CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 31352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26609/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro domiciliati in R oma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende -controricorrenti - nonchécontro BASTIANELLI LORENZOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 25/2019della Corte d’Appello di Ancona, depositata il27.2.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali contro ricorrent i e intimati , già dipendenti dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - Universitaria , si rivolsero congiuntamente al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento d ella retribuzione per ore di lavoro straordinario svolte, nel corso degli anni e fino al 31.10.2014 , durante il servizio reso come «turnisti h24» addetti al servizio 118. [OSCURATO:PERSONA] le domand e con sentenza che venne impugnata dall’Azienda davanti alla Corte d’Appello della medesima città. La Corte d’Appello respinse il gravame, con fermando la sentenza di primo grado. Contro la sentenza della Corte d’ A ppello l’Azienda ha quindi proposto ricor s o per cassazione articolato in quattro motivi. La maggior parte dei lavorat or i si è difes a con controricorso, mentre due di loro sono rimasti intimati, il tutto come da indicazione in epigrafe.Solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa n el termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia no « errata applicazionedell’art. 40 CCNL integrativo del 20.9.2011 – errata applicazione dell’art. 34 del CCNL di comparto (per il quadriennio 1998/2001) –errata valutazione del surplus orario in termini di straordinario –art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrente contesta alla Corte d’Appello di avere impropriamente equiparato l’ordinario « surplus orario» settimanale del turnista – che dà diritto al recupero mediante riposo compensativo nelle settimane successive – al lavoro straordinario, che deve essere previamente autorizzato dal datore di lavoroe dà al lavoratore la facoltà di scegliere tra il pagamento dei relativi compensi oppure il recupero in termini di ore di riposo, attraverso l’istituto della «banca delle ore» (previsto dall’art. 40del CCNL integrativo del 20.9.2011). 2. Il secondo motivo censura «errata applicazione degli artt. 26 del CCNL di comparto (per il quadriennio 1998/2001), modificato dall’art. 5 del CCNL 2006-2009, e 34 del CCNL di comparto (per il quadriennio 1998/2001) – errata valutazione del surplus orario in termini di straordinario – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Anche con questo motivo la ricorrente sostiene che alla base della decisione della Corte territoriale vi sia l’errore di non avere riconosciuto la differenza essenziale tra surplus orario derivante dall’intrinseca flessibilità dell’orario di lavoro del turnista e lavoro straordinario.3. Il terzo motivo è rubricato «errata applicazione dell’art.34 del CCNL di comparto (per il quadriennio 1998/2001) – omesso accertamento della inesigibilità del credito da straordinario in assenza di preventiva autorizzazione –art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il motivo ravvisa un vizio nella sentenza impugnata per essere stato accertato il dirittoal pagamento della retribuzione dovuta per il lavoro straordinario nonostante questo non fosse stato autorizzatodal datore di lavoro. 4. Infine, il quarto motivo denuncia «errata applicazione dell’art. 2112 c.c.– art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» . Si imputa alla Corte territoriale di non avere considerato che i lavoratori – passati tutti alle dipendenze dell’A.S.U.R. Marche a decorrere dal 1°.11.2014 – conservano anche nei confronti del nuovo datore di lavoro tutti idiritti maturati mentre erano alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA]Universitaria. 5. Il ricorso è infondato , perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, nonostante l e imprecisioni in alcun i passaggi della motivazione (art. 384, comma 4, c.p.c.). 5.1. La Corte d’Appello ha dato atto ripetutamente– e la ricorrente non mette in discussione – che sono fatti pacific i sia le ore lavorate in eccedenza rispetto alle36 ore settimanali, non compensate dariposi, sia il mancato pagamento di tal e surplus orario. Ciò posto, la distinzione tra surplus orario e lavoro straordinario – su cui molto insiste la ricorrente, anche per sostenere che la «banca delle ore» riguarderebbe solo le ore di straordinario e non il surplus – non può certo portare alla conclusione che il surplus orario del turnista non debba essere anch’esso compensato o retribuito . Una tale conclusione sarebbe in palese contrasto con l’art. 36 Cost., che infatti è esplicitamente richiamato nella sentenza impugnata. Ne consegue che è vano insistere sulla differenza tra surplus orario del turnista e lavoro straordinario , senza offrire, per il surplusorario, una compensazione alternativa rispetto alla richiesta retribuzione, che, in quanto relativa a prestazioni aggiuntive rispetto al normale debito orario di 36 ore settimanali, non può che essere la retribuzione prevista dal contratto collettivo per il lavoro straordinario. Certamente il turnista non matura al termine della settimana il diritto al pagamento delle orelavorate in eccedenza rispetto alle 36 ore stabilite dal contratto collettivo , essendo ordinaria e fisiologica l a compensazione con un minor numero di ore lavorate nella settimana successiva o nelle settimane successive, in forza di una diversa regolazione dei turni.E in ciò vi è un’innegabile differenza rispetto al lavoro straordinario, per il quale il lavoratore matura immediatamente un diritto di credito, che può eventualmente accantonare per una successiva scelta tra retribuzione o riposo compensativo, mediante il meccanismo della «banca delle ore». Ma la differenzaè destinata a sfuma re quando il surplus orario si consolida nel tempo e, quindi, trascende la flessibilità imposta dall’organizzazione del lavoro nei turni necessari per coprire l’intero arco delle 24 ore. Ne consegue che il datore di lavoro –per negare il diritto del lavoratore a una retribuzione coerente con le ore di lavoro prestate – non può limitarsi a rilevare, in termini astratti, la differenza tra surplusorario del turnista e lavoro straordinario, ma dovrebbe eccepire, in concreto, che le ore eccedenti rientrano (tuttora) nella fisiologica flessibilità di orario del turnista, indicando tempi e modi per cui le ore di lavoro rivendicate dal lavoratore sono solo apparentemente eccedenti, dovendo essereinserite in un più ampio contesto cronologico , nell’ambito della regolazione dei turni. 5.2. I primi due motivi di ricorso sono dunque infondati, proprio perché incentrati solo sull’errore di qualificazione in astratto del surplus orario del turnista, il che non basta per scalfire la correttezza della decisione della Corte d’Appello laddove ha affermato che – se non altro in forza dell’art. 36 Cost. – le ore ecceden ti il normale orario di lavoro devono essere pagate dal datore di lavoro e devono essere pagate come lavoro straordinario. È irrilevante che la Corte d’Appello abbia impropriamente individuatonel passaggio dei lavoratori ad una diversa Azienda il momento in cui l’obbligazione retributiva pecuniaria divenne esigibile. Infatti, sarebbe stato comunque onere dell’attuale ricorrente allegare e dimostrare che le ore di lavoro eccedenti il normale orario rientravano ancora nell’ambito della fisiologica flessibilità dei turni, sia pure gestita ormai dalla diversa Azienda di destinazione dei lavoratori. 5.3. Il terzo motivo è infondato –e, per così dire, pone un falso problema – perché il lavoro svolto nei turni, anche eccedente il normale orario settimanale, è ovviamente autorizzato dal datore di lavoro, posto che discende dalla stessa necessità di coprire il servizio nell’intero arco delle 24 ore. È dunque irrilevanteindagare su chi sia la persona fisica incaricata di predisporre il calendario dei turni e su quale posizione essa occupi nell’organigramma aziendale. Ciò fermo restando che il lavoro straordinario deve essere sempre pagato, a meno che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, e quindi anche se il consenso del datore di lavoro è soltanto implicito e a prescindere dal superamento dei limiti di liceità del ricorso alle prestazioni straordinarie (Cass. nn. 17912/2024; 23506/2022). 5.4. Infondato, infine, è il quarto motivo, pur dovendosi correggere l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui i lavoratori non potrebbero far valere nei confronti di A.S.U.R. Marche tutti i diritti da loro maturati quando erano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA]Universitaria. È infatti corretto –e sufficiente a sorreggere la decisione assunta – il riferimento della Corte territoriale alla solidarietà passiva tra datori di lavoro sancita dall’art. 2112 c.c., che legittima i lavoratori ad agire indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro. 6. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussist ono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o e condanna la ricorrente al pagamento , in favore solidale de i controricorrent i , delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 - quater