Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 22206/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7801/2024R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –intimata – avverso lasentenza della C orte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4240 / 22 / 20 2 2 , depositat a il 4 . 11 .202 2 .

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso .

Sentito, per l’Agenzia delle entrate, l’avvocatodello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP diMilano ha parzialmente accolto i l ricors o propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante, a seguito della fusione per Oggetto: Tributi–IVA incorporazione, avvenuta il 29.06.2018, della [OSCURATO:PERSONA] sales management s.r.l. (in breve EESM ) , operante nel settore del commercio all’ingrosso di energia elettrica, avverso un avviso di accertamento, riguardante la EESM, in relazione all’anno 2013,per IVA indebitamente detratta a seguito della contabilizzazione di alcune fatture ritenute soggettivamente inesistenti (primo rilievo) e altre ritenute oggettivamente inesistenti (secondo rilievo ), annullando la ripresa riguardante il primo rilievo.

Con la sentenza indicata in epigrafe, laCGT- 2 del la Lombardia ha rigettato l’appello principale proposto dall ’Agenzia delle entrate e ha accolto quello incidentale proposto dalla contribuente, annullando integralmente l’atto impugnato.

Contro la suddett a decision e l ’A genzia delle entrate p roponeva ricorso per cassazione, affidato atre motiv i .

La contribuenterimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] - O ccorre preliminarmente rilevare la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata il 3.04.2024 alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario nel giudizio di appello , avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zoccali, sebbene la predetta società sia stata dichiarata fallita con sentenzadel Tribunale di Verona n. 137 del

14.11. 2022 , e quindi prima della notificazione del ricorso per cassazione, come si evince dagli atti processuali relativi alla causa n. 24016/2023 R.G., la cui trattazione è stata fissata alla medesima udienza innanzi a questo collegio; -sul punto va evidenziato che, ai sensi del primo comma dell'articolo 43 l.f., l'unica parte legittimata a contraddire all'odierna impugnazione è la curatela; questa Corte ha, infatti , già avuto modo di chiarire che "Qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per l'impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento.

Consegue che il ricorso proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod proc. civ."(Cass. n. 1763/98); - a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla interruzione automatica del processo, nel caso di fallimento apertosi nel corso del giudizio e non dichiarato (Cass. Sez.

U. n. 12154 del 2021), non può trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato(Cass. n. 35690/2022); -detta nullità può essere sanata , in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.,dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (Cass. n. 32584/2021; Cass.n. 16070/2014; Cass. n. 1763/1998); - ciò posto, deve dichiararsi la nullità della notifica del ricorso per cassazione e, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., se ne deve disporre la rinnovazione, con assegnazione alla ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso al curatore fallimentare , con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ordina la rinnovazione della notificazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7801/2024R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –intimata – avverso lasentenza della C orte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4240 / 22 / 20 2 2 , depositat a il 4 . 11 .202 2 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso . Sentito, per l’Agenzia delle entrate, l’avvocatodello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP diMilano ha parzialmente accolto i l ricors o propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante, a seguito della fusione per Oggetto: Tributi–IVA incorporazione, avvenuta il 29.06.2018, della [OSCURATO:PERSONA] sales management s.r.l. (in breve EESM ) , operante nel settore del commercio all’ingrosso di energia elettrica, avverso un avviso di accertamento, riguardante la EESM, in relazione all’anno 2013,per IVA indebitamente detratta a seguito della contabilizzazione di alcune fatture ritenute soggettivamente inesistenti (primo rilievo) e altre ritenute oggettivamente inesistenti (secondo rilievo ), annullando la ripresa riguardante il primo rilievo. Con la sentenza indicata in epigrafe, laCGT- 2 del la Lombardia ha rigettato l’appello principale proposto dall ’Agenzia delle entrate e ha accolto quello incidentale proposto dalla contribuente, annullando integralmente l’atto impugnato. Contro la suddett a decision e l ’A genzia delle entrate p roponeva ricorso per cassazione, affidato atre motiv i . La contribuenterimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] - O ccorre preliminarmente rilevare la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata il 3.04.2024 alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario nel giudizio di appello , avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zoccali, sebbene la predetta società sia stata dichiarata fallita con sentenzadel Tribunale di Verona n. 137 del 14.11. 2022 , e quindi prima della notificazione del ricorso per cassazione, come si evince dagli atti processuali relativi alla causa n. 24016/2023 R.G., la cui trattazione è stata fissata alla medesima udienza innanzi a questo collegio; -sul punto va evidenziato che, ai sensi del primo comma dell'articolo 43 l.f., l'unica parte legittimata a contraddire all'odierna impugnazione è la curatela; questa Corte ha, infatti , già avuto modo di chiarire che "Qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per l'impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento. Consegue che il ricorso proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod proc. civ."(Cass. n. 1763/98); - a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla interruzione automatica del processo, nel caso di fallimento apertosi nel corso del giudizio e non dichiarato (Cass. Sez. U. n. 12154 del 2021), non può trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato(Cass. n. 35690/2022); -detta nullità può essere sanata , in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.,dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (Cass. n. 32584/2021; Cass.n. 16070/2014; Cass. n. 1763/1998); - ciò posto, deve dichiararsi la nullità della notifica del ricorso per cassazione e, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., se ne deve disporre la rinnovazione, con assegnazione alla ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso al curatore fallimentare , con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ordina la rinnovazione della notificazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinan
Sentenza Cassazione n. 22206/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris