Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 27754/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9178/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 732/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 17/2022 depositata il 11/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Presidente di sezione [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa”.

Esposero gli attori che, in sede di acquisto dell’immobile alienato dalla società convenuta, avevano chiesto l’applicazione dei benefici “prima casa” con conseguente riduzione del 4% dell’I.V.A. e delle imposte ipotecarie catastali in misura fissa, avendo il venditore assicurato in sede di trattative chel’immobile, di metratura inferiore al limite di 240 metri quadri (in particolare, l’incaricato della società aveva comunicato al notaio una superficie utile di 235,75 metri quadri) e quindi da considerare quale immobile “non di lusso”, avrebbe potuto beneficiare dei detti benefici e che avevano ricevuto quattro avvisi di liquidazione dell’imposta ed erogazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base ai quali l’immobile era classificabile fra quelli di lusso in quanto di superficie utile complessiva di metri quadri 313 e, pertanto, non assoggettabile alle agevolazioni “prima casa”, avvisi invano impugnati innanzi alla Commissione tributaria provinciale per essere stati rigettati i relativi ricorsi.

Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 49.379,50.

Avverso detta sentenza propose appello la società convenuta.

Con sentenza di data 11 gennaio 2022 la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello, rigettando la domanda.

Osservò la corte territoriale quanto segue: “l’esclusione dei benefici fiscali “prima casa” non può essere dipesa da un’errata informazione della venditrice perché è una conseguenza delle caratteristiche oggettive (superficie) dell’immobile alienato.

La venditrice può anche – come ritenuto il giudice di primo grado – aver fornito delle informazioni errate al notaio nei giorni precedenti il rogito ma, eliminando la condotta antigiuridica della venditrice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero comunque potuto usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili “non di lusso”.

La pretesa attorea accolta dal Tribunale – senza che nulli rilevi qualificare la responsabilità della venditrice come contrattuale o precontrattuale – ha assicurato agli acquirenti l’acquisto di un immobile che non può godere di agevolazioni fiscali addossando il pagamento dei maggiori tributi su un soggetto diverso.

Come correttamenterilevato dalla difesa dell’appellante i maggiori tributi non costituiscono un “danno conseguenza” della condotta contestata alla parte venditrice.

È anche astrattamente ipotizzabile che, conoscendo la disciplina fiscale applicabile gli acquirenti avrebbero potuto decidere di non comperare l’immobile, ma allora gli acquirenti avrebbero dovuto proporre domande diverse per sciogliersi dal vincolo contrattuale e ottenere il risarcimento dei danni.

I danni in ogni caso non potrebbero essere costituiti dai tributi dovuti per l’acquisto di un immobile di lusso.

Accogliendo la domanda è stato riconosciuto agli acquirenti un vantaggio non dovuto: l’acquisto di un immobile qualificato di lusso usufruendo di un’iva agevolata”.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha valorizzato le seguenti circostanze: durante la fase delle trattative [OSCURATO:SOCIETA]. era a conoscenza del fatto che gli acquirenti volevano domandare l’applicazione delle agevolazioni fiscali “prima casa” e, anzi, tale questione era stata oggetto di discussione tra le parti;[OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA]), prima del rogito, aveva erroneamente quantificato i metri quadri dell’immobile, non computando nel conteggio i metri quadri relativi al secondo piano, senza osservare quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, con conseguente erronea qualificazione dell’immobile oggetto di compravendita come “abitazione non di lusso”; [OSCURATO:SOCIETA]. era il committente delle opere, nonché società facente parte del [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (del quale fanno parte sia la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., sia la costruttrice del complesso residenziale “[OSCURATO:PERSONA]).

Aggiunge che, se la Corte avesse valorizzato le dette circostanze, avrebbe riconosciuto la responsabilità in capo alla venditrice per responsabilità precontrattuale, avendo fatto credere agli odierni ricorrenti di essere in procinto di acquistare un immobile assoggettabile ai benefici “prima casa”.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto storico allegato dai ricorrenti e concernente la circostanza che i Sig.ri Ferro e Napoletano avevano deciso di acquistare il fabbricato facente parte del complesso residenziale “[OSCURATO:PERSONA]” proprio perché, come assicurato nel corso delle trattative dal venditore, assoggettabile alle agevolazioni fiscali “prima casa”, preferendolo quindi ad altre soluzioni abitative di pari gradimento, ma meno convenienti in termini fiscali.

Aggiunge che tale circostanza fattuale risulta da quanto allegato dall’atto di citazione, dalla memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e dalla comparsa conclusionale, nonché dagli atti di parte in sede di appello, e che non è mai stata contestata dalla controparte.

I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Il fatto storico, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, sarebbero le assicurazioni date dalla società venditrice in sede di trattativa circa l’assoggettabilità dell’immobile alle agevolazioni fiscali “prima casa”.

Che di un fatto storico si tratti, e non di una mera allegazione, risulterebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dal trattarsi di una circostanza non controversa in giudizio.

Ai fini del rispetto di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di noncontestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.(da ultimo, Cass. n. 15058 del 2024).

Tale onere processuale risulta non assolto, non avendo i ricorrenti indicato il contenuto concreto degli atti e comportamenti processuali della controparte da cui ricavare il carattere incontroverso della circostanza in questione.

Non potendosi reputare incontroversa la circostanza, ciò che con la denuncia di vizio motivazionale si deduce non è un fatto storico, ma l’allegazione della parte, da cui l’inammissibilità della denuncia in esame.Privata del suo referente fattuale, anche la denuncia di violazione della norma di diritto risulta inammissibile.

Essa si fonda su un presupposto di fatto, non accertato dal giudice del merito, e che non può fare ingresso nel processo alla luce dell’inammissibilità della denuncia di vizio motivazionale.

Lo scrutinio del primo motivo comporterebbe pertanto un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità.

Gli esiti contrastanti del processo di merito costituiscono ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9178/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 732/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 17/2022 depositata il 11/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Presidente di sezione [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa”. Esposero gli attori che, in sede di acquisto dell’immobile alienato dalla società convenuta, avevano chiesto l’applicazione dei benefici “prima casa” con conseguente riduzione del 4% dell’I.V.A. e delle imposte ipotecarie catastali in misura fissa, avendo il venditore assicurato in sede di trattative chel’immobile, di metratura inferiore al limite di 240 metri quadri (in particolare, l’incaricato della società aveva comunicato al notaio una superficie utile di 235,75 metri quadri) e quindi da considerare quale immobile “non di lusso”, avrebbe potuto beneficiare dei detti benefici e che avevano ricevuto quattro avvisi di liquidazione dell’imposta ed erogazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base ai quali l’immobile era classificabile fra quelli di lusso in quanto di superficie utile complessiva di metri quadri 313 e, pertanto, non assoggettabile alle agevolazioni “prima casa”, avvisi invano impugnati innanzi alla Commissione tributaria provinciale per essere stati rigettati i relativi ricorsi. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 49.379,50. Avverso detta sentenza propose appello la società convenuta. Con sentenza di data 11 gennaio 2022 la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello, rigettando la domanda. Osservò la corte territoriale quanto segue: “l’esclusione dei benefici fiscali “prima casa” non può essere dipesa da un’errata informazione della venditrice perché è una conseguenza delle caratteristiche oggettive (superficie) dell’immobile alienato. La venditrice può anche – come ritenuto il giudice di primo grado – aver fornito delle informazioni errate al notaio nei giorni precedenti il rogito ma, eliminando la condotta antigiuridica della venditrice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero comunque potuto usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili “non di lusso”. La pretesa attorea accolta dal Tribunale – senza che nulli rilevi qualificare la responsabilità della venditrice come contrattuale o precontrattuale – ha assicurato agli acquirenti l’acquisto di un immobile che non può godere di agevolazioni fiscali addossando il pagamento dei maggiori tributi su un soggetto diverso. Come correttamenterilevato dalla difesa dell’appellante i maggiori tributi non costituiscono un “danno conseguenza” della condotta contestata alla parte venditrice. È anche astrattamente ipotizzabile che, conoscendo la disciplina fiscale applicabile gli acquirenti avrebbero potuto decidere di non comperare l’immobile, ma allora gli acquirenti avrebbero dovuto proporre domande diverse per sciogliersi dal vincolo contrattuale e ottenere il risarcimento dei danni. I danni in ogni caso non potrebbero essere costituiti dai tributi dovuti per l’acquisto di un immobile di lusso. Accogliendo la domanda è stato riconosciuto agli acquirenti un vantaggio non dovuto: l’acquisto di un immobile qualificato di lusso usufruendo di un’iva agevolata”. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha valorizzato le seguenti circostanze: durante la fase delle trattative [OSCURATO:SOCIETA]. era a conoscenza del fatto che gli acquirenti volevano domandare l’applicazione delle agevolazioni fiscali “prima casa” e, anzi, tale questione era stata oggetto di discussione tra le parti;[OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA]), prima del rogito, aveva erroneamente quantificato i metri quadri dell’immobile, non computando nel conteggio i metri quadri relativi al secondo piano, senza osservare quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, con conseguente erronea qualificazione dell’immobile oggetto di compravendita come “abitazione non di lusso”; [OSCURATO:SOCIETA]. era il committente delle opere, nonché società facente parte del [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (del quale fanno parte sia la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., sia la costruttrice del complesso residenziale “[OSCURATO:PERSONA]). Aggiunge che, se la Corte avesse valorizzato le dette circostanze, avrebbe riconosciuto la responsabilità in capo alla venditrice per responsabilità precontrattuale, avendo fatto credere agli odierni ricorrenti di essere in procinto di acquistare un immobile assoggettabile ai benefici “prima casa”. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto storico allegato dai ricorrenti e concernente la circostanza che i Sig.ri Ferro e Napoletano avevano deciso di acquistare il fabbricato facente parte del complesso residenziale “[OSCURATO:PERSONA]” proprio perché, come assicurato nel corso delle trattative dal venditore, assoggettabile alle agevolazioni fiscali “prima casa”, preferendolo quindi ad altre soluzioni abitative di pari gradimento, ma meno convenienti in termini fiscali. Aggiunge che tale circostanza fattuale risulta da quanto allegato dall’atto di citazione, dalla memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e dalla comparsa conclusionale, nonché dagli atti di parte in sede di appello, e che non è mai stata contestata dalla controparte. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Il fatto storico, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, sarebbero le assicurazioni date dalla società venditrice in sede di trattativa circa l’assoggettabilità dell’immobile alle agevolazioni fiscali “prima casa”. Che di un fatto storico si tratti, e non di una mera allegazione, risulterebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dal trattarsi di una circostanza non controversa in giudizio. Ai fini del rispetto di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di noncontestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.(da ultimo, Cass. n. 15058 del 2024). Tale onere processuale risulta non assolto, non avendo i ricorrenti indicato il contenuto concreto degli atti e comportamenti processuali della controparte da cui ricavare il carattere incontroverso della circostanza in questione. Non potendosi reputare incontroversa la circostanza, ciò che con la denuncia di vizio motivazionale si deduce non è un fatto storico, ma l’allegazione della parte, da cui l’inammissibilità della denuncia in esame.Privata del suo referente fattuale, anche la denuncia di violazione della norma di diritto risulta inammissibile. Essa si fonda su un presupposto di fatto, non accertato dal giudice del merito, e che non può fare ingresso nel processo alla luce dell’inammissibilità della denuncia di vizio motivazionale. Lo scrutinio del primo motivo comporterebbe pertanto un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità. Gli esiti contrastanti del processo di merito costituiscono ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
Sentenza Cassazione n. 27754/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris