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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16564/2026

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proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gigli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] n.241/2024 depositata il 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppinaLibardi, chiedendo che fosse dichiarata inefficace, ai sensi dell’art. 2901c.c., la donazione stipulata il 22 febbraio 2016, con la quale il Libardiaveva trasferito alla figlia la quota indivisa di 8/12 di un immobile sito inManduria, assumendo che tale atto fosse stato posto in essere inpregiudizio delle loro ragioni creditorie.Gli attori deducevano di essere creditori del Libardi in forza della sentenzadel Tribunale di Taranto n. 2504/2015, che lo aveva condannato allarestituzione della caparra in favore della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], nonchédella sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto, n. 304/2019, che aveva confermato la decisione di primo grado edisposto la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensoriantistatari.Costituitosi il Libardi, eccepiva preliminarmente la nullità della notificadell’atto introduttivo e, nel merito, contestava la sussistenza deipresupposti dell’azione revocatoria, deducendo altresì la carenza dilegittimazione e di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’erroneaindicazione del valore della causa. [OSCURATO:PERSONA] rimanevacontumace.Con sentenza n. 2772/2022, il Tribunale di Taranto accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione e condannando iNumero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, ritenendo sussistenteanche la legittimazione attiva della My.2.

Con sentenza n. 241 del 25 giugno 2024, la Corte d’Appello di Lecce –sezione distaccata di Taranto rigettava l’impugnazione di Antonio eGiuseppina Libardi, confermando la decisione di primo grado.

Inparticolare, la Corte territoriale riteneva sussistente la legittimazione el’interesse ad agire di tutti gli attori, inclusa la My, affermando che ilprovvedimento di distrazione delle spese non attribuisce al difensore undiritto autonomo rispetto a quello della parte sostanziale, e giudicavacorretta la regolamentazione delle spese, ponendole a carico solidale dientrambi i convenuti.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Antonio eGiuseppina Libardi propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che deposita anche attodenominato “Memoria illustrative sintetiche”, che non può qualificarsimemoria in difetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 83e 93 c.p.c. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità intema di distrazione delle spese, censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire inrevocatoria di [OSCURATO:PERSONA].Si dolgono che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che ilcredito per spese distratte resti in capo alla parte sostanziale, qualificandoil difensore distrattario quale mero adiectus solutionis causa, in contrastocon l’orientamento costante della Corte di cassazione (da ultimo Cass. n.33217/2022), secondo cui il provvedimento di distrazione attribuisce aldifensore un credito proprio, diretto ed autonomo nei confronti delsoccombente.Numero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026Lamentano non essersi considerato che il credito derivante dalla sentenzad’appello n. 304/2019, essendo sorto esclusivamente in favore deidifensori distrattari, non poteva fondare l’azione revocatoria proposta dallaMy, la quale, non risultando titolare di alcun credito né in base allasentenza di primo grado n. 2504/2015 né in base a quella di secondogrado, era carente di legittimazione e di interesse ad agire, non potendol’azione arrecare alcuna utilità in suo favore.Lamentano che la corte di merito ha erroneamente posto a carico deiricorrenti l’onere di provare il pagamento delle spese distratte, gravanteinvece sui soggetti assumenti la permanenza del credito in capo alla partesostanziale.4.1.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Il provvedimento di distrazione delle spese processuali determina lanascita di un rapporto di credito diretto ed autonomo tra il legaleantistatario e la parte soccombente (Cass. Civ., Sez.

II, ord. 20 giugno2024, n. 17061).Questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che «la pronuncia didistrazione è capo autonomo di sentenza dal quale sorge direttamente infavore del difensore un diritto di credito nei confronti della partesoccombente» (Cass. Civ., Sez.

III, sent. 12 novembre 2008, n. 27041;conformi Cass. Civ., n. 24502/2008 e n. 21747/2008).Ne deriva l'instaurazione di un rapporto obbligatorio che, nei limiti dellasomma liquidata, si affianca a quello fondato sul contratto di prestazioned’opera professionale tra cliente e patrono (Cass. Civ., Sez.

II, n.17061/2024).Nel caso di specie ha pertanto errato la Corte d’appello nel riconoscere lalegittimazione della parte ad agire in revocatoria anche con riferimento alcredito relativo alle spese di lite oggetto di distrazione ex art. 93 c.p.c.5.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbitiogni altra questione e diverso profilo nonché il 2° motivo [con cui iNumero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 10 c.p.c.] e il 3° motivo[ con cui denunciano la violazione degli artt. 91 c.p.c. e dei principi intema di soccombenza e causalità], consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted'Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gigli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] n.241/2024 depositata il 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppinaLibardi, chiedendo che fosse dichiarata inefficace, ai sensi dell’art. 2901c.c., la donazione stipulata il 22 febbraio 2016, con la quale il Libardiaveva trasferito alla figlia la quota indivisa di 8/12 di un immobile sito inManduria, assumendo che tale atto fosse stato posto in essere inpregiudizio delle loro ragioni creditorie.Gli attori deducevano di essere creditori del Libardi in forza della sentenzadel Tribunale di Taranto n. 2504/2015, che lo aveva condannato allarestituzione della caparra in favore della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], nonchédella sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto, n. 304/2019, che aveva confermato la decisione di primo grado edisposto la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensoriantistatari.Costituitosi il Libardi, eccepiva preliminarmente la nullità della notificadell’atto introduttivo e, nel merito, contestava la sussistenza deipresupposti dell’azione revocatoria, deducendo altresì la carenza dilegittimazione e di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’erroneaindicazione del valore della causa. [OSCURATO:PERSONA] rimanevacontumace.Con sentenza n. 2772/2022, il Tribunale di Taranto accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione e condannando iNumero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, ritenendo sussistenteanche la legittimazione attiva della My.2. Con sentenza n. 241 del 25 giugno 2024, la Corte d’Appello di Lecce –sezione distaccata di Taranto rigettava l’impugnazione di Antonio eGiuseppina Libardi, confermando la decisione di primo grado. Inparticolare, la Corte territoriale riteneva sussistente la legittimazione el’interesse ad agire di tutti gli attori, inclusa la My, affermando che ilprovvedimento di distrazione delle spese non attribuisce al difensore undiritto autonomo rispetto a quello della parte sostanziale, e giudicavacorretta la regolamentazione delle spese, ponendole a carico solidale dientrambi i convenuti.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Antonio eGiuseppina Libardi propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che deposita anche attodenominato “Memoria illustrative sintetiche”, che non può qualificarsimemoria in difetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 83e 93 c.p.c. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità intema di distrazione delle spese, censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire inrevocatoria di [OSCURATO:PERSONA].Si dolgono che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che ilcredito per spese distratte resti in capo alla parte sostanziale, qualificandoil difensore distrattario quale mero adiectus solutionis causa, in contrastocon l’orientamento costante della Corte di cassazione (da ultimo Cass. n.33217/2022), secondo cui il provvedimento di distrazione attribuisce aldifensore un credito proprio, diretto ed autonomo nei confronti delsoccombente.Numero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026Lamentano non essersi considerato che il credito derivante dalla sentenzad’appello n. 304/2019, essendo sorto esclusivamente in favore deidifensori distrattari, non poteva fondare l’azione revocatoria proposta dallaMy, la quale, non risultando titolare di alcun credito né in base allasentenza di primo grado n. 2504/2015 né in base a quella di secondogrado, era carente di legittimazione e di interesse ad agire, non potendol’azione arrecare alcuna utilità in suo favore.Lamentano che la corte di merito ha erroneamente posto a carico deiricorrenti l’onere di provare il pagamento delle spese distratte, gravanteinvece sui soggetti assumenti la permanenza del credito in capo alla partesostanziale.4.1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Il provvedimento di distrazione delle spese processuali determina lanascita di un rapporto di credito diretto ed autonomo tra il legaleantistatario e la parte soccombente (Cass. Civ., Sez. II, ord. 20 giugno2024, n. 17061).Questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che «la pronuncia didistrazione è capo autonomo di sentenza dal quale sorge direttamente infavore del difensore un diritto di credito nei confronti della partesoccombente» (Cass. Civ., Sez. III, sent. 12 novembre 2008, n. 27041;conformi Cass. Civ., n. 24502/2008 e n. 21747/2008).Ne deriva l'instaurazione di un rapporto obbligatorio che, nei limiti dellasomma liquidata, si affianca a quello fondato sul contratto di prestazioned’opera professionale tra cliente e patrono (Cass. Civ., Sez. II, n.17061/2024).Nel caso di specie ha pertanto errato la Corte d’appello nel riconoscere lalegittimazione della parte ad agire in revocatoria anche con riferimento alcredito relativo alle spese di lite oggetto di distrazione ex art. 93 c.p.c.5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbitiogni altra questione e diverso profilo nonché il 2° motivo [con cui iNumero registro generale 19005/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 16564/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 10 c.p.c.] e il 3° motivo[ con cui denunciano la violazione degli artt. 91 c.p.c. e dei principi intema di soccombenza e causalità], consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted'Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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