CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17674/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPE S.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PORDENONE n. 358/2022 depositata il 15/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero , nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha rileva to l’ammissibilità del proposto regolamento di competenza e chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Pordenone ha emesso il decreto ingiuntivo n. 310/2021, con cui ha intimato alla società [OSCURATO:PERSONA] ed ai soci di essa il pagamento dell’importo di 18.051,00 euro (oltre accessori), a saldo di alcune fatture risalenti agli anni 2019 e 2020, emesse da [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di piante di kiwi. 2. Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2021, la società [OSCURATO:PERSONA] e i soci di essa hanno proposto opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del tribunale aditoin sede monitoria per essere competente il Tribunale di Treviso . 3. Con sentenza n. 1335/21, il Tribunale diPordenone ha accolto tale eccezione e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 310/21, in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del giudice del monitorio. Richiamando il contenuto della sentenza n. 17989/2016, ha dichiaratocompetente il Tribunale di Treviso in base a tutti i criteri di radicamento della competenza, sulla scorta delle suddette considerazioni: a) quanto al foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., perché la società opponente ha sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (TV); b)quanto al forum contractus , perché gli attori opponenti hanno allegato, sin dal loro atto costitutivo, che il contratto è stato stipulato a [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui la società [OSCURATO:PERSONA], dopo aver manifestato il proprio interesse per le piante di kiwi, ha avuto notizia dell’accettazione da parte del Simeoni; circostanza da aversi per ammessa ex art. 115 c.p.c., in quanto non specificatamente contestata dal medesimo Simeoni; c) quanto, infine, al forum destinatae solutionis , perché nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata dedotta in giudizio l’obbligazione di pagamento di una somma di denaroderivante dalle fatture monitoriamente azionate, inidonee (in assenza del titolo della pretesa e degli ordini di acquisto) a ritenere la liquidità dell’obbligazione, alla quale, in quanto obbligazione querable, era applicabile, quale luogo di adempimento, il domicilio del debitore ex art. 1182 comma 4 c.c. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, articolato in tre motivi e illustrato da memoria. 5. L’[OSCURATO:PERSONA] e i suoi soci non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo (rubricato: “Violazione degli artt. 1182 e 1498 comma 3 c.c. in fattispecie di versamento del prezzo di vendita non contestuale alla consegna, senza alcuna previsione convenzionale del luogo di pagamento”) il ricorrente assume che nel decidere sulla questione di competenza territoriale, il Tribunale di Pordenone ha erroneamente ritenuto di individuare il luogo del pagamento del prezzo sulla base della norma generale contenuta nell’art. 1182 cod. civ., anziché sulla base della norma speciale, prevista in materia di vendita, dall’art. 1498 c.c. 2.-Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 20 , 38 e 633 c . p . c . con riferimento all'individuazione dell'obbligazione dedotta in giudizio,rilevando che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in favore del Tribunale di Treviso con riferimento al luogo in cui si trova la sede legale della società convenuta, al luogo in cui l'obbligazione era sorta, al luogo in cui l'obbligazione di pagamento del prezzo doveva essere adempiuta, ma non anche al luogo in cui l'obbligazione di consegna era stata adempiuta. 3.-Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 20 e 38 c . p . c . con riferimento alla mancata eccezione di incompetenza con riguardo alla residenza e al domicilio di tutti i convenuti, ritenendo che l'eccezione di incompetenza formulata dei resistenti sia incompleta perché in caso di cumulo soggettivo il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio in relazione alla residenza e al domicilio di tutti i convenuti. 4. –Il ricorso proposto è anzitutto ammissibile, giacché, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza e deve essere perciò impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. (Cass., Sez. 2, n. 4029/2021; Cass. Sez. 2, n. 21185/2019; Cass. Sez. 6 -3, n. 16089/2018; Cass. Sez. 2, n. 26525/2018). 5.-Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata non ha considerato che nel caso di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata la competenza, secondo il criterio del forum destinate solutionis, deve essere individuata non già impiegando la norma generale dell’art. 1182 c.c., ma seguendo il criterio indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 comma 3 c.c., ossia (per l’ipotesi, come nella speci e, in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione ) il domicilio del venditore. Come precisato da questa Corte in propri precedenti,“ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del ‘forum destinatae solutionis’, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore” (Cass. n. 1716/2022; Cass. n. 19894/2020; Cass. n. 2361/2007). 6.- L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame degli altri due motivi di ricorso, volti a contestare la completezza della eccezione di incompetenza sollevata dagli odierni intimati. 7. –Dev’essere, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Pordenone, davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art. 50 c.p.c. Il Tribunale competente provvederà, all’esito della causa di merito, anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, il quale provvederà anche in ordine alle spese d