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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14876/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentata e difesadagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-controREGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 36/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria propone ricorso,affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe,con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli VeneziaGiulia aveva parzialmente accolto gli appelli, riuniti, avverso le pronuncedella Commissione tributaria provinciale Trieste n. 336 e 337 del 2015 concui erano stati rigettati i ricorsi proposti avverso atto di contestazione disanzioni e avviso di accertamento relativi al tributo speciale per il depositoin discarica di rifiuti solidi ai sensi dell’art. 3 L. n. 549/1995, notificati dallaProvincia di Trieste e con i quali era stata contestata alla contribuentel’esistenza di una discarica abusiva con abbandono e/o depositoincontrollato di rifiuti presso lo stabilimento di Servola (Trieste) conaccumulo di materiali alla rinfusa, costituiti prevalentemente da scarti dilavorazione dell’attività di acciaieria della società.[OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] (succeduta allaProvincia di Trieste) resiste con controricorso.La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 10 LeggeRegionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 5/1997 per avere la Commissionetributaria regionale erroneamente respinto l’eccezione di decadenza dellaProvincia dal potere di accertamento del tributo in oggetto, stante laNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026notifica del provvedimento di contestazione delle sanzioni in data 7 giugno2013 e del successivo provvedimento impositivo il 20 novembre 2013.1.2.

La doglianza è fondata.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto, sul punto, ilgravame affermando quanto segue:« ...la asserita decadenza da partedella Provincia nella contestazione del presunto illecito.

L'eccezione èinfondata dovendosi individuare il dies a quo in quello del sopralluogo deling. [OSCURATO:PERSONA] che, incaricato dalla locale Procura della Repubblica, hariscontrato che erano ancora in atto integrazioni dei cumuli di rifiuti almomento del suo intervento.

Riferisce il tecnico a p. 3 del suo elaboratoversato in atti: "una prima valutazione ha immediatamente evidenziato lapresenza contemporanea di materiali originati dall'attività dell'acciaieria(primariamente le onnipresenti scorie ma anche il polverino daabbattimento dei fumi), una sezione dello Stabilimento LUCCHINI non piùi calcestruzzi e le armature d'acciaio provenienti dalla demolizione di partedel capannone dell'ex-acciaieria citata in precedenza, situati sul vertice delcumulo maggiore dell'area "A" - demolizione in corso proprio durante ilprimo sopralluogo effettuato sui posto dallo scrivente ...

".

Inoltre, "diproduzione recentissima" era "anche il grosso del materiale presentenell'area B, fotografato ad opera di personale del dipartimento ARPA,mentre veniva collocato ancora in fase semiliquida sul posto, durante leoperazioni di caratterizzazione dei suoli all'interno dello stabilimento".

Taliosservazioni hanno trovato sostanziale conferma in quelle dell'ing.

Agliettoche a sua volta ha steso una relazione per la messa in sicurezza dell'areaper conto della stessa LUCCHINI e che a pag. 5 ed ancora a p. 15 dà attoche il cumulo "1" è costituito oltre che da scorie di acciaieria da materialidi demolizione specificando - a comprova della diversità nellecaratteristiche dei materiali presenti – anche una stima diversa quanto alladensità del rifiuto: 1,5 t/mc per i materiali refrattari e le terre e rocce dascavo e 2 t/mc per le scorie.

Ciò destituisce di ogni rilievo gli argomentidella difesa della società che vorrebbero "datare" la formazione del cumuloassumendo quale momento di ultimazione dell'accrescimento del cumuloNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026la cessazione delle lavorazioni dell’acciaieria.

Tale osservazione rende poidel tutto irrilevante ogni considerazione riguardo a quando i "cumuli"fossero già presenti nell'area industriale in questione e sotto la gestione diquale società si sia iniziato l'accumulo essendo evidentemente continuatosotto la gestione della LUCCHINI.

A tutto concedere poi il momento apartire del quale la Provincia poteva contestare l'illecito non può nonretrodatarsi al momento del dissequestro dei cumuli di materiale dispostodalla Procura (i provvedimenti di sequestro sono del 15/5/2008 e il21/5/2008, la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] è del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la Procuradella Repubblica di Trieste, unitamente al provvedimento di dissequestrodel 31.7.2009, ha disposto la trasmissione alla Provincia delle relazioniprodromiche al dissequestro) ...

Connessa a tale questione è quelladell'applicabilità del termine decadenziale più breve di tre anni previstidall'art. 10 della L.R.

FVG 3 n. 5/1997.

È condivisibile sul puntol'osservazione della Difesa della Regione (subentrata alla Provincia)secondo la quale tale termine breve non può applicarsi se non nei casi diinosservanza delle prescrizioni e non nei casi di un abbandono abusivo o diun deposito incontrollato di rifiuti.

È la stessa norma richiamata dallasocietà ricorrente - art. 10 della L.R.

FVG 3 n. 5/1997 - a prevedere iltermine triennale per l'accertamento della violazione decorre dallapresentazione della dichiarazione annuale evidentemente circoscrivendo lariduzione del termine ad ipotesi ben definite.

D'altro canto, risponde anchea logica che un termine più breve ha la sua ragion d'essere solo quandol'Ente sia stato a posto in grado di monitorare la gestione della discarica odell'accumulo di rifiuti che si stato dall'Ente preventivamente autorizzato ecosì anche il rispetto delle prescrizioni imposte ...».1.3.

Ciò posto, la legge Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 5 del 1997, art.10, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: «(Decadenza)1.

L'accertamento delle violazioni sanzionate con pena pecuniaria puòessere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorreredall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale dicui all'articolo 5.

2. Gli aventi diritto possono richiedere la restituzione diNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine didecadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento».1.4.

Deve, allora, premettersi che risultando incontestate, tra le parti,le coordinate temporali degli atti che, nella fattispecie, vengono inconsiderazione – così come, del resto, emerge dalla stessa gravatasentenza – la conclusione cui il giudice del merito è pervenuto risultaintrinsecamente antinomica con la premessa che ne è stata posta e con laqualificazione di natura decadenziale del termine in contestazione, che,com’è noto, secondo il principio di ordine generale desumibile dall’art. 2964c.c., non derogato da specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie, nonconsente l’operare di cause di interruzione e di sospensione (v., explurimis, Cass. n. 21799/2024; Cass. n. 33523/2019; Cass. n.12163/2005).1.5.

Come questa Corte ha già evidenziato, in particolare, mentre ilfondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono diun diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglienell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termineperentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati (cfr. Cass. nn.26309/2017, 3078/2010, 1090/2007).1.6.

Dovendo necessariamente porsi il dies a quo del terminedecadenziale nella «scoperta del fatto illecito» - in fattispecie di discaricanon autorizzata e (così) non oggetto di dichiarazione (l. regione FriuliVenezia Giulia, cit., art. 8) – il decorso di detto termine non potrebbe allorache correlarsi, secondo littera legis, al dato fattuale espressamente presoin considerazione (la «scoperta» della discarica non autorizzata), al checonsegue anche l’infondatezza di quanto sostiene la Procura Generale,secondo cui l’attività di discarica abusiva, intesa sia come attività diconferimento dei rifiuti sia come attività di mantenimento in loco deglistessi, in quanto illecito amministrativo permanente, verrebbe menosoltanto nel caso di smaltimento dei rifiuti de quibus.1.7.

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di esaminare disposizionianaloghe a quelle in esame (legge regione Lombardia n. 10 del 2003),rilevando che: a) anche a voler considerare che il fatto illecito di cui siNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026tratta sia - ai fini che qui interessano - il mancato pagamento del tributo,il momento dal quale decorre il termine triennale di prescrizione non puòindividuarsi nel momento in cui il tributo è quantificato, ma nel momentoin cui, come la norma esplicitamente prevede, si «scopre» il fatto illecito,e cioè si accerta il fatto dal quale discende l'obbligazione tributaria (nonassolta), come prevista per legge; b) la distinzione tra «scoperta deldeposito illecito di rifiuti» ed «omesso versamento del tributo» è artificiosa,dal momento che l'obbligo di versare il tributo (nel caso di mancatadenuncia - dichiarazione) deriva proprio dalla «scoperta del fatto illecito»dato dal deposito di rifiuti; da questo momento il dirittodell'amministrazione poteva e doveva essere esercitato, cosicché dettotermine è suscettibile di interruzione sulla base di un atto che contenga,anche implicitamente, la richiesta di pagamento, (così) assolvendo allafunzione di costituzione in mora (cfr. Cass. n. 7442/2019; conf.

Cass. n.23163/2025).1.8.

E’, in conclusione, ben vero che – così come si rileva nella gravatasentenza – l’atto tipico di imposizione deve essere preceduto, secondo lastessa disciplina regionale, da un’attività istruttoria, e che gli esiti di questapossono dar luogo (anche) ad un atto suscettibile di costituire in mora ilcontribuente, ciò non di meno, come la Corte ha già rilevato, il dies a quodel termine posto per l’attività accertativa si correla alla scoperta del fattoillecito (non anche alla determinazione, e quantificazione, di tributo esanzioni) e, nella fattispecie, detto termine era decorso al momento stessoin cui veniva comunicato nell’agosto 2009 dalla Procura della Repubblica diTrieste alla Provincia di Trieste il provvedimento di dissequestro(ritualmente allegato al controricorso) di due cumuli di materiali costituentirifiuti, rinvenuti e sequestrati in aree detenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. pressolo stabilimento di Servola.2.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con accoglimento delprimo motivo (assorbiti i rimanenti motivi) e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito conaccoglimento dei ricorsi originari della contribuenti.Numero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/20263.

Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanentimotivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie iricorsi introduttivi della contribuente; condanna la controricorrente alpagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate,rispettivamente, in Euro 30.000,00 ed Euro 32.000,00 per compensi,oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altriaccessori di legge; condanna la controricorrente al pagamento delle spesedi legittimità, liquidate in Euro 28.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesadagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-controREGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 36/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria propone ricorso,affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe,con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli VeneziaGiulia aveva parzialmente accolto gli appelli, riuniti, avverso le pronuncedella Commissione tributaria provinciale Trieste n. 336 e 337 del 2015 concui erano stati rigettati i ricorsi proposti avverso atto di contestazione disanzioni e avviso di accertamento relativi al tributo speciale per il depositoin discarica di rifiuti solidi ai sensi dell’art. 3 L. n. 549/1995, notificati dallaProvincia di Trieste e con i quali era stata contestata alla contribuentel’esistenza di una discarica abusiva con abbandono e/o depositoincontrollato di rifiuti presso lo stabilimento di Servola (Trieste) conaccumulo di materiali alla rinfusa, costituiti prevalentemente da scarti dilavorazione dell’attività di acciaieria della società.[OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] (succeduta allaProvincia di Trieste) resiste con controricorso.La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 10 LeggeRegionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 5/1997 per avere la Commissionetributaria regionale erroneamente respinto l’eccezione di decadenza dellaProvincia dal potere di accertamento del tributo in oggetto, stante laNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026notifica del provvedimento di contestazione delle sanzioni in data 7 giugno2013 e del successivo provvedimento impositivo il 20 novembre 2013.1.2. La doglianza è fondata.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto, sul punto, ilgravame affermando quanto segue:« ...la asserita decadenza da partedella Provincia nella contestazione del presunto illecito. L'eccezione èinfondata dovendosi individuare il dies a quo in quello del sopralluogo deling. [OSCURATO:PERSONA] che, incaricato dalla locale Procura della Repubblica, hariscontrato che erano ancora in atto integrazioni dei cumuli di rifiuti almomento del suo intervento. Riferisce il tecnico a p. 3 del suo elaboratoversato in atti: "una prima valutazione ha immediatamente evidenziato lapresenza contemporanea di materiali originati dall'attività dell'acciaieria(primariamente le onnipresenti scorie ma anche il polverino daabbattimento dei fumi), una sezione dello Stabilimento LUCCHINI non piùi calcestruzzi e le armature d'acciaio provenienti dalla demolizione di partedel capannone dell'ex-acciaieria citata in precedenza, situati sul vertice delcumulo maggiore dell'area "A" - demolizione in corso proprio durante ilprimo sopralluogo effettuato sui posto dallo scrivente ... ". Inoltre, "diproduzione recentissima" era "anche il grosso del materiale presentenell'area B, fotografato ad opera di personale del dipartimento ARPA,mentre veniva collocato ancora in fase semiliquida sul posto, durante leoperazioni di caratterizzazione dei suoli all'interno dello stabilimento". Taliosservazioni hanno trovato sostanziale conferma in quelle dell'ing. Agliettoche a sua volta ha steso una relazione per la messa in sicurezza dell'areaper conto della stessa LUCCHINI e che a pag. 5 ed ancora a p. 15 dà attoche il cumulo "1" è costituito oltre che da scorie di acciaieria da materialidi demolizione specificando - a comprova della diversità nellecaratteristiche dei materiali presenti – anche una stima diversa quanto alladensità del rifiuto: 1,5 t/mc per i materiali refrattari e le terre e rocce dascavo e 2 t/mc per le scorie. Ciò destituisce di ogni rilievo gli argomentidella difesa della società che vorrebbero "datare" la formazione del cumuloassumendo quale momento di ultimazione dell'accrescimento del cumuloNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026la cessazione delle lavorazioni dell’acciaieria. Tale osservazione rende poidel tutto irrilevante ogni considerazione riguardo a quando i "cumuli"fossero già presenti nell'area industriale in questione e sotto la gestione diquale società si sia iniziato l'accumulo essendo evidentemente continuatosotto la gestione della LUCCHINI. A tutto concedere poi il momento apartire del quale la Provincia poteva contestare l'illecito non può nonretrodatarsi al momento del dissequestro dei cumuli di materiale dispostodalla Procura (i provvedimenti di sequestro sono del 15/5/2008 e il21/5/2008, la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] è del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la Procuradella Repubblica di Trieste, unitamente al provvedimento di dissequestrodel 31.7.2009, ha disposto la trasmissione alla Provincia delle relazioniprodromiche al dissequestro) ... Connessa a tale questione è quelladell'applicabilità del termine decadenziale più breve di tre anni previstidall'art. 10 della L.R. FVG 3 n. 5/1997. È condivisibile sul puntol'osservazione della Difesa della Regione (subentrata alla Provincia)secondo la quale tale termine breve non può applicarsi se non nei casi diinosservanza delle prescrizioni e non nei casi di un abbandono abusivo o diun deposito incontrollato di rifiuti. È la stessa norma richiamata dallasocietà ricorrente - art. 10 della L.R. FVG 3 n. 5/1997 - a prevedere iltermine triennale per l'accertamento della violazione decorre dallapresentazione della dichiarazione annuale evidentemente circoscrivendo lariduzione del termine ad ipotesi ben definite. D'altro canto, risponde anchea logica che un termine più breve ha la sua ragion d'essere solo quandol'Ente sia stato a posto in grado di monitorare la gestione della discarica odell'accumulo di rifiuti che si stato dall'Ente preventivamente autorizzato ecosì anche il rispetto delle prescrizioni imposte ...».1.3. Ciò posto, la legge Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 5 del 1997, art.10, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: «(Decadenza)1. L'accertamento delle violazioni sanzionate con pena pecuniaria puòessere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorreredall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale dicui all'articolo 5. 2. Gli aventi diritto possono richiedere la restituzione diNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine didecadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento».1.4. Deve, allora, premettersi che risultando incontestate, tra le parti,le coordinate temporali degli atti che, nella fattispecie, vengono inconsiderazione – così come, del resto, emerge dalla stessa gravatasentenza – la conclusione cui il giudice del merito è pervenuto risultaintrinsecamente antinomica con la premessa che ne è stata posta e con laqualificazione di natura decadenziale del termine in contestazione, che,com’è noto, secondo il principio di ordine generale desumibile dall’art. 2964c.c., non derogato da specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie, nonconsente l’operare di cause di interruzione e di sospensione (v., explurimis, Cass. n. 21799/2024; Cass. n. 33523/2019; Cass. n.12163/2005).1.5. Come questa Corte ha già evidenziato, in particolare, mentre ilfondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono diun diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglienell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termineperentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati (cfr. Cass. nn.26309/2017, 3078/2010, 1090/2007).1.6. Dovendo necessariamente porsi il dies a quo del terminedecadenziale nella «scoperta del fatto illecito» - in fattispecie di discaricanon autorizzata e (così) non oggetto di dichiarazione (l. regione FriuliVenezia Giulia, cit., art. 8) – il decorso di detto termine non potrebbe allorache correlarsi, secondo littera legis, al dato fattuale espressamente presoin considerazione (la «scoperta» della discarica non autorizzata), al checonsegue anche l’infondatezza di quanto sostiene la Procura Generale,secondo cui l’attività di discarica abusiva, intesa sia come attività diconferimento dei rifiuti sia come attività di mantenimento in loco deglistessi, in quanto illecito amministrativo permanente, verrebbe menosoltanto nel caso di smaltimento dei rifiuti de quibus.1.7. Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di esaminare disposizionianaloghe a quelle in esame (legge regione Lombardia n. 10 del 2003),rilevando che: a) anche a voler considerare che il fatto illecito di cui siNumero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/2026tratta sia - ai fini che qui interessano - il mancato pagamento del tributo,il momento dal quale decorre il termine triennale di prescrizione non puòindividuarsi nel momento in cui il tributo è quantificato, ma nel momentoin cui, come la norma esplicitamente prevede, si «scopre» il fatto illecito,e cioè si accerta il fatto dal quale discende l'obbligazione tributaria (nonassolta), come prevista per legge; b) la distinzione tra «scoperta deldeposito illecito di rifiuti» ed «omesso versamento del tributo» è artificiosa,dal momento che l'obbligo di versare il tributo (nel caso di mancatadenuncia - dichiarazione) deriva proprio dalla «scoperta del fatto illecito»dato dal deposito di rifiuti; da questo momento il dirittodell'amministrazione poteva e doveva essere esercitato, cosicché dettotermine è suscettibile di interruzione sulla base di un atto che contenga,anche implicitamente, la richiesta di pagamento, (così) assolvendo allafunzione di costituzione in mora (cfr. Cass. n. 7442/2019; conf. Cass. n.23163/2025).1.8. E’, in conclusione, ben vero che – così come si rileva nella gravatasentenza – l’atto tipico di imposizione deve essere preceduto, secondo lastessa disciplina regionale, da un’attività istruttoria, e che gli esiti di questapossono dar luogo (anche) ad un atto suscettibile di costituire in mora ilcontribuente, ciò non di meno, come la Corte ha già rilevato, il dies a quodel termine posto per l’attività accertativa si correla alla scoperta del fattoillecito (non anche alla determinazione, e quantificazione, di tributo esanzioni) e, nella fattispecie, detto termine era decorso al momento stessoin cui veniva comunicato nell’agosto 2009 dalla Procura della Repubblica diTrieste alla Provincia di Trieste il provvedimento di dissequestro(ritualmente allegato al controricorso) di due cumuli di materiali costituentirifiuti, rinvenuti e sequestrati in aree detenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. pressolo stabilimento di Servola.2. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con accoglimento delprimo motivo (assorbiti i rimanenti motivi) e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito conaccoglimento dei ricorsi originari della contribuenti.Numero registro generale 31682/2020Numero sezionale 4205/2026Numero di raccolta generale 14876/2026Data pubblicazione 18/05/20263. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanentimotivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie iricorsi introduttivi della contribuente; condanna la controricorrente alpagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate,rispettivamente, in Euro 30.000,00 ed Euro 32.000,00 per compensi,oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altriaccessori di legge; condanna la controricorrente al pagamento delle spesedi legittimità, liquidate in Euro 28.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])