretto in quanto pone come fatto noto, da cui dovrebbe in ipotesiricavarsi in via inferenziale il fatto ignoto e controverso, una circostanzache è tutt’altro che pacifica tra le parti, e che si risolve, in buona sostanza,in una supposta comunicazione dell’ente creditore, peraltro neppureNumero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026versata in atti, ma semplicemente richiamata nella stessa cartella checostituisce oggetto del contendere.La Corte regionale ha costruito il suo ragionamento presuntivoassumendo come base di partenza dello stesso un fatto che ha ritenutoprovato, in definitiva, da una dichiarazione di una delle parti in causa, cosìviolando il principio secondo il quale un documento proveniente dalla parteche voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nédetermina inversione dell’onere probatorio, nel caso in cui la parte controla quale esso è prodotto contesti la pretesa azionata (così, in motivazione,Cass. n. 829072016; v. anche Cass. n. 21288/2025).Ma, anche a prescindere dalla questione della prova del fatto noto, evenendo al nucleo fondamentale della censura oggetto del presentescrutinio, ciò che risulta carente nel ragionamento inferenziale del Giudiced’appello è, con tutta evidenza, il carattere di gravità della presunzionedallo stesso impiegata, dovendosi escludere che la dichiarazione delcreditore, richiamata in un atto di un adiectus solutionis causa qual èl’agente della riscossione, consenta di ritenere sussistenti con elevatogrado di probabilità, sulla base dell’id quod plerumque accidit, ipresupposti di fatto su cui la pretesa creditoria si fonda.Si impone, pertanto, un nuovo accertamento, che dovrà esserecompiuto dal giudice del rinvio tenendo conto che spettaall’amministrazione finanziaria, quale soggetto che fa valere il diritto dicredito, e anche in virtù del principio di vicinanza della prova, dimostrarela presentazione della dichiarazione fiscale da parte del contribuente, checostituisce presupposto (contestato) dell’accertamento automatizzato percui è causa, non potendo pretendersi che sia il destinatario della pretesaa dover dare la prova di un fatto negativo.10. – L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comportal’assorbimento anche del sesto, con il quale il ricorrente ha dedotto, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaNumero registro generale 20232/2021Numero sezionale 3725/2026Numero di raccolta generale 12963/2026Data pubblicazione 06/05/2026impugnata per aver omesso di pronunciarsi sui motivi dell’appelloincidentale condizionato.11. – Il ricorso va dunque accolto in relazione al terzo motivo, assorbitii primi due e il sesto e rigettati gli altri, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà al riesamedell’appello, tenendo conto del principio di diritto enunciato da questaCorte, nonché a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due e ilsesto e rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida