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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19420/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1614 depositata in data 18 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia notificava alla contribuente avviso di accertamento per dichiarazione infedele (indicazione di reddito inferiore) in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base, a sua volta attinta da autonomo avviso di accertamento.

L’adìta CTP accoglieva l’impugnativa della ricorrente, ma la CTR riformava la sentenza.

La contribuente propone così ricorso in cassazione RIASSUNZIONEaffidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia s’è limitata a depositare tardivamente un atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell’art. 43, terzo comma, l.f., e 45, d.lgs. n. 546/1992, per mancata dichiarazione di estinzione del processo d’appello, affermandosi infatti che, essendo la società [OSCURATO:PERSONA] stata dichiarata fallita con sentenza 10 agosto 2016, quindi nelle more del giudizio d’appello promosso nei confronti della socia, la CTR avrebbe dovuto rilevare la mancata riassunzione del processo verso la società e dunque il passaggio in giudicato della sentenza favorevole a quest’ultima, con conseguente riverbero sulla presente controversia.

1.1. Il motivo è infondato.

Vero è che in pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non già l'improcedibilità - del relativo processo (Cass. n. 4508/2024).

Peraltro “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione - per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., è portata a conoscenza - mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati - del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli)” (Cass. n. 322/2024).

In base alla stessa rappresentazione offerta dalla parte ricorrente, non si è dunque affatto dimostrato che nel processo che vede coinvolta la società si sia verificata la predicata fattispecie estintiva per mancata tempestiva riassunzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza favorevole alla società medesima.

2. Col secondo motivo si denuncia violazione dello stesso art. 43, l.f., e dell’art. 40, d.lgs n. 546/1992, in quanto - poiché il processo nei confronti della società non era concluso (essendo pendenti i termini per l’impugnazione della sentenza) e la sentenza emessa era inutiliter data - non poteva essere emessa la sentenza nei confronti della socia.

3. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per non avere il giudice d’appello disposto la sospensione necessaria del processo, nonostante il rapporto di pregiudizialità necessaria fra i due processi.

4. I motivi per la loro connessione vanno trattati congiuntamente.

4.1. Va anzitutto escluso che la pronuncia della sentenza resa in caso di intervenuta declaratoria di fallimento di una delle parti determini che la stessa sia inutiliter data (Cass. n. 35690/2022), ma semmai essa sarà inopponibile alla procedura concorsuale.

Nella specie piuttosto, come riportato dalla stessa ricorrente, vennero trattate entrambe le cause (quelle nei riguardi del socio e quelle nei riguardi della società) in “parallelo” ed entrambe sono state definite in secondo grado.

D’altronde neppure può predicarsi nella specie l’applicabilità della sospensione necessaria.

Senza entrare nel merito della sussistenza in tali casi dei presupposti per la sospensione necessaria in generale, essi vanno certamente esclusi nella specie, perché risulta pacifico che anche la controversia nei riguardi della società era ormai pendente, come la presente, in sede d’appello, mentre la sospensione necessaria non può che disporsi allorché sia applicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado.

Diversamente, come accade nel caso di specie in cui la stessa risulta già definita in secondo grado, non vi è spazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, ma semmai per l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dall’art. 337, cod. proc. civ., che appunto regola l’ipotesi in cui il suddetto rapporto riguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione “Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata” (Cass.23/03/2022, n. 9470).

Tale affermazione deriva dal principio per cui “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado” (così Cass. Sez.

U. 19/06/2012, n. 10027; Cass.04/01/2019, n. 80).

5. Col quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 109 TUIR, avendo la CTR basato il proprio giudizio di non inerenza su un concetto quantitativo e non qualitativo, finendo così per entrare nelle scelte imprenditoriali della società contribuente.

5.1. Il motivo è infondato.

Sebbene in linea generale il concetto d’inerenza sia di carattere qualitativo, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, che prescinde dunque da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e a questo punto solo ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente.

Invero il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tracosti ed attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicitàdi un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre ilcosto all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente (Cass. 33568/22).

Nella specie, a fronte della notevolissima sproporzione valorizzata dalla CTR fra i costi di pubblicità (in un anno € 140 mila) e l’incremento degli utili ( € 71mila), oltretutto dopo che nell’anno precedente si erano avuti costi addirittura superiori con un incremento di utili minimo, non risultano elementi ulteriori che il contribuente abbia sottoposto alla valutazione dell’ufficio prima e del giudice tributario poi.

6. Il ricorso deve dunque essere respinto.

Nulla per le spese non essendosi l’amministrazione costituita a mezzo di tempestivo controricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1614 depositata in data 18 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia notificava alla contribuente avviso di accertamento per dichiarazione infedele (indicazione di reddito inferiore) in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base, a sua volta attinta da autonomo avviso di accertamento. L’adìta CTP accoglieva l’impugnativa della ricorrente, ma la CTR riformava la sentenza. La contribuente propone così ricorso in cassazione RIASSUNZIONEaffidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia s’è limitata a depositare tardivamente un atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell’art. 43, terzo comma, l.f., e 45, d.lgs. n. 546/1992, per mancata dichiarazione di estinzione del processo d’appello, affermandosi infatti che, essendo la società [OSCURATO:PERSONA] stata dichiarata fallita con sentenza 10 agosto 2016, quindi nelle more del giudizio d’appello promosso nei confronti della socia, la CTR avrebbe dovuto rilevare la mancata riassunzione del processo verso la società e dunque il passaggio in giudicato della sentenza favorevole a quest’ultima, con conseguente riverbero sulla presente controversia. 1.1. Il motivo è infondato. Vero è che in pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non già l'improcedibilità - del relativo processo (Cass. n. 4508/2024). Peraltro “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione - per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., è portata a conoscenza - mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati - del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli)” (Cass. n. 322/2024). In base alla stessa rappresentazione offerta dalla parte ricorrente, non si è dunque affatto dimostrato che nel processo che vede coinvolta la società si sia verificata la predicata fattispecie estintiva per mancata tempestiva riassunzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza favorevole alla società medesima. 2. Col secondo motivo si denuncia violazione dello stesso art. 43, l.f., e dell’art. 40, d.lgs n. 546/1992, in quanto - poiché il processo nei confronti della società non era concluso (essendo pendenti i termini per l’impugnazione della sentenza) e la sentenza emessa era inutiliter data - non poteva essere emessa la sentenza nei confronti della socia. 3. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per non avere il giudice d’appello disposto la sospensione necessaria del processo, nonostante il rapporto di pregiudizialità necessaria fra i due processi. 4. I motivi per la loro connessione vanno trattati congiuntamente. 4.1. Va anzitutto escluso che la pronuncia della sentenza resa in caso di intervenuta declaratoria di fallimento di una delle parti determini che la stessa sia inutiliter data (Cass. n. 35690/2022), ma semmai essa sarà inopponibile alla procedura concorsuale. Nella specie piuttosto, come riportato dalla stessa ricorrente, vennero trattate entrambe le cause (quelle nei riguardi del socio e quelle nei riguardi della società) in “parallelo” ed entrambe sono state definite in secondo grado. D’altronde neppure può predicarsi nella specie l’applicabilità della sospensione necessaria. Senza entrare nel merito della sussistenza in tali casi dei presupposti per la sospensione necessaria in generale, essi vanno certamente esclusi nella specie, perché risulta pacifico che anche la controversia nei riguardi della società era ormai pendente, come la presente, in sede d’appello, mentre la sospensione necessaria non può che disporsi allorché sia applicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Diversamente, come accade nel caso di specie in cui la stessa risulta già definita in secondo grado, non vi è spazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, ma semmai per l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dall’art. 337, cod. proc. civ., che appunto regola l’ipotesi in cui il suddetto rapporto riguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione “Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata” (Cass.23/03/2022, n. 9470). Tale affermazione deriva dal principio per cui “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado” (così Cass. Sez. U. 19/06/2012, n. 10027; Cass.04/01/2019, n. 80). 5. Col quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 109 TUIR, avendo la CTR basato il proprio giudizio di non inerenza su un concetto quantitativo e non qualitativo, finendo così per entrare nelle scelte imprenditoriali della società contribuente. 5.1. Il motivo è infondato. Sebbene in linea generale il concetto d’inerenza sia di carattere qualitativo, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, che prescinde dunque da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e a questo punto solo ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente. Invero il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tracosti ed attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicitàdi un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre ilcosto all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente (Cass. 33568/22). Nella specie, a fronte della notevolissima sproporzione valorizzata dalla CTR fra i costi di pubblicità (in un anno € 140 mila) e l’incremento degli utili ( € 71mila), oltretutto dopo che nell’anno precedente si erano avuti costi addirittura superiori con un incremento di utili minimo, non risultano elementi ulteriori che il contribuente abbia sottoposto alla valutazione dell’ufficio prima e del giudice tributario poi. 6. Il ricorso deve dunque essere respinto. Nulla per le spese non essendosi l’amministrazione costituita a mezzo di tempestivo controricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Sus
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