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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12820/2026

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[OSCURATO:PERSONA] (già2026 [OSCURATO:PERSONA] - OSPEDALI RIUNITI1471 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 316/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 2/2021;Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diAncona, accogliendo il gravame proposto dall’AziendaOspedaliera “[OSCURATO:PERSONA] I – G.M.

Lancisi – G.Salesi” di Ancona avverso sentenza del Tribunale di Ancona del7/7/2020, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorrente, turnista h/24 addetto al Servizio Operativo118, aveva agìto in giudizio per il pagamento di ore 109,08 distraordinario che assumeva di aver prestato per detto Serviziosino al 10/4/2014, data in cui questo era stato trasferito nellaAzienda [OSCURATO:PERSONA] – ASUR Marche, che non loaveva riconosciuto come credito orario, così precludendogli lapossibilità di recuperarlo tramite riposi compensativo-sostitutivi.3.

L’Azienda aveva proposto appello avverso la sentenza diprimo grado di accoglimento perché (in sintesi):a) essa non aveva legittimazione passiva, dovendo in ipotesirisponderne, ex art. 2112 c.c., l’ASUR;b) il Tribunale aveva indebitamente ritenuto che non fossein contestazione che si trattasse di ore eccedenti l’orarionormale, come tali da retribuire come lavoro straordinario senon recuperate, trattandosi invece di surplus orario connaturatoalla prestazione, essendo il turnista h24 normalmente chiamatoad anticipare il turno per poi recuperare, secondo gli artt. 26 e34 del CCNL;Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026c) il Tribunale aveva omesso di considerare che l’art. 34 delCCNL Sanità 98/2001 prevedeva espressamente che il lavorostraordinario potesse essere retribuito solo previa formale epreventiva autorizzazione, e vietava il ricorso al lavorostraordinario come strumento per fronteggiare necessitàordinarie.4.

La Corte di Appello disattendeva il motivo sub a), sullabase del fatto che la D.R.G.

Marche n.1200 del 2/8/2013 avevastabilito che i debiti maturati all’atto del trasferimentorestassero in capo alle [OSCURATO:PERSONA] cedenti.5.

Esaminati congiuntamente i motivi sub b) e c), liaccoglieva sull’assunto sub c), richiamando Cons.

Stato n.2312/2014, e Cass. nn. 2737/2016, 2509/2017.

Negava inoltrerilevanza, ai fini dell’accertamento di una autorizzazioneimplicita, all’inserimento del lavoratore nel programma dei turnipredisposto dal coordinatore ed all’elaborazione dei cartellini daiquali risultava il credito orario, «..atteso che in tal modoopinando si verrebbe ad ammettere inammissibilmente che laprestazione di lavoro è avvenuta “come fattore ordinario diprogrammazione del tempo di lavoro” e sulla base di una “formageneralizzata di autorizzazione”» cosa vietata dall’art. 34 cit.,peraltro in attuazione del princìpio costituzionale di buonandamento, in termini di efficienza, efficacia ed economicità,che additavano il ricorso al lavoro straordinario comeeccezionale e residuale, ed imponevano la previa valutazionedella sua ineludibilità, e della compatibilità della spesa.6.

Negava infine che fosse stata proposta una domanda diarricchimento senza causa, rilevando che in ogni caso mancaval’allegazione del riconoscimento della cd. utilitas.Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/20267.

Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con8.

Resiste l’Azienda con controricorso.9.

Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 34,commi 2 e 6, del CCNL Sanità.Si assume che indebitamente la Corte territoriale abbiatrascurato la naturale onerosità della prestazione aggiuntivarispetto all’orario normale, anche in relazione all’art. 36 dellaCostituzione; che nella specie venivano in rilievo esigenze diservizio improcrastinabili e vi era un interesse pubblicoprevalente, per cui si doveva fare eccezione al principio diindispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavorostraordinario, come anche secondo la giurisprudenzaamministrativa, per le quale valeva un criterio di autorizzazioneimplicita; tanto più che nella specie esso era generato dallatipologie del turno adottato dal datore di lavoro.2.

Il ricorso è fondato.3.

La Corte di merito richiama il principio secondo il quale,nel pubblico impiego, il lavoro straordinario deve esserepreventivamente autorizzato dal dirigente responsabilevalutandone caso per caso la necessità e non in viageneralizzata.

Tale principio, osserva la Corte d’Appello, trovanell’art. 34 del CCNL Sanità 7 aprile 1999 (98/2001) specificadeclinazione nel prevedere che «Il lavoro straordinario non puòessere utilizzato come fattore ordinario di programmazione dellavoro.

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattereNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizioData pubblicazione 05/05/2026e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigenteresponsabile.

Le parti si incontrano almeno tre volte l’anno pervalutare le condizioni che ne hanno resa necessarial’effettuazione».

Detto principio ha trovato, nella giurisprudenzadi questa Corte, due ordini di specificazione/integrazione.4.

Il primo ordine di specificazione attiene al rispetto delleformalità e delle regole del caso prescritte dalla contrattazionecollettiva per il rilascio dell’autorizzazione preventiva, la cuiosservanza si è ritenuta irrilevante, ai fini del riconoscimento deldiritto al compenso, a partire da Cass n. 23506/2022, «attesoche l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiegocontrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 deld.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto alcompenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzatoe che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplinacollettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento checondiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c..»; in quanto«rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia distraordinario, l’autorizzazione esprime il concetto che non èremunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro fruttodi libera determinazione del singolo dipendente e nonstrettamente collegato a esigenze di servizio preventivamentevagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., daldirigente responsabile. per questo, rispetto ai restanti vincoliprevisti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabilefunzione esplicata, si atteggia a elemento che condizional’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ.».Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tale principio, originariamente declinato per il caso distraordinario preventivamente autorizzato in via generalizzatain violazione dell'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000 per ilpersonale del [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali, è di portatagenerale, ed ha infatti poi trovato continuità di applicazione,nella giurisprudenza di questa Corte, anche nel CompartoSanità, in Cass. n. 17912/2024, la cui analitica motivazione sirichiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc, che ha specificatoche a nulla rileva «il superamento dei limiti e delle regoleriguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, laresponsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione(Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio didialisi estiva della ASP di [OSCURATO:PERSONA], v.

Cass. nn.17641/2023 e 11946/2024)»; e che «per autorizzazione,nell’ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che leprestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino,ma con il consenso del medesimo e che il consenso alleprestazioni può anche essere implicito.

Tale consenso, come siè scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi cherendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiestaautorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni delcontratto collettivo».Tale principio, al quale si ritiene di dare continuità, è stato poiribadito almeno in Cass. n.6998/2025.5.

Il secondo ordine di specificazione/integrazione riguardale prestazioni che, per loro natura, sono rese mediantemeccanismi di inevitabile rimodulazione flessibile dell'ordinariaprestazione, funzionale al pieno utilizzo del servizio pubblico intaluni settori vitali per la completa fruizione dello stesso da parteNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026dei destinatari.

E’ il caso, sempre nel [OSCURATO:PERSONA], deiservizi di pronta disponibilità, nel quale questa Corte haaffermato gli stessi princìpi, anche in ragione del fatto che laverificazione di surplus orari, in tali casi, nemmeno si configuracome prestazione eccezionale, derivando ordinariamente da«esigenze di continuità del servizio soddisfatte dal lavoro inturni (consistenti nell'assicurare funzionalità alla strutturaospedaliera, anche nelle ore notturne e durante i giorni festivi,e alle sale operatorie), dove la necessità di copertura degli stessicomporta un aumento dell'orario fino a quaranta ore settimanali(otto ore per cinque giorni lavorativi)»; peraltro chiosando cheanche in seguito alla contrattualizzazione dei rapporti d'impiego,in ipotesi come quella del lavoro in turni - che richiedearticolazioni secondo criteri flessibili - la prestazione deve esserecommisurata alla funzionalizzazione dei servizi della p.a., sicchénon può essere revocato in dubbio il diritto alla retribuzione perle ore prestate oltre l'orario normale»(Cass. n. 27797/2017).6.

Da ultimo, nella più recente Cass. n. 31352/2024, è statoesaminato proprio il caso dei surplus orari del lavoro a turni dicopertura h24, e si è ribadito, alla luce degli stessi princìpi, che«Ai lavoratori turnisti della sanità pubblica che hanno eseguitola prestazione lavorativa per un numero di ore eccedenti ilnormale orario settimanale va riconosciuto il diritto al compensoper lavoro straordinario, a meno che il datore di lavoro eccepiscache, in concreto, il surplus orario è solo apparente, dovendoessere compensato con il minor numero di ore lavorate nellesettimane successive, stante la fisiologica flessibilità del lavorosu turni»; non senza rimarcare che «il lavoro svolto nei turni,anche eccedente il normale orario settimanale, è ovviamenteNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026autorizzato dal datore di lavoro, posto che discende dalla stessanecessità di coprire il servizio nell’intero arco delle 24 ore».7.

L’arresto ha peraltro chiarito che «Certamente il turnistanon matura al termine della settimana il diritto al pagamentodelle ore lavorate in eccedenza rispetto alle 36 ore stabilite dalcontratto collettivo, essendo ordinaria e fisiologica lacompensazione con un minor numero di ore lavorate nellasettimana successiva o nelle settimane successive, in forza diuna diversa regolazione dei turni.

E in ciò vi è un’innegabiledifferenza rispetto al lavoro straordinario, per il quale illavoratore matura immediatamente un diritto di credito, chepuò eventualmente accantonare per una successiva scelta traretribuzione o riposo compensativo, mediante il meccanismodella «banca delle ore».Ma la differenza è destinata a sfumare quando il surplus orariosi consolida nel tempo e, quindi, trascende la flessibilità impostadall’organizzazione del lavoro nei turni necessari per coprirel’intero arco delle 24 ore».8.

La sentenza di appello impugnata, limitandosi nellafattispecie in esame a dare rilievo al non ravvisare la sussistenzadi un’autorizzazione espressa e/o preventiva, senza considerareil complesso quadro valutativo indicato dalla giurisprudenza dilegittimità con riguardo ai lavoratori turnisti del Compartosanità, non ha fatto corretta applicazione dei sopra enunciatiprincipi e va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello diAncona in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 marzo2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (già2026 [OSCURATO:PERSONA] - OSPEDALI RIUNITI1471 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 316/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 2/2021;Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diAncona, accogliendo il gravame proposto dall’AziendaOspedaliera “[OSCURATO:PERSONA] I – G.M. Lancisi – G.Salesi” di Ancona avverso sentenza del Tribunale di Ancona del7/7/2020, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorrente, turnista h/24 addetto al Servizio Operativo118, aveva agìto in giudizio per il pagamento di ore 109,08 distraordinario che assumeva di aver prestato per detto Serviziosino al 10/4/2014, data in cui questo era stato trasferito nellaAzienda [OSCURATO:PERSONA] – ASUR Marche, che non loaveva riconosciuto come credito orario, così precludendogli lapossibilità di recuperarlo tramite riposi compensativo-sostitutivi.3. L’Azienda aveva proposto appello avverso la sentenza diprimo grado di accoglimento perché (in sintesi):a) essa non aveva legittimazione passiva, dovendo in ipotesirisponderne, ex art. 2112 c.c., l’ASUR;b) il Tribunale aveva indebitamente ritenuto che non fossein contestazione che si trattasse di ore eccedenti l’orarionormale, come tali da retribuire come lavoro straordinario senon recuperate, trattandosi invece di surplus orario connaturatoalla prestazione, essendo il turnista h24 normalmente chiamatoad anticipare il turno per poi recuperare, secondo gli artt. 26 e34 del CCNL;Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026c) il Tribunale aveva omesso di considerare che l’art. 34 delCCNL Sanità 98/2001 prevedeva espressamente che il lavorostraordinario potesse essere retribuito solo previa formale epreventiva autorizzazione, e vietava il ricorso al lavorostraordinario come strumento per fronteggiare necessitàordinarie.4. La Corte di Appello disattendeva il motivo sub a), sullabase del fatto che la D.R.G. Marche n.1200 del 2/8/2013 avevastabilito che i debiti maturati all’atto del trasferimentorestassero in capo alle [OSCURATO:PERSONA] cedenti.5. Esaminati congiuntamente i motivi sub b) e c), liaccoglieva sull’assunto sub c), richiamando Cons. Stato n.2312/2014, e Cass. nn. 2737/2016, 2509/2017. Negava inoltrerilevanza, ai fini dell’accertamento di una autorizzazioneimplicita, all’inserimento del lavoratore nel programma dei turnipredisposto dal coordinatore ed all’elaborazione dei cartellini daiquali risultava il credito orario, «..atteso che in tal modoopinando si verrebbe ad ammettere inammissibilmente che laprestazione di lavoro è avvenuta “come fattore ordinario diprogrammazione del tempo di lavoro” e sulla base di una “formageneralizzata di autorizzazione”» cosa vietata dall’art. 34 cit.,peraltro in attuazione del princìpio costituzionale di buonandamento, in termini di efficienza, efficacia ed economicità,che additavano il ricorso al lavoro straordinario comeeccezionale e residuale, ed imponevano la previa valutazionedella sua ineludibilità, e della compatibilità della spesa.6. Negava infine che fosse stata proposta una domanda diarricchimento senza causa, rilevando che in ogni caso mancaval’allegazione del riconoscimento della cd. utilitas.Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/20267. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con8. Resiste l’Azienda con controricorso.9. Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 34,commi 2 e 6, del CCNL Sanità.Si assume che indebitamente la Corte territoriale abbiatrascurato la naturale onerosità della prestazione aggiuntivarispetto all’orario normale, anche in relazione all’art. 36 dellaCostituzione; che nella specie venivano in rilievo esigenze diservizio improcrastinabili e vi era un interesse pubblicoprevalente, per cui si doveva fare eccezione al principio diindispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavorostraordinario, come anche secondo la giurisprudenzaamministrativa, per le quale valeva un criterio di autorizzazioneimplicita; tanto più che nella specie esso era generato dallatipologie del turno adottato dal datore di lavoro.2. Il ricorso è fondato.3. La Corte di merito richiama il principio secondo il quale,nel pubblico impiego, il lavoro straordinario deve esserepreventivamente autorizzato dal dirigente responsabilevalutandone caso per caso la necessità e non in viageneralizzata. Tale principio, osserva la Corte d’Appello, trovanell’art. 34 del CCNL Sanità 7 aprile 1999 (98/2001) specificadeclinazione nel prevedere che «Il lavoro straordinario non puòessere utilizzato come fattore ordinario di programmazione dellavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattereNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizioData pubblicazione 05/05/2026e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigenteresponsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l’anno pervalutare le condizioni che ne hanno resa necessarial’effettuazione». Detto principio ha trovato, nella giurisprudenzadi questa Corte, due ordini di specificazione/integrazione.4. Il primo ordine di specificazione attiene al rispetto delleformalità e delle regole del caso prescritte dalla contrattazionecollettiva per il rilascio dell’autorizzazione preventiva, la cuiosservanza si è ritenuta irrilevante, ai fini del riconoscimento deldiritto al compenso, a partire da Cass n. 23506/2022, «attesoche l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiegocontrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 deld.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto alcompenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzatoe che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplinacollettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento checondiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c..»; in quanto«rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia distraordinario, l’autorizzazione esprime il concetto che non èremunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro fruttodi libera determinazione del singolo dipendente e nonstrettamente collegato a esigenze di servizio preventivamentevagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., daldirigente responsabile. per questo, rispetto ai restanti vincoliprevisti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabilefunzione esplicata, si atteggia a elemento che condizional’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ.».Numero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tale principio, originariamente declinato per il caso distraordinario preventivamente autorizzato in via generalizzatain violazione dell'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000 per ilpersonale del [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali, è di portatagenerale, ed ha infatti poi trovato continuità di applicazione,nella giurisprudenza di questa Corte, anche nel CompartoSanità, in Cass. n. 17912/2024, la cui analitica motivazione sirichiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc, che ha specificatoche a nulla rileva «il superamento dei limiti e delle regoleriguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, laresponsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione(Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio didialisi estiva della ASP di [OSCURATO:PERSONA], v. Cass. nn.17641/2023 e 11946/2024)»; e che «per autorizzazione,nell’ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che leprestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino,ma con il consenso del medesimo e che il consenso alleprestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come siè scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi cherendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiestaautorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni delcontratto collettivo».Tale principio, al quale si ritiene di dare continuità, è stato poiribadito almeno in Cass. n.6998/2025.5. Il secondo ordine di specificazione/integrazione riguardale prestazioni che, per loro natura, sono rese mediantemeccanismi di inevitabile rimodulazione flessibile dell'ordinariaprestazione, funzionale al pieno utilizzo del servizio pubblico intaluni settori vitali per la completa fruizione dello stesso da parteNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026dei destinatari. E’ il caso, sempre nel [OSCURATO:PERSONA], deiservizi di pronta disponibilità, nel quale questa Corte haaffermato gli stessi princìpi, anche in ragione del fatto che laverificazione di surplus orari, in tali casi, nemmeno si configuracome prestazione eccezionale, derivando ordinariamente da«esigenze di continuità del servizio soddisfatte dal lavoro inturni (consistenti nell'assicurare funzionalità alla strutturaospedaliera, anche nelle ore notturne e durante i giorni festivi,e alle sale operatorie), dove la necessità di copertura degli stessicomporta un aumento dell'orario fino a quaranta ore settimanali(otto ore per cinque giorni lavorativi)»; peraltro chiosando cheanche in seguito alla contrattualizzazione dei rapporti d'impiego,in ipotesi come quella del lavoro in turni - che richiedearticolazioni secondo criteri flessibili - la prestazione deve esserecommisurata alla funzionalizzazione dei servizi della p.a., sicchénon può essere revocato in dubbio il diritto alla retribuzione perle ore prestate oltre l'orario normale»(Cass. n. 27797/2017).6. Da ultimo, nella più recente Cass. n. 31352/2024, è statoesaminato proprio il caso dei surplus orari del lavoro a turni dicopertura h24, e si è ribadito, alla luce degli stessi princìpi, che«Ai lavoratori turnisti della sanità pubblica che hanno eseguitola prestazione lavorativa per un numero di ore eccedenti ilnormale orario settimanale va riconosciuto il diritto al compensoper lavoro straordinario, a meno che il datore di lavoro eccepiscache, in concreto, il surplus orario è solo apparente, dovendoessere compensato con il minor numero di ore lavorate nellesettimane successive, stante la fisiologica flessibilità del lavorosu turni»; non senza rimarcare che «il lavoro svolto nei turni,anche eccedente il normale orario settimanale, è ovviamenteNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026autorizzato dal datore di lavoro, posto che discende dalla stessanecessità di coprire il servizio nell’intero arco delle 24 ore».7. L’arresto ha peraltro chiarito che «Certamente il turnistanon matura al termine della settimana il diritto al pagamentodelle ore lavorate in eccedenza rispetto alle 36 ore stabilite dalcontratto collettivo, essendo ordinaria e fisiologica lacompensazione con un minor numero di ore lavorate nellasettimana successiva o nelle settimane successive, in forza diuna diversa regolazione dei turni. E in ciò vi è un’innegabiledifferenza rispetto al lavoro straordinario, per il quale illavoratore matura immediatamente un diritto di credito, chepuò eventualmente accantonare per una successiva scelta traretribuzione o riposo compensativo, mediante il meccanismodella «banca delle ore».Ma la differenza è destinata a sfumare quando il surplus orariosi consolida nel tempo e, quindi, trascende la flessibilità impostadall’organizzazione del lavoro nei turni necessari per coprirel’intero arco delle 24 ore».8. La sentenza di appello impugnata, limitandosi nellafattispecie in esame a dare rilievo al non ravvisare la sussistenzadi un’autorizzazione espressa e/o preventiva, senza considerareil complesso quadro valutativo indicato dalla giurisprudenza dilegittimità con riguardo ai lavoratori turnisti del Compartosanità, non ha fatto corretta applicazione dei sopra enunciatiprincipi e va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello diAncona in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MNumero registro generale 10116/2023Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 12820/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 marzo2026.Il PresidenteIrene Tricomi