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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33217/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 25 / 10/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17985 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17985 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35D66 E967X) BRIVIO Verdiana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 94L69 B693I) rappresentate e difes e , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R22 C933M) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M50 C933G) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- non. 1085/2020, pubblicata in data 13 maggio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin via esecutiva, nelle for- me dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di for- mazione giudiziale costituito da una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad u n giudizio nel Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 quale queste ultime erano rimaste soccombenti, spese ogget- to di distrazione in suo favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Le debitrici esecutate hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata accoltadal Tribunale di Como.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di pri- mo grado, l’ha invece rigettata. [OSCURATO:PERSONA] e la Brivio, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa applica- zione della natura sostanziale del credito del procuratore di- strattario di cui all’art. 93 c.p.c.ai fini della applicazione della compensazione impropria tra partite di dare e avere a titolo di spese legali nello stesso procedimento giudiziario, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Le ricorrenti espongono: - che il credito posto in esecuzione dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto le spese, distratte in suo favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., relative al grado di appello di un giudizio (iniziato dal dante causa delle ricorrenti stesse, [OSCURATO:PERSONA], e da queste ultime proseguito , contro la parte assistita dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]),nel quale era no rimast e soccombent i ; - che, peraltro, con la decisione di secondo grado era stato contestualmente ridotto l’importo delle spese del giudizio di primo grado a carico del soccombente [OSCURATO:PERSONA] , non og- getto di distrazione, ma già integralmente corrisposto; -che, anzi, l’importo già pagato ad [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo era quanto meno pari a quello complessivamente liquidato per Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 il doppio grado di giudizio ed era di fatto stato direttamente accreditato in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del suo assistito.

Tanto premesso, la Cristini e la Brivio sostengono che le con- trapposte partite di dare e avere, per le spese del primo e del secondo grado del giudizio, indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento di distrazione relativo solo a quelle del secondo grado, debbano essere oggetto di compensazione, quanto meno impropria, con conseguente inesistenza del cre- dito posto a base dell’azione esecutiva.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La decisione impugnata risulta, in diritto, conforme all’indirizzo costante di questa Corte, che il ricorso non contie- ne argomenti idonei ad indurre a rimeditare, secondo il quale «in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le pri- me e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice; egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la con- seguenza che quest’ultimo non può opporgli, in compensazio- ne, l’eventuale credito vantato nei confronti della parte vitto- riosa» (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 8436 del 26/03/2019 , Rv. 653387 – 01 ; nel medesimo senso: Sez. 1, Ordinanza n. 6184del 15/03/2010, Rv. 612165 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 01/10/2009 , Rv. 609697 – 01 ; in precedenza, an- cora in senso conforme,cfr. anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 10/05/1984, Rv. 434920 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 13/10/1972, Rv. 360798 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 05/07/1969, Rv. 342043 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 14/06/1965, Rv. 312302 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 670 del 30/03/1962, Rv. 251057 –01; in tali ultime pronunzie Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 si specifica espressamente che «per effetto dell’attribuzione … … il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei con- fronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore … … in quanto la legge ritiene che il cli ente, non avendo anticipato le spese del giudizio, né corrisposto gli ono- rari, non ne è mai creditore e non pu ò , quindi, sotto qualsiasi forma, cedere ad altri un credito, che non gli spetta»).

In virtù della riconosciuta natura propria, diretta e autonoma del credito del difensore distrattario, va escluso che esso pos- sa ritenersi oggetto di una cessione da parte dell’assistito o, comunque, che quest’ultimo ne sia in qualche modo l’effettivo e/o l’originario titolare o che si tratti, addirittura, di una «me- ra modifica precaria del legittimato alla riscossione», come pretenderebbero le ricorrenti.

Di conseguenza, non solo deve ritenersi impedito alla parte soccombente condannata al pagamento delle spese proces- suali direttamente in favore del difensore distrattario di ecce- pire a quest’ultimo in compensazione altri suoi crediti nei con- fronti dell’assistito o cliente del distrattario stesso, ma va del pari esclusa, tra l’altro per il dirimente argomento della non piena coincidenza dei soggetti delle rispettive situazioni giuri- diche, ogni sorta di compensazione, anche impropria, tra il credito del distrattario e l’eventuale credito restitutorio del soccombente relativo alle spese già corrisposte in eccesso per gli altri gradi del giudizio, se le stesse non siano state oggetto di analogo provvedimento di distrazione, credito che costitui- sce un’obbligazionegravante a carico esclusivo della parte.

2. Con il secondo motivo si denunzia « violazione degli artt.287-288 c.p.c. e falsa applicazione dell’ art. 2909 cod. civ. ; conseguente affermazione di errata regula iuris presunta dal provvedimento di correzione della C.A.

Milano in data Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 11.07.2016, nonché violazione delle regole della compensa- zione impropria, in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1 È inammissibile per difetto di interesse ed in quanto non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendi della pro- nuncia impugnata, nella parte in cui con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e in tema di giudicato.

La corte di appello non ha fondato la sua decisione sull’esistenza di un giudicato sostanziale, derivante dal prov- vedimento di solo parziale accoglimento della richiesta di cor- rezione di errore materiale della sentenza di primo grado, in ordine alla infondatezza della pretesa delle ricorrenti di com- pensare, almeno in via impropria, il loro debito per le spese del secondo grado del giudizio intercorso tra Aurelio e [OSCURATO:PERSONA] (distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) con il loro contrapposto credito alla restituzione dell’importo pagato in eccesso per le spese del primo grado del medesimo giudizio (non oggetto di distrazione ma di fatto corrisposte al medesi- mo avvocato su autorizzazionedella parte).

Al contrario, essa, dopo aver da to atto del pacifico avvenuto passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della sen- tenza di secondogrado, come risultante a seguito dei provve- dimenti di correzione di errore materiale (cioè con il ricono- scimento di una obbligazione restitutoria in capo ad [OSCURATO:PERSONA]), ha poi, nella sostanza, ritenuto infondata l’opposizione all’esecuzione della Cristini e della Brivio nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base del richiamo dei principi di di- rittoin ordine all’autonomia del credito del difensore distratta- rio già sopra esposti, non per la sussistenza di un giudicato negativo in ordine alle loro pretese di compensazione (anche impropria) in relazione al credito fatto valere da quest’ultima.

Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 2.2Il motivo di ricorso in esame è poi infondato nella parte in cui con esso vengono svolte ulteriori censure in ordine alla «violazione della regole della compensazione impropria».

Si tratta di censure nella sostanza coincidenti con quelle og- getto del primo motivo del ricorso e che non possono ritenersi fondate per le medesime ragioni di diritto esposte in relazione a tale motivo, cui può farsi rinvio. 3.Con il terzo motivo si denunzia « falsa applicazione delle re- gole di sussunzione della fattispecie in punto di diretta re- sponsabilità restitutoria del distrattario di fatto o consensuale, da doversi valutare come identica a quella del distrattario giu- diziale per analogia iuris, od al cessionario pro solutoin rela- zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Le ricorrenti sostengono, nella sostanza, che al difensore « di- strattario di fatto» delle spese giudiziali , cioè quello in favore del quale, anche in mancanza di un provvedimento di distra- zione ai sensi dell’art. 93 c.p.c., vengano, su autorizzazione della parte creditrice, corrisposti gli importi relativi alle spese processuali oggetto di condanna e che li trattenga senza river- sarli a quest’ultima (come si assume sia avvenuto nella spe- cie, peraltro addirittura sulla base di un negozio a loro avviso qualificabile come cessione pro soluto del relativo credito), dovrebbero applicarsi i medesimi principi validi per il difensore effettivamente distrattario (cioè desti n atario di un provvedi- mento di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.), il che consen- tirebbe l’operativitàdella compensazione, propria o impropria, tra le rispettive partite di dare e avere con riguardo agli im- porti liquidati e pagati per i vari gradi del giudizio.

Anche questo motivo è in parte infondato ed in parte inam- missibile. 3.1Sotto il profilo relativo alla applicabilità, in generale, al di- fensore «distrattario di fatto» dei principi di diritto validi per quello in favore del quale sia stato emesso il provvedimento di Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 cui all’art. 93 c.p.c., la decisione impugnata risulta, ancora una volta, conforme in diritto all’indirizzo costante di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare, secondo il quale «il pagamento delle spese pro- cessuali effettuato direttamente al difensore non indicato co- me distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riforma- ta, non elide l’obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15030 del 31/05/2019, Rv. 654191 –01; Sez.

L, Sentenza n. 18564 del 03/09/2014, Rv. 632636 –01).

Essendo quindi la parte vittoriosa, in mancanza di un provve- dimento di distrazione delle spese giudiziali ai sensi dell’art.93 c.p.c., l’unica legittimatapassiva per l’eventuale credito re- stitutorio del relativo importo, ove indebitamente corrisposto, anche se il pagamento sia stato effettuato direttamente al di- fensore non indicato come distrattario, deve escludersi la pos- sibilità di qualunque compensazione (propria o impropria) tra la relativa pretesa e quelle del difensore stesso, anche per il credito relativo alle spese di un ulteriore grado del giudizio che siano state, invece, oggetto di distrazione e che, quindi, costituiscono un suo credito personalee autonomo. 3.2 Per quanto, invece , attiene al profilo relativo alla pretesa sussistenza, nella specie, di una vera e propria cessione di credito pro soluto, da parte dell’assistito in favore del suo di- fensore, con riguardo alle spese liquidate per il primo grado del giudizio, si deve rilevare, in primo luogo, che si tratta di una questione non direttamente ed espressamente affrontata nella sentenza impugnata e che le ricorrenti non chiarisconoin modo adeguato se, in quali precisi atti processuali ed in quali esatti termini era stata regolarmente e tempestivamente sol- levata nel corso del giudizio di merito.

Nel ricorso vi è, in pro- posito, un mero generico richiamoagli scritti conclusionali del Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 giudizio di merito ( « comp. concl. cit. punto 2.3 » ) , che certa- mente non consente di ritenere regolarmente e tempestiva- mente introdotta la questione stessa nel giudizio di merito – per di più tenendo conto della speciale preclusione di motivi ulteriori rispetto agli atti introduttivi delle opposizioni esecuti- vi, a più riprese affermata dalla giurisprudenza di questa Cor- te – e che , quindi , non può ritenersi idoneo ad escluderne la novità nella presente sede.

In ogni caso, la corte di appello ha espressamente escluso non solo che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto in proprio, in sede esecutiva, per il recupero delle spese liquidate per il giu- dizio di primo grado, avendo invece accertato che lo aveva fatto in nome e per conto della parte, [OSCURATO:PERSONA], ma an- che che fosse intervenuto un mutamento nella titolarità di quel credito (escludendo anche, quindi, ogni possibile cessione dello stesso), avendo espressamente affermato che era «irri- levante il fatto che il pagamento sia stato effettuato dal terzo pignorato, direttamente sul suo conto, perché il titolare del credito era rimasto sempre e comunque, [OSCURATO:PERSONA]».

I giudici di secondo gradohanno, nella sostanza, escluso che l’autorizzazione concessa dalla parte, [OSCURATO:PERSONA], al suo legale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], a riscuotere, con accredito sul conto corrente bancario intestato a quest’ultima, le somme oggetto di assegnazione giudiziale in proprio favore nell’ambito del procedimento esecutivo per espropriazione presso terzi instaurato a mezzo dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] sco, ma in nome e per conto della parte, potesse considerarsi una vera e propria cessione di quel credito, come sostengono invece le ricorrenti.

Si tratta della interpretazione della volontà negoziale della parte espressa in un documento scritto (il cui testo è inte- gralmente riportato nel ricorso) che,anche a prescindere dalla novità della questione,non è censurabile in sede di legittimità Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 –in quanto tutt’altro che arbitraria – e che, anzi, non risulta in realtà neanche di fatto adeguatamente censurata sulla base di una eventuale assunta violazione di uno o più dei criteri normativi di interpretazione degli atti negoziali.

D’altra parte, la ricostruzione operata dalla corte di appello della effettiva volontà della parte emergente dalla suddetta dichiarazione negoziale, in termini di indicazione di un mero indicatario di pagamento (o adiectus solutionis causa) e , co- munque, n on di una cessione di credito, non solo non risulta arbitraria, ma è anzi del tutto condivisibile, stante il chiaro te- nore della stessa, che fa riferimento alla mera “riscossione” delle somme assegnate e dalla quale non emerge alcun ulte- riore elemento che possa lasciare intendere che all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la parte avesse inteso cedere la titolarità (tanto meno pro soluto) del relativo credito. 4.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito, oltre che della situazione di fatto, oggettivamente peculiare,determinatasi nella specie e che ha dato origine alla controversia ( corresponsione delle spese relative al primo grado del giudizio in misura eccessiva – in quanto poi ridotte in appello –mediante accredito diretto sul conto corrente ban- cario del legale della parte, che – senza neanche assumere di averle riversate all’avente diritto – si è poi dichiarato distrat- tario solo in relazione a quelle del secondo grado, pretenden- do l’integrale pagamento anche di queste ultime).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 25 / 10/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17985 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17985 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35D66 E967X) BRIVIO Verdiana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 94L69 B693I) rappresentate e difes e , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R22 C933M) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M50 C933G) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- non. 1085/2020, pubblicata in data 13 maggio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin via esecutiva, nelle for- me dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di for- mazione giudiziale costituito da una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad u n giudizio nel Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 quale queste ultime erano rimaste soccombenti, spese ogget- to di distrazione in suo favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Le debitrici esecutate hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata accoltadal Tribunale di Como. La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di pri- mo grado, l’ha invece rigettata. [OSCURATO:PERSONA] e la Brivio, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa applica- zione della natura sostanziale del credito del procuratore di- strattario di cui all’art. 93 c.p.c.ai fini della applicazione della compensazione impropria tra partite di dare e avere a titolo di spese legali nello stesso procedimento giudiziario, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Le ricorrenti espongono: - che il credito posto in esecuzione dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto le spese, distratte in suo favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., relative al grado di appello di un giudizio (iniziato dal dante causa delle ricorrenti stesse, [OSCURATO:PERSONA], e da queste ultime proseguito , contro la parte assistita dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]),nel quale era no rimast e soccombent i ; - che, peraltro, con la decisione di secondo grado era stato contestualmente ridotto l’importo delle spese del giudizio di primo grado a carico del soccombente [OSCURATO:PERSONA] , non og- getto di distrazione, ma già integralmente corrisposto; -che, anzi, l’importo già pagato ad [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo era quanto meno pari a quello complessivamente liquidato per Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 il doppio grado di giudizio ed era di fatto stato direttamente accreditato in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del suo assistito. Tanto premesso, la Cristini e la Brivio sostengono che le con- trapposte partite di dare e avere, per le spese del primo e del secondo grado del giudizio, indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento di distrazione relativo solo a quelle del secondo grado, debbano essere oggetto di compensazione, quanto meno impropria, con conseguente inesistenza del cre- dito posto a base dell’azione esecutiva. Il motivo non può trovare accoglimento. La decisione impugnata risulta, in diritto, conforme all’indirizzo costante di questa Corte, che il ricorso non contie- ne argomenti idonei ad indurre a rimeditare, secondo il quale «in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le pri- me e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice; egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la con- seguenza che quest’ultimo non può opporgli, in compensazio- ne, l’eventuale credito vantato nei confronti della parte vitto- riosa» (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 8436 del 26/03/2019 , Rv. 653387 – 01 ; nel medesimo senso: Sez. 1, Ordinanza n. 6184del 15/03/2010, Rv. 612165 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 01/10/2009 , Rv. 609697 – 01 ; in precedenza, an- cora in senso conforme,cfr. anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 10/05/1984, Rv. 434920 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 13/10/1972, Rv. 360798 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 05/07/1969, Rv. 342043 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 14/06/1965, Rv. 312302 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 670 del 30/03/1962, Rv. 251057 –01; in tali ultime pronunzie Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 si specifica espressamente che «per effetto dell’attribuzione … … il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei con- fronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore … … in quanto la legge ritiene che il cli ente, non avendo anticipato le spese del giudizio, né corrisposto gli ono- rari, non ne è mai creditore e non pu ò , quindi, sotto qualsiasi forma, cedere ad altri un credito, che non gli spetta»). In virtù della riconosciuta natura propria, diretta e autonoma del credito del difensore distrattario, va escluso che esso pos- sa ritenersi oggetto di una cessione da parte dell’assistito o, comunque, che quest’ultimo ne sia in qualche modo l’effettivo e/o l’originario titolare o che si tratti, addirittura, di una «me- ra modifica precaria del legittimato alla riscossione», come pretenderebbero le ricorrenti. Di conseguenza, non solo deve ritenersi impedito alla parte soccombente condannata al pagamento delle spese proces- suali direttamente in favore del difensore distrattario di ecce- pire a quest’ultimo in compensazione altri suoi crediti nei con- fronti dell’assistito o cliente del distrattario stesso, ma va del pari esclusa, tra l’altro per il dirimente argomento della non piena coincidenza dei soggetti delle rispettive situazioni giuri- diche, ogni sorta di compensazione, anche impropria, tra il credito del distrattario e l’eventuale credito restitutorio del soccombente relativo alle spese già corrisposte in eccesso per gli altri gradi del giudizio, se le stesse non siano state oggetto di analogo provvedimento di distrazione, credito che costitui- sce un’obbligazionegravante a carico esclusivo della parte. 2. Con il secondo motivo si denunzia « violazione degli artt.287-288 c.p.c. e falsa applicazione dell’ art. 2909 cod. civ. ; conseguente affermazione di errata regula iuris presunta dal provvedimento di correzione della C.A. Milano in data Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 11.07.2016, nonché violazione delle regole della compensa- zione impropria, in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1 È inammissibile per difetto di interesse ed in quanto non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendi della pro- nuncia impugnata, nella parte in cui con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e in tema di giudicato. La corte di appello non ha fondato la sua decisione sull’esistenza di un giudicato sostanziale, derivante dal prov- vedimento di solo parziale accoglimento della richiesta di cor- rezione di errore materiale della sentenza di primo grado, in ordine alla infondatezza della pretesa delle ricorrenti di com- pensare, almeno in via impropria, il loro debito per le spese del secondo grado del giudizio intercorso tra Aurelio e [OSCURATO:PERSONA] (distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) con il loro contrapposto credito alla restituzione dell’importo pagato in eccesso per le spese del primo grado del medesimo giudizio (non oggetto di distrazione ma di fatto corrisposte al medesi- mo avvocato su autorizzazionedella parte). Al contrario, essa, dopo aver da to atto del pacifico avvenuto passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della sen- tenza di secondogrado, come risultante a seguito dei provve- dimenti di correzione di errore materiale (cioè con il ricono- scimento di una obbligazione restitutoria in capo ad [OSCURATO:PERSONA]), ha poi, nella sostanza, ritenuto infondata l’opposizione all’esecuzione della Cristini e della Brivio nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base del richiamo dei principi di di- rittoin ordine all’autonomia del credito del difensore distratta- rio già sopra esposti, non per la sussistenza di un giudicato negativo in ordine alle loro pretese di compensazione (anche impropria) in relazione al credito fatto valere da quest’ultima. Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 2.2Il motivo di ricorso in esame è poi infondato nella parte in cui con esso vengono svolte ulteriori censure in ordine alla «violazione della regole della compensazione impropria». Si tratta di censure nella sostanza coincidenti con quelle og- getto del primo motivo del ricorso e che non possono ritenersi fondate per le medesime ragioni di diritto esposte in relazione a tale motivo, cui può farsi rinvio. 3.Con il terzo motivo si denunzia « falsa applicazione delle re- gole di sussunzione della fattispecie in punto di diretta re- sponsabilità restitutoria del distrattario di fatto o consensuale, da doversi valutare come identica a quella del distrattario giu- diziale per analogia iuris, od al cessionario pro solutoin rela- zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Le ricorrenti sostengono, nella sostanza, che al difensore « di- strattario di fatto» delle spese giudiziali , cioè quello in favore del quale, anche in mancanza di un provvedimento di distra- zione ai sensi dell’art. 93 c.p.c., vengano, su autorizzazione della parte creditrice, corrisposti gli importi relativi alle spese processuali oggetto di condanna e che li trattenga senza river- sarli a quest’ultima (come si assume sia avvenuto nella spe- cie, peraltro addirittura sulla base di un negozio a loro avviso qualificabile come cessione pro soluto del relativo credito), dovrebbero applicarsi i medesimi principi validi per il difensore effettivamente distrattario (cioè desti n atario di un provvedi- mento di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.), il che consen- tirebbe l’operativitàdella compensazione, propria o impropria, tra le rispettive partite di dare e avere con riguardo agli im- porti liquidati e pagati per i vari gradi del giudizio. Anche questo motivo è in parte infondato ed in parte inam- missibile. 3.1Sotto il profilo relativo alla applicabilità, in generale, al di- fensore «distrattario di fatto» dei principi di diritto validi per quello in favore del quale sia stato emesso il provvedimento di Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 cui all’art. 93 c.p.c., la decisione impugnata risulta, ancora una volta, conforme in diritto all’indirizzo costante di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare, secondo il quale «il pagamento delle spese pro- cessuali effettuato direttamente al difensore non indicato co- me distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riforma- ta, non elide l’obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15030 del 31/05/2019, Rv. 654191 –01; Sez. L, Sentenza n. 18564 del 03/09/2014, Rv. 632636 –01). Essendo quindi la parte vittoriosa, in mancanza di un provve- dimento di distrazione delle spese giudiziali ai sensi dell’art.93 c.p.c., l’unica legittimatapassiva per l’eventuale credito re- stitutorio del relativo importo, ove indebitamente corrisposto, anche se il pagamento sia stato effettuato direttamente al di- fensore non indicato come distrattario, deve escludersi la pos- sibilità di qualunque compensazione (propria o impropria) tra la relativa pretesa e quelle del difensore stesso, anche per il credito relativo alle spese di un ulteriore grado del giudizio che siano state, invece, oggetto di distrazione e che, quindi, costituiscono un suo credito personalee autonomo. 3.2 Per quanto, invece , attiene al profilo relativo alla pretesa sussistenza, nella specie, di una vera e propria cessione di credito pro soluto, da parte dell’assistito in favore del suo di- fensore, con riguardo alle spese liquidate per il primo grado del giudizio, si deve rilevare, in primo luogo, che si tratta di una questione non direttamente ed espressamente affrontata nella sentenza impugnata e che le ricorrenti non chiarisconoin modo adeguato se, in quali precisi atti processuali ed in quali esatti termini era stata regolarmente e tempestivamente sol- levata nel corso del giudizio di merito. Nel ricorso vi è, in pro- posito, un mero generico richiamoagli scritti conclusionali del Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 giudizio di merito ( « comp. concl. cit. punto 2.3 » ) , che certa- mente non consente di ritenere regolarmente e tempestiva- mente introdotta la questione stessa nel giudizio di merito – per di più tenendo conto della speciale preclusione di motivi ulteriori rispetto agli atti introduttivi delle opposizioni esecuti- vi, a più riprese affermata dalla giurisprudenza di questa Cor- te – e che , quindi , non può ritenersi idoneo ad escluderne la novità nella presente sede. In ogni caso, la corte di appello ha espressamente escluso non solo che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto in proprio, in sede esecutiva, per il recupero delle spese liquidate per il giu- dizio di primo grado, avendo invece accertato che lo aveva fatto in nome e per conto della parte, [OSCURATO:PERSONA], ma an- che che fosse intervenuto un mutamento nella titolarità di quel credito (escludendo anche, quindi, ogni possibile cessione dello stesso), avendo espressamente affermato che era «irri- levante il fatto che il pagamento sia stato effettuato dal terzo pignorato, direttamente sul suo conto, perché il titolare del credito era rimasto sempre e comunque, [OSCURATO:PERSONA]». I giudici di secondo gradohanno, nella sostanza, escluso che l’autorizzazione concessa dalla parte, [OSCURATO:PERSONA], al suo legale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], a riscuotere, con accredito sul conto corrente bancario intestato a quest’ultima, le somme oggetto di assegnazione giudiziale in proprio favore nell’ambito del procedimento esecutivo per espropriazione presso terzi instaurato a mezzo dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] sco, ma in nome e per conto della parte, potesse considerarsi una vera e propria cessione di quel credito, come sostengono invece le ricorrenti. Si tratta della interpretazione della volontà negoziale della parte espressa in un documento scritto (il cui testo è inte- gralmente riportato nel ricorso) che,anche a prescindere dalla novità della questione,non è censurabile in sede di legittimità Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 –in quanto tutt’altro che arbitraria – e che, anzi, non risulta in realtà neanche di fatto adeguatamente censurata sulla base di una eventuale assunta violazione di uno o più dei criteri normativi di interpretazione degli atti negoziali. D’altra parte, la ricostruzione operata dalla corte di appello della effettiva volontà della parte emergente dalla suddetta dichiarazione negoziale, in termini di indicazione di un mero indicatario di pagamento (o adiectus solutionis causa) e , co- munque, n on di una cessione di credito, non solo non risulta arbitraria, ma è anzi del tutto condivisibile, stante il chiaro te- nore della stessa, che fa riferimento alla mera “riscossione” delle somme assegnate e dalla quale non emerge alcun ulte- riore elemento che possa lasciare intendere che all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la parte avesse inteso cedere la titolarità (tanto meno pro soluto) del relativo credito. 4.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito, oltre che della situazione di fatto, oggettivamente peculiare,determinatasi nella specie e che ha dato origine alla controversia ( corresponsione delle spese relative al primo grado del giudizio in misura eccessiva – in quanto poi ridotte in appello –mediante accredito diretto sul conto corrente ban- cario del legale della parte, che – senza neanche assumere di averle riversate all’avente diritto – si è poi dichiarato distrat- tario solo in relazione a quelle del secondo grado, pretenden- do l’integrale pagamento anche di queste ultime). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi Ric. n. 17985/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 mag
Sentenza Cassazione n. 33217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris