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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 21799/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30492/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] delle Suore della [OSCURATO:PERSONA] ( 80020470169 ) , in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro Comune di Bologna, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL] ); –controricorrente – avverso la sentenza n. 620/1/2020, depositata il 26 febbraio 2020, della Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. –con sentenza n. 620/1/2020, depositata il 26 febbraio 2020, laCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto dall’Istituto delle Suore della [OSCURATO:PERSONA] così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 20130041031550000289484/BIS) emesso dal Comune di Bologna in relazione alla TARSU dovuta dall’Istituto per gli anni dal 2005al 2012; 1.1 –per quel che qui (ancora) interessa, il giudice del gravame ha rilevato che: - destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di decadenza riproposta dall’appellante con riferimento agli anni di imposta dal 2005 al 2008, in quanto l’avviso di accertamento - « che si inseriva nella procedura di riscossione spontanea della TARS U» - era stato tempestivamente notificato, entro il previsto termine quinquennale (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161), rispetto alla data (30 novembre 2012) entro la quale il contribuente avrebbe dovuto eseguire il versamento del tributo; - le tariffe di liquidazione del tributo erano state correttamente applicate dall’Ente impositore in quanto: a) –relativamente alle superfici destinate ad attività ricettive –così come risultanti «dalla lettura della visura camerale e dalle autorizzazioni amministrative rilasciate» - non veniva in rilievo lo svolgimento di attività di culto trattandosi di «locali …. adibiti a casa vacanze nella qualevenivano ospitate persone dietro pagamento di un corrispettivo», così che legittimamente era stata applicata la tariffa (6) «destinata ad alberghi ed altre strutture ricettive»;b) - per i locali adibiti ad abitazione delle suore, correttamente si era fatto riferimento –piuttosto che alla tariffa relativa alle abitazioni private – alla « tariffa agevolata riservata ad associazioni, circoli, istituzioni (culturali, politiche, sindacali, religiose, economiche), enti di assistenza, enti pubblici non economici, istituti religiosi scuole, biblioteche e musei », per l’appunto trattandosi di locali destinati «all'espletamentodi attività proprie di un istituto religioso»;

2. – l’ Istituto delle Suore della [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; -il Comune di Bologna resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Considerato che:

1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, ed alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, deducendo, in sintesi, che – a fronte di avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 2014, un precedente avviso annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna (con sentenza n. 613/2014) –il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare il perfezionamento della fattispecie decadenziale, relativamente agli anni dal 2005 al 2008 (art. 1, comma 161, cit.), in quanto la fattispecie non sussumibile in alcuna delle disposizioni di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, cit.; 1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 118, d.a. cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva definito il motivo di appello proposto con riferimento alla maturata decadenza sulla base di ragioni incomprensibili e, dunque, di una motivazione apparente; 1.3 –il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del regolamento comunale TARSU, art. 5, comma 2, lett. h), sull’assunto che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione l’ipotesi di detassazione di superfici che, in quanto destinate allo svolgimento delle attività di «Casa famiglia», costituivano luoghi di esercizio del culto ovvero, e ad ogni modo, di attività strettamente connesse al culto; 1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del regolamento comunale TARSU, art. 7,con riferimento ai criteri di applicazione delle tariffe del tributo, e sugli assunti che: -l’attività della «Casa famiglia» non era riconducibile a quella propria di una struttura ricettiva in quanto la struttura «non è generalmente aperta al pubblico e chi intende soggiornarvi è tenuto a presentare apposita domanda»; - i locali cui era stata fatta applicazione della Classe 1 di tariffa erano destinati «ad unica dimora delle sorelle abitanti l’Istituto», così che andavano sottoposti a tassazione equiparandoli ad un’abitazione privata;

2. – il primo motivo di ricorso – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo –è fondato, e va accolto; 2.1 -va premesso che la disposizione di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 70, comma 1, - secondo la quale la « denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune» deve essere presentata «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» -è stata, in effetti, interpretata dalla Corte nel senso che, in relazione al termine di decadenza previsto dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, la disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo(v.

Cass., 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., 21 giugno 2016, n. 12795); -nella fattispecie non è, poi, controverso che il possesso delle unità immobiliari in contestazione avesse formato oggetto di denuncia (seppur in tesi infedele) sin dal 1991, così che –risultando il possesso già in atto senz’altro nel periodo di imposta 2004 –il dies ad quem del termine decadenziale si radicava, nella fattispecie, al 31 dicembre del quinto anno successivo ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, e (così) al più al 31 dicembre 2013 (a fronte di avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 2014); 2.2 – va, al contempo, rilevato che un precedente avviso di accertamento – così come hinc et hinde dedotto – è stato annullato (per difetto di motivazione) con sentenza n. 613/2/14, del 7 aprile 2014 e che, come appena rilevato, alla stessa data di detta pronuncia si era (già) perfezionato il termine di decadenza (quinquennale) che, secondo il principio di ordine generale desumibile dall’art. 2964 cod. civ., non derogato da specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie, non consentel’operare di cause di interruzione e di sospensione ( Cass., 17 dicembre 2019, n. 33523;Cass., 9 giugno 2005, n. 12163); 2.3 – quanto, poi, al rilievo svolto nella gravata sentenza – in ordine, dunque, alla rilevata ascrizione dell’atto impositivo ad una «procedura di riscossione spontanea della TARSU» - va rilevato che, nella fattispecie, - per come emerge dalla stessa evidenza dell’atto impositivo emesso, e per come assume lo stesso controricorrente – non si è affatto perfezionato l’adempimento spontaneo cui ha riguardo l’evocata disposizione (art. 29) del regolamento comunale sulle entrate e riscossione; disposizione, questa, che –nel rinviare al ravvedimento operoso disciplinato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, seppur «oltre i limiti temporali stabiliti» da detta disposizione – espressamente ad ogni modo contempla (in conformità alla disciplina richiamata) l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 13, cit., adempimenti che integrano il momento perfezionativo del ravvedimento operoso (v.

Cass., 13 settembre 2018, n. 22330; Cass., 24 settembre 2015, n. 19017) che, a sua volta,corrisponde ad una scelta del contribuente (Cass., 30 marzo 2016, n. 6108; sulla natura negoziale della scelta in questione v.

Cass., 5 maggio 2023, n. 11993);

3. –il terzo motivo di ricorso è inammissibile; -difatti, sotto la censura di violazione di legge, il ricorrente deduce una specifica destinazione delle superfici possedute, ed oggetto di tassazione, che la gravata sentenza ha specificamente ascritto ad attività estranee all’esercizio del culto, ovvero aquesto connesse, così che detto accertamento in fatto –che non forma oggetto di censura - resiste al motivo di ricorso in ragione della rilevata insussistenza della causa di esclusioneprevista dal regolamento comunale [art. 5, comma 2, lett. h)]; - del resto, va rimarcato, la Corte ha già avuto modo di rilevare che, così come accade nella fattispecie [ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. h), cit.], le disposizioni dei regolamenti comunaliche escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della TARSU, lo fanno sempre perchè ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sè giustificare l'esenzione dalla tassa (v.

Cass., 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., 14 marzo 2012, n. 4027);

4. –nemmeno il quarto motivo di ricorso può trovare accoglimento; 4.1 – la denuncia di violazione di legge, innanzitutto, sottende (anche qui) censure (di difetto di motivazione) che –senza individuare il fatto decisivo (in tesi) pretermesso, ed oggetto di discussione tra le parti, - si pongono in frontale contrasto con lo specifico accertamento svolto dal giudice del gravame che, come anticipato, ha rilevato che «dalla lettura della visura camerale e dalle autorizzazioni amministrative rilasciate» poteva desumersi che si trattava di «locali …. adibiti a casa vacanze nella quale venivano ospitate persone dietro pagamento di un corrispettivo», così che legittimamente era stata applicata la tariffa «destinata ad alberghi ed altre strutture ricettive»; - quanto, poi, al criterio tariffario correlato alla dimora, la stessa disposizione di legge contempla un’articolazione della tariffa che tenga conto di «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri» [d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, lett. c)], laddove è, pertanto, evidente – come rilevato dal giudice del gravame che, peraltro, ne ha rimarcato la natura agevolata –che l’articolazione in discorso ben può distinguere tra abitazioni di nuclei familiari e collettività, così come nella fattispecie avvenuto con riferimento alla categoria degli «[OSCURATO:PERSONA]»;

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo di ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario dell’Istituto a riguardo del tributo oggetto di accertamento per gli anni dal 2005 al 2008; - le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte - accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta il quarto motivo di ricorso; - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30492/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] delle Suore della [OSCURATO:PERSONA] ( 80020470169 ) , in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro Comune di Bologna, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL] ); –controricorrente – avverso la sentenza n. 620/1/2020, depositata il 26 febbraio 2020, della Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 620/1/2020, depositata il 26 febbraio 2020, laCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto dall’Istituto delle Suore della [OSCURATO:PERSONA] così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 20130041031550000289484/BIS) emesso dal Comune di Bologna in relazione alla TARSU dovuta dall’Istituto per gli anni dal 2005al 2012; 1.1 –per quel che qui (ancora) interessa, il giudice del gravame ha rilevato che: - destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di decadenza riproposta dall’appellante con riferimento agli anni di imposta dal 2005 al 2008, in quanto l’avviso di accertamento - « che si inseriva nella procedura di riscossione spontanea della TARS U» - era stato tempestivamente notificato, entro il previsto termine quinquennale (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161), rispetto alla data (30 novembre 2012) entro la quale il contribuente avrebbe dovuto eseguire il versamento del tributo; - le tariffe di liquidazione del tributo erano state correttamente applicate dall’Ente impositore in quanto: a) –relativamente alle superfici destinate ad attività ricettive –così come risultanti «dalla lettura della visura camerale e dalle autorizzazioni amministrative rilasciate» - non veniva in rilievo lo svolgimento di attività di culto trattandosi di «locali …. adibiti a casa vacanze nella qualevenivano ospitate persone dietro pagamento di un corrispettivo», così che legittimamente era stata applicata la tariffa (6) «destinata ad alberghi ed altre strutture ricettive»;b) - per i locali adibiti ad abitazione delle suore, correttamente si era fatto riferimento –piuttosto che alla tariffa relativa alle abitazioni private – alla « tariffa agevolata riservata ad associazioni, circoli, istituzioni (culturali, politiche, sindacali, religiose, economiche), enti di assistenza, enti pubblici non economici, istituti religiosi scuole, biblioteche e musei », per l’appunto trattandosi di locali destinati «all'espletamentodi attività proprie di un istituto religioso»; 2. – l’ Istituto delle Suore della [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; -il Comune di Bologna resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, ed alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, deducendo, in sintesi, che – a fronte di avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 2014, un precedente avviso annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna (con sentenza n. 613/2014) –il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare il perfezionamento della fattispecie decadenziale, relativamente agli anni dal 2005 al 2008 (art. 1, comma 161, cit.), in quanto la fattispecie non sussumibile in alcuna delle disposizioni di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, cit.; 1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 118, d.a. cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva definito il motivo di appello proposto con riferimento alla maturata decadenza sulla base di ragioni incomprensibili e, dunque, di una motivazione apparente; 1.3 –il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del regolamento comunale TARSU, art. 5, comma 2, lett. h), sull’assunto che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione l’ipotesi di detassazione di superfici che, in quanto destinate allo svolgimento delle attività di «Casa famiglia», costituivano luoghi di esercizio del culto ovvero, e ad ogni modo, di attività strettamente connesse al culto; 1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del regolamento comunale TARSU, art. 7,con riferimento ai criteri di applicazione delle tariffe del tributo, e sugli assunti che: -l’attività della «Casa famiglia» non era riconducibile a quella propria di una struttura ricettiva in quanto la struttura «non è generalmente aperta al pubblico e chi intende soggiornarvi è tenuto a presentare apposita domanda»; - i locali cui era stata fatta applicazione della Classe 1 di tariffa erano destinati «ad unica dimora delle sorelle abitanti l’Istituto», così che andavano sottoposti a tassazione equiparandoli ad un’abitazione privata; 2. – il primo motivo di ricorso – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo –è fondato, e va accolto; 2.1 -va premesso che la disposizione di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 70, comma 1, - secondo la quale la « denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune» deve essere presentata «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» -è stata, in effetti, interpretata dalla Corte nel senso che, in relazione al termine di decadenza previsto dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, la disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo(v. Cass., 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., 21 giugno 2016, n. 12795); -nella fattispecie non è, poi, controverso che il possesso delle unità immobiliari in contestazione avesse formato oggetto di denuncia (seppur in tesi infedele) sin dal 1991, così che –risultando il possesso già in atto senz’altro nel periodo di imposta 2004 –il dies ad quem del termine decadenziale si radicava, nella fattispecie, al 31 dicembre del quinto anno successivo ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, e (così) al più al 31 dicembre 2013 (a fronte di avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 2014); 2.2 – va, al contempo, rilevato che un precedente avviso di accertamento – così come hinc et hinde dedotto – è stato annullato (per difetto di motivazione) con sentenza n. 613/2/14, del 7 aprile 2014 e che, come appena rilevato, alla stessa data di detta pronuncia si era (già) perfezionato il termine di decadenza (quinquennale) che, secondo il principio di ordine generale desumibile dall’art. 2964 cod. civ., non derogato da specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie, non consentel’operare di cause di interruzione e di sospensione ( Cass., 17 dicembre 2019, n. 33523;Cass., 9 giugno 2005, n. 12163); 2.3 – quanto, poi, al rilievo svolto nella gravata sentenza – in ordine, dunque, alla rilevata ascrizione dell’atto impositivo ad una «procedura di riscossione spontanea della TARSU» - va rilevato che, nella fattispecie, - per come emerge dalla stessa evidenza dell’atto impositivo emesso, e per come assume lo stesso controricorrente – non si è affatto perfezionato l’adempimento spontaneo cui ha riguardo l’evocata disposizione (art. 29) del regolamento comunale sulle entrate e riscossione; disposizione, questa, che –nel rinviare al ravvedimento operoso disciplinato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, seppur «oltre i limiti temporali stabiliti» da detta disposizione – espressamente ad ogni modo contempla (in conformità alla disciplina richiamata) l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 13, cit., adempimenti che integrano il momento perfezionativo del ravvedimento operoso (v. Cass., 13 settembre 2018, n. 22330; Cass., 24 settembre 2015, n. 19017) che, a sua volta,corrisponde ad una scelta del contribuente (Cass., 30 marzo 2016, n. 6108; sulla natura negoziale della scelta in questione v. Cass., 5 maggio 2023, n. 11993); 3. –il terzo motivo di ricorso è inammissibile; -difatti, sotto la censura di violazione di legge, il ricorrente deduce una specifica destinazione delle superfici possedute, ed oggetto di tassazione, che la gravata sentenza ha specificamente ascritto ad attività estranee all’esercizio del culto, ovvero aquesto connesse, così che detto accertamento in fatto –che non forma oggetto di censura - resiste al motivo di ricorso in ragione della rilevata insussistenza della causa di esclusioneprevista dal regolamento comunale [art. 5, comma 2, lett. h)]; - del resto, va rimarcato, la Corte ha già avuto modo di rilevare che, così come accade nella fattispecie [ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. h), cit.], le disposizioni dei regolamenti comunaliche escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della TARSU, lo fanno sempre perchè ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sè giustificare l'esenzione dalla tassa (v. Cass., 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., 14 marzo 2012, n. 4027); 4. –nemmeno il quarto motivo di ricorso può trovare accoglimento; 4.1 – la denuncia di violazione di legge, innanzitutto, sottende (anche qui) censure (di difetto di motivazione) che –senza individuare il fatto decisivo (in tesi) pretermesso, ed oggetto di discussione tra le parti, - si pongono in frontale contrasto con lo specifico accertamento svolto dal giudice del gravame che, come anticipato, ha rilevato che «dalla lettura della visura camerale e dalle autorizzazioni amministrative rilasciate» poteva desumersi che si trattava di «locali …. adibiti a casa vacanze nella quale venivano ospitate persone dietro pagamento di un corrispettivo», così che legittimamente era stata applicata la tariffa «destinata ad alberghi ed altre strutture ricettive»; - quanto, poi, al criterio tariffario correlato alla dimora, la stessa disposizione di legge contempla un’articolazione della tariffa che tenga conto di «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri» [d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, lett. c)], laddove è, pertanto, evidente – come rilevato dal giudice del gravame che, peraltro, ne ha rimarcato la natura agevolata –che l’articolazione in discorso ben può distinguere tra abitazioni di nuclei familiari e collettività, così come nella fattispecie avvenuto con riferimento alla categoria degli «[OSCURATO:PERSONA]»; 5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo di ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario dell’Istituto a riguardo del tributo oggetto di accertamento per gli anni dal 2005 al 2008; - le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta il quarto motivo di ricorso; - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuen
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