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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 35690/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8640/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo curatore pro – tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso, in forza di autorizzazione del Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Bari del 27 marzo 2017; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - R.G.N. 8640/17 Cron.

Rep.

C.C.2/11/2022 Noleggio strumenti intercettazioni in favore delle Procure – Compenso – Competenza territoriale avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5821/2016, pubblicata il 4 ottobre 2016, notificata il 2 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione notificata il 21 maggio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione conveniva, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero della Giustizia, al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 563.784,78, oltre interessi, a titolo di pagamento del corrispettivo relativo al noleggio, in favore delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Milano e Torino, di apparecchiature per intercettazioni telefoniche e ambientali,sulla scorta delle fatture esibite, rimaste insolute.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , il quale resisteva alla domanda, eccependo, in rito, l’incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Roma ex artt. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611/1933, in favore, in via alternativa, dei Tribunali di Torino, Milano o Bari; nel merito, contestava, sotto vari profili, la fondatezza dell’avversa pretesa.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1176/2012, depositata il 20 gennaio 2012, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, accoglieva, nel merito, parzialmente la domanda e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 321.104,45, oltre interessi ai sensi della legge n. 231/2002. 2.– Sul gravame interposto dal Ministero della Giustizia, con citazione notificata il 19 luglio 2012, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore della competenza territoriale alternativa dei Tribunali di Torino, Milano o Bari, assegnando il termine di legge per l’eventuale riassunzione, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Al riguardo, la decisione d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il foro erariale non coincideva con il foro di Roma, ma con quello del luogo in cui aveva sede l’Avvocatura erariale, nel cui distretto si trovava il giudice che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie; b) che il foro di Romanon corrispondeva, né al luogo in cui erano sorte le obbligazioni di pagamento del noleggio, né al luogo di adempimento delle stesse; c) che, infatti, la Procura di Roma non era compresa tra quelle per le quali si invocava il pagamento del noleggio autorizzato delle apparecchiature e, peraltro, la società appellata aveva avuto sede, dapprima, ad Aosta e, successivamente, a Bari; d) che il Ministero della Giustizia non provvedeva al pagamento diretto dei noleggi disposti dalle singole Procure e, quindi, Roma non poteva reputarsi il foro del convenuto, tenuto al pagamento; e) che tali spese rientravano, comunque, nel novero delle spese di giustizia, la cui procedura di liquidazione seguiva il procedimento di cui al d.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che il relativo provvedimento sarebbe stato impugnabile solo nelle forme di cui all’art. 170 del citato testo unico; f ) che, rientran dosi nella qualifica di ausiliario del magistrato, la liquidazione delle spese doveva avvenire da parte del magistrato procedente. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione delle norme sulla competenza nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., nella parte in cui, con riferimento alle questioni di competenza per territorio non derogabile, ai sensi degli artt.28 e 25 c.p.c., pone termini decadenziali, sia per la proposizione dell’eccezione di incompetenza dedotta dalla parte, sia per la rilevazione d’ufficio a cura del giudice, ed ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale adito nel giudizio di primo grado, nonostante l’Amministrazione convenuta avesse sollevato tardivamente l’eccezione di incompetenza territoriale relativa al foro inderogabile, con comparsa di risposta depositata solo all’udienza di trattazione, ed il giudice non avesse provveduto a rilevare l’ufficio detta eccezione entro il termine dell’udienza ex art. 183 c.p.c.

Soggiunge l’istante che, in ogni caso, la competenza territoriale del Tribunale adito sarebbe stata integrata in base al foro erariale, poiché, trattandosi di credito il cui ammontare avrebbe dovuto essere accertato e liquidato mediante indagini diverse da un semplice calcolo aritmetico, si sarebbe dovuto applicare, ai fini dell’individuazione del forum destinatae solutionisdi cui all’art. 25 c.p.c., l’art. 1182, quarto comma, c.c., secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, primo comma, lett. n), 5, primo comma, lett. i-bis), 70, 71, 168, 170 e 171 del d.P.R. n. 115/2002, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la disciplina del T.U. sulle spese di giustizia – inerente ai compensi spettanti agli ausiliari del magistrato – alla remunerazione del noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche e ambientali prestato da società private in favore delle Procure della Repubblica.

In senso contrario, la ricorrente osserva che, in base all’orientamento espresso in un arresto della Cassazione penale (sentenza 26 settembre 2007, n. 39853), ripresa poi da altre pronunce di merito, tale remunerazione non avrebbe potuto essere inquadrata nell’ambito delle prestazioni effettuate dagli ausiliari del magistrato, quali persone professionalmente qualificate che il magistrato nomina per farsi assistere nello svolgimento di attività procedurali, che offrono il proprio apporto personale in termini di competenza, capacità, idoneità, qualità, ecc., al fine di assistere il magistrato, a norma dell’art. 124 c.p.p., come tali tenute, al pari del magistrato, all’osservanza delle norme processuali.

Per converso, secondo l’istante, la situazione delineata non ricorrerebbe nel caso in esame, trattandosi di società che si sarebbe limitata a fornire, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo, strumenti necessari alla polizia giudiziaria per eseguire le operazioni di intercettazione, sulla scorta di un contratto di locazione di beni mobili o di noleggio, dal quale sarebbero derivate obbligazioni a carico di entrambe le parti, essendo, da un lato, il locatore tenuto a consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e a mantenerla in stato da servire all’uso convenuto e, dall’altro, il conduttore tenuto al pagamento del canone, sicché il provvedimento di liquidazione non avrebbe potuto costituire, nella fattispecie, un provvedimento giurisdizionale opponibile ai sensi della normativa di cui al T.U. spese di giustizia, bensì un mero atto di verifica a fini amministrativi interni.

Per l’effetto, alla stregua della natura privatistica del rapporto, solo il P.M. procedente avrebbe potuto impegnare contrattualmente la Procura di appartenenza, e quindi il Ministero della Giustizia, conferendo all’impresa l’incarico, una volta esaminata l’offerta ricevuta e valutatane l’accettabilità sotto il profilo della convenienza economica e affidabilità, con l’esclusione di ogni competenza e/o potere del funzionario di cancelleria. 3.– Tanto premesso, in via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per tardività, sollevata dal controricorrente.

Infatti, in base alla documentazione prodotta dallo stesso controricorrente, risulta che la sentenza d’appello impugnata, depositata il 4 ottobre 2016, è stata notificata, su impulso dell’Avvocatura generale dello Stato, a mezzo ufficiale giudiziario, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (in bonis), in Roma, presso lo studio del difensore domiciliatario, in data 27 ottobre / 2 novembre 2016.

Senonché in data 21 aprile 2016 –ossia nel corso del giudizio di gravame, concluso con sentenza depositata il 4 ottobre 2016 – è stato aperto il fallimento della società in liquidazione destinataria della notifica, senza che l’evento interruttivo automatico ex art. 43, terzo comma, legge fall. sia stato dichiarato in giudizio, con la conseguenza che la notifica effettuata alla società in bonis, presso lo studio del difensore domiciliatario – perfezionatasi senza che sia stata rilevata, nella relata, la sopravvenienza del fallimento, evento non opposto dal domiciliatario –, è nulla ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.

E tanto benché il difensore domiciliatario, cui la notifica è stata indirizzata (per incidens, si evidenzia che i difensori della società in bonis coincidono con i difensori del fallimento che hanno proposto il ricorso in cassazione, così come vi è corrispondenza dell’elezione del domicilio), non abbia assolto all’onere di rifiutare la notifica, eccependo l’evento interruttivo, allo scopo di consentire al notificante di eseguire la notificazione al fallimento.

Ed invero, qualora il fallimento della parte intervenga nel corso del giudizio di merito, senza che l’evento interruttivo sia dichiarato, la sentenza – i cui effetti non siano espressamente limitati al rientro in bonis del fallito – deve essere notificata nei confronti del curatore; pertanto, la notifica effettuata al fallito, senza tenere conto dell’intervenuto fallimento, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare e la curatela può proporre ricorso in cassazione nel termine lungo, decorrente dal deposito della decisione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 22560 del 23/10/2014; Sez. 6-5, Ordinanza n. 16071 del 14/07/2014; Sez. 1, Sentenza n. 11848 del 22/05/2007).

Nella fattispecie, infatti, non può trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato, in forza del quale è valida la notifica eseguita al procuratore domiciliatario della parte che sia deceduta o abbia perso la capacità processuale, senza che tale evento sia stato denunciato in giudizio ai fini di farne derivare, in chiave costitutiva, l’interruzione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014).

Una simile esegesi si attaglia ai soli giudizi in cui sia parte la persona fisica o, ad ogni modo, in cui la denuncia in giudizio dell’evento interruttivo abbia portata costitutiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19272 del 15/06/2022).

Solo in questi casi l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità processuale della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/8/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 11072 del 09/05/2018; Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014).

Avverso siffatta impostazione si sono espressi altri arre sti, che invece propendono per una lettura estensiva del principio di ultrattività del mandato, sicché, in assenza di espressa deduzione in giudizio dell’intervenuto fallimento della parte, sarebbe correttamente impedito al giudice di considerare nulla la notifica dell’appello (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3895 del 17/02/2020; implicitamente anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020).

Nondimeno, tali pronunce risalgono ad una fase antecedente all’intervento dirimente delle Sezioni Unite sulla rilevanza del fallimento apertosi nel corso del giudizio e non dichiarato.

All’esito di tale intervento nomofilattico, la conclusione innanzi esposta non sembra compatibile con le ipotesi di interruzione automatica, sebbene i relativi eventi non siano dichiarati in giudizio.

In tale evenienza, infatti, solo ai fini di garantire la certezza dei rapporti processuali, evitando gli effetti dell’estinzione, il dies a quo per la prosecuzione o riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021).

In sostanza, ove l’interruzione del processo si produca automaticamente per effetto del verificarsi dell’evento interruttivo, avendo la dichiarazione in giudizio di tale evento la sola funzione di assicurare la certezza del dies a quo del termine di prosecuzione o riassunzione, non si realizza la condizione della protrazione dell’iter processuale secondo lo stato anteriore, come se la parte non fosse ancora fallita, quand’anche l’evento interruttivo non sia dichiarato, sicché non opera il fenomeno dell’ultrattività della procura ad litem, nonostante il verificarsi dell’evento.

A fronte di ciò, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità è stata effettuata a mezzo PEC, ai sensi della legge n. 53/1994, con invio telematico e consegna in data 3 aprile 2017.

Ne discende che il ricorso è stato proposto entro il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. e, dunque, è tempestivo. 4.–Ad ogni modo, deve essere rilevato d’ufficio che la causa non poteva essere proposta davanti al giudice ordinario, instaurando un procedimento di cognizione, e nella specie dinanzi al Tribunale di Roma.

Infatti, in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personaleaddetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di una spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione e connotata da un rilievo pubblicistico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 208 del 09/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 33765 del 19/12/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21973 del 03/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2074 del 24/01/2019).

L’autorizzazione all’utilizzo rilasciata dal P.M. non costituisce, dunque, accettazione di una proposta contrattuale del noleggiatore, poiché essa proviene da un organo che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero della Giustizia e la sua funzione è piuttosto di rendere utilizzabili nel processo le intercettazioni effettuate con strumenti privati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14242 del 08/07/2020).

Pertanto, rientrandosi nella qualifica di ausiliario del magistrato, la liquidazione delle spese doveva essere effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato procedente, ai sensi dell’art. 168 del T.U. spese di giustizia (vedi l’attuale testo dell’art. 168-bis di tale T.U., come introdotto dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 250, norma non applicabile ratione temporisalla fattispecie).

In conseguenza, poiché la pretesa creditoria azionata ricade nel novero delle spese di giustizia, la cui procedura di liquidazione avrebbe dovuto seguire il procedimento di cui al d.P.R. n. 115/2002, all’esito della liquidazione del magistrato procedente, il relativo provvedimento sarebbe stato impugnabile solo nelle forme di cui all’art. 170 del citato testo unico.

Invece, nella fattispecie il credito è stato fatto valere aprendo un ordinario giudizio di cognizione, rispetto al quale non si pone un problema di competenza territoriale, ma a monte di proponibilità della domanda. 5.– In definitiva, la causa avente l’oggetto indicato non poteva essere proposta davanti al Tribunale di Roma, ma doveva essere avanzata osservando la speciale procedura per la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del giudice dinanzi al magistrato procedente.

Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la domanda non poteva essere proposta, e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8640/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo curatore pro – tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso, in forza di autorizzazione del Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Bari del 27 marzo 2017; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - R.G.N. 8640/17 Cron. Rep. C.C.2/11/2022 Noleggio strumenti intercettazioni in favore delle Procure – Compenso – Competenza territoriale avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5821/2016, pubblicata il 4 ottobre 2016, notificata il 2 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione notificata il 21 maggio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione conveniva, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero della Giustizia, al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 563.784,78, oltre interessi, a titolo di pagamento del corrispettivo relativo al noleggio, in favore delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Milano e Torino, di apparecchiature per intercettazioni telefoniche e ambientali,sulla scorta delle fatture esibite, rimaste insolute. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , il quale resisteva alla domanda, eccependo, in rito, l’incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Roma ex artt. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611/1933, in favore, in via alternativa, dei Tribunali di Torino, Milano o Bari; nel merito, contestava, sotto vari profili, la fondatezza dell’avversa pretesa. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1176/2012, depositata il 20 gennaio 2012, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, accoglieva, nel merito, parzialmente la domanda e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 321.104,45, oltre interessi ai sensi della legge n. 231/2002. 2.– Sul gravame interposto dal Ministero della Giustizia, con citazione notificata il 19 luglio 2012, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore della competenza territoriale alternativa dei Tribunali di Torino, Milano o Bari, assegnando il termine di legge per l’eventuale riassunzione, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Al riguardo, la decisione d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il foro erariale non coincideva con il foro di Roma, ma con quello del luogo in cui aveva sede l’Avvocatura erariale, nel cui distretto si trovava il giudice che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie; b) che il foro di Romanon corrispondeva, né al luogo in cui erano sorte le obbligazioni di pagamento del noleggio, né al luogo di adempimento delle stesse; c) che, infatti, la Procura di Roma non era compresa tra quelle per le quali si invocava il pagamento del noleggio autorizzato delle apparecchiature e, peraltro, la società appellata aveva avuto sede, dapprima, ad Aosta e, successivamente, a Bari; d) che il Ministero della Giustizia non provvedeva al pagamento diretto dei noleggi disposti dalle singole Procure e, quindi, Roma non poteva reputarsi il foro del convenuto, tenuto al pagamento; e) che tali spese rientravano, comunque, nel novero delle spese di giustizia, la cui procedura di liquidazione seguiva il procedimento di cui al d.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che il relativo provvedimento sarebbe stato impugnabile solo nelle forme di cui all’art. 170 del citato testo unico; f ) che, rientran dosi nella qualifica di ausiliario del magistrato, la liquidazione delle spese doveva avvenire da parte del magistrato procedente. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione delle norme sulla competenza nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., nella parte in cui, con riferimento alle questioni di competenza per territorio non derogabile, ai sensi degli artt.28 e 25 c.p.c., pone termini decadenziali, sia per la proposizione dell’eccezione di incompetenza dedotta dalla parte, sia per la rilevazione d’ufficio a cura del giudice, ed ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale adito nel giudizio di primo grado, nonostante l’Amministrazione convenuta avesse sollevato tardivamente l’eccezione di incompetenza territoriale relativa al foro inderogabile, con comparsa di risposta depositata solo all’udienza di trattazione, ed il giudice non avesse provveduto a rilevare l’ufficio detta eccezione entro il termine dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Soggiunge l’istante che, in ogni caso, la competenza territoriale del Tribunale adito sarebbe stata integrata in base al foro erariale, poiché, trattandosi di credito il cui ammontare avrebbe dovuto essere accertato e liquidato mediante indagini diverse da un semplice calcolo aritmetico, si sarebbe dovuto applicare, ai fini dell’individuazione del forum destinatae solutionisdi cui all’art. 25 c.p.c., l’art. 1182, quarto comma, c.c., secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, primo comma, lett. n), 5, primo comma, lett. i-bis), 70, 71, 168, 170 e 171 del d.P.R. n. 115/2002, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la disciplina del T.U. sulle spese di giustizia – inerente ai compensi spettanti agli ausiliari del magistrato – alla remunerazione del noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche e ambientali prestato da società private in favore delle Procure della Repubblica. In senso contrario, la ricorrente osserva che, in base all’orientamento espresso in un arresto della Cassazione penale (sentenza 26 settembre 2007, n. 39853), ripresa poi da altre pronunce di merito, tale remunerazione non avrebbe potuto essere inquadrata nell’ambito delle prestazioni effettuate dagli ausiliari del magistrato, quali persone professionalmente qualificate che il magistrato nomina per farsi assistere nello svolgimento di attività procedurali, che offrono il proprio apporto personale in termini di competenza, capacità, idoneità, qualità, ecc., al fine di assistere il magistrato, a norma dell’art. 124 c.p.p., come tali tenute, al pari del magistrato, all’osservanza delle norme processuali. Per converso, secondo l’istante, la situazione delineata non ricorrerebbe nel caso in esame, trattandosi di società che si sarebbe limitata a fornire, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo, strumenti necessari alla polizia giudiziaria per eseguire le operazioni di intercettazione, sulla scorta di un contratto di locazione di beni mobili o di noleggio, dal quale sarebbero derivate obbligazioni a carico di entrambe le parti, essendo, da un lato, il locatore tenuto a consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e a mantenerla in stato da servire all’uso convenuto e, dall’altro, il conduttore tenuto al pagamento del canone, sicché il provvedimento di liquidazione non avrebbe potuto costituire, nella fattispecie, un provvedimento giurisdizionale opponibile ai sensi della normativa di cui al T.U. spese di giustizia, bensì un mero atto di verifica a fini amministrativi interni. Per l’effetto, alla stregua della natura privatistica del rapporto, solo il P.M. procedente avrebbe potuto impegnare contrattualmente la Procura di appartenenza, e quindi il Ministero della Giustizia, conferendo all’impresa l’incarico, una volta esaminata l’offerta ricevuta e valutatane l’accettabilità sotto il profilo della convenienza economica e affidabilità, con l’esclusione di ogni competenza e/o potere del funzionario di cancelleria. 3.– Tanto premesso, in via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per tardività, sollevata dal controricorrente. Infatti, in base alla documentazione prodotta dallo stesso controricorrente, risulta che la sentenza d’appello impugnata, depositata il 4 ottobre 2016, è stata notificata, su impulso dell’Avvocatura generale dello Stato, a mezzo ufficiale giudiziario, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (in bonis), in Roma, presso lo studio del difensore domiciliatario, in data 27 ottobre / 2 novembre 2016. Senonché in data 21 aprile 2016 –ossia nel corso del giudizio di gravame, concluso con sentenza depositata il 4 ottobre 2016 – è stato aperto il fallimento della società in liquidazione destinataria della notifica, senza che l’evento interruttivo automatico ex art. 43, terzo comma, legge fall. sia stato dichiarato in giudizio, con la conseguenza che la notifica effettuata alla società in bonis, presso lo studio del difensore domiciliatario – perfezionatasi senza che sia stata rilevata, nella relata, la sopravvenienza del fallimento, evento non opposto dal domiciliatario –, è nulla ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. E tanto benché il difensore domiciliatario, cui la notifica è stata indirizzata (per incidens, si evidenzia che i difensori della società in bonis coincidono con i difensori del fallimento che hanno proposto il ricorso in cassazione, così come vi è corrispondenza dell’elezione del domicilio), non abbia assolto all’onere di rifiutare la notifica, eccependo l’evento interruttivo, allo scopo di consentire al notificante di eseguire la notificazione al fallimento. Ed invero, qualora il fallimento della parte intervenga nel corso del giudizio di merito, senza che l’evento interruttivo sia dichiarato, la sentenza – i cui effetti non siano espressamente limitati al rientro in bonis del fallito – deve essere notificata nei confronti del curatore; pertanto, la notifica effettuata al fallito, senza tenere conto dell’intervenuto fallimento, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare e la curatela può proporre ricorso in cassazione nel termine lungo, decorrente dal deposito della decisione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 22560 del 23/10/2014; Sez. 6-5, Ordinanza n. 16071 del 14/07/2014; Sez. 1, Sentenza n. 11848 del 22/05/2007). Nella fattispecie, infatti, non può trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato, in forza del quale è valida la notifica eseguita al procuratore domiciliatario della parte che sia deceduta o abbia perso la capacità processuale, senza che tale evento sia stato denunciato in giudizio ai fini di farne derivare, in chiave costitutiva, l’interruzione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014). Una simile esegesi si attaglia ai soli giudizi in cui sia parte la persona fisica o, ad ogni modo, in cui la denuncia in giudizio dell’evento interruttivo abbia portata costitutiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19272 del 15/06/2022). Solo in questi casi l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità processuale della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/8/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 11072 del 09/05/2018; Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014). Avverso siffatta impostazione si sono espressi altri arre sti, che invece propendono per una lettura estensiva del principio di ultrattività del mandato, sicché, in assenza di espressa deduzione in giudizio dell’intervenuto fallimento della parte, sarebbe correttamente impedito al giudice di considerare nulla la notifica dell’appello (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3895 del 17/02/2020; implicitamente anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020). Nondimeno, tali pronunce risalgono ad una fase antecedente all’intervento dirimente delle Sezioni Unite sulla rilevanza del fallimento apertosi nel corso del giudizio e non dichiarato. All’esito di tale intervento nomofilattico, la conclusione innanzi esposta non sembra compatibile con le ipotesi di interruzione automatica, sebbene i relativi eventi non siano dichiarati in giudizio. In tale evenienza, infatti, solo ai fini di garantire la certezza dei rapporti processuali, evitando gli effetti dell’estinzione, il dies a quo per la prosecuzione o riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021). In sostanza, ove l’interruzione del processo si produca automaticamente per effetto del verificarsi dell’evento interruttivo, avendo la dichiarazione in giudizio di tale evento la sola funzione di assicurare la certezza del dies a quo del termine di prosecuzione o riassunzione, non si realizza la condizione della protrazione dell’iter processuale secondo lo stato anteriore, come se la parte non fosse ancora fallita, quand’anche l’evento interruttivo non sia dichiarato, sicché non opera il fenomeno dell’ultrattività della procura ad litem, nonostante il verificarsi dell’evento. A fronte di ciò, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità è stata effettuata a mezzo PEC, ai sensi della legge n. 53/1994, con invio telematico e consegna in data 3 aprile 2017. Ne discende che il ricorso è stato proposto entro il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. e, dunque, è tempestivo. 4.–Ad ogni modo, deve essere rilevato d’ufficio che la causa non poteva essere proposta davanti al giudice ordinario, instaurando un procedimento di cognizione, e nella specie dinanzi al Tribunale di Roma. Infatti, in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personaleaddetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di una spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione e connotata da un rilievo pubblicistico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 208 del 09/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 33765 del 19/12/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21973 del 03/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2074 del 24/01/2019). L’autorizzazione all’utilizzo rilasciata dal P.M. non costituisce, dunque, accettazione di una proposta contrattuale del noleggiatore, poiché essa proviene da un organo che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero della Giustizia e la sua funzione è piuttosto di rendere utilizzabili nel processo le intercettazioni effettuate con strumenti privati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14242 del 08/07/2020). Pertanto, rientrandosi nella qualifica di ausiliario del magistrato, la liquidazione delle spese doveva essere effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato procedente, ai sensi dell’art. 168 del T.U. spese di giustizia (vedi l’attuale testo dell’art. 168-bis di tale T.U., come introdotto dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 250, norma non applicabile ratione temporisalla fattispecie). In conseguenza, poiché la pretesa creditoria azionata ricade nel novero delle spese di giustizia, la cui procedura di liquidazione avrebbe dovuto seguire il procedimento di cui al d.P.R. n. 115/2002, all’esito della liquidazione del magistrato procedente, il relativo provvedimento sarebbe stato impugnabile solo nelle forme di cui all’art. 170 del citato testo unico. Invece, nella fattispecie il credito è stato fatto valere aprendo un ordinario giudizio di cognizione, rispetto al quale non si pone un problema di competenza territoriale, ma a monte di proponibilità della domanda. 5.– In definitiva, la causa avente l’oggetto indicato non poteva essere proposta davanti al Tribunale di Roma, ma doveva essere avanzata osservando la speciale procedura per la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del giudice dinanzi al magistrato procedente. Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la domanda non poteva essere proposta, e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i
Sentenza Cassazione n. 35690/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris