CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 26923/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5110/2023 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Matteotti n. 16, dom. dig., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata - Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 101/2023, depositata il 19/01/2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] di competenza lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 96/2022, ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Palermo, di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di euro 10.748,80, a saldo di alcune fatture. La società ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e, in via pregiudiziale, ha eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adìto, ritenendo spettante la competenza al Tribunale di Palermo; 2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 101/2023, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato competente il Tribunale di Palermo e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo e regolato le spese processuali; 3. avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, con un unico motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto attività difensive; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, cod. civ., nonché dell’art. 20 cod. proc. civ., la ricorrente assume che, per il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’individuazione del luogo dell’adempimento e del forum destinatae solutionis, le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore (exart. 1182, terzo comma, cod. civ.), sarebbero esclusivamente quelle liquide, cioè quelle il cui titolo determini l’ammontare o indichicriteri determinativi non discrezionali. Poiché –secondo detto Tribunale - di fetterebbe tale requisito in quanto il credito è fondato su fatture, che sono documenti di formazione unilaterale della parte, la competenza sarebbe da attribuirsi al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la sede legale, vale a dire il Tribunale di Palermo, secondo la regola generale. Ciò premesso, la ricorrente lamenta l’errore di diritto della sentenza che avrebbe dovuto individuare il luogo del pagamento del prezzo non gi à sulla base della norma generale contenuta nell’art.1182 cod. civ., bensì sulla base della norma speciale , in materia di vendita, dell’art. 1498cod. civ. Da una diversa angolazione giuridica, la partericorrente addebita al giudice di merito di non aver e applicato il criterio del foro facoltativo per le cause in materia di obbligazioni, previsto dall’art. 20 cod. proc. civ.; 1.1. il motivo è fondato; 1.2. innanzitutto, il ricorso è ammissibile in quanto, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza e deve essere, perciò , impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza exart. 42 cod. proc. civ. (cfr., ad es., Cass.n. 21185/2019, n. 16089/2018e n. 26525/2018); 1.3. ciò premesso, la sentenza impugnata trascura che, nell’ipotesi di richiesta in via giudiziale dell’adempimento di un’obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata (ed è il casoche viene qui in rilievo), la competenza per territorio, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, deve essere individuata applicando quello indicato dalla norma speciale dell’art. 1498, terzo comma, cod. civ., ossia (per l’ipotesi, come nella specie, in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione) prendendo in considerazione il domicilio del venditore- creditore. È ius receptum (v., tra le altre, Cass. n. 18544 /2023 , in continuità con Cass. nn. 1716/2022, 19894/2020, 2361/2007) che «ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del “forum destinatae solutionis”, la designazione contrattuale, quale luogo per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, cod. civ., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore- creditore»; 2. in conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale la causa deve essere riassunta ex art. 50 cod. proc. civ., che provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avanti al quale rimette le parti, an