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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 21288/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11943-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Direttore Generale “pro tempore”, domiciliata“ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 425 /20 23, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Anzi, opposizione all’esecuzione- Cartella di pagamento - Notificazione non a mani del destinatario -Invio della raccomandata informativa-P rova dello stesso R.G.N.11943/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/2/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate e Riscossione - ADER (d’ora in poi, “ADER”) ricorre, sulla base didue motivi, per la cassazione della sentenza n. 425/23, del 24 marzo 2023, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, accogliendo parzialmente l’opposizione esecutiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] ( ricondotta dall’adito giudicante al la previsione di cui a ll’art. 617 cod. proc. civ.) , ha dispo sto l’annullamento della sola cartella di pagamento n. 09420110022773721002, delle due impugnate tra le tredici emesse dall’ADER e poste a base dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva l’annullamento, oltre che del suddetto atto di intimazione, di due delle tredici cartelle di pagamento a tale atto sottese, lamentando, di entrambe, l’irrituale notificazione.

Costituitasi in giudizio, l’ ADER resisteva all’opposizione, affermando e documentando la ritualità delle notifiche così come poste in essere e chiedendo, di conseguenza, il rigetto del ricorso.

L’opposizione, come detto, veniva accolta solo in relazione ad una delle due cartelle (vale a dire, quella i cui estremi sono stati sopra meglio identificati), atteso che l’adito giudicante dichiarava l’irritualità della notificazione, per essere stata la cartella consegnata a mani della moglie convivente del [OSCURATO:PERSONA], in data 21 ottobre 2021, senza che vi fosse, però, prova del successivo invio della prescritta raccomandata informativa.

In particolare, veniva affermata la presenza, in atti, di “un mero avvisodi spedizione ed un elenco di plichi”, ma non della “documentazione che attesta l’effettiva spedizione della raccomandata informativa”.

3. Avverso la sentenza del Tribunale bustocco ha proposto ricorso per cassazione l’ADER, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., nonché dell’art. 139 cod. proc. civ., “ con riferimento alla natura fidefacente della relazione di notifica, attestante l’invio della prescritta raccomandata informativa”.

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buongoverno delle norme testé menzionate, visto che all’esito della notificazione della cartella (avvenuta a mani di [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come “moglie convivente” del [OSCURATO:PERSONA]), il messo notificatore, “ha dato pronta informativa al destinatario” dell’atto, “tramite raccomandata semplice”, come “attestato in seno alla relata dal medesimo messo, con affermazione fidefacente”, e ciò “fino a querela di falso”, nella specie, non proposta.

Ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., difatti, fanno piena prova “le affermazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco”.

Per altro verso, secondo la ricorrente, “a corroborare quanto attestato dall’ufficiale di riscossione in seno alla relata di notifica, circa l’invio di raccomandata informativa”, deporrebbero: -la copia della comunicazione informativa del 24 ottobre 2021 nella quale si riferiva al [OSCURATO:PERSONA] che il messo notificatore aveva “provveduto a notificare” presso il domicilio fiscale dello stesso “l’atto sopra indicato in busta chiusa e sigillata a mani del/della Sig/Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qualificatosi Moglie convivente, che ha sottoscritto la relata di notifica”); -la “distinta di postalizzazione sempre in atti di causa”.

Pertanto, se il Tribunale “avesse rettamente interpretato e applicato al caso di specie le disposizioni indicate nell’epigrafe del motivo di ricorso, il dato inerente all’avvenuta spedizione della raccomandata informativa”, contenente l’avviso di avvenuta notifica, “avrebbe dovuto essere reputato pacifico, in mancanza di apposita querela di falso volta a contestare le risultanze documentali agli atti di causa”.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla irretrattabilità del credito, derivante dalla mancata impugnazione della pregressa intimazione di pagamento n. 0942018900785163.

Assume, infatti, l’odierna ricorrente di avere, nel giudizio di merito, “precisato con chiarezza come la notificazione della intimazione di pagamento opposta dalla controparte fosse stata preceduta dalla pregressa notificazione di una ulteriore intimazionedi pagamento, non impugnata”.

All’uopo, ADER riproduce - a pag. 13 del ricorso - “stralcio” della “pag. 2 della comparsa di risposta” (dal quale risulta che, tra i documenti prodotti in giudizio, vi era, sub 4, “referto notifica intimazione di pagamento 09420189007851633000”).

Di conseguenza, “il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto escludere la possibilità di impugnazione della seconda intimazione di pagamento per vizi (non propri, bensì) riferibili agli atti prodromici non opposti in precedenza”.

E ciò, essendo questa Corte “assolutamente univoca nell’affermare” - si sostiene - che “il mero sollecito di pagamento, che pure effettivamente si distingue dall’avviso di mora per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, se, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall’Amministrazione, abbia gli stessi contenuto e funzione del provvedimento tipico impugnabile”.

4. È rimasto solo intimato il [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorsova accolto , nei limiti di seguito precisati .

7.1. Il primo motivo è fondato.

7.1.1. La ricorrente, nell’articolarlo, insiste sul carattere “fidefacente” della dichiarazione resa dal messo/notificatore circa l’avvenuto “invio” della raccomandata informativa, all’esito della consegna dell’atto alla moglie (convivente) del [OSCURATO:PERSONA], circostanza - questa dell’invio - che sarebbe “corroborata” anche da altri documenti versati in atti.

Tuttavia, questa Corte - in un caso in cui si discuteva della ritualità della notificazione, avvenuta “a persona diversa dal destinatario, attestando, altresì, l’invio della CAN con l’indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione” - ha affermato che “l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 27 agosto 2024, n. 23194, Rv. 672108-01).

Nel caso di specie, l’attestazione di invio della raccomandata presente “in seno alla relata dal medesimo messo”, come riprodotta a pag. 7 del ricorso,non reca il nominativo del [OSCURATO:PERSONA], donde la necessità per ADER - alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato - di fornire la prova dell’invio producendo la “ricevuta di spedizione” o “altro idoneo mezzo di prova”.

Orbene, “idoneo mezzo di prova” non può ravvisarsi - specie se si considera il tenore del motivo svolto, visto che la ricorrente reputa violato l’art. 2700 cod. civ. - né nel c.d.

“avviso di notizia di avvenuta notifica” del 26 ottobre 2021, né nella “distinta di postalizzazione” (entrambi riprodotti in ricorso, rispettivamente alle pagg. 10 e 11), trattandosi di documenti provenienti da [OSCURATO:PERSONA], ovvero dall’agente per la riscossione,poi divenuta ADER.Difatti, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio”, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti - come avvenuto nelle fasi di merito del presente giudizio - la pretesa azionata (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 27 aprile 2016, n. 8290, non massimata) Idoneo, invece, deve ritenersi il documento riprodotto a pag. 12 del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento - attestante il ritiro dell’atto, il 26 ottobre 2021, da parte della suocera del [OSCURATO:PERSONA] - della raccomandata informativa n. 14687953472, che risulta, in base agli altri atti, essere proprio quella contenente l’avviso di avvenuta notifica della cartella n. 09420110022773721002.

Non è corretta, pertanto, la conclusione della carenza di idonea prova della spedizione della raccomandata informativa.

7.2. Il secondo motivo, relativo al merito della pretesa oggetto dell’atto opposto,resta assorbito dall’accoglimento del primo. 8 In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto: “in caso di notificazione non eseguita a mani proprie del destinatario, l’invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione,può essere provato attraverso altro idoneo mezzo di prova, tra cui l’avviso di ricevimento univocamente riferibile alla raccomandata stessa”.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11943-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Direttore Generale “pro tempore”, domiciliata“ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 425 /20 23, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Anzi, opposizione all’esecuzione- Cartella di pagamento - Notificazione non a mani del destinatario -Invio della raccomandata informativa-P rova dello stesso R.G.N.11943/2023 Cron. Rep. Ud.26/2/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate e Riscossione - ADER (d’ora in poi, “ADER”) ricorre, sulla base didue motivi, per la cassazione della sentenza n. 425/23, del 24 marzo 2023, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, accogliendo parzialmente l’opposizione esecutiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] ( ricondotta dall’adito giudicante al la previsione di cui a ll’art. 617 cod. proc. civ.) , ha dispo sto l’annullamento della sola cartella di pagamento n. 09420110022773721002, delle due impugnate tra le tredici emesse dall’ADER e poste a base dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva l’annullamento, oltre che del suddetto atto di intimazione, di due delle tredici cartelle di pagamento a tale atto sottese, lamentando, di entrambe, l’irrituale notificazione. Costituitasi in giudizio, l’ ADER resisteva all’opposizione, affermando e documentando la ritualità delle notifiche così come poste in essere e chiedendo, di conseguenza, il rigetto del ricorso. L’opposizione, come detto, veniva accolta solo in relazione ad una delle due cartelle (vale a dire, quella i cui estremi sono stati sopra meglio identificati), atteso che l’adito giudicante dichiarava l’irritualità della notificazione, per essere stata la cartella consegnata a mani della moglie convivente del [OSCURATO:PERSONA], in data 21 ottobre 2021, senza che vi fosse, però, prova del successivo invio della prescritta raccomandata informativa. In particolare, veniva affermata la presenza, in atti, di “un mero avvisodi spedizione ed un elenco di plichi”, ma non della “documentazione che attesta l’effettiva spedizione della raccomandata informativa”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale bustocco ha proposto ricorso per cassazione l’ADER, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., nonché dell’art. 139 cod. proc. civ., “ con riferimento alla natura fidefacente della relazione di notifica, attestante l’invio della prescritta raccomandata informativa”. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buongoverno delle norme testé menzionate, visto che all’esito della notificazione della cartella (avvenuta a mani di [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come “moglie convivente” del [OSCURATO:PERSONA]), il messo notificatore, “ha dato pronta informativa al destinatario” dell’atto, “tramite raccomandata semplice”, come “attestato in seno alla relata dal medesimo messo, con affermazione fidefacente”, e ciò “fino a querela di falso”, nella specie, non proposta. Ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., difatti, fanno piena prova “le affermazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco”. Per altro verso, secondo la ricorrente, “a corroborare quanto attestato dall’ufficiale di riscossione in seno alla relata di notifica, circa l’invio di raccomandata informativa”, deporrebbero: -la copia della comunicazione informativa del 24 ottobre 2021 nella quale si riferiva al [OSCURATO:PERSONA] che il messo notificatore aveva “provveduto a notificare” presso il domicilio fiscale dello stesso “l’atto sopra indicato in busta chiusa e sigillata a mani del/della Sig/Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qualificatosi Moglie convivente, che ha sottoscritto la relata di notifica”); -la “distinta di postalizzazione sempre in atti di causa”. Pertanto, se il Tribunale “avesse rettamente interpretato e applicato al caso di specie le disposizioni indicate nell’epigrafe del motivo di ricorso, il dato inerente all’avvenuta spedizione della raccomandata informativa”, contenente l’avviso di avvenuta notifica, “avrebbe dovuto essere reputato pacifico, in mancanza di apposita querela di falso volta a contestare le risultanze documentali agli atti di causa”. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla irretrattabilità del credito, derivante dalla mancata impugnazione della pregressa intimazione di pagamento n. 0942018900785163. Assume, infatti, l’odierna ricorrente di avere, nel giudizio di merito, “precisato con chiarezza come la notificazione della intimazione di pagamento opposta dalla controparte fosse stata preceduta dalla pregressa notificazione di una ulteriore intimazionedi pagamento, non impugnata”. All’uopo, ADER riproduce - a pag. 13 del ricorso - “stralcio” della “pag. 2 della comparsa di risposta” (dal quale risulta che, tra i documenti prodotti in giudizio, vi era, sub 4, “referto notifica intimazione di pagamento 09420189007851633000”). Di conseguenza, “il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto escludere la possibilità di impugnazione della seconda intimazione di pagamento per vizi (non propri, bensì) riferibili agli atti prodromici non opposti in precedenza”. E ciò, essendo questa Corte “assolutamente univoca nell’affermare” - si sostiene - che “il mero sollecito di pagamento, che pure effettivamente si distingue dall’avviso di mora per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, se, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall’Amministrazione, abbia gli stessi contenuto e funzione del provvedimento tipico impugnabile”. 4. È rimasto solo intimato il [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorsova accolto , nei limiti di seguito precisati . 7.1. Il primo motivo è fondato. 7.1.1. La ricorrente, nell’articolarlo, insiste sul carattere “fidefacente” della dichiarazione resa dal messo/notificatore circa l’avvenuto “invio” della raccomandata informativa, all’esito della consegna dell’atto alla moglie (convivente) del [OSCURATO:PERSONA], circostanza - questa dell’invio - che sarebbe “corroborata” anche da altri documenti versati in atti. Tuttavia, questa Corte - in un caso in cui si discuteva della ritualità della notificazione, avvenuta “a persona diversa dal destinatario, attestando, altresì, l’invio della CAN con l’indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione” - ha affermato che “l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 27 agosto 2024, n. 23194, Rv. 672108-01). Nel caso di specie, l’attestazione di invio della raccomandata presente “in seno alla relata dal medesimo messo”, come riprodotta a pag. 7 del ricorso,non reca il nominativo del [OSCURATO:PERSONA], donde la necessità per ADER - alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato - di fornire la prova dell’invio producendo la “ricevuta di spedizione” o “altro idoneo mezzo di prova”. Orbene, “idoneo mezzo di prova” non può ravvisarsi - specie se si considera il tenore del motivo svolto, visto che la ricorrente reputa violato l’art. 2700 cod. civ. - né nel c.d. “avviso di notizia di avvenuta notifica” del 26 ottobre 2021, né nella “distinta di postalizzazione” (entrambi riprodotti in ricorso, rispettivamente alle pagg. 10 e 11), trattandosi di documenti provenienti da [OSCURATO:PERSONA], ovvero dall’agente per la riscossione,poi divenuta ADER.Difatti, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio”, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti - come avvenuto nelle fasi di merito del presente giudizio - la pretesa azionata (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 27 aprile 2016, n. 8290, non massimata) Idoneo, invece, deve ritenersi il documento riprodotto a pag. 12 del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento - attestante il ritiro dell’atto, il 26 ottobre 2021, da parte della suocera del [OSCURATO:PERSONA] - della raccomandata informativa n. 14687953472, che risulta, in base agli altri atti, essere proprio quella contenente l’avviso di avvenuta notifica della cartella n. 09420110022773721002. Non è corretta, pertanto, la conclusione della carenza di idonea prova della spedizione della raccomandata informativa. 7.2. Il secondo motivo, relativo al merito della pretesa oggetto dell’atto opposto,resta assorbito dall’accoglimento del primo. 8 In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto: “in caso di notificazione non eseguita a mani proprie del destinatario, l’invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione,può essere provato attraverso altro idoneo mezzo di prova, tra cui l’avviso di ricevimento univocamente riferibile alla raccomandata stessa”. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese
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