CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 16962/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a certifi-cata indicato R.G.N. 11368/2017- Ricorrente -controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, per procura speciale rilasciata su foglio separatoed allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi-ciliato in Roma, via Tuscolana, n. 1178, il quale dichiara di voler riceverele comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimentoall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- controricorrente -1 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1166/2024D, adtae ppubob-licazione 30/05/2026sitata in data 8/7/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. AlbertoCardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accogli-mento del ricorso;udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il ri-getto del ricorso.1. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], proprietario della discarica di R.S.U.(Rifiuti solidi urbani), sita sul proprio territorio, gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedeva all'[OSCURATO:SOCIETA]. il paga-mento del contributo di mitigazione ambientale.In particolare, deduceva che con i decreti dirigenziali della [OSCURATO:PERSONA], D.R.S. (Dirigente responsabile del servizio) n. 769/2008 e n. 1137/2009, per il periodo temporale di riferimento (trien-nio 2007-2009) – e prima ancora con il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con l'autorizzazione della Agenzia Re-gionale n. 3111 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ‒, nel procedimento per il rilasciodell'autorizzazione integrata ambientale per la Vasca V3, erano statiapprovati il piano finanziario della discarica, l'aggiornamento delletariffe e «l'onere per le opere di mitigazione ambientale».Aggiungeva che con DRS del 15/4/2008 l'ATO Ambiente era stataautorizzata a conferire i rifiuti solidi urbani nella discarica di proprietàdel Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e gestita dalla [OSCURATO:PERSONA].2 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026L'ATO avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle fattureemesse dal Comune, in relazione ai contributi per le opere di mitiga-zione ambientale – per il periodo da febbraio a giugno 2007 - e, inassenza del pagamento, l'ente locale aveva chiesto ed ottenuto de-creto ingiuntivo di euro 297.051,13, oltre interessi moratori.2. Proponeva opposizione a decreto ingiuntivo la società ATO,deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; chiedevala revoca del provvedimento monitorio per carenza di idonea provascritta, per prescrizione del credito, per mancanza di una norma pri-maria che stabilisse la tariffa applicabile e per difetto di legittima-zione attiva del Comune.3. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 912/2019, rigettaval'opposizione, ritenendo la giurisdizione del Giudice ordinario.4. Avverso tale sentenza la società ATO proponeva appello dedu-cendo: 1) difetto di giurisdizione, poiché la tariffa era stata determi-nata con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];2) insussistenza del credito, perché non fondato su prova scritta,mentre l'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 9/2010 non aveva por-tata retroattiva; 3) il termine di prescrizione non era decennale, maquinquennale; 4) difetto di legittimazione attiva del Comune, inquanto la quota per oneri di mitigazione ambientale doveva essereversata all'ufficio del Commissario delegato oppure al gestore delloimpianto; 5) non debenza dell'IVA, in ragione della natura tributariadegli oneri per la gestione post-operativa.5. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1166/2024,depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'appello dell'ATO.5.1. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale ritenevala giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la tariffa per lo smal-timento dei rifiuti, determinata dal Commissario delegato per l'emer-genza rifiuti del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata nel decreto del Prefetto di3 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Agrigento del 13/8/2004, non aveva natura di tributo, ma di «corri-spettivo del servizio di smaltimento».Ciò, alla stregua dell'art. 10, della direttiva CE 26/4/1999, n.1999/31/CE, che fissava il principio della copertura dei costi relativialla gestione post mortem della discarica, attraverso il prezzo appli-cato dal gestore a carico dei soggetti smaltitori, pubblici e privati.Tra l'altro, l'art. 8 del d.lgs. n. 36/2003 prevedeva che la do-manda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una disca-rica doveva contenere anche il piano finanziario, ricomprendente an-che i costi di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa perun periodo di almeno trent'anni, coperti dal prezzo applicato da ge-store per lo smaltimento.Il gestore, infatti, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 36/2003, eraresponsabile della manutenzione della discarica, della sua sorve-glianza e controllo, anche nella gestione e dopo la chiusura della di-scarica.Il prezzo del corrispettivo per lo smaltimento in discarica dovevacoprire anche i costi stimati di chiusura, ex art. 15 del d.lgs. n. 36/2003.Trattandosi di corrispettivo, la giurisdizione spettava al Giudiceordinario.5.2. Veniva rigettato, per le stesse ragioni, anche il secondo mo-tivo di appello, relativo all'obbligo di pagamento che discendevadall'attività di «abbancamento» presso la discarica sita in contradaMatarana, posta in essere nei primi sei mesi del 2007 dalla societàATO Ambiente.Quest'ultima aveva presentato istanza di autorizzazione l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi accolta con decreto dell'Agenzia regionale per i rifiuti, chene aveva regolamentato l'esercizio attraverso il richiamo - quanto4 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026alla tariffa applicabile - al decreto prefettizio del 13/8/2004 e all'or-dinanza del Commissario per l'emergenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].5.3. Veniva respinto anche il terzo motivo, trovando applicazionela prescrizione decennale contrattuale di cui all'art. 2946 c.c.5.4. Sussisteva, poi, la legittimazione attiva del Comune, inquanto la società ATO era stata autorizzata con decreto dirigenzialen. 7 del 1/2/2007 a conferire i rifiuti solidi urbani presso la discaricasita in contrada Matarana, mentre il gestore della discarica, [OSCURATO:PERSONA], aveva riscontrato favorevolmente l'istanza della so-cietà ATO.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà ATO Ambiente, depositando anche memoria scritta.7. Il Comune ha resistito con controricorso, depositando anchememoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società ATO Ambiente CL 2s.p.a. deduce la «erroneità ed illegittimità di appello Palermo n.1166/2024 per violazione e falsa applicazione art. 1173 c.c., art. 5legge n. 225/1992, artt. 14 e 15 d.lgs. n. 36/2003; art. 238 d.lgs.n. 152/2006; violazione artt. 14 e 17 [OSCURATO:PERSONA] eartt. 3 e 117, comma 2, lettera l), Cost.; violazione del principio dilegalità e degli artt. 23, 53 e 97 Costituzione: violazioni tutte rilevantiai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente gli oneri di mitigazione ambientale sarebbero unistituto sconosciuto nel resto dell'ordinamento nazionale.[OSCURATO:PERSONA] non ha attuato per lungo tempo il d.lgs. n. 22/1997, determinando una situazione di grave crisi ambientale, con5 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026l'emanazione del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichiarava lo stato di emer-genza nel settore dello smaltimento rifiuti solidi urbani della Regionesiciliana.Il settore veniva disciplinato dall'OM [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2903, a firmadel Ministro degli interni delegato per la protezione civile.Per la ricorrente mancherebbe una disciplina normativa per laprevisione degli oneri di mitigazione ambientale (la ricorrente fa ri-ferimento, in realtà, a pagina 10 del ricorso, ai costi per la gestionepost mortem, non prevedendo l'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003 unonere di mitigazione in favore del comune).I vari provvedimenti amministrativi intervenuti, sia pure adottatinell'esercizio delle competenze straordinarie di cui all'art. 5 dellalegge n. 225/1992, hanno previsto tali oneri, ma si tratterebbe diprovvedimenti amministrativi extra e contra legem.Solo l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge Regione Sicilia 8/4/2010, n. 9, ha previsto per la prima volta la determinazione dei cri-teri per l'individuazione di idonee misure compensative in favore deicomuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localiz-zazione degli impianti di recupero, trattenimento e smaltimento deirifiuti.Tale disciplina, però, sarebbe non retroattiva.La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, avrebbe erratonell'indicazione delle norme poste alla base della previsione deglioneri di mitigazione ambientale.In realtà, ad avviso della ricorrente incidentale, solo con la leggeregionale Sicilia n. 9/2010 sarebbero state previste le misure com-pensative a favore dei comuni ma, come detto, senza portata re-troattiva, in relazione al periodo relativo ai primi mesi del 2007.I provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza rifiutinon potrebbero derogare al sistema applicato nella Regione Sicilia,6 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026dovendosi rispettare il disposto dell'art. 5 della legge n. 225/1992,per cui le stesse ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti de-vono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intendederogare e devono essere motivate.[OSCURATO:PERSONA] non poteva istituire oneri o prestazioni patri-moniali in assenza del modello statale, in virtù dei limiti alla norma-zione regionale di cui agli artt. 14 e 17 del regio decreto n. 416/1946,convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948.Non potrebbe esistere una prestazione patrimoniale efficace soloin una Regione, essendovi il limite del diritto privato, di cui all'art.117, comma 2, lettera l), Cost.Inoltre, l'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003, pur indicando il corrispet-tivo per il conferimento in discarica, compresi i costi per la gestionepost mortem a carico del gestore e non del comune-ospite, non pre-vedrebbe affatto un onere di mitigazione a favore del comune nel cuiterritorio è ubicata la discarica.Ciò perché la tutela dell'ambiente e/o della salute non potrebbeessere oggetto di scambio e non potrebbe quindi essere monetizzata.Non sarebbe possibile per i provvedimenti del Commissariostraordinario giustificare la previsione di oneri non funzionali a ge-stire lo stato di emergenza, «ma addirittura istituiti in via perma-nente».Tra l'altro, trattandosi di veri e propri tributi, gli oneri di mitiga-zione ambientale dovrebbero essere istituiti solo con legge.Le stesse argomentazioni varrebbero anche ove si volessero qua-lificare tali oneri come prestazioni patrimoniali coattivamente impo-ste.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «illegitti-mità ed erroneità di Appello Palermo n. 1166/2024 per difetto diistruttoria e travisamento dei fatti che porta al vizio in procedendo7 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoex art. 112 c.p.c., ovvero al vizio di motivazione sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.».La motivazione resa dalla Corte d'appello sarebbe estremamentecontraddittoria, muovendo dall'erroneo presupposto che le sommerichieste dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] servano per la gestione post mor-tem della discarica posta nel suo territorio, ma di proprietà del tuttoprivata.In realtà, le misure compensative, che poi la legge regione Sicilian. 9/2010 ha definito oneri di mitigazione, sarebbero state «inven-tate» in Sicilia per favorire l'accettazione da parte della popolazionedi una discarica sul proprio territorio.L'ATO, dunque, ha versato i rifiuti prodotti nel suo territorio nelladiscarica di [OSCURATO:SOCIETA], che è del tutto privata, pagando la relativatariffa, come individuata dal Commissario sulla base del piano finan-ziario.Il ricorrente, dunque, non deve alcunché al Comune di [OSCURATO:SOCIETA],«giacché non ha mai stipulato con esso alcun contratto né svoltotivo” a controparte, e che la stessa pretesa del Comune non puòavere natura tributaria ostandovi il principio di legalità al riguardo».Pertanto, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbecitato il quadro normativo, ma lo avrebbe poi travisato.La Corte d'appello ha ritenuto che la somma pretesa dal Comuneservisse alla gestione post mortem della discarica, ma in realtà ciòsarebbe escluso dall'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003, che prevede lanecessaria copertura dei costi di gestione della discarica dopo lachiusura della stessa.8 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il ricorrente evidenzia anche che nella specie il Comune di Sicu-liana non avrebbe mai rilasciato alcuna concessione.Si tratterebbe solo del Comune nel cui territorio insiste una di-scarica di proprietà e di gestione privata.Vi sarebbe anche violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto il giudice sisarebbe soffermato su domande ed eccezioni diverse da quelle spie-gate dalle parti.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe trascurato «le argomenta-zioni fattuali e giuridiche proposte dalla parte allora appellante dellaricorrente» non rispettando la motivazione il minimum costituzionaleex art. 111 Cost.2.1. I motivi, che vanno affrontati congiuntamente per stretteragioni di connessione, sono infondati, anche se va corretta la moti-vazione della sentenza impugnata.2.2. Deve premettersi un sintetico quadro normativo, in ordinealla sussistenza di previsioni legislative nazionali, che hanno consen-tito alla Regione Sicilia di disciplinare gli oneri di mitigazione ambien-tale in favore di comuni che ospitano siti per il trattamento dei rifiutisolidi urbani o discariche.Va chiarito subito, come correttamente sottolineato dalla ProcuraGenerale, che, nella specie, non rileva la qualificazione tributaria omeno, dell'onere in questione (che comunque non è un tributo comesi chiarità in seguito), applicandosi l'art. 23 Cost. ad ogni prestazionepatrimoniale imposta, quale che ne sia la natura (Cass., sez. 2, 7543/2023; Cass., Sez. Un., m. 1159 del 1994; Cass., n. 5443 del 1991;v. anche Corte cost. sentenza n. 83 del 2015).3. Deve muoversi dalla legislazione statale in materia, conte-nente norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regionia statuto speciale e delle province autonome.9 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Sul punto va segnalato l'art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22 (decretoRonchi), che nelle premesse reca la definizione per cui «consideratoche lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordina-mento interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto degliartt. 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette diret-tive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di com-petenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordina-mento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dallaCostituzione».Di qui, la necessaria valorizzazione di tale inciso, nel senso dellaprevalenza del diritto unionale, anche soprattutto in tema di rifiuti,in relazione alle direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costitui-scono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti.L'art. 1 del d.lgs. n. 22/1997, quanto al «campo di applicazione»prevede al comma 3 che «le disposizioni di principio del presentedecreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei con-fronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonomeaventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad ade-guare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata invigore del presente decreto».3.1. L'art. 23 del d.lgs. n. 22/1997 si occupa della gestione deirifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, prevedendo che «salvo di-versa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territorialiottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali am-biti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitariadei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentitii comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del pre-sente decreto».3.2. Già nell'art. 21 (competenze dei comuni) del d.lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE10 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imbal-laggio) si inizia a fare riferimento alle opere di bonifica dei siti desti-nati a discariche e si prevede che «i comuni disciplinano la gestionedei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principidi efficienza, efficacia ed economicità», precisando, al comma 3, che«[è], inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progettidi bonifica dei siti inquinati».3.3. L'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997, si occupa, per laprima volta, della individuazione del concetto di «tariffa», che deveessere pagata dai soggetti che conferiscono i rifiuti nelle discariche.La tariffa regionale costituisce il corrispettivo che viene pagatodai soggetti che conferiscono rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali aigestori (talora anche proprietari) degli impianti di smaltimento deirifiuti (c.d. tariffa «ai cancelli»).L'art. 49 comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 dà attuazione alle di-rettive unionali sui rifiuti, prevedendo la copertura integrale dei re-lativi costi di smaltimento.Si stabilisce, infatti, che «la tariffa è composta da una quota de-terminata in relazione alle componenti essenziali del costo del servi-zio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativiammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti con-feriti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo chesia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio».Tale previsione attua il principio unionale «chi inquina paga», nelsenso che tutti i costi relativi al ciclo integrato dei rifiuti devono tro-vare integrale copertura.3.4. L'art. 49, comma 5 fa riferimento, poi, quanto al metodo dicalcolo della tariffa, alla elaborazione del «metodo normalizzato», dadefinire con decreto.11 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999, ancora oggivigente (art. 265 del d.lgs. n. 152/2006), è, quindi, quello che alivello interministeriale nazionale è stato introdotto proprio per la de-terminazione della «tariffa» del servizio di gestione del ciclo dei rifiutiurbani.L'art. 2 del d.P.R. n. 158/1999 individua la «tariffa di riferi-mento», che rappresenta «l'insieme dei criteri e delle condizioni chedevono essere rispettati per la determinazione della tariffa da partedegli enti locali», con la precisazione per cui «la tariffa di riferimentoa regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione deirifiuti urbani».La tariffa risulta composta da una parte fissa, determinata in re-lazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammorta-menti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti con-feriti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.Scorrendo il d.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme perla elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), all'art. 3, comma 3 siprecisa che «[l]e voci di costo di coprire rispettivamente, attraversola parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicati al punto 3dell'allegato 1».Si fa riferimento, anche nel punto 3 dell'allegato 1, all'internodella quota variabile all'entità «dei costi di gestione».3.5. [OSCURATO:PERSONA] l'attuazione del d.lgs. n. 22/1997 è av-venuta mediante l'ordinanza del Ministro dell'interno [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2983, con la previsione per cui, a seguito della dichiarazione dellostato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi ur-bani nella Regione siciliana, con il DPCM 22/1/1996, «il piano di12 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026emergenza è redatto in conformità ai principi, finalità e ai criteri sta-biliti dall'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modi-fiche ed integrazioni».L'art. 1-ter del decreto-legge 7/2/2003, n. 15, convertito in leggen. 62/2003, al fine di fronteggiare la persistente ed eccezionale ne-cessità di superare l'emergenza ambientale, ha affermato che «sonocomunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle or-dinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'ufficio delCommissario delegato-presidente della Regione siciliana»; ciò a con-ferma della persistente validità degli OPCM emessi nelle more in ma-teria ambientale.4. Tuttavia, successivamente è intervenuta la normativa nazio-nale a chiarire che la tariffa regionale «al cancello» deve ricompren-dere anche le spese di gestione successive allo svolgimento dell'at-tività da parte dell'impresa che gestisce gli impianti, di proprietà onella titolarità degli enti locali territoriali.4.1. Si prevede, dunque, all'art. 10 (Contenuto dell'autorizza-zione) del d.lgs. 13/1/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) che «[l]' autorizzazione rila-sciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione inte-grata all'impianto» e che «il provvedimento di autorizzazione alla co-struzione e gestione di una discarica indica almeno: […] i) la duratadella gestione post-operativa e le modalità di chiusura al terminedella gestione operativa», nonché «m) l'obbligo del gestore di ese-guire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singolilotti della discarica» e «n) le indicazioni relative alle garanzie finan-ziarie di cui all'art. 14 […]».Quanto alle garanzie finanziarie, l'art. 14 citato fa riferimento aquelle «per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, com-prese le procedure di chiusura».13 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026L'art. 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) deld.lgs. n. 36/2003 chiarisce che «[i]l prezzo corrispettivo per lo smal-timento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di eserciziodell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia fi-nanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestionesuccessiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art.10, comma 1, lettera i».Non v'è dubbio, dunque, che la tariffa «ai cancelli» non sia altroche un corrispettivo per l'attività svolta dalla società che gestiscel'impianto di smaltimento rifiuti.Nell'Allegato 2 al d.lgs. n. 36/2003 si spiegano le caratteristichedel piano di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestionepost-operativa, di sorveglianza e controllo finanziario.Si chiarisce che «[i]l presente allegato stabilisce le modalità digestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durantela fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di preve-nire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente e individuare le ade-guate misure correttive».In particolare, con tale allegato si definiscono «le modalità perindividuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in di-scarica previsto dall'art. 15».Si prevede espressamente che il sito sia sottoposto ad adeguatiinterventi «di ripristino ambientale al termine delle attività».In particolare, quanto al piano finanziario, si prevede che ilprezzo minimo copra realmente tutti i costi, dovendosi tener contoanche dei «costi relativi a spese di investimento per la costruzionedell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione diopere di mitigazione ambientale».14 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Insomma, è chiaro che, con il d.lgs. n. 36/2003 la mitigazioneambientale diviene un obiettivo specifico della normativa nazionalein tema di smaltimento dei rifiuti.4.2. A questo punto interviene l'art. 3 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla pre-venzione e riduzione integrale dell'inquinamento), a mente del qualel'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizza-zione integrata ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali,tra cui evitare «qualsiasi rischio di inquinamento al momento dellacessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripri-stinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ri-pristino ambientale».L'art. 13 (Osservatorio) del d.lgs. n. 59/2005 dispone, poi, che«[a]l fine di garantire una più efficiente applicazione delle norme inmateria di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento e se-gnatamente per le finalità specificate nell'allegato VI è istituito,presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un Os-servatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale delladirettiva 96/61/CE e del presente decreto».4.3. Di qui l'art. 7 della legge regionale Sicilia 22/12/2005, n. 19,con cui si istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.In particolare, l'art. 7, comma 6, prevede che l'Agenzia si articoliin cinque settori, tra i quali quello relativo a «rifiuti e bonifiche con icompiti di cui alle lettere di a) ad h) e alle lettere n) e n-bis) dell'art.19, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22».5. Una volta abrogato il d.lgs. n. 22 del 1997, l'art. 238 del d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 152 cesella nuovamente il contenuto della tariffa regio-nale «ai cancelli» disponendo, al comma 5, che «La tariffa è compo-sta da una quota determinata in relazione alle componenti essenzialidel costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le15 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota rapportataalle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costidi gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei co-sti di investimento e di esercizio».Soprattutto, l'art. 238 citato, al comma 1, rimarca che «[l]a ta-riffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di rac-colta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprendeanche i costi indicati dall'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36»,sicché la tariffa regionale «ai cancelli» ricomprende anche i costi diripristino ambientale, come per la normativa precedente.5.1. Non v'è stata alcuna violazione dello Statuto speciale sici-liano.In particolare, il regio d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approva-zione dello Statuto della Regione siciliana), all'art. 14 prevede che«l'assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costi-tuzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e indu-striali deliberate dalla costituente del popolo italiano, ha la legisla-zione esclusiva sulle seguenti materie: […] b) bonifica […] i) acquepubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'inte-resse nazionale».L'art. 17 del regio d.lgs. n. 455/1946 stabilisce poi che «entro ilimiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazionedello Stato, l'assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle con-dizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanareleggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguentimaterie concernenti la Regione: […] b) igiene e sanità pubblica».Tuttavia, nella specie, non si pone un contrasto tra disciplina na-zionale e Statuto siciliano, in tema di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest'ultima deliberato in modo specificosulla materia dell'ambiente e sulla bonifica e tutela delle acque.16 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Pertanto, trova applicazione il principio giurisprudenziale per cuianche nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regionesiciliana, trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anterioriquanto posteriori alla istituzione delle Regioni, compresa, quindi, an-che la Sicilia, fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa dellapotestà legislativa ad essa attribuita (Corte cost., n. 165 del 1973;n. 18 del 1969).5.2. Quanto alla materia dell'ambiente, l'art. 117, secondocomma, lettera s) della Costituzione affida la materia dell'ambientee dell'ecosistema alla legislazione esclusiva dello Stato.5.3. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato dellaCorte costituzionale quello per cui la disciplina dei rifiuti va ricondottaalla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», e costituisce «materianaturalmente trasversale», idonea perciò a incidere sulle compe-tenze regionali, soprattutto in tema di tutela della salute, governodel territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali (sen-tenze n. 191 del 2022, n. 227 del 2020, n. 289 del 1019, n. 251 en. 151 del 2018, n. 380 del 2007, n. 259 del 2004).Le regioni, dunque, possono esercitare competenze legislativeproprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quellipropriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di compe-tenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosatutela dell'ambiente (sentenze n. 191 del 2022, n. 189 del 2021).Le norme statali segnano, infatti, anche in attuazione degli ob-blighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che si impone sull'in-tero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale(sentenze n. 227 del 2020, n. 150 del 2018, n. 58 del 2015, n. 285del 2013 e n. 324 del 2009).5.3.1. È stata, dunque, ritenuta costituzionalmente illegittima lalegge regionale dell'Abruzzo che impediva la realizzazione di impianti17 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026per l'incenerimento dei rifiuti sul proprio territorio (sentenza n. 191del 2022).Allo stesso modo è stata ritenuto costituzionalmente illegittimol'art. 81, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio2020, n. 8 che prevedeva la proroga di un anno delle autorizzazionirilasciate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ri-guardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarità pubblica,presenti nel territorio regionale. Le regioni sono legittimate ad inter-venire solo a condizione che ciò assicuri livelli di tutela dell'ambientepiù elevati di quelli previsti dalla legislazione statale (sentenze n. 21del 2022, n. 178 del 2019, n. 149 del 2015).Ciò vale, quindi, anche per le regioni a statuto speciale, come laSicilia.5.3.2. La Corte costituzionale ha affermato che non spetta allacompetenza regionale la decisione su quali progetti di modifica oestensione degli impianti eolici possono essere esonerati dalle veri-fiche di impatto ambientale, con la dichiarazione di illegittimità co-stituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Puglia n. 34/2019(sentenza n. 258 del 2020).5.3.3. Si è anche chiarito che il legislatore regionale non puòprevedere, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della sa-lute degli abitanti della Regione stessa, interventi preclusivi suscet-tibili di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, ilmedesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio(sentenze n. 215 del 2018 e n. 54 del 2012).Le determinazioni del legislatore statale rispondono ad esigenzemeritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale e fun-gono da limite invalicabile per quegli interventi normativi che le re-gioni e le province autonome dettano in materia di loro competenza,18 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026interferenze con tale attribuzione dello Stato ed ammissibili alla con-dizione che siano garantiti i livelli di tutela dell'ambiente previsti dallalegislazione statale (sentenze n. 151 del 2018, n. 77 del 2017, n.180 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 314 e n. 249 del 2009, n.407 del 2002).Le regioni devono rispettare la normativa statale di tutela delloambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propridelle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governodel territorio, di valorizzazione dei beni ambientali) livelli di tutela piùelevati; con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente,ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disci-plina statale, ma di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle lorocompetenze (sentenze n. 61 del 2009, n. 10 del 2009, n. 149 del2008 e n. 378 del 2007).6. Non v'è dubbio, dunque, che prima del triennio 2007-2009,che è quello in contestazione, la disciplina nazionale già prevedeval'obbligo di ripristino ambientale, che doveva essere adempiuto at-traverso un piano finanziario, in favore degli enti territoriali cui gra-vavano gli impianti di smaltimento rifiuti.I costi relativi a questa attività post-operativa erano inseriti all'in-terno delle voci che componevano la tariffa regionale «ai cancelli».7. Pertanto, non corrisponde al quadro normativo sopraindicatola tesi sostenuta dalla società ATO Ambiente, per cui solo con la leggeRegione Sicilia 8/4/2010, n. 9, si è per la prima volta fatto riferi-mento al ripristino ambientale.L'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 9/2010, infatti, stabilisce,in ordine alle competenze della Regione, che la stessa «f) provvedealla determinazione, sentita la conferenza permanente Regione-Au-tonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misurecompensative in favore: […] 2) dei comuni interessati dall'impatto19 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recu-pero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle di-scariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezziadibiti al trasporto dei rifiuti».Tale disposizione, dunque, non fa che restare nel solco dei pre-cedenti provvedimenti legislativi nazionali, attuati attraverso delibe-razioni amministrative della Regione Sicilia.8. La mitigazione ambientale si concretizza, nella Regione Sicilia,inizialmente con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Mini-stri, Dipartimento della Protezione civile, n. 2983 del 31/5/1999 (Im-mediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza deter-minatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella RegioneSiciliana), che richiama espressamente il «d.lgs. del 5 febbraio 1927,n. 22» con cui «sono state emanate nuove disposizioni in materia dirifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia».In particolare, si chiarisce all'art. 5, comma 4 che «[p]er le fina-lità di cui all'art. 3, comma 1, punto 1.13 della presente ordinanza iprefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la ti-tolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedenteart. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella nor-mativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutturetecniche ed operative previsti nella presente ordinanza».Risulta evidente il richiamo «alle disposizioni contenute nella nor-mativa vigente».L'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 1999 prevede altresì che «[i]lcommissario delegato dal presidente della Regione siciliana, disponela messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari dellediscariche autorizzate e non più attive».9. In questo complesso quadro giuridico normativo si inserisconole delibere amministrative siciliane.20 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/20269.1. Con ordinanza del Commissario delegato del 30/12/2003, aisensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, si specifica che la tariffa «aicancelli» deve contenere anche le quote di costo relative alla «ge-stione post mortem della discarica per un trentennio» (euro 10,13,a fronte della tariffa complessiva di euro 65,27).9.2. [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento con provvedimento n. 14874 della13/8/2004 autorizza l'ampliamento della discarica sita in Matarana,con l'allestimento anche della vasca 3 (V3), applicando la tariffa dicui all'ordinanza del Commissario delegato del 31/12/2003.9.3. Con provvedimento n. 7 del 1/2/2007, l'Agenzia regionaleautorizza la società ATO Ambiente a conferire i rifiuti solidi urbaninella predetta discarica, previo versamento della quota relativa allagestione post mortem al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (euro 10,13).9.4. Il dirigente responsabile del servizio con provvedimento n.616 del 12/7/2007 approva il piano finanziario nonché la tariffa dismaltimento ed il relativo onere per il disagio ambientale.9.5. Il dirigente responsabile del servizio, con la determina n.769 del 2008, si occupa proprio degli oneri di mitigazione ambientalee stabilisce, all'art. 3, che la tariffa per il conferimento dei rifiuti nellavasca 3 dell'impianto di smaltimento RSU, che il gestore è tenuto adapplicare in conformità ed alle condizioni richiamate nella D.R.S. n.268/2006, contiene, tra le altre voci, «gli oneri per la gestione post-operativa».Pertanto, «il Gestore IPPC - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è […] te-nuto ad emettere (fatture/note contabili) per il conguaglio relativo atutti i conferimenti già effettuati nella vasca V3 in conformità allatempistica prima citata. Le somme incassate dal gestore per la vocerelativa agli oneri per la gestione post-operativa, senza detrazionealcuna, dovranno essere entro giorni 30 dall'incasso, dal gestore ver-sate in un apposito capitolo di bilancio del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] con21 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026la specifica ed esclusiva destinazione d'uso denominato “quota perla gestione post-operativa”, impignorabile ed a destinazione vinco-lata ai sensi di legge, da utilizzare solo dopo la chiusura e la messain sicurezza della discarica ed utilizzata esclusivamente per la ge-stione post-operativa stessa».All'art. 4 di tale delibera si stabilisce che «le somme relative aglioneri per mitigazione ambientale saranno incassate dal Comune eversate in un apposito capitolo di bilancio con la specifica ed esclu-siva destinazione d'uso denominato “interventi per la mitigazioneambientale”, impignorabile ed a destinazione vincolata».9.6. Le medesime previsioni si rinvengono anche nella deliberadel DRS n. 1137 del 2009, artt. 3, 4 e 5.10. Pertanto, le delibere amministrative rinvengono la propriaforza nella legislazione nazionale vigente agli inizi del 2007.Va, peraltro, evidenziato che gli oneri per la mitigazione ambien-tale (c.d. «benefit ambientale») non rappresenta una peculiaritàdella Regione siciliana, ma hanno trovato applicazione anche in altreregioni.Si fa riferimento alla legge della Regione Lazio n. 27/1998 e allalegge della Regione Abruzzo n. 45/2007, ove alla tariffa unitaria dipiano vengono sommati ulteriori oneri aggiuntivi unitari: a) contri-buto ambientale i comuni sede di impianti per rifiuti urbani; tributospeciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; si tratta proprio,rispettivamente, del benefit ambientale e della ecotassa.10.1. La tariffa regionale «ai cancelli», quale corrispettivo in fa-vore dei privati proprietari degli impianti di smaltimento dei rifiutiurbani, pagata dai soggetti conferenti rifiuti nelle discariche, divergedal benefit ambientale (Corte cost. n. 52 del 2022, con riferimentoalla legge regionale Lazio n. 27/1998).22 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Infatti, in occasione del conferimento in discarica di rifiuti urbanil'utente (comune o privato) conferente di fuori sede è tenuto a cor-rispondere al gestore, in ragione del quantitativo, sia la tariffa di ac-cesso ai cancelli (che è la tariffa regionale, da pagare al soggettoanche privato che gestisce gli impianti, calcolata dalla regione), infavore del proprietario degli impianti, sia il benefit ambientale (nellaRegione Lazio come nella Regione Sicilia e nella Regione Abruzzo),in favore del Comune sede dell'impianto (che deve essere corrispostaal gestore dal Comune, utente, che accede all'impianto – in assenzadi impianto proprio ‒, e poi riversata al Comune nel cui territorio ècollocato l'impianto), sia il tributo speciale di deposito in discarica(ecotassa), quest'ultimo in favore della Regione.Deve, dunque, distinguersi: 1) tariffa «ai cancelli» a carico deisoggetti che conferiscono i rifiuti e che è calcolata dalla regione, te-nendo conto anche degli oneri di mitigazione ambientale, che costi-tuiscono una percentuale della stessa; 2) l'ecotassa, che è un tributospeciale di deposito in discarica da pagare in favore della regione; 3)benefit ambientale o oneri di compensazione ambientale a carico deisoggetti che conferiscono i tributi, costituente una percentuale dellatariffa «ai cancelli», in favore dei comuni che ospitano impianti dismaltimento rifiuti.11. Quanto, invece, alla qualificazione giuridica degli oneri di mi-tigazione, è ormai pacifico che, contrariamente all'assunto della so-cietà ATO Ambiente, non si tratti di tributo, ma di «indennizzo».Ed infatti, per questa Corte, a Sezioni Unite, spetta al Giudiceordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull'opposizionead ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale,previsto dall'art. 29, comma 2, della l.r. Lazio n. 27/1998 in favoredei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitanodeterminati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso23 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (chericorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patri-moniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e col-legata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura diindennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante deidanni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti(Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5418; v. anche Cass., Sez. Un., 20/7/2021, n. 20692).Nell'ambito della legislazione della Regione Lazio, infatti, si pre-vede che la tariffa ordinaria dovuta dal Comune che conferisce i pro-pri rifiuti ad un impianto di smaltimento o sede di discarica sia mag-giorata di una quota percentuale, costituente il benefit ambientale,che viene incassata dal gestore di questi e riversata al Comune sededell'impianto.Si tratta di un benefit a favore del Comune ospitante, a titolo diristoro di tale sacrificio.Tale benefit ha una funzione «indennitaria finalizzata al ristorodei danni ambientali causati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti,in applicazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina,paga” derivante, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 deltrattato di Lisbona del 13 dicembre 2007».12. Le medesime considerazioni sono state sviluppate da questaCorte, con affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario, inun caso in cui veniva lamentato il mancato pagamento delle quote diristoro ambientale ex art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Con-siglio dei Ministri n. 3286 del 9/5/2003, dovute dagli enti conferentiin favore dei comuni nel cui territorio risultino ubicati gli impiantirelativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli ditrasferenza (Cass., sez. 1, 13/3/2024, n. 6747).24 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Anche in questa fattispecie si è affermato che «le quote ristorodi cui si discute, qualificate nei termini anzidetti, non possono in al-cun modo assimilarsi ad un tributo, avendo la funzione di indenniz-zare i comuni che ospitano sul proprio territorio gli impianti di smal-timento dei rifiuti e non partecipano, dunque, in alcun modo alle fun-zioni tipiche del tributo come scolpite dalla giurisprudenza di questaCorte a Sezioni Unite» (Cass., n. 6747/2024, cit.).13. Pertanto, pur meritando conferma il dispositivo della sen-tenza della Corte d'appello qui impugnata, deve essere però correttala motivazione della stessa, nei termini che precedono.Non si tratta, infatti, di corrispettivo per il servizio reso dal Co-mune, ma esclusivamente dell'onere di mitigazione ambientale, checostituisce un indennizzo in favore dell'ente locale territoriale, cheha inserito l'impianto di smaltimento rifiuti all'interno del suo terri-torio nell'ambito della programmazione pianificatoria.Non è responsabilità contrattuale, ma trattasi di obbligazione chegrava sulla società ATO per legge.Risulta, infatti, condivisibile la porzione di motivazione della sen-tenza della Corte d'appello di Palermo, laddove ha affermato che latariffa «ai cancelli», come pure la quota parte della stessa, indivi-duata in una percentuale della medesima, relativa agli oneri di miti-gazione ambientale, ha ricevuto pieno sostegno dalla legge nazio-nale, in particolare, richiamando gli artt. 8, 10, 12, 14 e 15 del d.lgs.n. 36/2003, oltre alla direttiva unionale n. 1999/31/CE, art. 10.14. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate intera-mente tra le parti, stante la novità della questione trattata. P.Q.Mrigetta il ricorso.25 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24533/2024Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 16962/2026Data pubblicazione 30/05/2026Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 febbraio2026Il Consigliere EstensoreLuigi D'OrazioIl PresidenteGuido Mercolino26 RG n. 24533/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio