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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32493/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 26/11/2021 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 8 ottobre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] stesso della misura della custodia in carcere, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando tre motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo, la mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo al capo p) di incolpazione.

In particolare la motivazione sarebbe apparente siccome priva della specifica indicazione degli elementi fondanti la gravità indiziaria del reato ex art. 452 quaterdecies del codice penale.

Sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui si riconosce che il ricorrente avrebbe agito, seppur in aderenza con la volontà del genitore, con una piena autonomia gestionale ed operativa.

Prive di consistenza sarebbero le considerazioni relative alla ritenuta finalità lucrativa delle operazioni delittuose.

Inoltre, con riferimento alla affermazione per cui il ricorrente avrebbe usato la propria azienda individuale per continuare l'attività delittuosa della [OSCURATO:SOCIETA]., essa sarebbe priva della indicazione di ogni concreto elemento di supporto.

Il tribunale avrebbe altresì travisato le dichiarazioni del ricorrente rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, con riguardo alle ragioni che lo avrebbero indotto alla apertura di una propria azienda e alle ritenuta, dal tribunale, illegittima qualificazione del materiale gestito, come materia prima seconda piuttosto che quale rifiuto.

Sarebbero state distorte le ragioni illustrate dal ricorrente circa interpretazioni che possono essere fuorvianti e cui si prestano le normative in materia di rifiuti, emerse nel caso concreto.

In particolare, il tribunale avrebbe deviato i contenuti di quanto al riguardo dichiarato dall'imputato, per ricondurre le dimostrate capacità del ricorrente verso non meglio esplicitati obiettivi criminosi.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al capo o) di incolpazione provvisoria.

Si deduce la violazione di legge con riguardo agli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 cod. pen., essendo assente in particolare un puntuale inquadramento del requisito della indeterminatezza del programma criminoso.

Egualmente emergerebbe il vizio di violazione di legge con riguardo al ritenuto ruolo "dirigenziale" del ricorrente, osservandosi come sarebbe stata necessaria una perimetrazione funzionale nonché temporale della condotta, specie considerando che il periodo di adesione al sodalizio sarebbe considerato a partire dal 2013 senza distinguere, ai fini del predetto ruolo, le diverse qualifiche professionali ricoperte dal medesimo, l'avviamento di una autonoma attività aziendale, il contestuale allontanamento lavorativo dal padre, né gli eventuali cambiamenti nei rapporti personali e lavorativi con gli altri correi.

Sarebbe censurabile la ricostruzione del predetto ruolo organizzativo nella parte in cui si valorizza a tali fini la circostanza dell'avere il ricorrente prestato la propria attività alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. .

Più in generale, la motivazione sarebbe priva dell'esposizione dell'iter logico da cui desumere il modo in cui il ricorrente, quale dipendente della citata società avrebbe agevolato concretamente l'associazione.

Si esclude poi ogni ruolo nel sodalizio del ricorrente, atteso che egli non si prodigherebbe mai per alcuno dei soggetti coinvolti in maniera diretta né prenderebbe ordini da taluno degli associati né parteciperebbe ad iniziative comuni.

Altro limite sarebbe individuabile nella incapacità di scindere in motivazione tra i contatti professionali tra soggetti titolari di diverse imprese per risolvere difficoltà lavorative e condotte illecite eventualmente poste in essere occasionalmente.

Inoltre, sarebbe illogica la motivazione siccome si desume la stabilità del vincolo associativo da ogni conversazione captata.

Data l'assenza di ogni profilo associativo, quindi, rimarrebbe a titolo residuale solo la chiave di lettura relativa ad un'ipotesi di concorso nei singoli reati prospettati.

Con riguardo poi alla aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen., si rappresenta al riguardo l'avvenuta articolazione di una motivazione apparente, come tale inidonea a rappresentare il requisito oggettivo e soggettivo indicato dalla Suprema Corte di Cassazione come integrante la predetta fattispecie.

Non precisandosi quali condotte specifiche avrebbero integrato il contributo del ricorrente in favore dei sodalizi di riferimento ovvero la sua consapevolezza di agevolare i medesimi.

La motivazione non sarebbe sufficiente ovvero sarebbe viziata posto che la predetta aggravante è estensibile al ricorrente che non sia animato dallo scopo agevolativo solo se consapevole della altrui finalità agevolatrice, secondo la disciplina ex art. 59 comma 2 cod. pen. e che non emergerebbe alcun elemento da cui desumere l'elemento volitivo in capo al ricorrente.

Si sarebbe anche trascurata l'ipotetica finalità egoistica del comportamento tenuto dal ricorrente.

5. Con il terzo motivo, deduce vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.

Si rappresenta che il tribunale avrebbe dovuto illustrare le concrete ragioni sottese al ritenuto pericolo di reiterazione.

Avendo peraltro anche ignorato le doglianze difensive sul punto, con particolare riferimento alla necessità di spiegare come il prevenuto avrebbe potuto realizzare analoghi reati a fronte del sequestro delle società del "gruppo" [OSCURATO:SOCIETA].

Con conseguente carenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza.

Sarebbe illogico anche il richiamo alla continua sinergia con il padre dell'indagato, posto che il primo è allo stato detenuto così come gli altri pretesi sodali.

Illogica sarebbe la motivazione sul rischio dì inquinamento probatorio nella parte in cui ritiene che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a fronteggiarlo.

Inoltre sarebbe contraddittoria e inadeguata nella parte in cui si ritiene che la predetta esigenza non sia fronteggiabile con misure meno gravose.

Sarebbe viziata la motivazione sul pericolo di fuga, e sulla sua concretezza, a fronte del sopraggiunto isolamento se sottoposto agli arresti domiciliari, in assenza della indicazione di indizi da cui ricavare la sussistenza del medesimo pericolo quanto alla possibilità di potere profittare di altolocate conoscenze e sfruttarle per la latitanza.

Complessivamente illogica sarebbe la rilevazione di esigenze cautelari.

Sarebbe altresì apparente la motivazione in ordine alla rilevata presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per la mancanza di indicazione di elementi da cui desumere il mancato superamento della stessa.

Si contesta, infine, la mancata indicazione di elementi attuali e concreti diversi dalla assertiva rappresentazione di presunti contatti con il padre e il contesto familiare da cui si ricava l'impossibilità di superare la predetta presunzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Riguardo al primo motivo, premessa la inammissibilità i una indistinta evocazione dei tre tipi di vizio motivazionale delineati ex art. 606 comma 1 lett. e) di cui alla rubrica dello stesso (cfr. in proposito sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01) occorre esaminare le specifiche censure a riguardo.

Quanto alla deduzione di insussistenza di una motivazione siccome priva della specifica indicazione degli elementi fondanti la gravità indiziaria del reato ex art. 452 quaterdecies del codice penale, essa e' del tutto destituita di fondamento: sia per la analitica illustrazione, progressiva, tanto in senso temporale che funzionale, degli elementi giustificativi del reato in questione e della partecipazione al medesimo da parte del ricorrente, come illustrato con dovizia di particolari, in via generale, dapprima da pagina 16 a 24, e con particolare riferimento al ricorrente da pagina 24 a pagina 37, con conseguente valutazione, nelle successive pagine, in rapporto ai capi di incolpazione O) e P)., dei dati esposti, sia perché la presenza di tale ampia e corposa motivazione, ancorchè non condivisa dalla difesa, rende non pertinente la doglianza così formulata.

Atteso che, diversamente dal caso di specie - in cui una motivazione, con indicazione degli elementi ritenuti fondanti e quindi dell'iter seguito, sussiste - è apparente la motivazione solo nel ben diverso caso in cui «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi» ,(Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).

Quanto alla ritenuta contraddittorietà, nella parte in cui si riconosce che il ricorrente avrebbe agito, seppur in aderenza con la volontà del genitore, con una piena autonomia gestionale ed operativa, si tratta di censura generica ovvero "a - specifica", in assenza della illustrazione delle ragioni per cui il predetto passaggio motivazionale sarebbe deficitario nel senso citato.

E invero nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi ovvero le ragioni (nel caso di specie il "perchè" della ritenuta contraddittorietà) che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

Peraltro, non è sufficiente ai fini del ricorso in esame lamentare semplicemente, come nel caso di specie, ritenute contraddittorietà di particolari passaggi motivazionali, essendo necessario che il vizio di motivazione dedotto sia altresì tale da travolgere l'intero assunto argomentativo e non capace di inficiare, al più, una singola argomentazione nel quadro di una ben più ampia e consolidata motivazione.

Invero, "in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione". (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).

Del tutto generica, siccome non illustrata nella sua incidenza determinante sulla motivazione complessiva e nella sua riferibilità ad uno specifico vizio di motivazione, oltre che in contrasto anche con il principio immediatamente sopra riportato, è la ritenuta assenza di "consistenza" che riguarderebbe le considerazioni relative alla ritenuta finalità lucrativa delle operazioni delittuose.

Quanto alla lamentata assenza di elementi dimostrativi della affermazione per cui il ricorrente avrebbe usato la propria azienda individuale per continuare l'attività delittuosa della [OSCURATO:SOCIETA]., si tratta, da una parte, di censura infondata a fronte della ampia sequela di dati investigativi, con cui i giudici hanno illustrato, nelle pagine prima citate, la costante strumentalizzazione della attività della ditta individuale rispetto al traffico delittuoso, dall'altra, di critica inerente al merito della vicenda, inammissibile in questa sede.

Del tutto assertiva e quindi carente di specificità, appare poi l'affermazione per cui il tribunale avrebbe altresì travisato ovvero distorto le dichiarazioni del ricorrente rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in assenza di ogni illustrazione circa il reale significato delle affermazioni richiamate rispetto a quello attribuito dal tribunale.

Oltre che priva di rilevanza in sé, nella misura in cui non si illustra, in ossequio al noto onere deduttivo, la decisività dell'incidenza di tale profilo rispetto ad uno specifico vizio motivazionale, invero anche in tal caso non illustrato specificamente.

Cosicchè la censura appare ricadere, ancora una volta, nel piano, inammissibile, di valutazioni di fatto.

Considerazioni analoghe a quelle poco prima formulate devono elaborarsi riguardo alla denunziata sussistenza limiti motivazionali correlati alla incapacità dì scindere in motivazione tra i contatti professionali tra soggetti titolari di diverse imprese per risolvere difficoltà lavorative e condotte illecite eventualmente poste in essere occasionalmente.

Mentre appare meramente assertiva l'affermazione per cui la stabilità del vincolo associativo sarebbe ricavata da ogni conversazione captata, laddove invece, al riguardo le motivazioni si articolano nella illustrazione di plurimi dati investigativi, non riducibili alle sole intercettazioni, pur rilevanti.

2. Il secondo motivo, per cui sarebbe assente un puntuale inquadramento del requisito della indeterminatezza del programma criminoso, è infondato, a fronte della esplicita evidenziazione di un indeterminato programma criminoso diretto alla commissione di plurimi illeciti, tra cui già di per sé rileva la rappresentazione di plurimi delitti ex art. 452 quaterdecies cod., pen. ( citati attraverso il riferimento a pag. 41 a tale "continuativo" delitto) come del resto evidenziato, nel quadro di una necessaria lettura complessiva della motivazione ( cfr. v.

Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), attraverso la illustrazione della disponibilità e prontezza degli associati nel perpetrare tali delitti anche a fronte del sopraggiunto mutare di circostanze e situazioni impositive della adozione di nuove modalità di azione e accorgimenti realizzativi, nel cui quadro si inseriscono, in maniera altrettanto indeterminata, altri delitti, tra cui quelli di ricettazione o violazione di sigilli, pur strumentali rispetto a quello precedentemente indicato.

Costituisce una mera deduzione di merito, la censura circa la sussistenza di vizio di violazione di legge con riguardo al ritenuto ruolo "dirigenziale" del ricorrente, tale essendo la doglianza circa la necessità di una perimetrazione funzionale nonché temporale della condotta, con distinzione delle diverse qualifiche professionali ricoperte dal ricorrente, e con la considerazione dell'avviamento di una autonoma attività aziendale, del contestuale allontanamento lavorativo dal padre, degli eventuali cambiamenti nei rapporti personali e lavorativi con gli altri correi.

Tanto più che a tali rilievi circa l'adeguatezza del percorso argomentativo non si accompagna la specificazione del vizio motivazionale cui porterebbe la censurata analisi.

Quanto alla tesi per cui sarebbe altresì censurabile la ricostruzione del predetto ruolo organizzativo, nella parte in cui si valorizza a tali fini la circostanza dell'avere il ricorrente prestato la propria attività alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., va evidenziata la genericità della critica in assenza della indicazione del vizio di riferimento, non essendo sufficiente, va ribadito, la generica e indistinta affermazione di censurabilità in uno con la mancata indicazione delle relative ragioni.

Quanto alla censura riguardante l' aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen. per cui sarebbe intervenuta al riguardo una motivazione apparente non specificandosi quali condotte specifiche avrebbero integrato il contributo del ricorrente in favore dei sodalizi di riferimento ovvero la sua consapevolezza di agevolare i medesimi, si tratta di una critica fondata.

Va premesso che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez.

U - , n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01).

Il tribunale ha illustrato le ritenute ragioni giustificative del riconoscimento dell'aggravante valorizzando i legami del ricorrente con il capo del sodalizio e la sua intraneità nella gestione della attività inerente rifiuti quali dati che dovrebbero inevitabilmente attestare la conoscenza della funzionalità dell'associazione rispetto al rafforzamento di sodalizi mafiosi di riferimento.

Alla luce di tale motivazione deve ritenersi che effettivamente non è dato desumere, come sostenuto in ricorso, valide ragioni giustificatrici dell'aggravante a carico del ricorrente, atteso che i riferimenti espressi esulano da dati obiettivi e piuttosto, nel valorizzare legami parentali e con il capo del sodalizio ovvero la intraneità nella gestione della attività organizzata di rifiuti, in assenza di dati riferibili piuttosto alla ritenuta strumentalità della stessa e della correlata associazione rispetto a interessi economici di clan mafiosi, la motivazione si traduce nella elaborazione di mere congetture: l'estensione al ricorrente dell'aggravante in parola, in altri termini, non appare adeguatamente motivata atteso che a fronte della citazione e valorizzazione di rapporti tra il ricorrente e il dominus delle illecite vicende ipotizzate e del "dipanarsi" delle dinamiche all'interno delle società del [OSCURATO:PERSONA], non è dato comprendere quali siano i dati concreti che abbiano portato il ricorrente, nella tesi del collegio della cautela, ad avere consapevolezza anche della "stretta pertinenzialità" delle attività svolte dalle aziende di famiglia rispetto agli interessi di cosche mafiose di riferimento.

Tanto più a fronte della formulazione di un giudizio di mera probabilità, non meglio specificato, circa la conoscenza da parte del ricorrente della strumentalità delle condotte rispetto a interessi mafiosi.3.

Quanto al terzo motivo, inerente vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari - per cui il tribunale avrebbe dovuto illustrare le concrete ragioni sottese al ritenuto pericolo di reiterazione, avendo peraltro anche ignorato le doglianze difensive sul punto, con particolare riferimento alla necessità di spiegare come il prevenuto avrebbe potuto realizzare analoghi reati a fronte del sequestro delle società del "gruppo" [OSCURATO:SOCIETA].

Con conseguente carenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza e illogicità anche del richiamo alla continua sinergia con il padre dell'indagato posto che il primo è allo stato detenuto così come gli altri pretesi sodali -, va osservato che appare insuperata la motivazione incentrata, ancor prima che sulla valorizzazione di presunzioni ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., sulla valorizzazione delle modalità della condotta e sulla personalità del ricorrente, denotanti costante e pressocchè attuale (data l'operatività criminale anche negli anni più recenti) pervicacia nella predisposizione di iniziative per la realizzazione e prosecuzione dei reati oltre che insensibilità al rispetto di disposizioni normative di ogni tipo, tali da poter essere fronteggiate solo mediante la custodia cautelare.

E si tratta di motivazione che, come tale, è idonea a confutare ogni altra censura in tema di pericolo di recidivanza dei reati di cui ai capi o) e p).

Quanto alla deduzione per cui sarebbe illogica la motivazione sul rischio di inquinamento probatorio, nella parte in cui ritiene che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a fronteggiarlo e sarebbe contraddittoria e inadeguata la motivazione nella parte in cui si ritiene che la predetta esigenza non sia fronteggiabile con misure meno gravose, si tratta di censure che, posto che non riguardano il tema della sussistenza o meno di tale pericolo, che quindi sembrano confermarlo, appaiono meramente assertive e carenti di specificità intrinseca, in assenza di una relativa espressa e puntuale spiegazione, in contrasto con quanto al riguardo sostenuto in ordinanza circa la possibilità del ricorrente di avvalersi dei suoi legami con familiari conviventi per inquinare il compendio probatorio.

Circa la censura per cui sarebbe viziata la motivazione sul pericolo di fuga, e sulla sua concretezza, a fronte del sopraggiunto isolamento, se sottoposto agli arresti domiciliari, in assenza della indicazione di indizi da cui ricavare la sussistenza del medesimo quanto alla possibilità di potere profittare di altolocate conoscenze e sfruttarle per la latitanza, essa appare fondata apparendo effettivamente poco puntuale e specifica la tesi al riguardo esposta dal tribunale in assenza di precisazioni sulle conoscenze sfruttabili peraltro addirittura per assicurarsi la latitanza.

Tanto più a fronte del principio per cui l'apprezzamento del pericolo di fuga consiste in una valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia (Sez. 2 - n. 2935 del 15/12/2021 (dep. 26/01/2022 ) Rv. 282592 - 01).

Purtuttavia, a fronte della sussistenza di valida motivazione circa il pericolo di recidivanza e della rilevata prospettazione di una censura assertiva circa il pericolo di inquinamento probatorio, ciò non comporta l'annullamento della sentenza impugnata, atteso che in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, come nel caso di specie, l'adozione del provvedimento applicativo di una misura limitativa della libertà personale (Sez. 3 - , n. 15980 del 16/04/2020 Rv. 278944 - 02; sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Rv. 264811 - 01).

Quanto alla tesi della complessiva illogicità della rilevazione di esigenze cautelari siccome priva di una valutazione dell'attuale contesto familiare del ricorrente, con arresti del padre e di parenti, oltre che di quello sociale e lavorativo ormai annullato con il sequestro della ditta individuale di pertinenza, valgono le considerazioni sopra già formulate quanto alla fondatezza delle argomentazioni a sostegno del pericolo di recidivanza e alla persistenza della motivazione a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio.

Quanto alla tesi della apparenza della motivazione in ordine alla rilevata presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per la mancanza di indicazione di elementi da cui desumere il mancato superamento della stessa si tratta di censura di mero fatto, come tale inammissibile alla stessa stregua della contestazione della mancata indicazione di elementi attuali e concreti diversi dalla rappresentazione di contatti con il padre e del contesto familiare da cui si ricaverebbe l'impossibilità di superare la predetta presunzione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c. p. p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 26/11/2021 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 8 ottobre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] stesso della misura della custodia in carcere, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, la mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo al capo p) di incolpazione. In particolare la motivazione sarebbe apparente siccome priva della specifica indicazione degli elementi fondanti la gravità indiziaria del reato ex art. 452 quaterdecies del codice penale. Sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui si riconosce che il ricorrente avrebbe agito, seppur in aderenza con la volontà del genitore, con una piena autonomia gestionale ed operativa. Prive di consistenza sarebbero le considerazioni relative alla ritenuta finalità lucrativa delle operazioni delittuose. Inoltre, con riferimento alla affermazione per cui il ricorrente avrebbe usato la propria azienda individuale per continuare l'attività delittuosa della [OSCURATO:SOCIETA]., essa sarebbe priva della indicazione di ogni concreto elemento di supporto. Il tribunale avrebbe altresì travisato le dichiarazioni del ricorrente rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, con riguardo alle ragioni che lo avrebbero indotto alla apertura di una propria azienda e alle ritenuta, dal tribunale, illegittima qualificazione del materiale gestito, come materia prima seconda piuttosto che quale rifiuto. Sarebbero state distorte le ragioni illustrate dal ricorrente circa interpretazioni che possono essere fuorvianti e cui si prestano le normative in materia di rifiuti, emerse nel caso concreto. In particolare, il tribunale avrebbe deviato i contenuti di quanto al riguardo dichiarato dall'imputato, per ricondurre le dimostrate capacità del ricorrente verso non meglio esplicitati obiettivi criminosi. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al capo o) di incolpazione provvisoria. Si deduce la violazione di legge con riguardo agli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 cod. pen., essendo assente in particolare un puntuale inquadramento del requisito della indeterminatezza del programma criminoso. Egualmente emergerebbe il vizio di violazione di legge con riguardo al ritenuto ruolo "dirigenziale" del ricorrente, osservandosi come sarebbe stata necessaria una perimetrazione funzionale nonché temporale della condotta, specie considerando che il periodo di adesione al sodalizio sarebbe considerato a partire dal 2013 senza distinguere, ai fini del predetto ruolo, le diverse qualifiche professionali ricoperte dal medesimo, l'avviamento di una autonoma attività aziendale, il contestuale allontanamento lavorativo dal padre, né gli eventuali cambiamenti nei rapporti personali e lavorativi con gli altri correi. Sarebbe censurabile la ricostruzione del predetto ruolo organizzativo nella parte in cui si valorizza a tali fini la circostanza dell'avere il ricorrente prestato la propria attività alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. . Più in generale, la motivazione sarebbe priva dell'esposizione dell'iter logico da cui desumere il modo in cui il ricorrente, quale dipendente della citata società avrebbe agevolato concretamente l'associazione. Si esclude poi ogni ruolo nel sodalizio del ricorrente, atteso che egli non si prodigherebbe mai per alcuno dei soggetti coinvolti in maniera diretta né prenderebbe ordini da taluno degli associati né parteciperebbe ad iniziative comuni. Altro limite sarebbe individuabile nella incapacità di scindere in motivazione tra i contatti professionali tra soggetti titolari di diverse imprese per risolvere difficoltà lavorative e condotte illecite eventualmente poste in essere occasionalmente. Inoltre, sarebbe illogica la motivazione siccome si desume la stabilità del vincolo associativo da ogni conversazione captata. Data l'assenza di ogni profilo associativo, quindi, rimarrebbe a titolo residuale solo la chiave di lettura relativa ad un'ipotesi di concorso nei singoli reati prospettati. Con riguardo poi alla aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen., si rappresenta al riguardo l'avvenuta articolazione di una motivazione apparente, come tale inidonea a rappresentare il requisito oggettivo e soggettivo indicato dalla Suprema Corte di Cassazione come integrante la predetta fattispecie. Non precisandosi quali condotte specifiche avrebbero integrato il contributo del ricorrente in favore dei sodalizi di riferimento ovvero la sua consapevolezza di agevolare i medesimi. La motivazione non sarebbe sufficiente ovvero sarebbe viziata posto che la predetta aggravante è estensibile al ricorrente che non sia animato dallo scopo agevolativo solo se consapevole della altrui finalità agevolatrice, secondo la disciplina ex art. 59 comma 2 cod. pen. e che non emergerebbe alcun elemento da cui desumere l'elemento volitivo in capo al ricorrente. Si sarebbe anche trascurata l'ipotetica finalità egoistica del comportamento tenuto dal ricorrente. 5. Con il terzo motivo, deduce vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Si rappresenta che il tribunale avrebbe dovuto illustrare le concrete ragioni sottese al ritenuto pericolo di reiterazione. Avendo peraltro anche ignorato le doglianze difensive sul punto, con particolare riferimento alla necessità di spiegare come il prevenuto avrebbe potuto realizzare analoghi reati a fronte del sequestro delle società del "gruppo" [OSCURATO:SOCIETA]. Con conseguente carenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza. Sarebbe illogico anche il richiamo alla continua sinergia con il padre dell'indagato, posto che il primo è allo stato detenuto così come gli altri pretesi sodali. Illogica sarebbe la motivazione sul rischio dì inquinamento probatorio nella parte in cui ritiene che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a fronteggiarlo. Inoltre sarebbe contraddittoria e inadeguata nella parte in cui si ritiene che la predetta esigenza non sia fronteggiabile con misure meno gravose. Sarebbe viziata la motivazione sul pericolo di fuga, e sulla sua concretezza, a fronte del sopraggiunto isolamento se sottoposto agli arresti domiciliari, in assenza della indicazione di indizi da cui ricavare la sussistenza del medesimo pericolo quanto alla possibilità di potere profittare di altolocate conoscenze e sfruttarle per la latitanza. Complessivamente illogica sarebbe la rilevazione di esigenze cautelari. Sarebbe altresì apparente la motivazione in ordine alla rilevata presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per la mancanza di indicazione di elementi da cui desumere il mancato superamento della stessa. Si contesta, infine, la mancata indicazione di elementi attuali e concreti diversi dalla assertiva rappresentazione di presunti contatti con il padre e il contesto familiare da cui si ricava l'impossibilità di superare la predetta presunzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Riguardo al primo motivo, premessa la inammissibilità i una indistinta evocazione dei tre tipi di vizio motivazionale delineati ex art. 606 comma 1 lett. e) di cui alla rubrica dello stesso (cfr. in proposito sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01) occorre esaminare le specifiche censure a riguardo. Quanto alla deduzione di insussistenza di una motivazione siccome priva della specifica indicazione degli elementi fondanti la gravità indiziaria del reato ex art. 452 quaterdecies del codice penale, essa e' del tutto destituita di fondamento: sia per la analitica illustrazione, progressiva, tanto in senso temporale che funzionale, degli elementi giustificativi del reato in questione e della partecipazione al medesimo da parte del ricorrente, come illustrato con dovizia di particolari, in via generale, dapprima da pagina 16 a 24, e con particolare riferimento al ricorrente da pagina 24 a pagina 37, con conseguente valutazione, nelle successive pagine, in rapporto ai capi di incolpazione O) e P)., dei dati esposti, sia perché la presenza di tale ampia e corposa motivazione, ancorchè non condivisa dalla difesa, rende non pertinente la doglianza così formulata. Atteso che, diversamente dal caso di specie - in cui una motivazione, con indicazione degli elementi ritenuti fondanti e quindi dell'iter seguito, sussiste - è apparente la motivazione solo nel ben diverso caso in cui «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi» ,(Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). Quanto alla ritenuta contraddittorietà, nella parte in cui si riconosce che il ricorrente avrebbe agito, seppur in aderenza con la volontà del genitore, con una piena autonomia gestionale ed operativa, si tratta di censura generica ovvero "a - specifica", in assenza della illustrazione delle ragioni per cui il predetto passaggio motivazionale sarebbe deficitario nel senso citato. E invero nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi ovvero le ragioni (nel caso di specie il "perchè" della ritenuta contraddittorietà) che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Peraltro, non è sufficiente ai fini del ricorso in esame lamentare semplicemente, come nel caso di specie, ritenute contraddittorietà di particolari passaggi motivazionali, essendo necessario che il vizio di motivazione dedotto sia altresì tale da travolgere l'intero assunto argomentativo e non capace di inficiare, al più, una singola argomentazione nel quadro di una ben più ampia e consolidata motivazione. Invero, "in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione". (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Del tutto generica, siccome non illustrata nella sua incidenza determinante sulla motivazione complessiva e nella sua riferibilità ad uno specifico vizio di motivazione, oltre che in contrasto anche con il principio immediatamente sopra riportato, è la ritenuta assenza di "consistenza" che riguarderebbe le considerazioni relative alla ritenuta finalità lucrativa delle operazioni delittuose. Quanto alla lamentata assenza di elementi dimostrativi della affermazione per cui il ricorrente avrebbe usato la propria azienda individuale per continuare l'attività delittuosa della [OSCURATO:SOCIETA]., si tratta, da una parte, di censura infondata a fronte della ampia sequela di dati investigativi, con cui i giudici hanno illustrato, nelle pagine prima citate, la costante strumentalizzazione della attività della ditta individuale rispetto al traffico delittuoso, dall'altra, di critica inerente al merito della vicenda, inammissibile in questa sede. Del tutto assertiva e quindi carente di specificità, appare poi l'affermazione per cui il tribunale avrebbe altresì travisato ovvero distorto le dichiarazioni del ricorrente rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in assenza di ogni illustrazione circa il reale significato delle affermazioni richiamate rispetto a quello attribuito dal tribunale. Oltre che priva di rilevanza in sé, nella misura in cui non si illustra, in ossequio al noto onere deduttivo, la decisività dell'incidenza di tale profilo rispetto ad uno specifico vizio motivazionale, invero anche in tal caso non illustrato specificamente. Cosicchè la censura appare ricadere, ancora una volta, nel piano, inammissibile, di valutazioni di fatto. Considerazioni analoghe a quelle poco prima formulate devono elaborarsi riguardo alla denunziata sussistenza limiti motivazionali correlati alla incapacità dì scindere in motivazione tra i contatti professionali tra soggetti titolari di diverse imprese per risolvere difficoltà lavorative e condotte illecite eventualmente poste in essere occasionalmente. Mentre appare meramente assertiva l'affermazione per cui la stabilità del vincolo associativo sarebbe ricavata da ogni conversazione captata, laddove invece, al riguardo le motivazioni si articolano nella illustrazione di plurimi dati investigativi, non riducibili alle sole intercettazioni, pur rilevanti. 2. Il secondo motivo, per cui sarebbe assente un puntuale inquadramento del requisito della indeterminatezza del programma criminoso, è infondato, a fronte della esplicita evidenziazione di un indeterminato programma criminoso diretto alla commissione di plurimi illeciti, tra cui già di per sé rileva la rappresentazione di plurimi delitti ex art. 452 quaterdecies cod., pen. ( citati attraverso il riferimento a pag. 41 a tale "continuativo" delitto) come del resto evidenziato, nel quadro di una necessaria lettura complessiva della motivazione ( cfr. v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), attraverso la illustrazione della disponibilità e prontezza degli associati nel perpetrare tali delitti anche a fronte del sopraggiunto mutare di circostanze e situazioni impositive della adozione di nuove modalità di azione e accorgimenti realizzativi, nel cui quadro si inseriscono, in maniera altrettanto indeterminata, altri delitti, tra cui quelli di ricettazione o violazione di sigilli, pur strumentali rispetto a quello precedentemente indicato. Costituisce una mera deduzione di merito, la censura circa la sussistenza di vizio di violazione di legge con riguardo al ritenuto ruolo "dirigenziale" del ricorrente, tale essendo la doglianza circa la necessità di una perimetrazione funzionale nonché temporale della condotta, con distinzione delle diverse qualifiche professionali ricoperte dal ricorrente, e con la considerazione dell'avviamento di una autonoma attività aziendale, del contestuale allontanamento lavorativo dal padre, degli eventuali cambiamenti nei rapporti personali e lavorativi con gli altri correi. Tanto più che a tali rilievi circa l'adeguatezza del percorso argomentativo non si accompagna la specificazione del vizio motivazionale cui porterebbe la censurata analisi. Quanto alla tesi per cui sarebbe altresì censurabile la ricostruzione del predetto ruolo organizzativo, nella parte in cui si valorizza a tali fini la circostanza dell'avere il ricorrente prestato la propria attività alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., va evidenziata la genericità della critica in assenza della indicazione del vizio di riferimento, non essendo sufficiente, va ribadito, la generica e indistinta affermazione di censurabilità in uno con la mancata indicazione delle relative ragioni. Quanto alla censura riguardante l' aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen. per cui sarebbe intervenuta al riguardo una motivazione apparente non specificandosi quali condotte specifiche avrebbero integrato il contributo del ricorrente in favore dei sodalizi di riferimento ovvero la sua consapevolezza di agevolare i medesimi, si tratta di una critica fondata. Va premesso che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U - , n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01). Il tribunale ha illustrato le ritenute ragioni giustificative del riconoscimento dell'aggravante valorizzando i legami del ricorrente con il capo del sodalizio e la sua intraneità nella gestione della attività inerente rifiuti quali dati che dovrebbero inevitabilmente attestare la conoscenza della funzionalità dell'associazione rispetto al rafforzamento di sodalizi mafiosi di riferimento. Alla luce di tale motivazione deve ritenersi che effettivamente non è dato desumere, come sostenuto in ricorso, valide ragioni giustificatrici dell'aggravante a carico del ricorrente, atteso che i riferimenti espressi esulano da dati obiettivi e piuttosto, nel valorizzare legami parentali e con il capo del sodalizio ovvero la intraneità nella gestione della attività organizzata di rifiuti, in assenza di dati riferibili piuttosto alla ritenuta strumentalità della stessa e della correlata associazione rispetto a interessi economici di clan mafiosi, la motivazione si traduce nella elaborazione di mere congetture: l'estensione al ricorrente dell'aggravante in parola, in altri termini, non appare adeguatamente motivata atteso che a fronte della citazione e valorizzazione di rapporti tra il ricorrente e il dominus delle illecite vicende ipotizzate e del "dipanarsi" delle dinamiche all'interno delle società del [OSCURATO:PERSONA], non è dato comprendere quali siano i dati concreti che abbiano portato il ricorrente, nella tesi del collegio della cautela, ad avere consapevolezza anche della "stretta pertinenzialità" delle attività svolte dalle aziende di famiglia rispetto agli interessi di cosche mafiose di riferimento. Tanto più a fronte della formulazione di un giudizio di mera probabilità, non meglio specificato, circa la conoscenza da parte del ricorrente della strumentalità delle condotte rispetto a interessi mafiosi.3. Quanto al terzo motivo, inerente vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari - per cui il tribunale avrebbe dovuto illustrare le concrete ragioni sottese al ritenuto pericolo di reiterazione, avendo peraltro anche ignorato le doglianze difensive sul punto, con particolare riferimento alla necessità di spiegare come il prevenuto avrebbe potuto realizzare analoghi reati a fronte del sequestro delle società del "gruppo" [OSCURATO:SOCIETA]. Con conseguente carenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza e illogicità anche del richiamo alla continua sinergia con il padre dell'indagato posto che il primo è allo stato detenuto così come gli altri pretesi sodali -, va osservato che appare insuperata la motivazione incentrata, ancor prima che sulla valorizzazione di presunzioni ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., sulla valorizzazione delle modalità della condotta e sulla personalità del ricorrente, denotanti costante e pressocchè attuale (data l'operatività criminale anche negli anni più recenti) pervicacia nella predisposizione di iniziative per la realizzazione e prosecuzione dei reati oltre che insensibilità al rispetto di disposizioni normative di ogni tipo, tali da poter essere fronteggiate solo mediante la custodia cautelare. E si tratta di motivazione che, come tale, è idonea a confutare ogni altra censura in tema di pericolo di recidivanza dei reati di cui ai capi o) e p). Quanto alla deduzione per cui sarebbe illogica la motivazione sul rischio di inquinamento probatorio, nella parte in cui ritiene che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a fronteggiarlo e sarebbe contraddittoria e inadeguata la motivazione nella parte in cui si ritiene che la predetta esigenza non sia fronteggiabile con misure meno gravose, si tratta di censure che, posto che non riguardano il tema della sussistenza o meno di tale pericolo, che quindi sembrano confermarlo, appaiono meramente assertive e carenti di specificità intrinseca, in assenza di una relativa espressa e puntuale spiegazione, in contrasto con quanto al riguardo sostenuto in ordinanza circa la possibilità del ricorrente di avvalersi dei suoi legami con familiari conviventi per inquinare il compendio probatorio. Circa la censura per cui sarebbe viziata la motivazione sul pericolo di fuga, e sulla sua concretezza, a fronte del sopraggiunto isolamento, se sottoposto agli arresti domiciliari, in assenza della indicazione di indizi da cui ricavare la sussistenza del medesimo quanto alla possibilità di potere profittare di altolocate conoscenze e sfruttarle per la latitanza, essa appare fondata apparendo effettivamente poco puntuale e specifica la tesi al riguardo esposta dal tribunale in assenza di precisazioni sulle conoscenze sfruttabili peraltro addirittura per assicurarsi la latitanza. Tanto più a fronte del principio per cui l'apprezzamento del pericolo di fuga consiste in una valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia (Sez. 2 - n. 2935 del 15/12/2021 (dep. 26/01/2022 ) Rv. 282592 - 01). Purtuttavia, a fronte della sussistenza di valida motivazione circa il pericolo di recidivanza e della rilevata prospettazione di una censura assertiva circa il pericolo di inquinamento probatorio, ciò non comporta l'annullamento della sentenza impugnata, atteso che in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, come nel caso di specie, l'adozione del provvedimento applicativo di una misura limitativa della libertà personale (Sez. 3 - , n. 15980 del 16/04/2020 Rv. 278944 - 02; sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Rv. 264811 - 01). Quanto alla tesi della complessiva illogicità della rilevazione di esigenze cautelari siccome priva di una valutazione dell'attuale contesto familiare del ricorrente, con arresti del padre e di parenti, oltre che di quello sociale e lavorativo ormai annullato con il sequestro della ditta individuale di pertinenza, valgono le considerazioni sopra già formulate quanto alla fondatezza delle argomentazioni a sostegno del pericolo di recidivanza e alla persistenza della motivazione a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio. Quanto alla tesi della apparenza della motivazione in ordine alla rilevata presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per la mancanza di indicazione di elementi da cui desumere il mancato superamento della stessa si tratta di censura di mero fatto, come tale inammissibile alla stessa stregua della contestazione della mancata indicazione di elementi attuali e concreti diversi dalla rappresentazione di contatti con il padre e del contesto familiare da cui si ricaverebbe l'impossibilità di superare la predetta presunzione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c. p. p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpev
Sentenza Cassazione n. 32493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris